Prospettive assistenziali, n. 69, gennaio - marzo 1985

 

 

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE DECIDERÀ SUI DIRITTI DEGLI ADOTTATI CON ADOZIONE SPECIALE

 

Nel n. 65, gennaio-marzo 1984, di Prospettive assistenziali abbiamo riportato il testo dell'istan­za presentata al Tribunale per i minorenni di To­rino dai coniugi S.F. e G.M. e dalla loro figlia mag­giorenne S.E., adottata con adozione speciale in­sieme ad un'altra ragazza al fine di poter usufrui­re delle norme transitorie della legge 4 maggio 1983, norme che non prevedono più la limitazione contenuta nella precedente legge 5 giugno 1967 n. 431 circa la non instaurazione di rapporti di parentela tra l'adottato con adozione speciale ed i parenti collaterali (zii, cugini, ecc.) degli adot­tanti.

Come risulta dal provvedimento che pubbli­chiamo, il Tribunale per i minorenni di Torino ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale in merito all'art. 79 della legge 4 maggio 1983 n. 184, «nella parte in cui non prevede la possi­bilità di estensione degli effetti della adozione di cui alla stessa legge agli adottati ai sensi della legge 5 giugno 1967 n. 431».

Ricordiamo nuovamente che le norme transito­rie della legge 4 maggio 1983 n. 184 sono appli­cabili solo fino al 31 maggio 1986.

 

Testo del provvedimento

Il Tribunale per i minorenni di Torino riunito in camera di consiglio nella persona di dott. Pier­carlo Pazè, Presidente; dott. Livio Pepino, Giu­dice estensore; dott. Lorenza Musso, Giudice onorario; dott. Virginio Oddone, Giudice ono­rario;

Visti gli atti relativi a S.E. (n. Torino il 19-4­1959) e S.A. (n. Milano il 30-7-1966); osserva:

1. Con ricorso 11 gennaio 1984 S.F. e G.M. hanno richiesto, ai sensi dell'art. 79 legge 4 mag­gio 1983, n. 184, l'estensione degli effetti della adozione, come disciplinata dalla legge ora ri­chiamata, nei confronti delle proprie figlie S.E. e S.A., adottate con adozione speciale ex art. 314/24 c.c., in forza del decreto 28-29 marzo 1968 Tri­bunale Minorenni Torino. Il ricorso è stato sotto­scritto altresì da S.E., ormai maggiorenne, sia a titolo di adesione rispetto alla richiesta dei geni­tori sia a titolo di prestazione del consenso ri­chiesto dal comma 3° del citato art. 79. I ricor­renti, premessa la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge per la estensione degli effetti della adozione, hanno sostenuto la applicabilità alla loro situazione dell'istituto ci­tato, nonostante il richiamo del 1° comma dell'art. 79 ai soli «affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291 c.c.», in base alle seguenti conside­razioni:

- gli effetti della adozione ex legge 184/1983 sono più estesi di quelli ex legge 431/1967 (artt. 314/2 e seguenti c.c.) in quanto, mentre con l'art. 27 legge 184/1983 l'adozione conferisce in modo completo lo status di figlio legittimo, con l'art. 314/25 c.c. tale status - pur conseguente al de­creto di adozione speciale - subiva una consi­stente limitazione per il mancato instaurarsi di «rapporti di parentela tra l'adottato ed i parenti collaterali degli adottanti» (art. 314/26 comma 1° ul. parte c.c.);

- la minor tutela accordata al figlio adottivo dalla adozione «speciale» rispetto alla adozio­ne ex legge 184/1983 rende utile ed opportuno (sotto il profilo morale ed altresì sotto quello economico-patrimoniale) che gli effetti di que­st'ultima possano essere estesi agli adottati ex art. 314/2 e segg. c.c. al pari che agli affiliati ed agli adottati ex art. 291 c.c.;

- la mancata espressa previsione nell'art. 79 legge 184/1983 degli adottati ex artt. 314/2 e segg. c.c. non è di ostacolo alla applicazione anche ad essi dell'istituto ivi previsto data la «natura transitoria della norma che, palesemen­te, tende a sanare situazioni diverse tra fan­ciulli già senza famiglia e che ne hanno trova­ta una».

In subordine, per il caso di ritenuta inapplica­bilità alla fattispecie del citato art. 79, i ricorrenti hanno prospettato eccezione di illegittimità co­stituzionale di detta norma per contrasto con gli artt. 3, 30 e 31 Costituzione.

2. È infatti pacifica la sussistenza dei requisiti di fatto previsti dall'art. 79 legge 184/1983 per l'estensione degli effetti dell'adozione:

- i coniugi S. sono uniti in matrimonio da oltre tre anni, non sono separati neppure di fatto ed hanno una differenza di età con entrambe le figlie nell'arco compreso tra i 18 e i 40 anni;

- essi posseggono inoltre la «idoneità ad es­sere genitori» richiesta dall'art. 6 comma 1° leg­ge 184/1983: non v'è sul punto necessità di dispone specifiche indagini ai sensi del comma 2° dell'art. 79 e dell'art. 59 stessa legge, essendo indagine sufficiente l'audizione di E. e A. - ormai entrambe maggiorenni (il compimento del 18° anno di A. è intervenuto nel corso della proce­dura) - le quali hanno riferito della positività della propria esperienza con i genitori adottivi;

- sia E, che A. hanno prestato il consenso pre­visto dalla legge e non esistono altre persone di cui sia richiesto l'assenso o l'audizione;

- l'estensione degli effetti della adozione pre­vista dalla legge 184/1983 risponde all'interesse di E. e A., come convincentemente esposto dai ricorrenti, sia sotto il profilo morale che sotto quello economico-patrimoniale.

3. Oggetto della decisione del Tribunale è, dun­que, la questione di diritto della applicabilità o meno alla fattispecie dell'art. 79 legge 184/1983, stante la mancata indicazione in detta norma dei figli adottivi ex art. 314/2 e segg. c.c. come pos­sibili beneficiari della estensione degli effetti della «nuova» adozione.

È da dir subito che l'omessa menzione, nell'art. 79 legge 184/1983, della adozione ex legge 431/1967 non può essere determinata da una automa­tica estensione ad essa degli effetti della «nuo­va adozione». È vero, infatti, che la adozione prevista dalla legge 184/1983 si pone come per­fezionamento e compimento della «adozione spe­ciale» senza alcuna soluzione di continuità con essa, ma è vero del pari che - in assenza di esplicite disposizioni in tal senso - non è con­sentito all'interprete (oltre che di dubbia legitti­mità costituzionale) ricollegare ad un istituto giu­ridico, al di fuori della volontà degli interessati, conseguenze diverse e ulteriori rispetto a quel­le previste dalla norma nel momento in cui di tale istituto si è fatta applicazione.

Ciò posto, la diversità di trattamento riservata agli adottati ex legge 431/1967 rispetto agli affi­liati e agli adottati ex art. 291 c.c. da una disci­plina che prevede solo per questi ultimi l'esten­sione degli effetti della «nuova» adozione è di tutta evidenza: basti pensare alla circostanza - già ricordata - che affiliati ed adottati ex art. 291 c.c., una volta esperita la procedura di cui all'art. 79 legge 184/1983, assumono in toto lo status di figli legittimi, mentre questa possi­bilità è preclusa agli adottati ex legge 431/1967, i quali - pur avendo assunto sin ab initio lo stato di figli legittimi - restano nella impossi­bilità di estendere questo status anche ai rap­porti con i parenti collaterali degli adottanti (vds. art. 314/26 comma 1°, parte 2a c.c.). Egualmente evidente è la mancanza di ragioni giustificatrici di questa disparità di trattamento, ché anzi è proprio la situazione giuridica più favorevole an­tecedentemente alla entrata in vigore della legge 184/1983 ad essere discriminata dalla nuova di­sciplina. Senza dilungarsi oltre sul punto ritiene il collegio che le osservazioni esposte evidenzi­no un consistente sospetto di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost. del citato art. 79 legge 184/1983 nella parte in cui non prevede la possibilità di estensione degli effetti della ado­zione prevista nella stessa legge - ricorrendo­ne le condizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 - altresì nei confronti degli adottati ex legge 431/1967.

La rilevata disparità di trattamento, oltre che contrastante con il generale principio di ugua­glianza, sembra urtare altresì con gli artt. 30 comma 3° e 31 comma 2° Cost. sotto il profilo della insufficiente (e comunque comparativamen­te ridotta) tutela accordata ai minori inseriti in una famiglia in forza di adozione speciale ex legge 431/ 1967. Ritiene il collegio trattarsi di possibile profilo di incostituzionalità autonomo oltre che - evidentemente - ulteriore sottoli­neatura della violazione del principio di egua­glianza di cui si è detto in precedenza.

4. Prima di concludere nel senso della trasmis­sione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio dà competenza, resta a valutare la rile­vanza della questione: non già sotto il profilo del­la incidenza sulla fattispecie in esame (che non richiede dimostrazione), ma sotto il profilo della possibilità di dare alla questione soluzione razio­nale e adeguata in sede interpretativa. Si tratta, in sostanza, di esaminare se non sia possibile, ricorrendo ad analogia ex art. 12 comma 2° pre­leggi, interpretare l'art. 79 legge 184/1983 nel senso che l'estensione degli effetti della ado­zione ivi prevista opera anche nei confronti degli adottati ex legge 431/1967, ancorché non espres­samente menzionati dalla norma. Il quesito deve, ad avviso del collegio, avere risposta negativa, e ciò per difetto non della «somiglianza» tra l'ipotesi de qua e quelle contemplate nell'art. 79 comma 1° (sussiste certamente sotto questo pro­filo l'eadem ratio) ma del coessenziale presup­posto della «impossibilità di decidere la contro­versia con una precisa disposizione» (l'art. 79 è infatti disposizione suscettibile di applicazione al caso di specie; il suo vizio non riguarda la precisione ma la - sospetta - legittimità co­stituzionale).

Consegue a quanto sin qui esposto che la que­stione sollevata dai ricorrenti è ammissibile e ri­levante sì che deve essere disposta la trasmis­sione degli atti alla Corte costituzionale per le decisioni di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale per i minorenni di Torino:

1) dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 79 legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui non prevede la possibilità di estensione degli effetti della adozione di cui alla stessa legge agli adot­tati ai sensi della legge 5 giugno 1967, n. 431 (artt. 314/2 ss. c.c.), in relazione agli artt. 3 com­ma 1°, 30 comma 3° e 31 comma 2° Costituzione;

2) dispone la trasmissione degli atti del pre­sente procedimento alla Corte Costituzionale per la decisione in merito alla questione sollevata;

3) sospende il presente procedimento sin visto l'esito del giudizio di costituzionalità;

4) manda alla cancelleria per le notificazioni, comunicazioni e le altre forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23, comma 4°, legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

Torino, 15 ottobre 1984

 

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