Prospettive assistenziali, n. 69, gennaio - marzo 1985

 

 

LEGGE DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

 

 

Da anni il CSA (Coordinamento sanità e assi­stenza fra i movimenti di base) di Torino solleci­tava la Regione Piemonte ad approvare una legge per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

A tale scopo erano stati organizzati cortei, volantinaggi ed effettuati interventi anche duri in occasione di convegni.

Inoltre il CSA aveva predisposto una bozza di legge (Cfr. Prospettive assistenziali, n. 63, luglio­settembre 1983, pp. 52-53).

Finalmente la legge sull'eliminazione delle bar­riere architettoniche è stata varata, e si tratta di una buona legge.

Adesso occorre che la Regione Piemonte non solo approvi idonee norme regolamentari, ma affronti anche i temi già indicati nella citata pro­posta del CSA:

a) disposizioni per la modifica dei regolamenti edilizi comunali in modo da prevedere l'abo­lizione delle barriere architettoniche nelle nuove edificazioni private (abitazioni, uffici, negozi, officine, ecc.) e, per quanto possibile, nelle ristrutturazioni;

b) criteri per l'assegnazione di una quota di al­loggio ad handicappati, anziani e altri casi sociali;

c) previsione di comunità alloggi nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni di case, dell'edi­lizia economica e popolare;

d) stanziamento di fondi per incentivare l'aboli­zione delle barriere architettoniche.

 

 

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE (1)

 

Art 1 - Al fine di consentire l'accesso e l'agi­bilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti o tempo­ranee, in tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli Istituti Au­tonomi per le Case Popolari e dei Comuni del Piemonte si dovranno adottare soluzioni proget­tuali che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche, così come definite dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Le presenti norme, che si riferiscono alle nuo­ve costruzioni e, ove possibile, a quelle già esi­stenti nel caso che queste ultime siano sottopo­ste a ristrutturazione, vengono applicate alla to­talità dell'edilizia pubblica residenziale.

 

Art. 2 - Nelle strutture esterne connesse agli edifici, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, dovrà essere prevista l'eliminazione delle barrie­re architettoniche relative ai percorsi pedonali e ai parcheggi, nonché ai posti auto e alle autori­messe singole. La previsione di aree parcheggio, di posti auto e di autorimesse singole senza bar­riere architettoniche di cui al precedente comma potrà essere limitata ad un'adeguata percentuale, la quale non dovrà essere inferiore al 5%; in edifici con meno di venti alloggi dovrà comunque essere predisposto almeno un posto auto o una autorimessa singola senza barriere architetto­niche.

 

Art. 3 - All'interno degli edifici, al fine di per­mettere un agevole accesso agli alloggi, le solu­zioni progettuali che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche dovranno riferirsi, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, principalmente ai seguenti elementi: accessi al piano terra, porticati, atri, ripiani di arrivo ai diversi livelli, scale, rampe, corridoi e passaggi, porte, pavimenti, ascensori e apparec­chi elettrici di comando e di segnalazione.

Qualora all'interno degli edifici siano previste cantine, soffitte, autorimesse singole o posti au­to, questi dovranno essere accessibili preferibil­mente mediante percorso orizzontale e ascen­sore.

 

Art. 4 - Negli alloggi le soluzioni progettuali che prevedono l'eliminazione delle barriere archi­tettoniche dovranno riferirsi, in applicazione del­le disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 16 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, principalmente ai seguenti elementi: porte, pavimenti, apparecchi elettrici di comando e segnalazione, nonché ai locali igienici.

I locali igienici dovranno essere opportuna­mente dimensionati, e il posizionamento degli apparecchi sanitari dovrà permettere l'avvicina­mento ed il trasferimento della persona su sedia a rotelle.

I locali igienici dovranno inoltre essere proget­tati e realizzati in modo tale da consentire l'eventuale installazione di corrimano orizzontali e ver­ticali e di apparecchi elettrici di segnalazione. Particolare attenzione dovrà essere posta nel­la progettazione distributiva all'interno degli al­loggi, in modo tale da permettere l'agibilità in tutti i locali anche da parte di invalidi motori su sedie a rotelle, tenendo conto dell'ingombro pro­babile dell'arredo.

 

Art. 5 - Agli oneri derivati dall'applicazione della presente legge regionale si provvederà con i capitoli di spesa del bilancio regionale di previ­sione, per l'esercizio finanziario dell'anno 1984 e successivi, relativi all'edilizia sovvenzionata.

 

Art. 6 - La Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, predispo­ne apposite norme tecniche di attuazione da sot­toporre al Consiglio Regionale per l'approvazione nei successivi 30 giorni. Tali norme ai fini di rece­pire le esigenze specifiche relative all'edilizia residenziale pubblica conterranno disposizioni ed integrazioni anche in deroga al Regolamento ap­provato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

 

 

(1) Legge regionale 3 settembre 1984 n. 54 «Disposi­zioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli istituti Autonomi per le Case Popolari e dei Comuni».

 

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