Prospettive assistenziali, n. 74, aprile - giugno 1986

 

 

INTESA TRA COMUNE DI TORINO, SINDACATI E CSA SUI CORSI PRELAVORATIVI PER INSUFFICIENTI MENTALI

 

Sul n. 70 aprile-giugno 1985, di Prospettive as­sistenziali avevamo riportato l'articolo di F. Sarr­tanera «Esperienze in materia di formazione pro­fessionale e di inserimento lavorativo di handi­cappati».

Sull'argomento pubblichiamo ora il testo dell'intesa intervenuta fra il Comune di Torino, i Sindacati CGIL, CISL, UIL e il Coordinamento sa­nità e assistenza fra i movimenti di base in data 10 febbraio 1986.

Questo accordo è ancora uno dei risultati con­creti ottenuti dal volontariato promozionale.

 

 

TESTO DELL'INTESA

 

1. Obiettivi

L'inserimento dei corsi prelavorativi per in­sufficienti mentali fra le normali attività dei Cen­tri di formazione professionale (C.F.P.) si colloca nell'ambito dell'interesse generale della Ammi­nistrazione per la formazione delle fasce più de­boli. I programmi, finalizzati ad obiettivi adeguati all'utenza, vanno elaborati con il concorso attivo dei docenti e verificati dal Collegio dei docenti del C.F.P. ove si svolge il corso.

L'attività dei corsi pre-lavorativi rientra piena­mente fra le attività svolte di norma dai C.F.P. e quindi vanno da questi gestiti con le medesime regole sia per quanto concerne l'utenza che gli operatori ad essi interessati.

- Durata dei corsi pre-lavorativi: sulla base di specifici progetti da realizzare nell'ambito delle disposizioni della legge 845/1978 e della legge regionale 8/80, utilizzando tutte le disponibilità orarie previste dalle leggi citate articolate in un periodo di 3 anni.

- Numero dei corsi: tale da soddisfare tutte le esigenze pubbliche auspicando che accanto ai C.F.P. comunali, anche i C.F.P. privati finanziati e/o riconosciuti dalla Regione Piemonte assuma­no iniziative analoghe. In relazione alla necessità di evitare concentrazione di corsi per tale tipo di utenza, sarà previsto un corso per ogni centro, ipotizzando una riduzione del numero degli iscrit­ti in presenza di particolari situazioni di locali e numero di corsi.

- Assunzione di iniziative da parte dei firma­tari per il superamento dei centri speciali, salva­guardando il livello quantitativo del servizio e quello occupazionale.

 

2. Finalizzazione dei corsi e loro organizzazione

Poiché lo scopo dei corsi pre-lavorativi è l'in­serimento lavorativo degli allievi nelle normali aziende pubbliche e private, l'organizzazione dei corsi deve essere incentrata sulla seguente atti­vità:

- teoria didattica - laboratorio - tirocinio;

- raggiungimento del massimo possibile di autonomia per le situazioni extra-lavorative (uso dei mezzi pubblici, tempo libero, ecc.);

- eventuale svolgimento di attività riabilita­tive in collaborazione con le USSL da effettuare nei casi in cui ciò sia necessario per l'acquisi­zione di una maggiore e migliore autonomia.

In linea di massima si dovrà prevedere un'or­ganizzazione dei corsi pre-lavorativi, tale da con­sentire una stretta interconnessione alternata fra momenti formativi (nel centro) e momenti for­mativi (nel tirocinio).

Ciò comporta, necessariamente, che i docenti incaricati di condurre il corso nel C.F.P. siano an­che presenti in tirocinio.

La localizzazione dei corsi è la seguente:

1 corso - Via Bazzi

1 corso - Mario Enrico (o altro C.F.P.)

1 corso - Giulia Pastore

Utilizzo finanziamenti e orari residui corsi CEE per tirocini allievi che hanno frequentato i corsi 1983-84.

L'organizzazione proposta consentirà di concre­tizzare il passaggio ai corsi pluriennali come pre­visto al punto 1.

La pluralità di sedi per corsi pre-lavorativi, la ribadita volontà di avviare a superamento il mo­dello dei centri speciali mediante l'introduzione dei corsi pre-lavorativi, rende necessaria l'asse­gnazione di una specifica responsabilità (con re­lativo organico e sede idonea) presso la sede dell'Assessorato al lavoro in Via Ventimiglia, 201.

L'attività svolta nella sede di Via Ventimiglia riguarda tra l'altro:

a) la ricerca e la definizione di posti di lavoro per tirocinio, in moda da disporre di una precisa mappa;

b) la finalizzazione di una quota/annua degli allievi dei corsi in inserimenti lavorativi ponendo attenzione alle nuove possibilità di orario part-­time;

c) la ricerca di sedi idonee per i corsi pre­-lavorativi;

d) il coordinamento operativo di carattere in­terassessorile, definendo le modalità più oppor­tune al fine di ottenere efficacia in merito alle finalità corsuali precedentemente evidenziate;

e) la valutazione della pluralità di informazio­ni relative alla vita, alle esperienze dei singoli portatori di handicap, da trasferire su scheda no­minativa.

 

3. Ammissione degli allievi ai corsi

Occorre una attenta valutazione degli insuffi­cienti mentali, in possesso dei requisiti di cui al­la legge 30.3.71 n. 118, tenendo conto che la esclusione dall'ammissione (e dalla frequenza) ai corsi significa per gli handicappati la colloca­zione in situazioni di dipendenza assistenziale.

Le ammissioni saranno curate da una commis­sione, composta da persone con conoscenze tec­nico-scientifiche ed esperienze reali, istituita con deliberazione del Consiglio comunale; nel con­tempo saranno sollecitate analoghe iniziative a livello regionale.

La commissione svolge il proprio lavoro con i seguenti criteri:

a) valuta la scheda nominativa di cui al pun­to «e» paragrafo 2;

b) attua un sintetico test mirato a valutare il grado di autosufficienza materiale del soggetto portatore di handicap;

c) segue la prima fase dei corsi per collabora­re, unitamente ai docenti, alla individuazione di percorsi adeguati in relazione agli svantaggi evi­denziati dai soggetti portatori di handicap.

L'iscrizione ai corsi deve essere effettuata esclusivamente dagli allievi e, se minorenni, dal­le loro famiglie.

La commissione è quella prevista al punto 6. Le attività della commissione devono essere sempre verbalizzate.

 

4. Prima fase dei corsi

Durante il primo modulo dei corsi pre-lavora­tivi, che costituisce anche momento di osserva­zione dei soggetti, durante il quale sia stata espletata anche attività di tirocinio, i docenti for­muleranno valutazioni sui singoli allievi alla com­missione di cui al punto precedente, in relazione alle possibilità o meno di mantenere all'interno del corso l'allievo.

La commissione può formulare proposte tecni­che, itinerari sperimentali relativi ai casi specifi­ci prospettati dai docenti, lasciando alla loro pro­fessionalità la traduzione pratica, educativa - in­formativa.

In presenza di pareri controversi tra commis­sione e docenti, la decisione definitiva sarà as­sunta dal Direttore del Centro di formazione pro­fessionale.

L'allievo o la famiglia dell'allievo di cui si pro­ponga il non proseguimento può presentare ri­corso all'Assessore al lavoro che decide in via definitiva sentito il Direttore del C.F.P.

L'ammissione ai corsi è strettamente riservata agli allievi in possesso di idonea certificazione del servizio di Medicina legale dell'USL o della Commissione invalidi civili.

Nella fase di passaggio alla nuova disciplina prevista dal presente accordo, la commissione di cui al precedente punto 3 riesaminerà i casi degli allievi non ammessi ai corsi pre-lavorativi avviati o in fase di avvio.

 

5. Formazione e aggiornamento dei docenti

L'esperienza fin qui condotta evidenzia un ri­schio conflittuale tra categorie (educatori, inse­gnanti della formazione professionale) in merito alle competenze relative alla gestione dei corsi.

L'efficacia di un intervento formativo di un portatore di handicap con insufficienza mentale dipende dalla capacità di costruire un intervento non a compartimenti stagni.

Si rende quindi indispensabile una stretta col­laborazione tra tutti gli operatori e docenti che seguono gli allievi durante la fase didattico-teo­rica, il laboratorio, il tirocinio, il tempo libero, i momenti di acquisizione dell'autonomia di mo­vimento sul territorio.

D'altra parte non è semplice definire l'atti­vità formativa poiché essa oscilla tra l'insegna­mento di mansioni e l'educazione alla socializ­zazione.

La formazione dei docenti prevede ovviamente una parte che si radica nella sperimentazione av­viata e si concretizza con momenti di riflessione critica sulla realizzazione della fase didattica con stages di tirocinio.

Parte di questa attività di aggiornamento sarà prevista all'interno dell'orario di insegnamento. Per la definizione di concrete proposte in ma­teria di aggiornamento dei docenti dei corsi pre­lavorativi viene istituita una commissione inca­ricata di avanzare proposte all'Amministrazione comunale.

La commissione sarà così composta:

- responsabile della formazione professionale presso il relativo Assessorato del Comune di Torino;

- esperti specifici, quali ad esempio il Diret­tore della SFES;

- 2 docenti per corso.

 

6. Commissione

Considerato anche il carattere innovativo dell'inserimento dei corsi pre-lavorativi nell'ambito dei normali Centri di formazione professionale, viene costituita una commissione quale strumen­to di consulenza e verifica dei corsi pre-lavo­rativi.

La commissione è così composta:

2 esperti dell'Assessorato al lavoro e forma­zione professionale del Comune di Torino;

2 Direttori di C.F.P.;

1 esperto dell'Assessorato all'assistenza del Comune di Torino;

2 rappresentanti dei docenti;

1 rappresentante delle Organizzazioni sinda­cali;

2 rappresentanti di associazioni che si occu­pino della tutela di soggetti portatori di handicap ed insufficienti mentali.

La commissione si riunisce almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività per espletare quan­to definito al punto 3.

Predispone un suo piano di lavoro annuale. Formula proposte per la definizione dei profili professionali degli operatori impegnati nei cor­si pre-lavorativi.

Redige la relazione finale di verifica degli obiettivi.

L'Assessore al lavoro del Comune di Torino si impegna a richiedere alla Regione Piemonte che la commissione di cui al punto 3 sia incaricata delle ammissioni degli insufficienti mentali anche nei Centri speciali, fino al loro superamento.

L'Assessore al lavora del Comune di Torino si impegna a presentare alla Giunta municipale en­tro 30 giorni una delibera che recepisca quanto previsto dal presente verbale di intesa, compre­sa la definizione della commissione di cui al punto 3 e 6.

Entro il mese di aprile 1986 l'Assessore al la­voro del Comune di Torino promuoverà incontri con le OO.SS., il C.S.A., l'Ufficio provinciale dei lavoro per concordare un progetto sperimentale di collocamento obbligatorio al lavoro degli han­dicappati.

Il presente accordo sarà rivista al termine dell'anno formativo 1985-86 al fine di apportare le eventuali modifiche che si rendessero nel frat­tempo necessarie.

 

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