Prospettive assistenziali, n. 72, ottobre - dicembre 1985

 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE: LA REGIONE PIEMONTE HA FATTO MARCIA INDIETRO

 

 

Nel n. 69, gennaio-marzo 1985, di Prospettive assistenziali, avevamo pubblicato il testo inte­grale 3 settembre 1984 n. 54 «Disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche ne­gli edifici di edilizia residenziale pubblica da rea­lizzarsi da parte degli Istituti autonomi per le case popolari e dei Comuni».

Avevamo inoltre segnalato che si trattava «di una buona legge», tanto buona (e cioè idonea a rispondere adeguatamente alle esigenze degli handicappati presenti e futuri) che il Consiglio regionale ha approvato un regolamento che ne attenua drasticamente la portata innovativa.

Infatti, mentre la legge 54 prevede l'elimina­zione delle barriere architettoniche da tutte le nuove costruzioni realizzate dagli I.A.C.P. e dai Comuni (1), l'art. 17 del regolamento ne limita fino al 31 dicembre 1986 l'applicazione ad una quota non inferiore al 30% per gli edifici con non più di tre piani fuori terra.

Inoltre la totale eliminazione delle barriere ar­chitettoniche è prevista (art. 15) solo per «una quota non inferiore al 10% degli alloggi».

Infine sono ammesse pendenze assurde (ad­dirittura del 15%, art. 3 comma 4).

 

 

TESTO DEL REGOLAMENTO

 

Titolo 1°

SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1 - Finalità - Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti «barriere architettoniche», che sono di ostacolo alla vita di relazione delle persone con ridotte o impedite capa­cità motorie c/o visive permanenti o temporanee, e non con­sentono una completa fruizione del complesso insediativo e dell'ambiente abitativo.

La fruibilità di cui al comma precedente deve essere as­sicurata a tutti i portatori di handicap, sia a coloro che deb­bono utilizzare la carrozzella o le stampelle per gli sposta­menti, sia alle persone con equilibrio instabile, sia ai ciechi ed agli ipovedenti.

L'eliminazione delle barriere architettoniche deve essere attuata in modo da limitare nella misura massima possibile i pericoli di infortunio.

Le presenti norme si riferiscono ai programmi di inter­vento realizzati dagli I.A.C.P., dai Comuni e dai loro Con­sorzi riguardanti la nuova costruzione e la ristrutturazione di edifici di E.R.P., riguardano l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni interne ed esterne dell'or­ganismo abitativo, e dettano norme sul dimensionamento degli spazi interni degli alloggi, al fine di permetterne l'uti­lizzo, mediante interventi di modesta entità, anche da parte di utenti con impedite o ridotte capacità motorie perma­nenti o temporanee.

Art. 2 - Segnaletica - Gli edifici e le strutture, adeguate alle presenti norme, devono recare, in posizione agevol­mente visibile, il simbolo di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato A del D.P.R. 384/78.

 

Titolo 2°

STRUTTURE ESTERNE

 

Art. 3 - Percorsi pedonali - Al fine di assicurare il colle­gamento degli accessi principali dell'edificio con i percorsi veicolari e le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicina­mento, i percorsi pedonali interni ai lotti devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttici di accesso.

È necessario evitare andamenti irregolari, strozzature che riducano la larghezza utile a meno di m. 1,50, arredi, pali o elementi sporgenti dagli edifici (tabelle, balconi, ecc ) che potrebbero, se non opportunamente ubicati, costituire peri­colo di urti accidentali, o griglie metalliche poste a coper­tura di intercapedini o altro con elementi troppo distan­ziati, poste lungo il percorso. Dovranno essere inoltre pre­visti accorgimenti atti a consentire un agevole uso da parte dei non vedenti.

Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adia­centi è di cm. 2; non deve comunque superare i 15 cm.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non su­periore al 15 per cento.

La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5%.

Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8% solo quando siano previste:

a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di m. 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedo­nale;

b) un cordolo sopraelevato di 10 cm. da entrambi i lati del percorso pedonale;

c) un corrimano posto ad una altezza di 0,90 m., e pro­lungato per 0,50 m. nelle zone in piano, lungo un lato del percorso pedonale.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scana­lature atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al moto.

I cigli del percorso pedonale, devono essere realizzati in modo da assicurarne l'immediata percezione.

Art. 4 - Parcheggi - posti macchina - autorimesse

a) I parcheggi o posti macchina devono essere previsti in aderenza ad un percorso pedonale avente comunicazione diretta con gli accessi principali all'edificio e coperti ove normativamente possibile.

Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio de­vono essere o complanari o su piani diversi con un disli­vello massimo di 2 cm.

Le due zone devono essere chiaramente individuabili. La pendenza massima trasversale del parcheggio non de­ve superare il 5 per cento.

Lo schema distributivo deve comunque consentire sem­pre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedo­nali del parcheggio.

In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio, dimensionata in funzione delle esigenze specifiche delle au­tovetture di minorati fisici e ad esse riservate.

L'area parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00 m. suddivisa in due aree di utilizzazione: la prima di larghezza di 1,70 relativa all'ingombro dell'au­tovettura; la seconda di larghezza minima di 1,30 m. neces­saria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasfe­rimento.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del mino­rato e connessa zona di libero movimento devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2 cm.

Dette zone devono essere differenziate mediante un'ade­guata variazione di colore, ovvero la zona di libero movi­mento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bian­che (zebre).

Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali o adia­centi, quando questi presentino un dislivello superiore ai 2 cm. con il piano carrabile.

b) Autorimesse singole.

Al fine di renderle praticabili devono essere previste in aderenza a un percorso pedonale avente comunicazione di­retta con gli accessi principali dell'edificio.

La larghezza dell'autorimessa singola riservata ad auto­vetture adibite al trasporto degli handicappati motori, deve consentire la completa apertura della portiera destra o sini­stra anteriore verso uno spazio di libero movimento; quindi deve avere una larghezza minima di 3,30 m. suddivisa in due teoriche zone di utilizzazione: la prima di larghezza di mt. 2,00 relativa all'ingombro dell'autovettura, la seconda di larghezza di mt. 1,30, necessaria al libero movimento del­1'handicappato nella fase di trasferimento.

La porta di chiusura dell'autorimessa riservata ad una autovettura adibita al trasporto di handicappato motorio de­ve essere di dimensione appropriata atta a consentire il pas­saggio di sedia a rotelle in presenza dell'ingombro dell'au­tovettura. Deve essere di tipo basculante utilizzando i mo­delli che più risultano confacenti al particolare tipo di uten­za, ed il cui comando possa essere elettrificato con disposi­tivi di manovra posizionati ad un'altezza compresa fra cm. 80 e cm. 90.

Per quanto attiene all'impianto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 13.

Le autorimesse devono essere collegate agli accessi di cui all'art. 6 mediante percorsi o collegamenti privi di barriere architettoniche.

La percentuale di spazi di parcheggio o posti macchina o autorimesse da dimensionare secondo quanto prescritto non deve essere inferiore al 5% del numero complessivo, e comunque non inferiore ad 1.

Art. 5 - Accessibilità agli edifici - Il collegamento dei per­corsi pedonali con gli accessi degli edifici dev'essere privo di barriere architettoniche. Qualora avvenga mediante l'uti­lizzo di rampe, le stesse dovranno essere possibilmente co­perte e rispettare le seguenti norme:

La larghezza minima deve essere di 1,20 m.

La pendenza massima non deve superare il 5 per cento.

La rampa deve presentare ogni 10 m. di sviluppo lineare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m. e deve essere protetta mediante un mancorrente ed un cordolo laterale.

La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole.

È ammessa l'interruzione della rampa mediante porte purché corrispondano ai requisiti di cui all'art. 10 e se pre­cedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m. ciascuno.

Nel caso di utilizzo di apparecchiature tecniche di solle­vamento dovrà prevedersi un idoneo spazio per la colloca­zione dell'apparecchiatura stessa che non comporti ingom­bri nei collegamenti verticali ed orizzontali.

 

Titolo 3°

STRUTTURE INTERNE COMUNI ALL'ORGANISMO ABITATIVO

 

Art. 6 - Accessi - A1 fine di agevolare l'accesso all'inter­no della struttura edilizia è necessario prevedere parchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta minima di 0,90 metri.

Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 m.

Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il disli­vello massimo non deve superare i 2 cm.

La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 1,50 m. Nel caso di porte esterne, che devono essere sempre di facile manovrabilità, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno.

Art. 7 - Piattaforma di distribuzione - Al fine di agevo­lare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il pas­saggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi princi­pali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano in­gresso, sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi oriz­zontali.

Il lato minore della piattaforma di distribuzione non deve essere inferiore a 2,00 m.

Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo-assistiti (ascensori), ed il vano scala deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontaria­mente, uscendo dagli ascensori.

Art. 8 - Scale - Le scale devono presentare un anda­mento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.

La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere lunghezza uguale, ovvero con­tenere lo stesso numero di gradini.

I gradini delle scale devono avere:

pedata minima cm. 29

alzata massima cm. 17.

Le scale devono essere opportunamente protette da pa­rapetto o ringhiera e corrimano posto ad un'altezza di mt. 0,90. Il corrimano non deve presentare soluzioni di conti­nuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva.

La distanza fra gli elementi verticali della ringhiera non dev'essere superiore a 12 cm. In ogni caso non dovranno prevedersi ringhiere con elementi che facilitano lo scaval­camento.

Art. 9 - Corridoi - A1 fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.

La larghezza minima libera dei corridoi e dei passaggi deve essere di mt. 1,50.

I corridoi e i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe adeguate alle prescrizioni di cui al precedente art. 5.

Art. 10 - Porte - A1 fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità fisiche.

Le porte devono avere una luce netta minima di mt. 0,85. Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sem­pre garantito un passaggio con una luce netta minima di 0,85 m. realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica.

In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, di almeno 1,50 m. oltre quello eventualmente interessato dalle ante in aper­tura.

Le maniglie devono consentire una facile manovra, in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva.

L'asse della maniglia deve essere posta ad un'altezza mas­sima di 0,90 cm.

Art. 11 - Pavimenti - A1 fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni di livello.

Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omoge­nea al fine di evitare possibili ostacoli al moto.

Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, connessioni o fessurazioni.

Art. 12 - Ascensori - In tutti gli edifici di nuova costru­zione con più di un piano fuori terra, dev'essere garantita l'eliminazione delle barriere architettoniche per l'accesso agli alloggi. Qualora gli alloggi siano ubicati al di sopra del pia­no terreno o rialzato rispetto al livello dei percorsi pedonali esterni, dovrà prevedersi un ascensore, che per essere ido­neo anche al trasporto degli invalidi su sedie a ruote, deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) avere una cabina di dimensioni minime interne di 1,30 m. di lunghezza e 0,95 m. di larghezza;

b) avere la porta della cabina di luce libera minima pari a mt. 0,90 posizionata sul lato minore della stessa;

c) avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autoli­vellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata, o in assenza di tali dispositivi, essere sottoposto oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;

d) avere le porte interne ed esterne, a scorrimento late­rale automatico.

Il sistema di apertura porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse, in caso di ostruzione del vano porta.

Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi.

Le bottoniere di comando interna ed esterna devono es­sere poste in una fascia compresa fra mt. 0,90 e mt. 1,20. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, lettere d) ed e) della legge 457/78 le norme di cui al precedente comma devono applicarsi quando sia possi­bile la collocazione dell'impianto nella tromba delle scale o all'esterno dell'edificio o qualora ricorrano le seguenti con­dizioni:

a) che l'intervento preveda sostanziali rinnovi degli ele­menti strutturali e di distribuzione verticale;

b) che l'impianto di ascensore sia a servizio di almeno 6 alloggi.

Art. 13 - Apparecchi elettrici di comando e di segnala­zione ed attrezzature di servizio - Tutti gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli d'allarme, salva vita, de­vono essere posti ad un'altezza compresa tra cm. 80 e cm. 90 dal pavimento.

Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluo­rescenti, ecc.) ed azionabili mediante leggera pressione.

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono es­sere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva.

I dispositivi di apertura delle cassette postali e quelli di ascolto di eventuali citofoni non dovranno essere posti ad altezza superiore a mt. 1,20.

Art. 14 - Locali a servizio della residenza - In tutti i loca­li a servizio della residenza di uso singolo o collettivo (can­tine, locali riunioni, ecc.) con esclusione dei locali tecnici, devono essere osservate le norme di cui ai precedenti arti­coli, atte all'eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Titolo 4°

STRUTTURE INTERNE AGLI ALLOGGI

 

Art. 15 - Fruibilità degli spazi e attrezzature interne - All'interno di tutti gli alloggi di nuova costruzione e di quelli ristrutturati, di cui al 4° comma del precedente art. 12, dovranno essere garantite le condizioni minime di acces­sibilità nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) Gli accessi all'alloggio, ai locali di soggiorno ed al locale igienico di cui al punto b) dovranno essere rispon­denti alle prescrizioni di cui all'art. 10.

b) Almeno uno dei locali igienici attrezzato, water, bi­det, lavabo, vasca/doccia, dovrà avere dimensioni tali da consentire il movimento di una sedia a rotelle attraverso opportuni spazi di rotazione o percorsi antistanti gli appa­recchi igienici di larghezza non inferiore a 90 cm. Dovrà essere dimostrato inoltre con apposita soluzione progettuale la possibilità di prevedere i necessari spazi di avvicinamento (90 cm. a lato del water e del bidet) mediante spostamenti degli apparecchi igienici compatibili con la rete di adduzio­ne e scarico.

c) I locali di soggiorno, dotati dell'arredo tipo proposto in sede progettuale, dovranno prevedere uno spazio libero di rotazione del diametro di mt. 1,50.

d) I pavimenti interni degli spazi di soggiorno e del lo­cale igienico di cui al punto b), oltre ai relativi disimpegni non dovranno presentare variazioni di livello.

e) Gli apparecchi elettrici di comando e segnalazione do­vranno essere adeguati alle prescrizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, 1° e 3° comma.

Una quota non inferiore al 10% degli alloggi previsti, opportunamente distribuiti in diversi edifici ed in ogni caso almeno un alloggio per gli interventi su più di 4 alloggi, do­vranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti ag­giuntivi:

a) uno dei locali igienici dovrà avere le caratteristiche previste dal successivo art. 16 del presente regolamento;

b) le attrezzature e gli impianti di cucina dovranno es­sere disposti in modo da consentirne l'utilizzo da parte di invalidi motori su sedie a rotelle, e prevedere uno sviluppo di parete attrezzabile non inferiore a mt. 5,20, con oppor­tuni spazi di rotazione;

c) tutti i locali di abitazione, dotati di arredo tipo, do­vranno consentire uno spazio di rotazione di mt. 1,50; nelle camere da letto tale spazio di rotazione dovrà essere previ­sto a lato del letto;

d) tutte le porte interne, ivi comprese quelle per acce­dere a logge e balconi, dovranno essere conformi all'art. 10; l'asse delle maniglie delle finestre dovrà essere ad un'altezza massima dal piano di pavimento di m. 1,20.

Art. 16 - Locali igienici - Al fine di consentirne l'utiliz­zazione, i locali igienici degli alloggi in cui è prevista la totale eliminazione delle barriere architettoniche, devono es­sere dimensionati al fine di permettere l'attrezzatura dei me­desimi mediante minime opere di adeguamento.

Le porte di accesso devono avere una luce netta minima di 0,85 mt. e devono essere sempre apribili verso l'esterno, entro uno spazio libero non inferiore a mt. 1,50 oltre l'in­gombro della porta.

Il locale igienico deve essere attrezzato con:

vaso e bidet, lavabo, vasca o doccia; deve essere inol­tre previsto un collegamento elettrico per l'installazione di un campanello di segnalazione.

La vasca da bagno o l'eventuale doccia deve avere un'area libera di accesso laterale di m. 0,80 x 1,25. L'altezza del bordo superiore della vasca non dev'essere superiore a m. 0,50.

L'asse della tazza deve essere previsto ad una distanza dalle pareti laterali non inferiore a m. 0,40 ed il suo bordo anteriore a m. 0,80 dalla parete di fronte.

Devono essere previsti sui lati della tazza wc spazi liberi atti a consentire il trasferimento laterale obliquo, del disa­bile.

Il lavabo deve essere a mensola con il piano superiore ad un'altezza di circa mt. 0,80 ed uno spazio libero ante­riore di profondità non inferiore a mt. 0,90.

Il sifone deve essere arretrato il più possibile verso il muro per consentire un approccio ravvicinato.

In ogni caso, oltre allo spazio di rotazione di mt. 1,50, occorre prevedere uno spazio di transito di fronte a tutti gli apparecchi di almeno m. 0,90 di larghezza.

Per agevolare l'uso degli apparecchi deve essere possibile l'installazione di apposite maniglie fisse o barre di sostegno da collocare secondo le esigenze.

Deve essere prevista una regolazione termica dell'acqua.

Art. 17 - Applicazione - Il presente regolamento si ap­plica a tutti gli interventi di E.R.P., per i quali non si sia ancora pervenuti all'approvazione del progetto da parte della Commissione ex art. 63/865, al momento dell'entrata in vi­gore.

Al fine di consentire la ricerca e la sperimentazione di tipologie di alloggio e di organismo abitativo orientate alle norme del presente regolamento ed alle esigenze dei porta­tori di handicaps motori e visivi, ed al fine di rendere pos­sibili verifiche di carattere tecnico ed economico, anche in relazione ai costi di gestione, fino al 31 dicembre 1986 per i soli edifici con non più di 3 piani fuori terra, è consentito limitare l'applicazione del presente regolamento ad una quo­ta non inferiore al 30% degli interventi realizzati negli stes­si, nell'ambito dei programmi ordinari e straordinari di E.R.P.

Il compito di verificare in sede progettuale l'applicazione delle norme di cui al presente regolamento è demandato alla Commissione ex art. 63/865 costituita presso gli I.A.C.P. il cui parere viene acquisito agli atti della Commissione igienica edilizia e deve essere citato nella concessione di edificare.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la vigilanza sull'esecuzione delle costruzioni conforme a concessione è esercitata dal Sindaco.

 

 

 

 

(1) Per comodità del lettore riportiamo il testo integrale della legge regionale 3 settembre 1984 n. 54:

Art. 1 - Al fine di consentire l'accesso e l'agibilità an­che da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti o temporanee, in tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dei Comuni del Piemonte si dovranno adottare soluzioni progettuali che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche, così come definite dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Le presenti norme, che si riferiscono alle nuove costru­zioni e, ove possibile, a quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione, vengono applicate alla totalità dell'edilizia pubblica residenziale.

Art. 2 - Nelle strutture esterne connesse agli edifici, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, dovrà essere prevista l'elimi­nazione delle barriere architettoniche relative ai percorsi pedonali e ai parcheggi, nonché ai posti auto e alle auto­rimesse singole. La previsione di aree parcheggio, di posti auto e di autorimesse singole senza barriere architetto­niche di cui al precedente camma potrà essere limitata ad un'adeguata percentuale, la quale non dovrà essere infe­riore al 5%; in edifici con meno di venti alloggi dovrà co­munque essere predisposto almeno un posto auto o una autorimessa singola senza barriere architettoniche.

Art. 3 - All'interno degli edifici, al fine di permettere un agevole accesso agli alloggi, le soluzioni progettuali che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche do­vranno riferirsi, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, principalmente ai seguenti elementi: accessi al piano terra, porticati, atri, ripiani di arrivo ai diversi li­velli, scale, rampe, corridoi e passaggi, porte, pavimenti, ascensori e apparecchi elettrici di comando e di segnala­zione.

Qualora all'interno degli edifici siano previste cantine, soffitte, autorimesse singole o posti auto, questi dovranno essere accessibili preferibilmente mediante percorso oriz­zontale e ascensore.

Art. 4 - Negli alloggi le soluzioni progettuali che preve­dono l'eliminazione delle barriere architettoniche dovranno riferirsi, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 16 del D,P.R. 27 aprile 1978, n. 384, principal­mente ai seguenti elementi: porte, pavimenti, apparecchi elettrici di comando e segnalazione, nonché ai locali igie­nici.

I locali igienici dovranno essere opportunamente dimen­sionati, e il posizionamento degli apparecchi sanitari do­vrà permettere l'avvicinamento ed il trasferimento della persona su sedia a rotelle.

I locali igienici dovranno inoltre essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'eventuale installa­zione di corrimano orizzontali e verticali e di apparecchi elettrici di segnalazione.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella proget­tazione distributiva all'interno degli alloggi, in modo tale da permettere l'agibilità in tutti i locali anche da parte di invalidi motori su sedie a rotelle, tenendo conto dell'in­gombro probabile dell'arredo.

Art. 5 - Agli oneri derivati dall'applicazione della pre­sente legge regionale si provvederà con i capitoli di spesa del bilancio regionale di previsione, per l'esercizio finan­ziario dell'anno 1984 e successivi, relativi all'edilizia sov­venzionata.

Art. 6 - La Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'appro­vazione della presente legge, predispone apposite norme tecniche di attuazione da sottoporre al Consiglio Regionale per l'approvazione nei successivi 30 giorni. Tali norme ai fini di recepire le esigenze specifiche relative all'edilizia residenziale pubblica conterranno disposizioni ed integra­zioni anche in deroga al Regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

 

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