Prospettive assistenziali, n. 84, ottobre-dicembre 1988

 

 

PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA DALL'ON. FOSCHI (DC) (1)

 

 

Art. 1 - Princìpi ed obiettivi

1. In attuazione delle norme costituzionali che assicurano istituti di sicurezza sociale e preve­dono il dovere generale di solidarietà, la presente legge determina i princìpi fondamentali relativi ai servizi di assistenza sociale diretti a garan­tire al cittadino il pieno e libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita del Paese.

2. Tali obiettivi si realizzano con un'attività di prevenzione e di rimozione degli ostacoli di na­tura personale, familiare e sociale, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio con i servizi sanitari e forma­tivi di base e in armonia con gli altri servizi finalizzati allo scopo sociale, nonché attraverso pre­stazioni economiche.

3. La attuazione di questi obiettivi è assicurata nel rispetto delle competenze definite dalla pre­sente legge, attraverso l'azione coordinata dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni singoli o associati, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Istituzioni private di utilità sociale.

4. A norma dell'articolo 38 della Costituzione l'assistenza privata è libera ed essa può concor­rere alla realizzazione degli obiettivi di programmazione e di gestione dei servizi.

 

Art. 2 - Finalità

1. Per rendere effettivo, con un'organica poli­tica di sicurezza sociale, il diritto di tutti i citta­dini alla promozione, al mantenimento e al recu­pero dello stato di benessere fisico e psichico, al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, i servizi sociali perseguono le seguenti finalità:

a) sviluppare programmi rivolti a prevenire e rimuovere le cause di ardine economico-sociale e psicologico che possono provocare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) rendere effettivo il diritto di tutta la popola­zione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali, ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e assicurino eguaglianza di trattamento, ricono­scendo alle persone, per i problemi che le coin­volgano direttamente, congrue possibilità di scel­te di strutture, di servizi, di prestazioni;

c) agire a sostegno della famiglia e dei nuclei familiari garantendo anche ai cittadini in difficol­tà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale di appartenenza o provvedendo, se ne­cessario, al loro inserimento in famiglie o nuclei familiari liberamente scelti o in ambiente para­familiari o comunitari sostitutivi;

d) intervenire per il reinserimento di quanti ne sono esclusi;

e) intervenire a sostegno dei soggetti colpiti da menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali per garantire il loro inserimento nei normali ambienti di vita, di studio, di lavoro;

f) promuovere la protezione e la tutela giuridi­ca dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi e privi di parenti o persone che di fatto vi prov­vedono;

g) assicurare prestazioni economiche di carat­tere ordinario e straordinario, per far fronte a si­tuazioni continuative o provvisorie di carenza, o insufficienza di reddito;

h) fornire ai cittadini le informazioni necessarie per favorire l'accesso e l'utilizzo dei servizi di assistenza sociale e degli altri servizi dispo­nibili nella comunità sul piano sanitario, sociale, ricreativo, formativo.

 

Art. 3 - Destinatari

1. Tutti i cittadini hanno il diritto a fruire dei servizi sociali senza distinzione di sesso, razza, convinzioni ideologiche o religiose, fatta salva la priorità per i soggetti che si trovano in condi­zioni di bisogno.

2. Determina condizioni di bisogno la presenza di almeno una delle seguenti situazioni:

a) insufficienza del reddito familiare del nucleo di appartenenza, quando non vi siano altri sog­getti tenuti a provvedere;

b) incapacità totale o parziale del soggetto che sia privo di nucleo familiare;

c) sottoposizione di un soggetto a provvedi­menti dell'autorità giudiziaria: che rendono neces­sarie prestazioni socio-assistenziali;

d) pericolo di emarginazione grave di uno o più componenti del nucleo familiare.

3. Ai cittadini è assicurata la libera scelta del servizi disponibili nel territorio. Sono, altresì, am­messi ai suddetti servizi gli stranieri e gli apolidi che si trovano in territorio italiano, anche se non siano assimilati ai cittadini o non risultino appar­tenenti a Stati per i quali sussiste il trattamento di reciprocità, salvo i diritti che la presente leg­ge conferisce con riguardo alla condizione di cit­tadinanza.

4. Può essere chiesto agli utenti e alle perso­ne tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti il concorso al costo di determinate prestazioni in relazione alle loro condizioni eco­nomiche, tenendo conto della situazione locale e della rilevanza sociale dei servizi, secondo i cri­teri stabiliti con legge regionale.

5. In ogni caso le leggi regionali debbono ga­rantire agli utenti dei servizi la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi che per­metta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.

 

Art. 4 - Modalità operative

1. Ai cittadini è assicurata, laddove ciò non comporta immotivato aggravio economico, la li­bera scelta tra i servizi disponibili sul territorio.

2. Alla famiglia è riconosciuto un interesse legittimo alla conservazione nel proprio ambito di un suo componente destinatario di interventi di assistenza sociale. La proposta di un servizio di tipo residenziale deve pertanto essere avan­zata dopo aver esplorato tutte le possibilità del mantenimento del soggetto nel proprio nucleo familiare o del suo inserimento in un altro nu­cleo disposto all'affidamento:

3. Nel caso di richiesta di partecipazione al costo del servizio, la legge regionale deve ga­rantire agli utenti la conservazione di una quota della pensione o del reddito che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze perso­nali.

4. I servizi di assistenza sociale debbono es­sere aperti ad affrontare in maniera nuova biso­gni noti ed a rispondere a bisogni emergenti, se del caso attivando iniziative di tipo sperimentale, e sempre con l'intento di assicurare il tempesti­vo reinserimento sociale dell'utente.

5. I servizi di assistenza sociale operano in modo integrato con i servizi sanitari ed i restanti servizi sociali nel caso di aree e problemi che richiedano un intervento congiunto e pluridisci­plinare; in tutti gli altri casi attraverso torme continuate di collegamento.

 

Art. 5 - Prestazioni economiche

1. Le prestazioni di carattere economico si di­stinguono in ordinarie e straordinarie.

2. Hanno diritto alle prestazioni ordinarie:

a) sotto forma di pensione sociale o di assegni di inabilità, i cittadini che, per età o inabilità, non possono accedere al lavoro e sono sprovvisti dei mezzi necessari per vivere;

b) sotto forma di assegni continuativi tutti i cittadini che, a causa della loro grave invalidità, incontrano nel compiere gli atti quotidiani della vita, difficoltà tali da aver bisogno dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale continua:

3. Le prestazioni economiche ordinarie e le re­lative misure e modalità sono definite con leggi dello Stato. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge per uniformare in un unico assegno sociale le pensioni sociali e gli assegni economici aventi analoga finalità di sostituire o integrare il reddito carente, fatta salva la quota attinente i diversi livelli di inabi­lità: Tale assegno varia in relazione alla compo­sizione ed al reddito goduto dal nucleo familiare, sulla base di parametri nazionali accertati in mo­do obiettivo.

4. Le prestazioni straordinarie sono dirette a coloro che si trovano in difficoltà economiche contingenti o temporanee e sono erogate, anche nel caso di prestazioni a carattere continuativo, dai comuni, secondo i criteri indicati dalle leggi regionali.

 

Art. 6 - Compiti dello Stato

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni a sta­tuto ordinario in materia di servizi sociali attinen­ti ad esigenze di carattere unitario, anche con ri­ferimento agli obiettivi della programmazione nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari;

b) la fissazione dei requisiti per la determina­zione dei profili professionali degli operatori so­ciali; le disposizioni generali in materia di ordi­namento e durata dei corsi e la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione;

c) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturali di particolare gra­vità o estensione e gli interventi straordinari di prima necessità richiesti da altri eventi eccezio­nali ed urgenti che trascendono l'ambito regiona­le o per i quali l'ente locale non possa provvede­re, ovvero resisi necessari per assolvere un do­vere sul piano di solidarietà nazionale;

d) gli interventi di prima assistenza in favore dei connazionali profughi e rimpatriati, in conse­guenza di eventi straordinari ed eccezionali;

e) gli interventi in favore dei profughi stranieri; limitatamente al periodo strettamente necessa­rio alle operazioni di identificazione e dì ricono­scimento della qualifica di rifugiato e per il tem­po che intercorre fino al loro trasferimento in al­tri paesi o al loro inserimento nel territorio na­zionale, nonché gli oneri relativi all'assistenza agli stranieri e agli apolidi, indipendentemente dalla concessione del permesso di soggiorno;

f) gli interventi socio-assistenziali prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Ar­ma dei carabinieri, alle forze armate di Polizia dello Stato ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti e organizzazioni appositamente istituiti;

g) i rapporti in materia di assistenza con orga­nismi stranieri ed internazionali, la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assi­stenziali in attuazione di regolamenti della Co­munità economica europea, nonché l'adempimen­to di accordi internazionali in materia di assi­stenza;

h) le pensioni e gli assegni di carattere conti­nuativo disposti dalla legge in attuazione dell'ar­ticolo 38, primo comma, della Costituzione;

i) gli interventi fuori del territorio nazionale a favore degli italiani all'estero;

l) la certificazione, da esercitarsi mediante de­lega alle regioni, delle condizioni di bisogno di cui all'articolo 3.

2. Al fine di garantire la corretta e necessaria integrazione tra i servizi sanitari e i servizi socia­li, con particolare riferimento ai settori dell'han­dicap, degli anziani, dei tossicodipendenti, dei servizi materno-infantili e della salute mentale è istituita presso il Ministero della sanità la Dire­zione generale dei servizi socio-sanitari. Ad essa sono attribuite le seguenti competenze:

a) realizzare un osservatorio dinamico atto ad accertare l'evoluzione dei bisogni, le loro cause, il livello di efficienza dei servizi, la spesa e le sue previsioni;

b) proporre all'approvazione del Consiglio sa­nitario nazionale gli indirizzi programmatici e gli standard minimi ai quali devono essere adeguati i servizi;

c) garantire, anche attraverso opportuni accor­di, i servizi socio-sanitari per gli italiani all'este­ro in situazione di bisogno e per gli stranieri in Italia;

d) emettere i provvedimenti relativi al ricono­scimento giuridico delle istituzioni e associazio­ni di utilità sociale che esercitano, a livello inter­regionale e nazionale, attività in materia di assi­stenza socio-sanitaria;

e) proporre al CIPE il piano di riparto del Fon­do nazionale per i servizi socio-sanitari.

 

Art. 7 - Compiti delle regioni

1. La potestà delle regioni in materia di servizi sociali e di prestazioni economiche, di cui al com­ma 4 dell'articolo 5, è svolta nel rispetto delle norme fondamentali e dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

2. Le regioni attuano le finalità della presente legge mediante la programmazione degli inter­venti socio-assistenziali coordinati con gli obiet­tivi definiti in sede di programmazione nazionale; e con gli obiettivi generali dello sviluppo regio­nale, secondo le procedure previste nei rispetti­vi statuti, assicurando comunque il concorso dei comuni e delle province e tenendo conto delle indicazioni e proposte emerse dalla consultazio­ne delle associazioni regionali, delle formazioni sociali e degli organismi pubblici e privati e del volontariato operanti nel settore.

3. Le regioni in particolare provvedono a:

a) stabilire le norme generali per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi sociali pubblici, nonché i livelli qualitativi e le forme del­le prestazioni;

b) approvare il piano di sviluppo dei servizi so­ciali, coordinandolo con il piano sanitario regio­nale;

c) determinare i criteri generali per l'accerta­mento delle condizioni di bisogno e per il concor­so degli utenti e delle persane tenute al manteni­mento e alla corresponsione degli alimenti al costo delle prestazioni;

d) determinare le aree territoriali più idonee per una funzionale organizzazione dei servizi, se­condo quanto stabilito al secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; e all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) predisporre e finanziare piani per la, forma­zione e l'aggiornamento professionale del perso­nale addetto ai servizi sociali;

f) determinare gli indirizzi di carattere gene­rale per la erogazione delle prestazioni economi­che straordinarie per i cittadini che si trovino in particolari situazioni di difficoltà personali o fa­miliari;

g) provvedere alla ripartizione fra i comuni sin­goli o associati, comprese le comunità montane, dei fondi comunque disponibili per l'impianto e la gestione dei servizi sociali sulla base delle priorità prospettate dagli organismi preposti alla gestione dei servizi e definite in sede di program­mazione regionale;

h) determinare le condizioni e i requisiti per la iscrizione delle istituzioni private nell'apposito registro regionale nel rispetto dei principi fissati nella presente legge;

i) disciplinare le modalità e i criteri della vigi­lanza sulle attività socio-assistenziali svolte nell'ambito regionale, anche ai fini della revoca dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 13;

1) svolgere e promuovere un'azione di assisten­za tecnica diretta alla istituzione e al migliora­mento dei servizi sociali e favorire la sperimen­tazione di nuovi servizi anche mediante istitu­zioni specializzate pubbliche o private.

4. La legge regionale stabilisce le norme per la gestione amministrativa dei servizi sociali svolti dai comuni singoli o associati, assicura il coordinamento e l'integrazione con i servizi sani­tari gestiti dalle unità sanitarie locali e ne pre­vede il collegamento con gli altri servizi finaliz­zati allo sviluppo sociale.

5. La legge regionale stabilisce i modi e i tempi per l'unificazione, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, degli organi di governo e di amministrazione dei servizi sociali e di quelli sanitari, da attuarsi comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore della pre­sente legge. Le unità sanitarie locali assumono la denominazione di unità socio-sanitarie locali. La legge regionale stabilisce i compiti e le fun­zioni attribuite alle unità socio-sanitarie locali e quelle, attinente ai servizi di base, che verranno esercitate dai singoli comuni o da organismi di decentramento comunale, ove istituiti. La legge regionale assicura comunque l'autonomia tecni­co-funzionale dei servizi sociali, nonché la distin­zione contabile della gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

 

Art. 8 - Compiti delle province

1. Le province concorrono alla elaborazione del piano regionale di sviluppo dei servizi sociali.

2. Approvano, nell'ambito di tale piano, il pro­gramma provinciale di localizzazione dei presidi socio-assistenziali ed esprimono il parere sulla rispondenza alla gestione dei servizi stessi delle delimitazioni territoriali determinate dalla regio­ne.

3. Le funzioni in materia di assistenza e ser­vizi sociali svolte dalle province sano trasferite ai comuni; il personale e il patrimonio delle pro­vince destinati alle funzioni predette sono tra­sferiti ai comuni nei tempi e con le modalità sta­bilite dalla legge regionale.

4. Le somme stanziate nell'esercizio 1987 dal­le amministrazioni provinciali per il funzionamen­to di cui al comma precedente sono destinate al­le regioni per essere interamente ripartite tra i comuni, secondo quanto previsto dalla lettera g) del comma 3 dell'articolo 7.

 

Art. 9 - Ruolo e compiti dei comuni

1. I comuni sono titolari di tutte le funzioni am­ministrative concernenti l'assistenza sociale, sal­vo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

2. I comuni singoli o associati:

a) partecipano alla elaborazione, realizzazione e controllo del programma regionale di sviluppo dei servizi sociali e stabiliscono le modalità per assicurare ai cittadini il diritto di partecipare alla programmazione dei servizi stessi, anche median­te l'intervento dei rappresentanti degli utenti e delle formazioni sociali organizzate nel territorio, ivi compresi gli organismi rappresentativi delle associazioni e delle istituzioni di cui al successi­vo articolo;

b) provvedono all'organizzazione del comples­so dei servizi sociali pubblici localizzati nel loro territorio qualificando e potenziando i servizi so­ciali esistenti, anche attraverso la trasformazio­ne delle strutture già funzionanti e l'istituzione di nuovi servizi;

c) stipulano convenzioni con le istituzioni pri­vate iscritte nel registro di cui al successivo ar­ticolo 11. I corrispettivi delle convenzioni di cui alla lettera a) sono riferiti ai costi del servizio in relazione ai livelli qualitativi del servizio stesso;

d) garantiscono il diritto dei cittadini di parte­cipare alla gestione ed al controllo dei servizi so­ciali pubblici stabilendo anche le modalità di in­tervento degli utenti, delle famiglie e delle for­mazioni sociali organizzate nel territorio;

e) erogano le prestazioni economiche straordi­narie e temporanee secondo gli indirizzi generali determinati dalla regione;

f) assicurano informazioni e consulenza per la corretta fruizione dei servizi di assistenza so­ciale.

3. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2, i comuni si avvalgono anche della collaborazione del volontariato e favoriscono le iniziative di tipo innovatore e sperimentale.

4. I comuni esercitano le funzioni amministra­tive in materia di assistenza direttamente o at­traverso le unità socio-sanitarie locali, ovvero, per quanto attiene alla gestione dei servizi di base, attraverso gli organismi di decentramento comunale, ove istituiti.

5. Nei comuni superiori ai 10.000 abitanti deve essere assicurato con priorità l'intervento dei Servizio sociale di base per lo svolgimento di prestazioni di aiuto sociale, per la valutazione periodica dei bisogni della popolazione e per la eventuale promozione di azioni di tipo preventivo.

 

Art. 10 - Libertà dell'assistenza privata

1. In conformità all'ultimo comma dell'articolo 38 della Costituzione è garantita la libertà di co­stituzione e di attività alle associazioni, fonda­zioni, cooperative e altre istituzioni - dotate o meno di personalità giuridica - che perseguano finalità assistenziali.

 

Art. 11 - Registro regionale delle istituzioni pri­vate

1. In ogni regione è istituito un registro per la iscrizione delle associazioni, fondazioni e istitu­zioni private anche a carattere cooperativo, dota­te o meno di personalità giuridica, che intendono essere consultate, nella fase preparatoria della programmazione dei servizi sociali e concorrere alla stipulazione delle convenzioni di cui al com­ma 2, lettera c) dell'articolo 9.

2. L'iscrizione nel registro delle istituzioni pri­vate, fermo restando il rispettivo regime giuridi­co-amministrativo, è disposta dalla regione, sen­titi i comuni singoli o associati nei cui territori l'istituzione opera, previo accertamento dei se­guenti requisiti:

a) assenza di fini di lucro;

b) idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza organizzativa ed ope­rativa, secondo gli standards dei servizi sociali fissati, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a);

c) rispetto per i dipendenti delle norme contrat­tuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie o rese in forza di convenzioni fra le associazioni, le istituzioni e le fondazioni di cui al primo comma con congre­gazioni della Chiesa cattolica o con organi rappre­sentativi delle altre confessioni religiose;

d) corrispondenza ai princìpi stabiliti dalla pre­sente legge e dalla legge regionale.

3. Per le istituzioni operanti in più regioni la iscrizione è effettuata nel registro tenuto presso la regione in cui l'istituzione ha sede legale, sen­tite le altre regioni interessate.

4. Nel rispetto di tali requisiti i servizi gestiti dai privati sono inclusi, a domanda, nel piano dei servizi sociali formulato dalle regioni e conven­zionati ai sensi dell'art. 9 comma 2, lettera c).

 

Art. 12 - Volontariato e istituzioni private di utilità sociale

1. Fanno parte delle istituzioni indicate all'ar­ticolo 10:

a) istituzioni di volontariato. Sono fondate in prevalenza su prestazioni volontarie e personali dei soci. Svolgono attività intraprese e condotte spontaneamente, non in esecuzione di obblighi e doveri giuridici, senza fini individuali e collettivi di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per finalità di solidarietà sociale;

b) cooperative di solidarietà sociale. Hanno per scopa la promozione e l'integrazione dei cittadini, soci o non, che versano in condizioni di bisogno e di disagio. I soci prendono parte all'attività so­ciale quali fornitori di lavoro, di servizi, di presta­zioni volontarie o di beni, ovvero in qualità chi destinatari non esclusivi dell'attività.

2. Nell'ambito della programmazione e della legislazione regionale i comuni singoli o asso­ciati stipulano con gli organismi di cui al comma 1 convenzioni per la loro utilizzazione nell'ambito delle strutture pubbliche o in ambiti esterni, e prevedono incentivi finalizzati all'espletamento di attività promozionali e di servizi innovativi e sperimentali.

 

Art. 13 - IPAB

1. Le IPAB operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previ­sto dai successivi commi.

2. Sono escluse dal trasferimento ai comuni le IPAB comprese in una delle seguenti categorie:

a) che si tratti di istituzioni aventi struttura associativa. Tale struttura sussiste allorché ri­corrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori pri­vati;

2) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, de­terminati dai soci, nel senso che gli stessi eleg­gano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante;

3) che l'attività dell'ente si esplichi preva­lentemente, a norma di statuto, sulla base di pre­stazioni volontarie e personali dei soci. Le presta­zioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie;

4) che il patrimonio risulti prevalentemente formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti dei soci;

b) che si tratti di istituzione promossa ed am­ministrata da privati ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste allorché ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

1) che l'atto costitutivo o la tavola di fonda­zione dell'istituzione siano stati posti in essere da privati;

2) che almeno la metà dei componenti l'or­gano collegiale deliberante sia sempre, per di­sposizione statutaria, designata da privati;

3) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio antecedente la data di entrata in vi­gore della presente legge, in prevalenza con con­tributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenienza privata, e che comun­que l'istituzione non abbia beneficiato di finanzia­menti pubblici a qualsiasi titolo in misura supe­riore ad un terzo delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio, con esclusione dei finan­ziamenti pubblici finalizzati alla conservazione di beni artistici e culturali e delle rette;

c) che si tratti di istituzione di ispirazione re­ligiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorro­no congiuntamente i seguenti elementi:

1) che l'attività istituzionale attualmente svolta si ispiri a motivazioni religiose;

2) che risulti collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni sta­tutarie, di ministri di culto o di appartenenti a istituti religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, e mediante la collaborazione di perso­nale religioso come modo qualificante di gestio­ne del servizio.

3. Sono in ogni caso soppresse:

a) le IPAB il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati da comuni, province, regio­ni o altri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per disposizione statutaria, un'autorità reli­giosa o un suo rappresentante, o sia, comunque scelto tra i componenti di designazione privata;

b) le IPAB già concentrate o amministrate da­gli ECA;

c) le IPAB che non esercitano le attività previ­ste dallo statuto o altre attività assistenziali. 4. Sono altresì escluse dal trasferimento ai comuni le IPAB che svolgono prevalentemente attività di istruzione, ivi compresa quella presco­lare, i seminari, le case di riposo per religiosi, le cappelle, e le istituzioni di culto.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigo­re della presente legge il legale rappresentante o altro componente dell'organo collegiale delibe­rante delle IPAB interessate alla esclusione dal trasferimento, presenta alla regione e ai comuni interessati domanda per l'applicazione del presente articolo, fornendo gli elementi utili ai fini della esclusione.

6. Entro i successivi tre mesi i comuni interes­sati fanno pervenire le proprie osservazioni alla regione.

7. Trascorso tale termine, la regione, anche in assenza delle comunicazioni dei comuni di cui al precedente comma, decide sulla domanda di esclusione ai sensi del presente articolo.

8. Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione, le IPAB sono soppresse e trasferite ai comuni.

9. Con decreto del presidente della giunta re­gionale, sentita una commissione tecnica com­posta da membri designati dalla regione, dall'ANCI, UPI e UNEBA regionali, sono pubblicati gli elenchi delle IPAB esistenti nella regione che accertano la non esistenza o l'esistenza dei re­quisiti di cui al presente articolo ai fini, rispetti­vamente, del trasferimento ai comuni o dell'ap­plicazione del successivo comma.

10. Le IPAB escluse dal trasferimento ai comu­ni continuano a sussistere come enti morali, as­sumendo la personalità giuridica di diritto priva­to e rientrando nella relativa disciplina.

11. La legge regionale stabilisce i modi, le for­me e i termini per l'attribuzione in proprietà o in uso ai comuni dei beni trasferiti alle regioni a norma degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché il trasferimento dei beni delle IPAB sop­presse, ai sensi del presente articolo, e discipli­na l'utilizzazione dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazio­ne ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione della presente legge. Ai fini della assunzione delle funzioni delle IPAB trasferite, i comuni possono procedere sia direttamente che attraverso le unità locali socio-sanitarie o me­diante forme di gestione autonoma, ferma restan­do la destinazione dei beni ad attività di servizio socio-assistenziale.

12. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso IPAB sog­gette al trasferimento ai comuni è trasferito ai rispettivi comuni contestualmente al passaggio delle funzioni, conservando la posizione econo­mica conseguita presso l'ente di provenienza, unitamente alla posizione giuridica ed al tratta­mento previdenziale.

13. I trasferimenti ai comuni dei beni delle istituzioni e tutte le operazioni derivanti dalla ap­plicazione del presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta, tributo o tassa di registrazione.

 

Art. 14 - Fondo nazionale per i servizi sociali

1. Ad integrazione delle risorse finanziarie co­munali e regionali è istituito presso il Ministero del tesoro un fondo nazionale per i servizi sociali costituito:

a) dal fondo per gli asili nido istituito con leg­ge 6 dicembre 1971, n. 1044;

b) dal fondo speciale di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698;

c) dal fondo sociale di cui all'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

d) dai fondi previsti dall'articolo 1-duadecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, conver­tito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641;

e) dai proventi netti di cui al terzo comma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) dalle quote degli utili di gestione degli isti­tuti di credito devolute in base ai rispettivi sta­tuti, a finalità assistenziali;

g) dal fondo di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

h) dal fondo di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405;

i) dal fondo di cui alla legge 2 maggio 1978, n. 194;

l) dal fondo di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 404;

m) dal fondo di cui alla legge 14 dicembre 1970, n. 1088;

n) da una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento annuale del fondo sanitario nazionale;

o) da una somma aggiuntiva pari a lire 2.300 miliardi per il triennio 1989-1991 iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1989, di lire 1.000 miliardi nell'anno 1990 e di lire 1.000 mi­liardi nell'anno 1991.

2. Le somme stanziate a norma del preceden­te comma vengono ripartite per l'attuazione dei progetti-obiettivo per i servizi socio-sanitari nel campo dell'handicap, degli anziani, delle tossico­dipendenze, dei servizi materno-infantili e della salute mentale. Il riparto avverrà su proposta del Ministero della sanità, sentita la commissione interregionale di cui alla legge 19 maggio 1970, n. 281, con delibera del Comitato interministeria­le per la programmazione economica (CIPE).

3. Le somme stanziate a norma del preceden­te comma vengono ripartite tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani regionali e sulla base di indici e di standards approvati dal Consiglio sanitario nazionale, distintamente defi­niti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale eliminando progressiva­mente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni.

 

Art. 15 - Norme transitorie

1. Le regioni adeguano la loro legislazione agli obiettivi e ai principi stabiliti dalla presente leg­ge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2. Fino al riordino della legislazione regionale le somme di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 14 continuano ad essere destinate agli scapi previsti dalle rispettive leg­gi e mantengono la suddivisione per regione sul­la base dei criteri stabiliti dalle medesime leggi.

3. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del­la presente legge, una quota non inferiore al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 14 è riser­vata alle regioni che abbiano ottemperato al di­sposto del primo comma.

4. La ripartizione avviene sulla base di pro­grammi presentati dalle singole regioni tenendo conto di garantire:

a) la gestione dei servizi esistenti;

b) lo sviluppo dei servizi sociali territoriali, specie di quelli destinati ai minori, agli anziani e agli inabili, in particolare per le regioni del Mez­zogiorno, con riferimento ad esigenze di riequi­librio;

c) le erogazioni economiche straordinarie di cui al comma 4 dell'articolo 5 della presente legge.

5. Alle iniziative di cui alla lettera b) del com­ma 4 del presente articolo deve essere destina­to non meno del 30 per cento del complesso del fondo di tale quota; non meno del 40 per cento delle somme stanziate per le spese in conto ca­pitale deve essere destinato ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli in­terventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

 

Art. 16 - Comitati di assistenza e beneficenza

I Comitati provinciali di assistenza e bene­ficenza pubblica sono soppressi e le residue fun­zioni sono attribuite ai comuni singoli o associati nei modi e nelle forme stabilite dalle leggi regio­nali.

 

Art. 17 - Delega al Governo in materia di profili professionali e di formazione del per­sonale

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presen­te legge, uno o più decreti aventi valore di legge attraverso i quali definire criteri e modalità per:

a) la regolamentazione delle professioni atti­nenti al settore dei servizi socio-assistenziali;

b) le disposizioni generali per l'ordinamento e la durata delle scuole di formazione nonché i re­quisiti per accedere ai relativi corsi, tenendo an­che conto della legge 21 dicembre 197, n. 843;

c) la determinazione delle norme transitorie per la convalida dei titoli professionali conseguiti prima dell'entrata in vigore dell'ordinamento di cui alla precedente lettera b);

d) la riqualificazione e l'aggiornamento perio­dico obbligatorio degli operatori sociali;

e) i rapporti tra regioni, enti locali e sedi for­mative regionali, universitarie e altre sedi quali­ficate alla formazione degli operatori sociali.

2. Nell'esercizio della delega il Governo si at­terrà ai princìpi della semplificazione del quadro generale delle figure professionali, della garanzia di una formazione omogenea e di adeguato livel­lo qualitativo su tutto il territorio nazionale e del­la omogeneizzazione delle posizioni giuridiche ed economiche degli operatori sociali e sanitari.

 

Art. 18 - Regioni a statuto speciale

1. La presente legge, in quanto legge di rifor­ma economico-sociale della Repubblica, si esten­de alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

 

Art. 19 - Abrogazione di norme incompatibili

1. Sono abrogati:

a) la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni e integrazioni e relativi regolamen­ti di esecuzione;

b) gli articoli 91, lettera h); e 114, lettera g), del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvate con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

c) la legge 3 giugno 1937, n. 847;

d) il regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125;

e) l'articolo 15 del decreto del Presidente del­la Repubblica 23 marzo 1945, n. 173;

f) l'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

g) ogni altra norma che risulti incompatibile ed in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

 

 

 

(1) La proposta è stata presentata alla Camera dei De­putati il 2 luglio 1987 dall'On. Franco Foschi e da altri Parla­mentari DC; reca il n. 246 e il titolo «Legge quadro sui servizi sociali».

 

 

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