Prospettive assistenziali, n. 79, luglio-settembre 1987

 

 

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

NUOVA FRONTIERA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO

 

Riportiamo integralmente la nota inviata dal Coordinamento sanità e assistenza fra i movi­menti di base in data 18 febbraio 1987 al Presi­dente del Tribunale per i minorenni di Torino.

 

Testo del documento

Dall'entrata in vigore della legge 5 dicembre 1967 n. 431 ad oggi si sono verificati cambiamen­ti profondi:

1. - sviluppo ragguardevole delle adozioni in­ternazionali. In questi casi si ritiene sufficiente la piena attuazione delle norme vigenti. Si au­spica che venga data priorità assoluta all'adozio­ne di bambini piccolissimi, tenuto conto delle difficoltà di inserimento dei grandicelli e della disponibilità - purtroppo superiore alle richie­ste - di bambini piccolissimi;

2. - aumento considerevole delle domande di adozione. Quindi non è più necessario fare azioni di sollecitazione per l'adozione di bambini pic­coli non handicappati;

3. - presenza di numerose situazioni di bam­bini piccoli handicappati o grandicelli adottabili. Per la loro adozione occorre assumere apposite iniziative;

4. - esigenza di un massiccio rilancio dell'affi­damento familiare a scopo educativo, dando prio­rità assoluta, specialmente nella città di Torino, ai minori di età inferiore ai 10-12 anni. L'affida­mento familiare deve ovviamente riguardare an­che i minori handicappati.

 

Condizioni minime per l'attuazione delle adozioni e degli affidamenti con particolare riguardo

ai minori handicappati e/o grandicelli

 

- Impegno degli amministratori e degli opera­tori delle USSL ad assicurare i necessari inter­venti e servizi ai minori handicappati e/o grandi­celli in adozione (compreso il periodo di affida­mento preadottivo) o in affidamento educativo.

Detti interventi e servizi riguardano in parti­colare:

a) idonei contributi economici. Si segnala che il Comune di Torino con delibera del 25 marzo 1985 ha deciso di raddoppiare il contributo per l'affidamento di minori handicappati riconosciuti invalidi al 100% e di corrispondere loro l'inden­nità di accompagnamento, La delibera prevede inoltre la possibilità che il Comune continui i versamenti suddetti anche in caso di adozione dei minori da parte degli affidatari, assumendo specifici provvedimenti;

b) priorità di accesso negli asili nido e scuole materne comunali assicurando i necessari so­stegni;

c) promozione degli inserimenti nelle scuole dell'obbligo e superiori;

d) priorità di accesso nei corsi di formazione professionale o prelavorativi comunali e promo­zione di idonei inserimenti nei centri di forma­zione professionali pubblici e privati, fornendo in ogni caso i necessari sostegni;

e) priorità di accesso alle prestazioni sanita­rie e socio-assistenziali, con impegno da parte delle USSL che, nel caso di carenza di personale dipendente o convenzionato, verranno assunte necessarie iniziative affinché sia possibile il ri­corso a servizi privati con oneri a carico dell'USSL;

f) promozione degli inserimenti dei minori han­dicappati nelle strutture e servizi di uso sociale evitando ogni forma di emarginazione o discri­minazione;

g) prosecuzione degli interventi delle USSL nei casi in cui sia necessario prorogare l'affidamento dopo il raggiungimento della maggiore età, nell'interesse dell'affidato (prosecuzione degli studi, situazione di non autosufficienza psico-fisica dell'affidato, ecc.).

 

Altre condizioni

- Ovviamente per l'attuazione corretta delle adozioni e degli affidamenti, è necessaria una adeguata preparazione e selezione delle famiglie, e un appoggio reale ai minori, alle famiglie d'ori­gine e a quelle affidatarie, anche al fine di pro­muovere nel caso di affidamenti, a seconda delle situazioni, il ritorno nella famiglia d'origine o il loro autonomo inserimento o la trasformazione dell'affidamento in adozione da parte della stessa famiglia affidataria.

- Unificazione delle competenze in materia di adozione ed affidamento nelle USSL, fatto che richiede il trasferimento delle funzioni assisten­ziali dalle Province alle USSL stesse.

- Lo scioglimento degli Uffici Unici Adozioni con il conseguente trasferimento degli operatori sul territorio, da attuare entro e non oltre il 30 giugno 1987.

 

Campagna di informazione sulle adozioni e gli affidamenti

L'opinione pubblica non è informata sulla nuo­va situazione delle adozioni nazionali di cui ai punti 2 e 3.

È quindi necessario che le singole USSL pre­dispongano vere e proprie campagne di sensibi­lizzazione nei confronti della generalità della po­polazione per poter raggiungere tutte le poten­ziali famiglie adottive e affidatarie.

Si ritiene che dette campagne debbano essere predisposte dalle USSL e non dalle Province o dalla Regione, per evitare sovrapposizioni e con­flitti, e, soprattutto, per assicurare la continuità fra la campagna stessa, la selezione, la prepara­zione, i rapporti con l'autorità giudiziaria, l'inse­rimento familiare del minore, ecc.

Ad evitare l'insorgere di ogni deleteria confu­sione nell'opinione pubblica, si ritiene che deb­bano essere condotte distinte campagne per l'adozione e l'affidamento.

Nella programmazione e attuazione delle ini­ziative suddette dovranno essere utilizzati tutti gli apporti utili per il raggiungimento degli obiet­tivi. Pertanto non dovranno essere coinvolti solo gli amministratori e gli operatori, ma dovranno anche essere utilizzate le disponibilità dei magi­strati minorili, dei giudici tutelari, delle famiglie adottive e affidatarie e delle organizzazioni socia­li del territorio.

 

 

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