Prospettive assistenziali, n. 83, luglio-settembre 1988

 

 

MILITARIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ

 

 

I 40 mila miliardi di imposte evase ogni anno (1) ed i 30-50 mila miliardi di patrimoni delle IPAB che possono essere privatizzati e dispersi a seguito di una gravissima sentenza della Corte costituzionale (2) non hanno finora scosso il Mi­nistro del tesoro Giuliano Amato; gli sono invece insopportabili le 250 mila lire al mese della pen­sione di invalidità e le 500 mila mensili erogate alle persone «che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di com­piere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua» (3).

È vero che il Ministro Amato ha affermato di voler eliminare la piaga di falsi invalidi, ma in verità ha escogitato un sistema che ritarderà di anni la corresponsione di pensioni e indennità, il cui importo è misero, ma indispensabile per so­pravvivere.

Al fine di raggiungere il suo scopo, il Ministro Amato ha ottenuto dal Governo De Mita l'inseri­mento di un apposito articolo (che riportiamo in­tegralmente in allegato nel testo convertito in legge) nel decreto-legge 30 maggio 1988 n. 173 «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988» in cui sono profondamente modifi­cati i criteri riguardanti il riconoscimento dell'in­validità civile (4).

In particolare è previsto che le domande per ottenere pensioni, indennità o assegni di invali­dità devono essere presentate al Ministro del tesoro, Direzione generale dei servizi vari e del­le pensioni di guerra. A sua volta l'accertamento dell'invalidità è attribuito a commissioni militari.

Il decreto in oggetto costituisce non solo una riproposizione del centralismo statale, ma è an­che un comodo mezzo, assolutamente immorale e incivile, per ritardare di anni l'erogazione di som­me indispensabili per la sopravvivenza di decine di migliaia di persone.

I medici che operavano nelle Commissioni del­le USL per l'accertamento dell'invalidità erano circa 10 mila. Gli stessi compiti sono ora affi­dati a 220 medici (elevabili - chissà quando - a 500) per le commissioni di prima istanza e a 110 (elevabili a 200) per l'unica commissione centrale di seconda istanza (5).

L'iter delle pratiche è estremamente e assur­damente complicato: le domande vanno presen­tate al Ministero del tesoro, Roma, il quale le smisterà alle commissioni territoriali. Dette com­missioni, a loro volta, dovranno inviare a Roma i loro esiti per le successive definizioni ammi­nistrative, previo accertamento (da parte di chi?) dei redditi dell'interessato nei casi previsti dalla legge. Infine la Corte dei conti dovrà pronunciarsi su ciascuna pratica.

In sostanza i tempi di attesa saranno lunghis­simi. Gianni Selleri afferma: «L'articolo 3 del de­creto comporterà per almeno 3 anni il blocco delle 150.000 domande di assistenza economica (che dalle Prefetture dovranno essere trasmesse al Ministero del tesoro) e delle visite mediche (le cui 600.000 richieste dovranno essere smi­state dalle Unità sanitarie locali alle commissio­ni mediche militari)» (6).

Aggiunge Selleri: «In definitiva il risparmio dello Stato (che è stato calcolato in 400 miliardi per il 1988) non sarà dovuto ad un maggiore ri­gore nell'attribuzione dell'invalidità, ma sempli­cemente al fatto che verranno ritardati di circa tre anni gli interventi assistenziali per i citta­dini che effettivamente ne hanno diritto e sono gravemente handicappati ».

Al riguardo ricordiamo che il ritardo nell'effet­tuazione delle visite consente allo Stato di non versare una lira a tutti coloro che decedono nel frattempo. Il risparmio è notevole, tenuto conto che molti richiedenti sono anziani, in particolare ultraottantenni.

 

Una nostra proposta

È evidente che i falsi invalidi vanno combat­tuti. Non solo truffano lo Stato, ma sono i primi nemici degli handicappati veri. Infatti sono pro­prio i falsi invalidi che occupano i posti di la­voro spettanti agli handicappati veri; sono pro­prio essi che utilizzano provvidenze spettanti a coloro che ne hanno effettivamente bisogno.

La nostra proposta parte dal convincimento che le commissioni non siano in grado di decidere, salvo nei casi di piena evidenza (ad esempio am­putati), senza avere una conoscenza approfondita delle condizioni psico-fisiche dei richiedenti.

D'altra parte la commissione, qualsiasi com­missione, non può impiegare are ed ore per com­piere detti accertamenti. Si tenga anche presen­te che una delle caratteristiche delle commis­sioni è la presenza di più componenti.

Dunque proponiamo, in primo lungo, che sia prevista una istruttoria tecnica preliminare del­la domande di invalidità.

Detto accertamento dovrebbe essere compiuto dai servizi medico-legali delle USL, previo esame clinico diretto dell'istante, compilazione della scheda sanitaria, predisposizione di eventuali ac­certamenti diagnostici, raccolta ed esame della documentazione sanitaria acquisita dal servizio o presentata dal richiedente.

Quindi il servizio di medicina legale dovrebbe formulare una diagnosi della minorazione e tra­smettere gli atti relativi alla commissione com­petente.

L'istruttoria preliminare e la raccolta della do­cumentazione dovrebbero fondarsi sull'identifica­zione formale del richiedente, identificazione og­gi non richiesta, per cui gli esami clinici, ad esempio le radiografie, possono riguardare sog­getti diversi rispetto ai richiedenti.

Infine chi presenta la domanda per l'invalidità, sotto la sua personale responsabilità anche pe­nale, dovrebbe essere tenuto ad indicare le istan­ze analoghe presentate negli anni precedenti.

Ciò anche al fine di assumere concrete inizia­tive contro i trasferimenti di residenza a cui pos­sono ricorrere i richiedenti per presentare l'istan­za ad un'altra commissione.

La previsione di istruttorie tecniche prelimina­ri è, a nostro avviso, indispensabile non solo per combattere la piaga dei falsi invalidi, ma anche per un giusto accertamento del grado di invali­dità.

Auspichiamo che tali istruttorie siano previste contemporaneamente al ritrasferimento alle USL delle competenze per l'accertamento dell'invali­dità.

 

 

Allegato

 

Testo dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988 n. 173 convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1988, n. 291.

 

Art. 3

Norme per il riconoscimento della invalidità civile

1. Le domande per ottenere la pensione, l'as­segno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 mag­gio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazio­ni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assu­mono la denominazione «commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invali­dità civile» - di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La cer­tificazione medica da allegare alla domanda pre­sentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà conte­nere la dicitura: «Persona impossibilitata a deam­bulare senza l'aiuto permanente di un accompa­gnatore» oppure «Persona che necessita di as­sistenza continua non essendo in grado di com­piere gli atti quotidiani della vita». Le commis­sioni esaminano le domande seconda le dispo­sizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando (a precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari oc­correnti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sa­nità militare. Le commissioni, effettuata l'istrut­toria di competenza, trasmettono il relativo ver­bale di visita all'interessato ed il relativo ver­bale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore - che assume la denominazione «commissione medica superiore e di invalidità civile» - di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 di­cembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazio­nale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giu­risdizionale dinanzi al giudice ordinario.

3. La commissione medica superiore e di inva­lidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazio­nale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associa­zione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la perso­na interessata può farsi assistere dal medico di fiducia.

5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guer­ra e in centodieci unità per la commissione me­dica superiore dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cin­quecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddi­sfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del teso­ro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori com­missioni mediche periferiche in modo da garan­tire almeno una commissione per ciascuna pro­vincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, pos­sono essere chiamati a far parte delle commis­sioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del ser­vizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secon­do le modalità stabilite dall'articolo 109 del de­creto del Presidente della Repubblica 23 dicem­bre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrisponden­te quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si ap­plicano a decorrere dal quindicesimo giorno dal­la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono tra­smesse a cura dell'amministrazione suddetta al­le commissioni mediche territorialmente compe­tenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si consi­derano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove que­sti non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per garantire il supporto amministrativo ne­cessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversio­ne del presente decreto, svolge tale attività nel­le commissioni di prima istanza, può essere co­mandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza.

8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modifica­te dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emana­te le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente arti­colo.

10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei re­quisiti prescritti per usufruire della pensione, as­segno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità.

 

 

 

(1) Cfr. «La Stampa» del 9 marzo 1988. Dichiarazione del Ministro delle finanze Gava.

(2) Sentenza n. 396 del 24 marzo 1988, depositata in Cancelleria il 7 aprile 1988.

(3) Art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18.

(4) Il decreto legge è stato convertito, con modificazio­ni, nella legge 26 luglio 1988 n. 291. Per ottenere l'approva­zione del provvedimento, il Governo ha posto la fiducia alla Camera dei deputati, impedendo in tal modo la presen­tazione di emendamenti.

(5) Le USL disponevano di oltre 60 commissioni di se­conda istanza.

(6) G. Selleri, Note sul programma del Governo De Mita, in «Prospettive sociali e sanitarie», n. 12, 1988.

 

 

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