Prospettive assistenziali, n. 77, gennaio-marzo 1987

 

 

PER UNA ANAGRAFE DEI MINORI RICOVERATI IN ISTITUTO

 

 

Conoscere il numero dei minori ricoverati, le cause dell'istituzionalizzazione, la sua durata so­no elementi di fondamentale importanza per la ricerca concreta di alternative. Per questo, rite­niamo utile riportare integralmente il documento della Regione Piemonte, relativo all'anagrafe dei minori ricoverati in istituto e in comunità al­loggio.

Negli anni scorsi, il Comune e la Provincia di Torino avevano già predisposto una iniziativa ana­loga (1); auspichiamo che la Regione Piemonte assicuri ora un continuo aggiornamento dell'ana­grafe dei minori e la estenda anche ai soggetti (adulti e anziani) ricoverati in istituti assisten­ziali.

Ovviamente, la predisposizione di una anagra­fe degli assistiti presuppone un elenco degli isti­tuti da aggiornare continuamente ed un collega­mento dell'anagrafe stessa con le attività di vi­gilanza (2).

Ci auguriamo che tali iniziative possano es­sere intraprese da tutte le Regioni italiane. Ecco il testo integrale del documento.

 

 

MINORI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI E COMUNITA’ ALLOGGIO DEL PIEMONTE

 

1. PREMESSA ED OBIETTIVI

 

Il progetto obiettivo «Tutela della procreazio­ne responsabile, della salute della donna, della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva» del­la Legge Regionale 10 marzo 1982, n. 7 «Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1982-1984», individua fra gli obiettivi fondamentali, la riduzione dei fenomeni d'istitu­zionalizzazione ed emarginazione dei minori.

La Regione Piemonte fin dal 1978 con delibera della Giunta Regionale n. 34-13958 dell'8-5-78, ha attivato una specifica procedura informativa de­nominata «anagrafe dei minori».

L'anagrafe, riferita ai minori ospiti presso isti­tuti assistenziali del Piemonte, è stata concepi­ta, in primo luogo, quale strumento informativo funzionale ai campiti di vigilanza propri della Re­gione (oggi delegati alle U.S.S.L).

La fase d'impianto dell'anagrafe si era con­clusa nel 1° trimestre del 1979 con la creazione di un archivio meccanizzato definito sulla base delle informazioni relative al singolo minore isti­tuzionalizzato assunte mediante le specifiche schede di rilevazione. Grazie al flusso continuati­vo delle schede tale archivio così costituito è stato (ed è tutt'oggi) trimestralmente aggiornato.

Le schede di rilevazione attualmente utilizzate sono di tre tipi e precisamente:

- tipo 0 che contiene essenzialmente dati ana­grafici sui minori al momento dell'ammissione;

- tipo 1 che contiene principalmente informa­zioni sul comportamento del minore e sui rappor­ti con la famiglia e/o tutore;

- tipo 2 che contiene informazioni sulle di­missioni del minore.

Dopo alcuni anni di verifica e di utilizzo della anagrafe si ritiene oggi opportuno rivederne la impostazione, anche alla luce dei «nuovi» biso­gni informativi derivanti dall'attuazione della suc­citata Legge regionale 10-3-82 n. 7, della legge regionale 23-8-82 n. 20 «Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali del­la Regione Piemonte» e della Legge 4 maggio 1983, n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affi­damento dei minori».

La «nuova» procedura, che s'inserisce nel più ampio progetto realizzato del sistema informa­tivo socio-sanitario, intende accentuare maggior­mente la funzione di strumento informativo fina­lizzato alla programmazione e alla gestione dei servizi pur non trascurando la caratteristica di strumento utile ai compiti di vigilanza.

Gli obiettivi posti alla base della nuova proce­dura, sono così sintetizzabili:

- costituire e gestire una base informativa co­stantemente aggiornata relativa ai minori ricove­rati in strutture socio-assistenziali che consenta la verifica e l'analisi dell'evoluzione del fenome­no al fine di favorire le scelte politico-program­matiche a livello regionale e zonale;

- fornire elementi informativi ai giudici tute­lari competenti ad integrazione o sostituzione degli elenchi di cui all'art. 9, IV comma, Legge 4.5.33, n. 184;

- fornire uno strumento di lavoro per le équi­pes di vigilanza;

- fornire una metodologia di approccio al trattamento dell'informazione favorendo in tal modo la crescita negli operatori e negli ammi­nistratori di una «cultura» che veda l'informa­zione come un momento della gestione dei ser­vizi e strumento di programmazione degli inter­venti e delle attività rivolte all'utenza.

 

2. AMBITI E SOGGETTI DELLA RILEVAZIONE

 

L'ambito in cui opera la procedura è quello delle strutture assistenziali che ospitano i mi­nori, e in specifico gli istituti assistenziali (siano essi istituti «tradizionali» che case protette), e le comunità alloggio.

Si precisa che non devono essere compresi fra gli istituti assistenziali:

- i convitti nazionali;

- i convitti annessi agli istituti di istruzione;

- gli istituti che ai sensi della Legge 23.12. 1978 n. 833 art. 26, forniscono prestazioni di ria­bilitazione.

Si precisa inoltre che sono da comprendere fra gli istituti - e non fra le comunità alloggio - i servizi residenziali che, pur essendo denomina­ti «comunità», ricoverano più di 10 minori (ad eccezione di quei servizi residenziali in cui, così come previsto dalla Legge regionale 10.3.1982 n. 7, all. par. 23, coesistono fino a quattro comu­nità alloggio, organizzate in modo da rispettare la privacy individuale, e nei quali vi sono servizi rivolti a tutta la popolazione, quali mense, luoghi d'incontro e socializzazione).

Considerata l'esistenza sul territorio regiona­le di tipologie differenti di comunità (comunità di tipo familiare, gruppi appartamento, nuclei pa­rafamiliari, ecc.), ai soli fini di questa rilevazione devono intendersi comprese nella denominazione «comunità alloggio» tutte le varie comunità che ospitano minori.

Sono escluse dalla rilevazione le comunità che ospitano esclusivamente minori loro affidati ai sensi dell'art. 4 Legge 184/83.

I soggetti per i quali sono previsti i flussi infor­mativi e per i quali devono, comunque, essere compilate le schede sono quelli ricoverati o ospi­ti in istituti assistenziali e comunità alloggio compresi, anche, gli eventuali maggiorenni.

Sono invece da escludersi dalla rilevazione:

- i minori ricoverati in convitti nazionali;

- i minori ricoverati in convitti annessi agli istituti di istruzione;

- i minori ricoverati in istituti che, ai sensi della Legge 23.12.1978 n. 833, art. 26, forniscono prestazioni di riabilitazione;

- i minori ospiti in comunità a seguito di prov­vedimento di affidamento familiare disposto dal Giudice Tutelare o dal Tribunale per i Minorenni ex art. 4 Legge 184/83, in quanto per questi sog­getti il servizio sociale è obbligato a tenere co­stantemente informata l'autorità giudiziaria circa l'andamento dell'affidamento familiare stesso.

Un soggetto deve considerarsi ricoverato o ospite anche quando risulta temporaneamente assente.

Deve considerarsi assenza temporanea anche l'eventuale periodo di non permanenza durante le ferie estive fra un anno scolastico e l'altro.

 

3. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA E FLUSSI INFORMATIVI

 

La procedura ha la caratteristica di rilevazione individuale e prevede i seguenti flussi infor­mativi:

a) Flusso informativo di rilevazione iniziale che si articola in:

• scheda prestampata

• scheda prestampata aggiornata

• scheda compilata ex-novo.

b) Flusso informativo di aggiornamento seme­strale che si articola in:

• scheda prestampata

tabulato anomalie

• scheda prestampata aggiornata

• scheda compilata ex-novo.

c) Flusso informativo statistico annuale.

 

3.1. Flusso informativo di rilevazione iniziale

Il flusso informativo di rilevazione iniziale con­siste:

- nel censire tutti i soggetti ricoverati o ospiti nelle strutture assistenziali per minori del Pie­monte (vedere paragrafo 2) alla data del 31 di­cembre 1984 (un soggetto deve essere rilevato anche se temporaneamente assente così com'è definito al paragrafo 2);

- nel comunicare (solo per la Regione) le di­missioni di eventuali soggetti che risultano nell'archivio regionale preesistente ancora ricove­rati.

La rilevazione iniziale consente di:

- attivare la nuova procedura in sostituzione di quella precedente;

- creare presso il Csi-Piemonte l'archivio re­gionale aggiornato al 31.12.1984 sulla base della nuova procedura che contenga tutti gli utenti ri­coverati in strutture assistenziali per minori del Piemonte (così come definiti al paragrafo 2);

- aggiornare l'archivio storico del 1984 (chiu­dendo i ricoveri di soggetti che non risultano più presenti).

Per realizzare la rilevazione iniziale si provve­de alla:

a) prestampa delle schede (a cura del Csi-Pie­monte);

b) aggiornamento, rettifica e completamento delle schede prestampate (a cura delle strutture di ricovero);

c) compilazione ex-novo delle schede (a cura delle strutture di ricovero).

Per gli istituti e comunità che compilavano la precedente modulistica (al fine di agevolare la rilevazione iniziale e di agganciare la nuova pro­cedura alla preesistente) vengono prestampate dal Csi-Piemonte, negli appositi spazi della sche­da di rilevazione, le informazioni disponibili per singolo soggetto, così come risultano nell'archi­vio regionale.

Le schede prestampate e un numero congruo di schede in «bianco» vengono fatte pervenire alle strutture entro la fine di novembre del 1984.

Le strutture di ricovero procedono all'aggior­namento, rettifica e completamento delle schede prestampate riportando negli appositi spazi, la situazione del singolo ricoverato alla data del 31 dicembre 1984 (vedere paragrafo 5.2).

Qualora fra le schede prestampate vi si riscon­trano soggetti non più ricoverati alla data del 31 dicembre 1984 (in quanto dimessi o deceduti) si devono compilare solo alcune informazioni così come previsto nel paragrafo 5.2.

Le schede dei soggetti non più ricoverati de­vono essere inviate solamente alla Regione (le altre copie possono essere eliminate).

Gli istituti procedono, inoltre, alla compilazio­ne di una scheda in «bianco» per tutti i sog­getti ricoverati alla data del 31/12 per i quali non è stata predisposta dal Csi-Piemonte la scheda prestampata.

Entro il 15 gennaio 1985 la struttura di ricovero invia:

- una copia della scheda al giudice tutelare del luogo dove ha sede la struttura (se perve­nuta richiesta specifica);

- due copie della scheda al servizio socio­assistenziale dell'U.S.S.L. in cui ha sede la strut­tura (in assenza del servizio, al referente per il sistema informativo dell'U.S.S.L.).

La copia per il giudice tutelare competente per la zona, dovrà essere inviata solo in presenza di una richiesta specifica da parte di quest'ul­timo al responsabile della struttura di ricove­ro nella quale dovrà essere specificato se le schede devono essere sostitutive o integrative degli elenchi, di cui all'art. 9, IV comma, Legge 4.5.83, n. 184.

Al giudice tutelare non devono, comunque, essere inviate le schede relative ai maggiorenni. Gli operatori dell'équipe di vigilanza (o comun­que gli operatori del servizio socio-assistenziale) hanno il compito di verificare la corretta e com­pleta compilazione delle informazioni (soprattut­to dal punto di vista del merito) e di sollecitare, nei casi di schede incomplete o errate, la strut­tura di ricovero a una compilazione più adeguata.

È auspicabile che gli operatori dell'équipe di vigilanza (ed eventualmente gli operatori dei ser­vizi socio-assistenziali territoriali dell'U.S.S.L.) collaborino alla compilazione della scheda in quanto può risultare un momento di confronto con gli operatori della struttura e un momento di verifica della condizione dell'utente.

Delle schede, validate nel merito dal servizio socio-assistenziale dell'U.S.S.L., una copia deve rimanere all'équipe di vigilanza mentre l'altra deve essere fatta pervenire al referente per il sistema informativo dell'U.S.S.L. Quest'ultimo, dopo aver verificato che le informazioni di chia­ve (vedi paragrafo 5.4) sono state compilate (ed aver effettuato il recupero di queste informazioni in caso di mancata compilazione), provvede all'invio della modulistica entro il 15 febbraio al Csi-Piemonte e, contestualmente, invia all'Asses­sorato alla Sanità ed Assistenza della Regione una comunicazione con l'elenco delle strutture che hanno compilato la modulistica con il relati­vo numero di schede inviate.

Nelle U.S.S.L. in cui non è stato ancora atti­vato il servizio socio-assistenziale il referente per il sistema informativo tratterrà le copie de­stinate all'équipe di vigilanza e invierà, dopo la verifica della completezza delle informazioni di chiave, le copie per la Regione al Csi-Piemonte e l'elenco alla Regione così come descritto pre­cedentemente.

 

3.2. Flusso informativo di aggiornamento semestrale

L'aggiornamento semestrale consente di:

- mantenere aggiornate in archivio, per singolo soggetto rilevato, le informazioni soggette a variazione nel tempo;

- recuperare, eventuali, anomalie presenti in archivio a seguito di errata compilazione o errata registrazione delle informazioni inviate nel se­mestre precedente;

- assumere specifiche informazioni in relazio­ne ai soggetti che sono stati dimessi o sono de­ceduti nel corso del semestre;

- rilevare i soggetti ammessi o riammessi durante il semestre.

Per realizzare l'aggiornamento si provvede alla:

a) prestampa delle schede a cura del Csi-Pie­monte);

b) stampa del tabulato delle anomalie (a cura del Csi-Piemonte);

c) aggiornamento e rettifica delle schede pre­stampate (a cura delle strutture di ricovero);

d) compilazione ex-novo delle schede (a cura delle strutture di ricovero).

La prestampa (a cura del Csi-Piemonte) consi­ste nel riportare, negli appositi spazi della sche­da, le informazioni relative al singolo soggetto così come risultano nell'archivio regionale sulla base di quanto inviato in fase di prima rilevazio­ne e, successivamente, in fase di aggiornamento. La sua funzione è quella di facilitare l'aggiorna­mento semestrale e di rendere quanto più pre­cise le informazioni contenute nell'archivio re­gionale.

Le singole schede prestampate vengono fatte pervenire alle strutture di ricovero (tramite il servizio socio-assistenziale dell'U.S.S.L. o il re­ferente per il sistema informativo dell'U.S.S.L. in assenza del servizio) entro la fine di maggio e la fine di novembre di ogni anno.

Contemporaneamente viene fornito un tabulato delle anomalie nel quale, per singolo soggetto, vengono riportate le informazioni che, a seguito del controllo automatico, risultano palesemente errate o incompatibili con risposte fornite in altre domande.

Esempio di informazione palesemente errata: data di nascita 11.13.71

Il mese 13 non esiste.

Esempio d'incompatibilità fra risposte fornite a due diverse informazioni:

data di nascita 05.04.80

data 1° ingresso in istituto 04.12.77

Le due risposte sono incompatibili in quanto la data di nascita deve essere sempre ante­cedente alla data di ricovero e, quindi una delle due è sicuramente errata.

Le strutture procedono all'aggiornamento, ret­tifica e completamento delle schede prestampa­te riportando la situazione del singolo ricoverato rispettivamente alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno (vedere paragrafo 5.3).

Ai fini della rettifica di eventuali informazioni errate gli istituti si avvalgono del tabulato delle anomalie tenendo conto però che il controllo au­tomatico individua solo alcuni tipi di anomalie ed è, dunque, necessario verificare l'esistenza di eventuali altri errori da correggere.

Sfuggono, infatti, al controllo automatico gli errori di merito in quelle informazioni che non hanno possibilità di riscontro in altre presenti nella scheda ed è, quindi, solo alla fonte (dov'è disponibile l'informazione) che è possibile indi­viduare questo tipo di anomalie.

Le strutture compilano, inoltre, le schede ex­novo per i soggetti ammessi (o riammessi) du­rante il semestre. La compilazione deve essere effettuata anche nei casi di soggetti ammessi e contemporaneamente dimessi nel periodo.

Rispettivamente entro il 15 luglio ed il 15 gen­naio di ogni anno la struttura di ricovero invia:

- una copia della scheda al giudice tutelare del luogo dove ha sede la struttura (se previsto l'invio);

- due copie della scheda al servizio socio­assistenziale dell'U.S.S.L. in cui ha sede la strut­tura (in assenza del servizio, al referente per il sistema informativo dell'U.S.S.L.).

Al giudice tutelare (se è previsto l'invio) non devono comunque essere inviate le schede rela­tive ai maggiorenni.

Al servizio socio-assistenziale dell'U.S.S.L. vie­ne inviata la copia per l'équipe di vigilanza e quella per la Regione.

Gli operatori dell'équipe di vigilanza (o comun­que gli operatori del servizio socio-assistenziale) hanno il compito di verificare la corretta e com­pleta compilazione delle informazioni (soprattut­to dal punto di vista del merito) e di sollecitare, nei casi di schede incomplete o errate, la strut­tura di ricovero a una compilazione più adeguata.

È auspicabile che gli operatori dell'équipe di vigilanza (ed eventualmente gli operatori dei ser­vizi socio-assistenziali territoriali dell'U.S.S.L.) collaborino alla compilazione della scheda in quanto può risultare un momento sistematico di confronto con gli operatori della struttura e un momento di verifica della condizione dell'utente.

Delle schede, validate nel merito dal servizio socio-assistenziale dell'U.S S.L., una copia rima­ne all'équipe di vigilanza mentre l'altra viene fat­ta pervenire al referente per il sistema informa­tivo dell'U.S.S.L. Quest'ultimo, dopo aver verifi­cato che le informazioni di chiave (delle schede ex-novo) sono state riportate (ed aver effettuato il recupero di queste informazioni in caso di mancata compilazione), provvede all'invio della modulistica rispettivamente entro il 31 agosto ed il 15 febbraio al Csi-Piemonte.

Contestualmente invia all'Assessorato alla Sa­nità ed Assistenza della Regione una comunica­zione con l'elenco delle strutture che hanno com­pilato la modulistica con il relativo numero di schede inviate.

Nelle U.S.S.L, in cui non è stato ancora attivato il servizio socio-assistenziale, vale quanto già previsto per fa fase di prima rilevazione (e cioè che le due copie saranno fatte pervenire al refe­rente per il sistema informativo che tratterrà quelle destinate all'équipe di vigilanza e invierà, dopo la verifica della completezza delle informa­zioni di chiave, le altre al Csi-Piemonte e l'elenco in Regione).

 

3.3. Flusso informativo statistico

Annualmente verrà prodotta a livello regiona­le una stampa di tavole statistiche sulla base degli archivi aggiornati.

Il fine è quello di produrre un'informazione di ritorno dalla Regione alle U.S.S.L. che consenta a quest'ultima di avere alcuni elementi di valuta­zione sull'andamento del fenomeno oggetto di rilevazione.

Le tavole statistiche verranno prodotte sulla base di tre diversi livelli elaborativi e precisa­mente:

- a livello di sintesi regionale:

- a livello di singola U.S.S.L. di ricovero;

- a livello di singola U.S.S.L. di residenza ana­grafica dell'utenza.

 

4. CRITERI UTILIZZATI NELL'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI INFORMATIVI E CARATTERISTICHE DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE

 

I contenuti informativi della scheda sono stati individuati tenendo conto in via primaria dei bisogni collegati alle esigenze di programmazione, verifica ed analisi.

Si è cercato, inoltre, di tener conto delle infor­mazioni presenti nella procedura preesistente al fine di mantenere un massimo di possibilità e po­tenzialità di analisi longitudinale del fenomeno a partire dal 1978.

La scheda, pur non tenendo conto dei bisogni informativi di tipo gestionale, può risultare un utile strumento informativo di base per l'istituto, per l'équipe di vigilanza dell'U.S.S.L., per i giudici tutelari (allegando, eventualmente, specifiche re­lazioni che completino e puntualizzino le informa­zioni relative al singolo soggetto rilevato).

La procedura prevede un unico tipo di scheda sia per la prima rilevazione sia per l'aggiorna­mento semestrale (vedere scheda allegata).

La scheda è composta da quattro copie autori­calcanti di cui una per il giudice tutelare, una per la Regione, una per l'équipe di vigilanza del­l'U.S.S.L., una per la struttura di ricovero.

La scheda si articola in quattro sezioni infor­mative:

1) informazioni socio-anagrafiche;

2) informazioni relative ai provvedimenti civili, amministrativi, penali dell'autorità giudiziaria (in atto);

3) informazioni relative all'istituzionalizzazione ed al ricovero;

4) informazioni di fine permanenza.

Nella prima riga della scheda sono riportate le informazioni comuni alle quattro sezioni. Nelle ultime righe a destra del modulo sono riportati il cognome nome e indirizzo (comprensivo di via, numero, comune e provincia) dei genitori o tuto­re nonché la firma del responsabile della strut­tura.

Nella copia destinata alla Regione sono state desensibilizzate, e quindi, non sono autoricalcan­ti, le informazioni relative al cognome e nome dell'utente e cognome, nome ed indirizzo del pa­dre, madre e tutore (eventuale) in quanto non si ritiene necessario disporle a livello regionale.

Nell'ambito delle prime tre sezioni la singola informazione prevede due distinti spazi e più pre­cisamente lo spazio in alto che è riservato alla compilazione manuale a cura della struttura e lo spazio in basso che è riservato alla compilazio­ne automatica a cura del Csi-Piemonte. Fanno eccezione le ultime quattro informazioni della se­zione 3 in quanto non è prevista la prestampa bensì la loro compilazione tutte le volte.

Le informazioni che sono soggette a variazio­ne nel tempo, e quindi ad aggiornamento, sono state retinate e quindi sono facilmente distingui­bili da quelle fisse (non soggette a variazione nel tempo).

 

 

 

 

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA

 

Avvertenza

Non compilare mai mantenendo più schede so­vrapposte al fine di evitare l'autoricalco fra una scheda e l'altra. Prima di procedere alla compi­lazione, è consigliabile staccare la singola sche­da (mantenendo però unite le quattro copie) dal­le altre schede.

 

5.1. Indicazioni generali per la compilazione (prima rilevazione ed aggiornamento)

a) Un soggetto (come già precisato al paragra­fo 2) deve considerarsi ancora ricoverato o ospite qualora temporaneamente assente (compreso il periodo di ferie estive fra un anno scolastico e l'altro).

b) Tutte le informazioni possono essere retti­ficate in caso di errata compilazione nell'invio precedente fatta eccezione per:

• quelle della prima riga del modulo;

• le ultime quattro della sezione 3;

• quelle della sezione 4.

c) Qualora dovesse verificarsi la doppia condi­zione d'informazioni da rettificare e da aggiorna­re deve essere riportata l'informazione aggiorna­ta e non quella rettificata. Qualora nell'arco del semestre, in riferimento ad una determinata in­formazione, si verifica più di una variazione ai fini dell'aggiornamento deve essere riportata l'ulti­ma variazione.

 

5.2. Modalità generali di compilazione relative alla prima rilevazione

In fase di prima rilevazione nella compilazione della scheda si procede in modo differente a se­condo che:

1) non si dispone della scheda prestampata per il soggetto ricoverato;

2) si dispone della scheda prestampata e il sog­getto è ancora ricoverato;

3) si dispone della scheda prestampata ma il soggetto non è più ricoverato.

Nel primo caso si utilizza una scheda in «bian­co» che deve essere compilata in tutte le sue informazioni fatta eccezione di quelle contenute nella sezione 4 (informazioni di fine permanenza) che non devono essere, evidentemente, com­pilate.

Nel secondo caso si utilizza la scheda prestam­pata la quale deve essere compilata nelle infor­mazioni che:

• non risultano prestampate;

risultano prestampate ma non più rispondenti alla condizione del soggetto alla data di rife­rimento;

risultano prestampate ma sono errate.

Le informazioni della sezione 4 (informazioni di fine permanenza) non devono, evidentemente, essere compilate.

Nel terzo caso si utilizza la scheda prestampa­ta che deve essere compilata solo nelle informa­zioni «tipo servizio» (della prima riga del modu­lo), «evento» e «data dell'evento» (della se­zione 4).

È importante sottolineare che per questi ex­-utenti non deve essere attribuito il numero di cartella.

 

5.3. Modalità generali di compilazione relative all'aggiornamento

In fase di aggiornamento nella compilazione si procede in modo differente a secondo che:

- il soggetto è stato ricoverato durante il se­mestre a cui fa riferimento l'aggiornamento;

- il soggetto era già ricoverato.

Nel primo caso si utilizza una scheda in «bian­co» che deve essere compilata in tutte le sue informazioni.

Ovviamente la sezione 4 deve essere compila­ta solo se il soggetto, nel periodo, è stato dimes­so o è deceduto.

Nel secondo caso si utilizza la scheda prestam­pata e si deve procedere nel modo seguente:

a) devono essere compilate sempre le informa­zioni «tipo servizio» e «struttura (descrizione)» della prima riga del modulo (informazioni comuni alle quattro sezioni del modulo);

b) le informazioni delle sezioni 1, 2 e 3 (fatta eccezione delle ultime quattro informazioni della sezione 3) devono essere compilate solo nei se­guenti casi:

• informazione del soggetto variata rispetto al precedente invio;

• informazione del soggetto compilata o registra­ta in modo errato nel precedente invio;

c) le ultime quattro informazioni della sezio­ne 3 devono essere sempre compilate;

d) le informazioni della sezione 4 devono es­sere compilate solo se il soggetto, nel periodo, è stato dimesso o è deceduto.

 

5.4. Modalità specifiche di compilazione relative alla singola informazione

Quanto viene specificato in questo paragrafo non tiene conto dei soggetti non più ricoverati alla data del 31.12.1984 ai quali è stata prestam­pata la scheda e per i quali vale quanto già defi­nito ai paragrafo 5.2.

Si precisa che per informazione di chiave s'in­tende quell'informazione che se non compilata determina l'esclusione della scheda dagli archivi regionali in quanto mancante dei requisiti essen­ziali per essere accettata dalle procedure auto­matiche di controllo del Sistema Informativo So­cio-Sanitario.

 

A) Informazioni comuni alle quattro sezioni

U.S.S.L.: deve essere indicato il numero della U.S.S.L. in cui è ubicata la struttura di ricovero. Questa informazione è di chiave e deve essere riportata sempre (esclusi i casi in cui l'informa­zione è già prestampata) pena l'esclusione della scheda.

Periodo di riferimento: il giorno, il mese ed anno deve essere riportato a secondo del tipo di rilevamento (vedere domanda che segue) nel mo­do seguente:

- prima rilevazione: 31.12.84 (o prestampato);

- nuova ammissione: data di ricovero;

- riammissione: data di ricovero;

- aggiornamento: sarà sempre prestampato.

Questa informazione è di chiave e deve essere sempre presente pena l'esclusione della scheda.

Tipo di rilevazione è un'informazione precodi­ficata. Si deve barrare la risposta corrispondente al tipo di rilevazione che viene effettuata. Que­sta informazione deve essere riportata sempre (esclusi i casi in cui l'informazione è già pre­stampata). Si precisa che:

- Prima rilevazione si deve barrare solo in oc­casione del censimento iniziale che verrà effet­tuato alla data del 31 dicembre 1984 (per tutti i soggetti per i quali il Csi-Piemonte avrà prestam­pato la scheda, questa informazione sarà già compilata).

- Nuova ammissione si deve barrare quando si compila la scheda a soggetti ricoverati dopo la data del 31 dicembre 1984 che non risultino mai ricoverati nella struttura precedentemente.

- Riammissione si deve barrare quando si compila la scheda a soggetti ricoverati dopo la data del 31.12.1984 ma che in precedenza erano già stati ricoverati e poi dimessi.

- Aggiornamento verrà sempre prestampata (farà riferimento a soggetti ricoverati a cui è già stata in precedenza compilata ed inviata la sche­da in Regione e per i quali si provvede all'aggior­namento delle informazioni su una scheda pre­stampata).

Tipo di servizio: è un'informazione precodifi­cata. Si deve barrare la risposta corrispondente (vedere paragrafo 2). Questa informazione deve essere riportata sempre.

Struttura (descrizione): deve essere riportata la denominazione della struttura (o comunque una descrizione che può essere anche solo l'in­dirizzo e la località). Questa informazione deve essere riportata sempre.

Codice struttura: deve essere indicato i1 co­dice della struttura che è desumibile dall'estratto del volume n. 5 «Tabelle e codici delle strutture sanitarie e socio-assistenziali» edito nel 1984 a cura dei Csi-Piemonte e specificatamente nelle tabelle attività 77 e 79. Qualora la struttura non è ricompresa fra quelle previste nelle succitate tabelle il codice deve essere omesso e l'attribu­zione sarà a cura del referente per il sistema in­formativo dell'U.S.S.L. che ne farà esplicita ri­chiesta al Csi-Piemonte «Progetto S.I.S.S.». Que­sta informazione è di chiave e deve essere ripor­tata sempre (esclusi i casi in cui l'informazio­ne è già prestampata) pena l'esclusione della scheda.

Cartella: deve essere indicato il numero del­la cartella utente che deve essere composto da soli numeri e non deve essere superiore a 7 cifre (da 0000001 a 9999999).

Il numero cartella viene definito dalla singola struttura di ricovero e, quindi, se la struttura di­spone già dei propri numeri cartella (con le ca­ratteristiche succitate) gli stessi possono esse­re riportati sulla scheda.

Un numero deve essere attribuito ad un solo utente e non può più essere utilizzato per altri utenti (anche dopo le sue eventuali dimissioni).

Se un utente viene dimesso e poi viene riam­messo gli si deve riattribuire lo stesso numero cartella.

È importante sottolineare che il numero car­tella (insieme al codice regionale assistito) è in­dispensabile alla struttura di ricovero per poter riconoscere in fase di aggiornamento il soggetto a cui fa riferimento la scheda (il cognome e no­me non risulterà infatti sulla scheda). È dunque indispensabile che la struttura di ricovero sappia sempre quale numero di cartella è attribuito ad un determinato utente pena l'impossibilità ad ef­fettuare l'aggiornamento. A tal fine si consiglia di predisporre una lista (da aggiornare sistema­ticamente) nella quale siano riportati tutti i nu­meri cartella che via via vengono attribuiti, ordi­nata dal numero più piccolo al numero più gran­de con a fianco il cognome e nome dell'utente a cui fa riferimento.

Questa informazione è di chiave e deve essere riportata sempre (esclusi i casi in cui l'informa­zione è già prestampata) pena l'esclusione della scheda.

Codice regionale assistito: deve essere indi­cato il codice regionale attribuito all'utente, de­sumibile dalla tessera sanitaria dell'assistito. Qualora l'assistito non dispone ancora della tes­sera deve essere fatta richiesta all'ufficio com­petente dell'U.S.S.L. che provvederà all'attribu­zione del codice ed a fornire la tessera all'uten­te. Questa informazione deve essere riportata sempre (esclusi i casi in cui l'informazione è già prestampata).

Il codice regionale assistito (oltre al numero cartella) consente alla struttura di ricovero di identificare il soggetto a cui fa riferimento la scheda.

B) Sezione 1 - Informazioni socio-anagrafiche

Utente (cognome, nome): deve essere ripor­tato il cognome e nome dell'utente che non com­parirà (e non deve comparire) sulla copia della Regione (in quanto non autoricalcante). Questa informazione verrà prestampata solo in fase di prima rilevazione in quanto utile ad una più facile identificazione del soggetto a cui è riferita la scheda prestampata.

Successivamente (così come già specificato) l'identificazione del soggetto dovrà essere effet­tuato sulla base del numero cartella (ed eventual­mente dal codice regionale assistito).

Sesso: è una informazione precodificata. Si deve barrare M se l'utente è di sesso maschile e F se di sesso femminile. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo in caso di errore.

Data di nascita: deve essere riportato il gior­no, il mese e l'anno di nascita dell'utente. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo in caso di errore.

Luogo di nascita: deve essere riportato il luo­go di nascita dell'utente ed il relativo codice. Il codice è desumibile dall'estratto del volume n. 4 «Tabelle e codici per il sistema informativo so­cio-sanitario regionale» edito nel gennaio 1984 a cura del Csi-Piemonte.

L'informazione, a secondo dei casi, dovrà es­sere compilata nel modo seguente:

- se l'utente è nato in un comune del Pie­monte deve essere riportata la descrizione del comune ed il relativo codice desumibile dalla ta­bella n. 01.01A (o se più comodo dalla tabella n. 01.01C) del succitato volume;

- se l'utente è nato in un comune di altra regione deve essere riportata la descrizione del­la provincia ed il relativo codice desumibile dalla tabella n. 01.05 del succitato volume;

- se l'utente è nato in uno stato estero deve essere riportata la descrizione dello stato estero ed il relativo codice desumibile dalla tabella n. 01.06 del succitato volume.

Se l'informazione è già prestampata deve es­sere compilata solo in caso di errore.

Residenza anagrafica: deve essere riportata la residenza anagrafica dell'utente ed il codice. Le modalità di compilazione sono identiche a quelle definite per il luogo di nascita dell'utente.

Deve inoltre essere riportata l'U.S.S.L. ma per i soli residenti nel comune di Torino. Se l'infor­mazione è già prestampata deve essere compi­lata solo nei casi di variazione o di errore.

Tipo di scuole che frequenta: è un'informa­zione precodificata. Si deve barrare la risposta corrispondente alla condizione dell'utente. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.

Tipo frequenza: è un'informazione precodifi­cata. Si deve barrare la risposta corrispondente alla condizione dell'utente. L'informazione non deve essere compilata in caso di risposta «nes­suna» alla domanda precedente. Se l'informazio­ne è già prestampata deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.

Se in fase di aggiornamento l'utente non fre­quenta più nessuna scuola (domanda precedente) si provvede all'aggiornamento automatico a livel­lo regionale di questa informazione senza biso­gno di segnalazione alcuna.

Classe: deve essere riportato il numero del­la classe frequentata al momento della compila­zione (se la compilazione avviene a ferie estive già iniziate deve essere riportata la classe già frequentata). L'informazione non deve essere compilata in caso di utente che non frequenta nessuna scuola. Se l'informazione è già prestam­pata deve essere compilata solo nei casi di varia­zione o di errore.

Se in fase di aggiornamento l'utente non fre­quenta più nessuna scuola (domanda precedente) si provvede all'aggiornamento automatico a li­vella regionale di questa informazione senza bi­sogno di segnalazione alcuna.

Svolge attività lavorativa retribuita: è un'in­formazione precodificata. Si deve barrare la ri­sposta corrispondente alla condizione dell'utente. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.

Tossicodipendente: è un'informazione preco­dificata. Si deve barrare la risposta corrisponden­te alla condizione dell'utente. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.

Handicappato: è un'informazione precodifica­ta. Si deve barrare la risposta corrispondente alla condizione dell'utente. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo in caso di variazione o di errore.

• Tipo handicap: è un'informazione precodifi­cata. Si deve barrare una o più risposte a secon­da dei casi. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo in caso di variazione o di errore. Se in fase di aggiornamento l'utente viene segnalato come non handicappato si prov­vede all'eventuale rettifica automatica di questa informazione senza bisogno di segnalazione al­cuna.

Rapporto di filiazione: è un'informazione pre­codificata. Si deve barrare la risposta corrispon­dente alla condizione dell'utente. Se l'informa­zione è già prestampata deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.

Esercente potestà parentale: è un'informa­zione precodificata. Si deve barrare la risposta corrispondente. Se l'informazione è già prestam­pata deve essere compilata solo nei casi di va­riazione o di errore.

Condizione del padre: è un'informazione pre­codificata. Si deve barrare la risposta corrispon­dente. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.

Zona nascita del padre: è un'informazione precodificata. Si deve barrare la risposta corri­spondente.

Rientrano nelle Regioni del Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli­-Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige.

Rientrano nelle Regioni del Centro: Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruz­zo, Molise.

Rientrano nelle Regioni del Sud ed Isole: Cam­pania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sar­degna.

L'informazione, ovviamente, non deve essere compilata in caso di padre sconosciuto. Se l'in­formazione è già prestampata deve essere com­pilata solo in caso di errore.

Se in fase di aggiornamento l'utente viene se­gnalato come sconosciuto si provvede all'even­tuale rettifica automatica di questa informazione senza bisogno di segnalazione alcuna.

Anno di nascita del padre: si devono riporta­re le ultime tre cifre dell'anno di nascita del pa­dre. L'informazione, ovviamente, non deve esse­re compilata in caso di padre sconosciuto. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo in caso di errore.

Se in fase di aggiornamento l'utente viene se­gnalato come sconosciuto si provvede all'even­tuale rettifica automatica di questa informazio­ne senza bisogno di segnalazione alcuna.

Domicilio del padre: deve essere riportato il domicilio del padre ed il codice relativo. Il codice è desumibile dall'estratto del volume n. 4 «Tabelle e codici per il sistema informativa so­cio-sanitario regionale» edito nel gennaio 1084 a cura del Csi-Piemonte.

L'informazione, a secondo dei casi, dovrà es­sere compilata nel modo seguente:

- se il padre è domiciliato in un comune del Piemonte deve essere riportata la descrizione del comune ed il relativo codice desumibile dalla tabella n. 01.01A (o se più comodo dalla tabella n. 01.01C) del succitato volume;

- se il padre è domiciliato in comune di altra regione deve essere riportata la descrizione del­la provincia ed il relativo codice desumibile dal­la tabella n. 01.05 del succitato volume;

- se il padre è domiciliato in uno stato estero deve essere riportata la descrizione dello stato estero ed il relativo codice desumibile dalla ta­bella n. 01.06 del succitato volume.

Si precisa che deve considerarsi domiciliato all'estero anche chi lavora tutta la settimana all'estero e ritorna in Italia a fine settimana.

L'informazione, ovviamente, non deve essere compilata in caso di padre sconosciuto o dece­duto. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.

Se in fase di aggiornamento l'utente viene se­gnalato come deceduto si provvede all'eventuale rettifica automatica di questa informazione senza bisogno di segnalazione alcuna.

Condizione della madre: (vedere informazio­ne «condizione padre»).

Zona nascita della madre: (vedere informa­zione «zona nascita del padre»).

Anno di nascita della madre: (vedere infor­mazione «anno di nascita del padre»).

Domicilio della madre: (vedere informazione «domicilio del padre»).

Genitori divorziati o separati: si deve barra­re «NO» o «SI» a secondo dei casi e, se la rispo­sta è affermativa, deve essere indicato l'anno (ultime due cifre) del divorzio o della separazio­ne dei genitori. L'informazione, ovviamente, non deve essere compilata in caso di genitori scono­sciuti o deceduti. Se l'informazione è già pre­stampata deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.

Genitore/i in trattamento per problemi psi­chiatrici: è un'informazione precodificata. Si de­ve barrare la risposta corrispondente. Quando non si è in grado di fornire una risposta si deve barrare «non rilevato». L'informazione, ovvia­mente, non deve essere compilata in caso di ge­nitori entrambi sconosciuti o deceduti. Se l'infor­mazione è già prestampata deve essere compi­lata solo nei casi di variazione o di errore.

Genitore/i in stato di detenzione: è un'infor­mazione precodificata. Si deve barrare la rispo­sta corrispondente. L'informazione, ovviamente, non deve essere compilata in caso di genitori entrambi sconosciuti o deceduti. Se l'informazio­ne è già prestampata deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.

Fratelli e sorelle viventi: deve essere ripor­tato il numero di fratelli e sorelle viventi. In caso di nessun fratello o sorella riportare 0. Se l'infor­mazione è già prestampata deve essere compila­ta solo nei casi di variazione o di errore.

C) Sezione 2 - Informazioni relative ai provvedi­menti civili, amministrativi, penali dell'auto­rità giudiziaria (in atto).

Stato presunto di abbandono: si deve barrare «NO» o «SI» a secondo dei casi. Se la risposta è affermativa deve essere indicato il mese l'anno (ultime due cifre) in cui è stato segnalato con lettera formale all'Autorità giudiziaria lo stato presunto di abbandono o in assenza di tale data deve essere indicata quella di apertura di fa­scicolo presso il Tribunale per i minorenni.

Si ricorda che un minore è in stato di presunto abbandono quando, ex art. 8 1° comma Legge 184/83 risulta privo di assistenza morale e mate­riale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere tran­sitorio. Sono obbligati a segnalare situazioni di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragio­ne del proprio ufficio i soggetti di cui al 2° com­ma art. 9 della medesima Legge (i pubblici uffi­ciali, gli incaricati di pubblico servizio, gli eser­centi un servizio di pubblica necessità).

Se l'informazione è già prestampata deve es­sere compilata solo nei casi di variazione o di errore. La variazione si verifica ad esempio quando il minore in presunto stato di abbandono viene dichiarato adottabile per cui da una condi­zione di presunto stato di abbandono si passa a quella di abbandono accertato e quindi, in que­sto caso, verrà segnalato «no» per il presunto stato di abbandono e «sì» nell'informazione «di­chiarato adottabile».

Dichiarato adottabile: si deve barrare «NO» o «SI» a secondo dei casi. Se la risposta è afferma­tiva deve essere indicato il mese e l'anno (ultime due cifre) in cui il minore è stato dichiarato adot­tabile.

Si ricorda che un minore è dichiarato adottabile quando il decreto di adottabilità è divenuto defi­nitivo (o perché non è stato proposto ricorso ai sensi del 1° comma art. 17 Legge 184/83 o per­ché si è esaurita la procedura di cui al IV e V comma dello stesso articolo). La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, ai sensi del 1° comma art. 18 Legge 184/83 su apposito registro presso la cancelleria del Tri­bunale per i minorenni. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.

Allontanamento del minore per decadenza della potestà o condotta pregiudizievole ai figli: si deve barrare «NO» o «SI» a secondo dei casi. Se la risposta è affermativa, deve essere indica­to il mese e l'anno (ultime due cifre) in cui è stato disposto l'allontanamento.

Si ricorda che il giudice, ex art. 330 c.c. può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa ineren­ti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudi­zio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330 c.c. ma appare comunque pregiudizie­vole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento dalla residenza familiare (art. 330 c.c.).

Se l'informazione è già prestampata deve es­sere compilata solo nei casi di variazione o di errore.

Rieducazione del minore: si deve barrare «NO» o «SI» a secondo dei casi. Se la risposta è affermativa, deve essere indicato il mese e l'an­no (ultime due cifre) in cui è stato disposto il provvedimento di rieducazione del minore.

Si ricorda che il provvedimento amministrativo rieducativo è previsto dal R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 «Istituzione e funzionamento del Tribuna­le per i minorenni» che all'art. 25 stabilisce che il Tribunale per i minorenni con decreto motivato può disporre, a carico dei minori irregolari per condotta o per carattere, una delle seguenti misure:

1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;

2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.

Se l'informazione è già prestampata deve es­sere compilata solo nei casi di variazione o di errore.

Affidamento familiare: si deve barrare «NO» o «SI giudice tutelare» o «SI tribunale minoren­ni» a secondo dei casi. Se la risposta è afferma­tiva, deve essere indicato il mese e l'anno (ulti­me due cifre) in cui è stato disposto il provve­dimento.

Si ricorda che il provvedimento di affidamento familiare - ex art. 4 1° e 2° comma Legge 184/ 83 - è disposto dal Servizio sociale, previo con­senso manifestato dall'esercente la potestà pa­rentale, e reso esecutivo dal Giudice tutelare. Ove manchi l'assenso dell'esercente la potestà parentale, l'affidamento è disposto dal Tribunale peri minorenni.

Se l'informazione è già prestampata deve es­sere compilata solo nei casi di variazione o di errore.

Misure alternative alla carcerazione preven­tiva: si deve barrare «NO» o «SI» a secondo dei casi. Se la risposta è affermativa, deve essere indicato il mese e l'anno (ultime due cifre) in cui è stato disposto il provvedimento.

Si ricorda che le misure alternative alla carce­razione preventiva (o più precisamente alla cu­stodia preventiva), sono i c.d. arresti domiciliari già introdotti con Legge 12 agosto 1982 n. 532 e la libertà provvisoria. Con l'art. 13 della Legge 28 luglio 1984 n. 398 i minori degli anni 18 diven­gono fruitori privilegiati dei c.d. arresti domici­liari in luogo della custodia espiata in carcere. L'art. 9 della stessa Legge modifica l'art. 277 bis c.p.p. dando facoltà all'autorità giudiziaria di con­cedere la libertà provvisoria quando si tratta di imputato minore degli anni 18 al momento della commissione del fatto.

Se l'informazione è già prestampata deve es­sere compilata solo nei casi di variazione o di errore.

Misure alternative alla detenzione: si deve barrare «NO» o «SI» a secondo dei casi e, se la risposta è affermativa, deve essere indicato il mese e l'anno (ultime due cifre) in cui è stato di­sposto il provvedimento.

Si ricorda che le misure alternative alle pene detentive da segnalare ai fini di questa rilevazio­ne sono:

1) semidetenzione (per pene entro i 6 mesi); 2) libertà controllata (per pene entro i 3 mesi) prevista dagli artt. 48 e 55 Legge n. 354 26.7.75 e dall'art. 53 Legge 24.2.81 n. 89;

3) affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Legge 26.7.75 n. 354).

Se l'informazione è già prestampata deve es­sere compilata solo in caso di variazione o di errore.

D) Sezione 3 - Informazioni relative all'istituzio­nalizzazione ed al ricovero.

Ricoverato nella struttura dal: deve essere riportato il giorno, il mese e l'anno (ultime due cifre) in cui è iniziato l'attuale ricovera. Come già precisato, in altra sede, il rientro dopo le ferie estive (e comunque una assenza provviso­ria) di un soggetto già ricoverato non deve es­sere considerato l'inizio di un nuovo ricovero e quindi nella determinazione della data d'inizio dell'attuale ricovero, si deve tener conto di que­sto criterio. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo in caso di errore.

Ricoverata precedentemente nell'attuale strut­tura: si deve barrare «NO» o «SI» a secondo dei casi e, se la risposta è affermativa, deve essere riportato il numero di ricoveri effettuati. Vale anche in questo caso quanto precisato in ordine alle ferie estive e/o assenze provvisorie. Se l'in­formazione è già prestampata deve essere com­pilata solo in caso di errore.

Ricoverato precedentemente in altri istituti o comunità: si deve barrare «non rilevato» o «NO» O «SI» a secondo dei casi e, se la risposta è affermativa, deve essere riportato il numero dei ricoveri effettuati. La risposta «non rilevato» deve essere barrata quando non si è in grado di rispondere alla domanda. Vale anche in questo caso quanto precisato in ordine alle ferie estive e/o assenze provvisorie. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo in caso di errore.

Durata (approssimativa) ricoveri precedenti in istituti o comunità: deve essere riportato il numero di anni ed il numero di mesi di ricovero in istituti o comunità (con esclusione del ricove­ro in atto ma compresi i ricoveri precedenti nell'attuale struttura) segnalando, qualora non pre­cisamente determinabile, almeno un periodo in­dicativo. Se il periodo è inferiore all'anno ripor­tare solo i mesi. Se l'informazione è già prestam­pata deve essere compilata solo in caso di errore.

Prima dell'attuale ricovero viveva: è un'infor­mazione precodificata. Si deve barrare la risposta corrispondente alla condizione dell'utente. Se l'in­formazione è già prestampata deve essere com­pilata solo in caso di errore.

Decisione del ricovero assunta da: è un'infor­mazione precodificata. Si deve barrare una o più risposte a secondo dei casi. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo in caso di errore.

Quota retta media mensile a carico di: deve essere riportata la cifra media mensile corrispo­sta da ciascuno dei soggetti indicati come possi­bili erogatori della retta alla struttura. La cifra deve essere riportata in migliaia di lire (esempio un milione = 1.000) e deve fare riferimento al valore medio mensile di quanto corrisposto (o che comunque deve essere corrisposto) negli ul­timi sei mesi dal singolo soggetto erogatore.

 

valore medio mens. = cifra da corrispondere in 6 mesi : 6

 

Indicare il valore 0 quando il soggetto (com­preso «altri») non corrisponde nessuna cifra. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo in caso di variazione o di errore.

Frequenza visite al minore del/dei genitore/i nel semestre: è un'informazione precodificata. Si deve barrare la risposta corrispondente. In ca­so di soggetti ricoverati da meno di sei mesi in­dicare la frequenza facendo riferimento al perio­do trascorso dal momento del ricovero. Per que­sta informazione non si prevede la prestampa e, quindi, deve essere sempre compilata.

Frequenza visite al minore di altri parenti nel semestre: è un'informazione precodificata. Si deve barrare la risposta corrispondente. In ca­so di soggetti ricoverati da meno di sei mesi indicare la frequenza facendo riferimento al pe­riodo trascorso dal momento del ricovero. Per questa informazione non si prevede la prestam­pa e, quindi, deve essere sempre compilata.

Numero rientri in famiglia del minore nel se­mestre: deve essere riportato il numero di rientri del minore in famiglia (o assimilabile). In caso di soggetti ricoverati da meno di sei mesi indi­care il valore facendo riferimento al periodo tra­scorso dal momento del ricovero. Per questa in­formazione non si prevede la prestampa e, quin­di, deve essere sempre compilata.

Numero giorni trascorsi all'esterno della struttura dal minore nel semestre: deve essere riportato il numero di giorni che nel semestre il minore ha trascorso in famiglia ed il numero di giorni complessivi (quindi anche quelli in fami­glia) trascorsi all'esterno della struttura. Non devono essere considerate nel computo dei gior­ni le uscite per recarsi a scuola, lavoro o per attività di tempo libero inferiori alle ventiquat­tro ore. In caso di soggetti ricoverati da meno di sei mesi indicare il valore facendo riferimento al periodo trascorso dal momento del ricovero. Per questa informazione non si prevede la pre­stampa e, quindi, deve essere sempre compilata.

E) Sezione 4 - Informazioni di fine permanenza.

Evento: è un'informazione precodificata. Si deve barrare la risposta corrispondente.

Data dell'evento: deve essere riportato il giorno, il mese e l'anno (ultime due cifre) in cui il minore è stato dimesso o è deceduto.

Decisione della dimissione assunta da: è una informazione precodificata. Si deve barrare una o più risposte a secondo dei casi.

Motivo prevalente della dimissione: è un'in­formazione precodificata. Si deve barrare la ri­sposta corrispondente individuando fra i motivi il prevalente.

Sistemazione abitativa dopo le dimissioni: è un'informazione precodificata. Si deve barrare la risposta corrispondente.

Comune nuova abitazione: deve essere ri­portato il comune in cui il minore andrà a vivere dopo le dimissioni ed il relativo codice. Il codice è desumibile dall'estratto del volume n. 4 «Ta­belle e codici per il sistema informativo socio­sanitario regionale» edito nel gennaio 1984 a cura del Csi-Piemonte.

L'informazione, a secondo dei casi, dovrà es­sere compilata nel modo seguente:

- se l'utente andrà a vivere in un comune del Piemonte deve essere riportata la descrizione del comune ed il relativo codice desumibile dal­la tabella n. 01.01A (o se più comodo dalla ta­bella 0.01C) del succitato volume;

- se l'utente andrà a vivere in un comune di altra regione deve essere riportata la descrizio­ne della provincia ed il relativo codice desumibi­le dalla tabella n. 01.05 del succitato volume;

- se l'utente andrà a vivere in uno stato este­ro deve essere riportata la descrizione dello stato estero ed il relativo codice desumibile dal­la tabella n. 01.06 del succitato volume.

Struttura: questa informazione deve essere segnalata solo in caso di una nuova sistemazio­ne in istituto, comunità alloggio o comunità di tipo familiare. Deve essere riportata la denomi­nazione della struttura o, comunque, una descri­zione che può essere anche solo l'indirizzo. De­ve essere, inoltre, indicato il codice della strut­tura che è desumibile dall'estratto del volume n. 5 «Tabelle e codici delle strutture sanitarie e socio-assistenziali» edito nel 1984 a cura del Csi-Piemonte e specificatamente nelle tabelle at­tività 77 e 79. Qualora la struttura non è ricom­presa fra quelle previste nelle succitate tabelle, il codice deve essere omesso.

 

 

 

(1) Cfr. l'articolo «Anagrafe dei ricoverati in istituto», in Prospettive assistenziali, n, 42, aprile-giugno 1978.

(2) Cfr. l'articolo «Proposta di un sistema regionale in­formativo nel campo dell'assistenza», in Prospettive assi­stenziali, n. 35, luglio-settembre 1976.

 

 

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