Prospettive assistenziali, n. 83, luglio-settembre 1988

 

 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: LEGGI VIOLATE IMPUNEMENTE FINO A QUANDO?

 

 

Da anni sono state emanate disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche: ri­cordiamo in particolare la Circolare del Ministro dei lavori pubblici del 19 giugno 1968 n. 4809 «Norme per assicurare l'utilizzazione degli edifi­ci sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale», rimasta del tutto disapplicata.

Scarsa attuazione ha avuto anche il DPR 27 aprile 1978 n. 384.

A questo punto occorre intervenire affinché non restino sulla carta le importantissime norme dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 «Disposizioni per la formazione del bilancio an­nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)» (1), la cui applicazione corretta è destina­ta a risolvere il problema delle barriere architet­toniche per quanto concerne i nuovi progetti di costruzione di opere pubbliche e, nella misura del possibile, per le ristrutturazioni delle stesse.

In merito all'attuazione della legge 41/1986, riportiamo integralmente l'ordine del giorno n. 336 approvato in data 31 luglio 1987 dal Con­siglio della Regione Piemonte con 40 voti favore­voli e 3 astenuti.

 

 

Testo dell'ordine del giorno

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

considerato che i centri abitati sono costruiti con barriere architettoniche e d'uso e che tali barrie­re creano ostacoli al moltiplicarsi dei rapporti nella convivenza da parte di una pluralità di sog­getti con difficoltà motorie, psichiche e senso­riali;

considerato altresì che la legislazione dello Sta­to in materia, benché parziale e lacunosa, avreb­be dovuto costituire riferimento per gli interven­ti nel territorio da parte degli Enti locali;

ricordato che il Consiglio Regionale del Piemon­te promuoveva disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ad edi­lizia residenziale pubblica, da realizzarsi da parte degli IACP e dei Comuni con L.R. n. 54 del 3 set­tembre 1984 e relativo regolamento del 29 aprile 1985;

ricordato inoltre che l'art. 87 della L.R. 6.12.84 n. 61 (modifiche ed integrazioni della L.R. 5.12.77 n. 56) prevede di rivedere i regolamenti edilizi comunali al fine del superamento diffuso delle barriere architettoniche;

visto che in realtà gli Enti locali hanno quasi inte­gralmente trascurato di attenersi alle norme det­tate dalla legge 31.3.71 n. 118 e successivo re­golamento di cui al D.P.R. 27.4.78 n. 384;

preso atto che la legge finanziaria 1986 (Legge 28.2.886 n. 41), al titolo XII, commi 20, 21, 22, 23, 24 e 25, stabilisce che le amministrazioni compe­tenti, entro un anno, adottino piani di eliminazio­ne delle barriere architettoniche affinché le strut­ture pubbliche e di uso pubblico, i trasporti e l'arredo urbano siano resi conformi alla predetta normativa;

preso atto che la legge prevede stanziamenti ai Comuni per gli interventi di cui sopra da parte dei Ministero Lavori Pubblici e della Cassa De­positi e Prestiti per oltre 100 miliardi per l'anno 1986;

 

IMPEGNA LA GIUNTA

 

1) ad indicare agli Enti locali la necessità di effet­tuare un censimento delle strutture pubbliche e private di uso pubblico che non risultino confor­mi alle disposizioni del D.P.R. 384/78;

2) a mettere a disposizione degli Enti locali, qua­lora non si verifichino impedimenti di natura giu­ridica, una struttura adeguata per l'assistenza tecnico-amministrativa;

3) a predisporre un piano di eliminazione delle barriere architettoniche per quanto di propria competenza, ivi comprese quelle esistenti nei parchi regionali e nei giardini pubblici;

4) ad attivare urgentemente il processo di forma­zione di un numero adeguato di spazi prossimi alle sedi regionali, atti a consentire il posteggio delle automobili su cui viaggiano i cittadini pri­vi di adeguata autonomia di movimenti;

 

IMPEGNA ALTRESI’ LA GIUNTA

 

ad operare affinché anche altri Enti pubblici, gli ospedali e le U.S.S.L. innanzitutto, riservino spa­zi auto ai cittadini portatori di handicaps.

 

INVIA

 

il presente ordine del giorno a tutti i Comuni del Piemonte.

 

 

 

 

(1) Le disposizioni della legge 41/1986 concernenti le barriere architettoniche sono state riportate nel n. 74 di Prospettive assistenziali a pag. 53.

 

 

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