Prospettive assistenziali, n. 72, ottobre - dicembre 1985

 

 

ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 AGOSTO 1985

 

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assi­stenziali, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicem­bre 1978, n. 833.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri d'inte­sa con il Ministro della Sanità

Visto l'art. 9, quarto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, in tema di separazione con­tabile di spese con finanziamenti a diverso titolo;

Visti gli articoli 22 e 25 del decreto del Presi­dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in tema di beneficenza pubblica e relativa attribu­zione ai comuni;

Visto l'art. 6, n. 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in tema di assistenza sanitaria e psico­pedagogica negli asili nido comunali;

Vista la legge 29 luglio 1975, n. 405, recante disposizioni per l'istituzione dei consultori fami­liari;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, re­cante disposizioni per la disciplina degli stupe­facenti e delle sostanze psicotrope e per la pre­venzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 698, di scio­glimento dell'O.N.M.I. e trasferimento delle rela­tive funzioni agli enti locali;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitu­tiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui sono previste attività di rilievo sanitario, connesse con quelle socio­assistenziali;

Considerato che in base alla normativa sopra riportata, con previsione di appositi finanziamen­ti a carico del bilancio dello Stato, sono state attribuite agli enti locali attività d'ordine sanita­rio in materia sociale;

Rilevato che sussistono esigenze di carattere unitario nell'azione amministrativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia sanitaria, ai fine di assicurare un com­portamento uniforme nelle richiamate attività di ordine sanitario in materia sociale;

Considerato altresì che il citato art. 30 della legge n. 730/83 fa carico alle unità sanitarie lo­cali di tenere separata contabilità per le funzio­ni di tipo socio-assistenziale eventualmente ad esse delegate dagli enti locali o dalle regioni e province autonome;

Visto in particolare l'art. 5 della precitata leg­ge n. 833/78, che disciplina la funzione di indi­rizzo e coordinamento delle attività amministra­tive regionali e delle province autonome in mate­ria sanitaria;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1985;

 

Decreta:

 

Art. 1

Le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali di cui all'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono le attività che richiedono personale e tipologie di interven­to propri dei servizi socio-assistenziali, purché siano dirette immediatamente e in via prevalen­te alla tutela della salute del cittadino e si estrin­sechino in interventi a sostegno dell'attività sa­nitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fi­sica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o pro­durre effetti.

 

Art. 2

Non rientrano tra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, le atti­vità direttamente ed esclusivamente socio-assi­stenziali, comunque estrinsecantesi, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del cittadino. In particolare, non rientrano tra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali l'assistenza economica in de­naro o in natura e l'assistenza domestica, le co­munità alloggio, le strutture diurne socio-forma­tive, i corsi di formazione professionale, gli in­terventi per l'inserimento e il reinserimento la­vorativo, i centri di aggregazione e di incontro diurni, i soggiorni estivi, i ricoveri in strutture protette extra-ospedaliere meramente sostituti­vi, sia pure temporaneamente, dell'assistenza fa­miliare.

 

Art. 3

Non grava sul Fondo sanitario nazionale l'as­sistenza sanitaria e psicopedagogica del bambino di cui all'art. 6, n. 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, dovendo essa rientrare nel contri­buto che viene annualmente erogato dal Mini­stero della sanità in applicazione degli art. 1 e 2 della richiamata legge n. 1044, e successive mo­dificazioni.

 

Art. 4

Ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194, l'attività dei consultori è finanziata mediante l'apposito fon­do ripartito dal Ministero del tesoro.

Gravano, in conseguenza di ciò, sul Fondo sa­nitario nazionale i soli oneri delle prestazioni sanitarie, che comunque sarebbero usufruibili dal cittadino in quanto tale, nonché le attività dirette a:

promuovere la conoscenza dei mezzi atti alla realizzazione di una procreazione cosciente e re­sponsabile, da finalizzare anche ad una riduzione progressiva delle richieste di interruzione volon­taria della gravidanza, che non deve essere inte­sa come mezzo per il controllo delle nascite;

individuare le situazioni di particolare rischio.

 

Art. 5

Non gravano sul Fondo sanitario nazionale le attività di natura sanitaria già gestite dall'O.N.M.I. e trasferite alla competenza degli enti locali per effetto della legge 23 dicembre 1975, n. 698, di scioglimento dell'ente, in quanto finanziate, a carico del Ministero del tesoro, con l'apposito fondo di cui all'art. 10 della richiamata legge n. 698 del 1975.

 

Art. 6

Rientrano tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi one­ri sul Fondo sanitario nazionale, i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, sem­pre che le stesse svolgano le attività di cui all'art. 1. Le prestazioni in esse erogate devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente:

alla riabilitazione o alla rieducazione funzio­nale degli handicappati e dei disabili, nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 26 della richia­mata legge n. 833 del 1978;

alla cura e al recupero fisico-psichico dei ma­lati mentali, ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché le suddette presta­zioni siano integrate con quelle dei servizi psi­chiatrici territoriali;

alla cura e/o al recupero fisico-psichico dei tossicodipendenti relativamente sia alla fase te­rapeutica di disassuefazione fisica sia a quella diretta alla rimozione della dipendenza patologi­ca dalla sostanza stupefacente o psicotropa, se­condo programmi terapeutici concordati con le unità sanitarie locali. Nessun onere deve essere imputato sul Fondo sanitario nazionale per i pe­riodi di assistenza finalizzati al reinserimento so­ciale e lavorativo dei cittadini interessati ovvero per l'attuazione delle convenzioni aventi le stes­se finalità, previste dall'art. 1-bis del decreto­legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con mo­dificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 297;

alla cura degli anziani, limitatamente agli sta­ti morbosi non curabili a domicilio. Nei casi in cui non sia possibile, motivatamente, disgiunge­re l'intervento sanitario da quello socio-assisten­ziale, le regioni possono, nell'ambito delle dispo­nibilità finanziarie assicurate dal Fondo sanitario nazionale, avvalersi mediante convenzione di isti­tuzioni pubbliche o, in assenza, di istituzioni pri­vate. In questi casi le regioni possono prevedere che l'onere sia forfettariamente posto a carico, in misura percentuale, del Fondo sanitario nazio­nale o degli enti tenuti all'assistenza sociale in proporzione all'incidenza rispettivamente della tutela sanitaria e della tutela assistenziale, con eventuale partecipazione da parte dei cittadini. Le istituzioni di cui sopra debbono offrire idonee garanzie di dotazione di personale qualificato e di mezzi strumentali per la erogazione delle pre­stazioni sanitarie di cui al richiamato art. 1. A tal fine viene istituita, presso ogni regione o pro­vincia autonoma, una commissione permanente di verifica dei necessari requisiti di idoneità e della qualità dell'assistenza sanitaria erogata dalle istituzioni medesime. Alla commissione partecipa di diritto un rappresentante del Mini­stero della sanità.

 

Art. 7

Le unità sanitarie locali forniscono alla regione o provincia autonoma di appartenenza e al Mini­stero della sanità specifici flussi informativi sulle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario che saranno definiti con decreto del Ministro della sanità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 1984.

 

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