Prospettive assistenziali, n. 85, gennaio-marzo 1989

 

 

DECRETO LEGISLATIVO SULLA REVISIONE DELLE CATEGORIE RELATIVE ALLE MINORAZIONI E MALATTIE INVALIDANTI (*)

 

 

Il Presidente della Repubblica,

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1988, n. 291, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, che delega il Governo ad emanare norme per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie inva­lidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie;

Considerato che in data 14 ottobre 1988, ai sen­si dell'articolo 2 della citata legge n. 291 del 1988, è stato inviato lo schema del presente decreto legislativo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Mini­stri, adottata nella riunione del 17 novembre 1988; Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

 

EMANA

il seguente decreto

 

Art. 1

1. Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 mar­zo 1971, n. 118, comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente.

2. Ai fini della valutazione della riduzione del­la capacità lavorativa, le infermità devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumen­tali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entità delle conseguenze e delle complicanze anatomo-funzionali permanenti ed invalidanti in atto.

3. La dizione diagnostica deve essere espres­sa con chiarezza e precisione in modo da consen­tire l'individuazione delle minorazioni ed infermi­tà che, per la loro particolare gravità, determina­no la totale incapacità lavorativa, o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità.

L'accertamento diagnostico deve essere effe­ttuato dalle strutture periferiche del Servizio sa­nitario nazionale o da quelle della sanità militare.

4. La determinazione della percentuale di ridu­zione della capacità lavorativa deve basarsi:

a) sull'entità della perdita anatomica o funzio­nale, totale o parziale, di organi od apparati;

b) sulla possibilità o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli or­gani ed apparati lesi;

c) sull'importanza che riveste, in attività lavo­rative, l'organo o l'apparato sede del danno ana­tomico o funzionale.

 

Art. 2

1. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'ar­tico 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988, n. 291, sulla base della classificazione internazionale del­le menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il Ministro della sanità, con le medesime procedure, può apportare even­tuali modifiche e variazioni.

2. La tabella di cui al comma 1 elenca le infer­mità specificamente individuate alle quali è attri­buito un valore percentuale fisso. Nella medesi­ma tabella sono altresì espresse, in fasce per­centuali di dieci punti, con riferimento alla ridu­zione permanente della capacità lavorativa, le in­fermità alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso.

 

Art. 3

1. Le percentuali di invalidità, indicate nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 2 in misu­ra fissa ovvero con individuazione di fascia, pos­sono essere ridotte o aumentate dalle competen­ti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del sog­getto, alla eventuale specifica attività lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo. Le competenti commissioni in ogni caso determinano le potenzialità lavorative del soggetto.

 

Art. 4

1. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno glo­bale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

 

Art. 5

1. Nella valutazione complessiva dell'invalidità non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purché non con­correnti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.

 

Art. 6

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dopo il secondo comma è aggiunto il se­guente:

«Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagna­mento, si considerano mutilati ed invalidi i sog­getti ultrassessantacinquenni che abbiano diffi­coltà persistenti a svolgere i compiti e le funzio­ni proprie della loro età».

 

Art. 7

1. Per l'iscrizione degli invalidi civili negli elen­chi degli uffici provinciali del lavoro e della mas­sima occupazione, ai fini della assunzione obbli­gatoria, è richiesta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

2. Gli invalidi civili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, il cui grado di invalidità sia stato riconosciuto in base alla tabella in vigore anteriormente a quella di cui all'articolo 2, comma 1, conservano il dirit­to alla iscrizione negli elenchi stessi se hanno un grado di invalidità superiore al 45 per cento. Gli invalidi civili con un grado di invalidità infe­riore al 46 per cento, conservano tale diritto per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

 

Art. 8

1. La pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, ri­spettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i re­quisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente.

2. Al compimento del sessantacinquesimo an­no di età, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è corrisposta, da parte dell'I.N.P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.

3. Ove l'importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal Ministero dell'In­terno la differenza a titolo di assegno ad perso­nam.

 

Art. 9

1. A modifica dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della capacità lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi è elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, com­ma 1.

2. Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che già beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano già ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni.

 

Art. 10

1. II congedo per cure previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitu­dine lavorativa superiore al 50 per cento, sempre­ché le cure siano connesse alla infermità invali­dante riconosciuta.

 

Art. 11

1. Le domande per la valutazione dell'aggra­vamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commis­sioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che compravi le modi­ficazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accerta­mento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso.

 

Art. 12

1. Sano abrogate tutte le disposizioni incompa­tibili con quelle del presente decreto.

 

 

(*) Il decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509 «Nor­me per la revisione delle categorie delle minorazioni e ma­lattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legisla­zione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291» è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 26 novembre 1988. Il te­sto dell'art. 3 del decreto legge 30 maggio 1988 n. 173 convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291 è stato riportato nell'articolo «Militarizzazione delle Commissioni per l'accertamento», in Prospettive assisten­ziali, n. 83.

 

 

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