Prospettive assistenziali, n. 81, gennaio-marzo 1988

 

 

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

IL PARLAMENTO RIAPRE LE PORTE AL MERCATO DEI BAMBINI?

 

Riportiamo la lettera inviata il 18 febbraio 1988 dalla Presidenza nazionale dell'ANFAA al Ministro per gli Affari Speciali Rosa Russo Jervolino, ai Capi Gruppo DC, DP, PCI, PLI, PR, PRI, PSDI, PSI, SI, Verdi della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e, per conoscenza al Consiglio nazionale sui problemi dei minori.

 

Nel gennaio 1988 la Commissione Giustizia della Camera ha approvato in sede legislativa la proposta di legge che prevede quanto segue: «Salvo quanto disposto nell'articolo 76 della leg­ge 4 maggio 1983, n. 184, sull'adozione interna­zionale, i procedimenti di adozione ordinaria in favore di minori, non conclusi alla data di entra­ta in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che hanno comportato l'affidamento di fatto del minore al richiedente, sono decisi secondo le nor­me in vigore sino alla predetta data».

Questa Associazione esprime il proprio pro­fondo dissenso su questa proposta che la Com­missione Giustizia della Camera ha approvato senza consultare il Consiglio nazionale sui pro­blemi dei minori, istituito nel 1985 dal Presiden­te del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro (che ha fra le sue finalità quello di formulare proposte ed espri­mere pareri su iniziative di carattere legislativo, amministrativo e tecnico interessanti i minori) e le organizzazioni interessate (es. Associazione Giudici per i minorenni, ANFAA, CIAI, ecc.).

La legge 4 maggio 1983 n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» ha in­dotto nel nostro ordinamento un'unica forma di adozione, eliminando, per i minorenni, l'adozio­ne «ordinaria» che si era rivelato uno dei canali preferenziali per legalizzare situazioni di mer­cato di bambini italiani e stranieri.

È stata anche prevista la possibilità di pronun­ciare l'adozione in alcuni casi particolari: l'art. 44 prevede infatti che «I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizio­ni di cui al primo comma dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesi­stente alla perdita dei genitori;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibilità di af­fidamento preadottivo.

L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

Nei casi di cui alle lettere a) ed e) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

Se l'adottante è persona coniugata P non sepa­rata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.

In tutti i casi l'adottante deve superare di al­meno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare».

L'applicazione di questo articolo ha anche con­sentito in questi cinque anni ai Tribunali per i minorenni di regolarizzare situazioni di minori af­fidati, diventati adottabili, decretandone l'ado­zione da parte degli affidatari (v. lettera c del­lo stesso articolo 44) dopo aver verificato che ,d'adozione realizza pienamente l'interesse dei minore»; infatti l'art. 57 della legge 4 maggio 1983, n. 184 precisa al secondo e terzo comma quanto segue: «A tal fine il Tribunale per i mino­renni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in par­ticolare:

a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;

b) i motivi per i quali l'adottante desidera adot­tare il minore;

c) la personalità del minore;

d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del mi­nore».

Questa Associazione, alla luce di quanto so­pra esposta e in considerazione anche dell'ordi­nanza della Corte costituzionale n. 565 del 10 di­cembre 1987 (pubblicata sulla G. U n. 55 del 30.12.1987) ritiene non solo inutile ma anche es­tremamente pericolosa la proposta approvata dalla Camera in quanto provocherebbe nel no­stro ordinamento l'efficacia dell'adozione ordi­naria, soppressa nel 1983 (vedansi al riguardo i lavori della Commissione Giustizia del Senato che ha compiuto un'ampia indagine conoscitiva prima di approvare il testo della legge 4 maggio 1983 n. 184).

Si sottolinea inoltre l'estrema ambiguità della dizione «affidamento di fatto» contenuta nella proposta, in quanto potrebbero rientrare anche situazioni di «mercato» di minori, i cui responsa­bili la legge 184/83 ha peraltro ritenuto di perse­guire penalmente (v. art. 71).

Calcolando inoltre che questa proposta riguar­da i minori nati entro il maggio 1983, la sua even­tuale applicazione si protrarrebbe fino al 2000!

Questa Associazione richiede che il Senato non approvi la suddetta proposta di legge.

Qualora, purtroppo, non venisse accolta que­sta richiesta, si propone, in via del tutto subor­dinata, che almeno venga emendato il testo della proposta nel senso che:

1) l'affidamento di fatto del minore risulti anche dalla residenza anagrafica del minore presso la famiglia affidataria, onde evitare la legalizzazio­ne di situazioni di mercato passate, presenti e future;

2) vengano previsti gli accertamenti disposti dall'art. 57 della legge 184 precedentemente ripor­tati.

 

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