Prospettive assistenziali, n. 64, ottobre - dicembre 1983

 

 

ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ED ESAMI DI MATURITÀ: NUOVE DISPOSIZIONI

MARISA PAVONE

 

 

Gli studenti portatori di handicap fisici e/o sen­soriali che sostengono gli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di idoneità nelle scuole medie superiori hanno diritto a par­ticolari agevolazioni durante lo svolgimento delle prove scritte ed orali. Tocca alle commissioni esaminatrici adottare, con specifica deliberazio­ne, gli accorgimenti e le procedure richieste dai singoli casi e, qualora non ritengano di potervisi uniformare, debbono darne adeguata motivazione.

Lo ha disposto una circolare del ministero della Pubblica Istruzione (1), la seconda a distan­za di 15 mesi che riguarda l'inserimento degli alunni portatori di handicap nella scuola media superiore (2). Segno evidente che - nonostante l'assenza di una precisa normativa e la carenza di strumenti che agevolino l'integrazione - le esperienze avviate in alcune città riguardanti per lo più allievi audiolesi, non vedenti e spastici (3) pongono numerosi ed insistenti quesiti al mini­stero, ai quali occorre fornire una risposta.

Solo deputati e senatori che in Parlamento di­scutono da tempo la riforma della media supe­riore, sembrano non accorgersi della presenza di alunni portatori di handicap: nessun articolo dei testi di riforma sinora esaminati prende in esa­me questo problema e prevede adeguati stru­menti.

L'esigenza di tener conto di questi problemi nel quadro più generale della riforma balza agli occhi quando si constata che, ancora una volta, il ministero - per adeguare le disposizioni all'attuale momento storico - deve fare ricorso al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. L'unico provvedimento che contempli una norma specifi­ca, anche se oramai inidonea, a favore degli al­lievi mutilati o che «non abbiano la piena capa­cità funzionale degli organi», per sostenere le prove d'esame.

L'art. 102 del regio decreto 653/1925 prevede, infatti, la « dispensa totale o parziale dalle sin­gole prove, con l'obbligo di sottoporsi, ove sia possibile, ad esperimenti che dalla commissione siano ritenuti equipollenti ».

Le nuove disposizioni diramate dal ministero nel giugno 1983 riguardano, comunque, solo gli allievi che presentano handicaps fisici e/o senso­riali. Sono esclusi gli alunni portatori dì handicaps psichici. Le norme, inoltre, non valgono per le prove d'esame di licenza elementare e media, per le quali « si rimanda alla speciale normativa ad esse riservata » (4).

Ecco, in sintesi, i contenuti della C.M.

Prove scritte. Quando l'handicap non consente agli alunni che debbono sostenere l'esame l'uso delle proprie mani, la Commissione può delegare uno dei suoi membri, oppure un commissario ag­gregato, a trascrivere lo svolgimento della prova, sotto dettatura del candidato. Per gli alunni pluri­handicappati, i quali oltre ad essere affetti da svantaggi fisici presentino altri impedimenti di tipo sensoriale (ciechi o audiolesi), può essere consentita la presenza di un assistente nominato dalle associazioni dì categoria.

Prove grafiche, scritto-grafiche e pratiche. La C.M. prevede che possano essere sostituite da altre prove ritenute equipollenti dalla Commissio­ne. Queste possono consistere o in colloqui, o in esercitazioni scritte per mano di uno dei com­missari.

Prove orali. Gli alunni impossibilitati all'uso del­la parola possono fornire per iscritto le risposte. Inoltre, se l'handicap è tale da non consentire né di recepire né di rispondere alle domande sia per iscritto che verbalmente, la prova si può svolgere attraverso l'intermediazione degli assistenti delle rispettive associazioni di categoria.

Compiti del consiglio di classe. Il Consiglio deve predisporre una apposita relazione, diretta alla commissione giudicatrice, nella quale do­vranno essere sufficientemente indicati i metodi seguiti dagli insegnanti delle varie discipline, du­rante l'intero «curriculum studiorum» degli stes­si, per la valutazione del profitto; dovrà, inoltre, evidenziare gli eventuali problemi di natura ope­rativa che il tipo di handicap ha comportato in sede di valutazione, prospettando gli accorgimen­ti e le iniziative adottate a tale riguardo.

Compiti della Commissione d'esame. È facoltà della commissione esaminatrice consentire, con deliberazione motivata, prove d'esame equipol­lenti. Nel caso non ritenga di uniformarsi alle nuove disposizioni deve darne «adeguata moti­vazione». Nella relazione predisposta al termine delle operazioni d'esame, i presidenti delle com­missioni debbono fare menzione dei criteri adot­tati per lo svolgimento delle prove.

La circolare non ha alcun riferimento esplici­to, invece, all'obbligo di fare «espressa menzio­ne» nei diplomi e nei certificati che l'esame è stato superato in base all'art. 102 del regio de­creto 653/25. La norma, tuttora vigente, è stata vigorosamente richiamata nelle disposizioni che riguardano la scuola media inferiore ed ha sol­levato dure prese di posizione, proprio perché l'«espressa menzione» sul titolo di studio sot­tolinea inopportunamente le difficoltà incontrate dall'alunno portatore di handicap (5). Ora, la C.M. 163/1983 non fa cenno della questione. Almeno a livello di esami di maturità, qualifica profes­sionale e idoneità non si fa obbligo di rilasciare un diploma con il «marchio» di diverso.

Candidati privatisti. Unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di maturità debbono pre­sentare apposita certificazione medica, rilasciata dalla Unità sanitaria locale, dalla quale risulti la natura dell'handicap e quali siano le facoltà fisi­che e/o sensoriali che l'handicap stesso limita o esclude.

 

Pur sottolineando la positività delle disposizio­ni introdotte con la C.M. 163/83, occorre rilevare che - ancora una volta - la carenza di una nor­mativa specifica, il ritardo del legislatore a pren­dere in considerazione un problema che da tempo è presente a livello di società reale costringono alunni, docenti, genitori a procedere per tenta­tivi, senza alcun coordinamento, spesso senza altre idee ed esperienze di riferimento.

Per questo, riteniamo che il Parlamento nell'affrontare durante la nona legislatura, per l'ennesima volta, la discussione sul progetto di rifor­ma della scuola media superiore non possa esi­mersi dal prendere nella dovuta considerazione anche il problema dell'inserimento di alunni por­tatori di handicap.

Ne abbiamo già fatto cenno, in altra occasione, su queste stesse pagine (6). Basti ora ricordare che non esistono, ad esempio, norme specifiche sulla formazione delle classi. Resta a discrezione della scuola (e con tutti i limiti recentemente imposti dai «tagli» alla spesa pubblica, che con­sentono la formazione di sezioni fino a 30 allievi) inserire il ragazzo portatore di handicap in una classe meno numerosa.

Oppure, rilevare che attraverso una circolare si consente la dispensa parziale o totale dalle singole prove e non la dispensa dalla frequenza alle lezioni, concedendo non già un facile esone­ro ma cercando gli strumenti più adatti per far partecipare l'alunno in modo attivo.

Altro nodo: una maggiore elasticità dei pro­grammi. È un discorso difficile, molto delicato, ma che la presenza di alunni portatori di handi­cap nella scuola media superiore rende ancora più urgente. A nostro avviso, pur concordando sul fatto che «la frequenza della scuola seconda­ria superiore, quale scuola post-obbligo, é finaliz­zata al conseguimento di titoli di studio specifici aventi valore legale o di qualifica professionale coerente al corso di studi seguito» (circolare mi­nisteriale 28 aprile 1982, n. 129), occorre chie­dersi - in questi casi - se tutto quanto viene fatto studiare è importante e necessario per la vita del ragazzo portatore di handicap, per la sua integrazione, il suo ingresso nel mondo del lavoro.

Tema difficile e delicato, ripetiamo; ma che non può essere accantonato.

In attesa che la riforma della scuola media superiore detti anche norme relative ai problemi posti dalla presenza di alunni portatori di handi­cap, ci sembra importante che le esperienze ma­turate in questi anni non vadano disperse. Uno strumento importante per raccoglierle e trarne utili indicazioni crediamo possa essere quello di estendere ai «Gruppi di lavoro sull'inserimento degli handicappati» costituiti presso í provve­ditorati agli Studi le competenze relative anche alla secondaria superiore. È necessario, infine, coinvolgere gli Istituti regionali di ricerca, speri­mentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), nello spirito delle competenze fissate dall'art. 9 del Dpr 31 maggio 1974, n. 419.

 

 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE RIGUARDANO LA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

 

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 34

«La scuola è aperta a tutti (...). I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi».

 

Legge 30 marzo 1971, n. 118, «Conversione in leg­ge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»

Art. 28 - Provvedimenti per la frequenza scolastica

Ai mutilati e invalidi civili che non siano auto­sufficienti e che frequentino la scuola dell'obbli­go o i corsi di addestramento professionale finan­ziati dallo Stato vengono assicurati:

a) il trasporto gratuito dalla propria abita­zione alla sede della scuola o del corso e vice­versa, a carico dei patronati scolastici o dei con­sorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;

b) l'accesso alla scuola mediante adatti ac­corgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impedisco­no la frequenza;

c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gra­vità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.

Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli inva­lidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie.

Le stesse disposizioni valgono per le istitu­zioni prescolastiche e per i doposcuola.

 

Art. 29 - Organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero

Esclusivamente quando sia accertata l'impos­sibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi nor­mali quali sezioni staccate della scuola statale.

L'insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli al­lievi sul programma scolastico non svolto.

Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di anal­fabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento della istruzione obbligatoria.

Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.

 

Art. 30 - Esenzione dalle tasse scolastiche e uni­versitarie

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universi­tarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e ì loro figli.

 

Dpr 24 luglio 1977, n. 616, «Trasferimento delle funzioni amministrative, relative alle materie pre­viste dall'art. 117 della Costituzione, dallo Stato alle Regioni»

 

Art. 42 - Assistenza scolastica

Le funzioni amministrative relative alla mate­ria «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a faci­litare mediante erogazioni e provvidenze in dena­ro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pub­bliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assi­stenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione, gra­tuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

 

Art. 45 - Attribuzioni ai Comuni

Le funzioni amministrative indicate nell'artico­lo 42 sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regio­nale.

I patronati scolastici sono soppressi e le fun­zioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai Comuni. Entro il 30 giugno 1978 le Regioni con proprie leggi stabiliscono le mo­dalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

I consorzi di patronati scolastici sono soppres­si e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai Comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed tra­sferimento del personale ripartendolo tra i Comu­ni interessati.

La Regione promuove le opportune forme di collaborazione tra î Comuni interessati.

 

Regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, «Regola­mento sugli alunni, gli esami e le tasse negli isti­tuti medi d'istruzione»

Art. 102 - Disposizione speciale per mutilati ed invalidi

I mutilati o invalidi di guerra e coloro che dalla nascita o per causa sopravvenuta non abbiano la piena capacità funzionale degli organi per soste­nere tutte le prove di esame, possono, in seguito a deliberazione motivata della Commissione esa­minatrice, ottenere la dispensa totale o parziale dalle singole prove con l'obbligo di sottoporsi, ove sia possibile, ad esperimenti che dalla Com­missione siano ritenuti equipollenti, e che consi­steranno, secondo i casi, per le prove scritte o grafiche, in colloqui, o in trascrizioni di tradu­zione o in esecuzioni sulla lavagna per mano dì uno degli esaminatori, per le prove orali, in rispo­ste per iscritto da parte dei candidati, e per le prove pratiche, in spiegazioni date a voce o sulla lavagna.

La domanda di dispensa, in carta libera, deve essere presentata contemporaneamente alla do­manda di inscrizione agli esami.

I diplomi e certificati, da rilasciarsi ai candi­dati predetti, con espressa menzione del presen­te articolo, sono validi agli effetti scolastici, salvo il disposto dell'art. 2 per quanto riguarda l'inscri­zione al corso superiore d'istituto magistrale e ferma restando l'eccezione in favore dei ciechi prevista dall'articolo stesso.

Nei diplomi di abilitazione magistrale rilasciati a ciechi deve inoltre esser dichiarato che i diplo­mi stessi servono unicamente per insegnare negli istituti dei ciechi, secondo le disposizioni speciali in vigore per tali istituti.

 

Dpr 27 aprile 1978, n. 384, «Regolamento di attua­zione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in mate­ria di barriere architettoniche e trasporti pubbli­ci» (*)

Art. 1 - Scopi e campo di applicazione

Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti «barriere architettoniche» che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati.

Le presenti norme si riferiscono alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle di ca­rattere collettivo-sociale.

Le norme stesse riguardano le nuove costru­zioni e quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione.

Agli edifici già esistenti, anche se non ristrut­turati, dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti.

Per edifici pubblici a carattere collettivo e so­ciale si intendono tutte le costruzioni aventi inte­resse amministrativo, culturale, giudiziario, eco­nomico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale.

 

Art. 18 - Edifici scolastici

Gli edifici delle istituzioni pre-scolastiche, sco­lastiche, comprese le università e delle altre isti­tuzioni di interesse sociale nel settore della scuola dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non de­ambulanti o con difficoltà di deambulazione.

Le strutture interne dovranno avere le caratte­ristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, le strutture esterne quelle di cui all'arti­colo 4 del presente regolamento (**).

L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezza­ture necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche dovranno avere caratte­ristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale braille, spogliatoi, ecc.).

Nei caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno e deve essere raggiungibile dall'e­sterno mediante un percorso continuo orizzonta­le, o, in alternativa, ad un ingresso con scale, mediante un percorso raccordato con rampe.

 

Circolare ministeriale 28 aprile 1982, n. 129, «Problemi inerenti alla presenza di alunni handi­cappati nella scuola secondaria superiore»

Pervengono da qualche tempo a questo Mini­stero numerosi e insistenti quesiti relativi a pro­blemi inerenti alla presenza nella scuola secon­daria superiore di allievi portatori di handìcaps.

Allo scopo di dare il maggiore possibile riscon­tro sia al dettato costituzionale (art. 34: «i ca­paci e meritevoli... hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi») che alle linee di intervento promosse dalla legge n. 517 del 4.8.77 a favore dell'inserimento degli alunni handicap­pati nella scuola comune, non sembra inopportu­no richiamare l'attenzione delle SS.LL. su alcuni punti, che possono costituire motivo di incertezza e di fraintendimento per una corretta interpreta­zione dei diversi problemi che il fenomeno in og­getto presenta.

Premesso che l'inserimento in atto nella scuola dell'obbligo richiede una particolare attenzione all'eventuale successivo inserimento di allievi handicappati nella scuola secondaria superiore, si sottolineano !e seguenti esigenze:

1. nella scuola media devono essere partico­larmente curate le attività di orientamento, per la realizzazione delle stesse finalità dì questo or­dine scolastico. Ciò rende necessario che siano individuate e stimolate le potenzialità dell'alunno portatore di handicaps e non restino, di conse­guenza, inutilizzate attitudini e capacità per l'e­ventuale frequenza anche dì una scuola seconda­ria superiore il cui indirizzo si presenti conge­niale alle possibilità dell'allievo stesso. È super­fluo sottolineare a tal proposito la necessità che l'impegno dei docenti della scuola media sia ade­guatamente sostenuto, in vista dell'attuazione dei fini orientativi, dalla collaborazione dei servizi di. orientamento che le Regioni sono tenute a svol­gere; è naturalmente raccomandabile che l'azione della scuola sia strettamente collegata con le fa­miglie interessate;

2. sulla scorta di esperienze già positivamente realizzate, è molto utile che le famiglie degli al­lievi handicappati siano messe in grado di rice­vere corrette ed esaurienti informazioni sulle fina­lità e sui piani di studio dei singoli ordini di scuo­la (indirizzo classico, scientifico, magistrale; ar­tistico; tecnico; professionale) nonché dei corsi di formazione professionale istituiti dalla Regio­ne o con la Regione convenzionati. Il compito di fornire tali informazioni spetta, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, alla scuola e all'Ente locale, opportunamente collegati;

3. sempre nel rispetto delle competenze dello Stato e dell'Ente locale, è necessario che ven­gano garantiti tutti quegli interventi atti a ren­dere possibile all'allievo portatore di handicaps di frequentare con profitto un corso di studi se­condari superiori. Tali interventi si dovranno con­cretizzare sia nella maggiore possibile elimina­zione delle barriere architettoniche per consen­tire l'agevole accesso e spostamento nei loca­li scolastici sia nell'apprestamento di specifici strumenti che permettano l'esercizio della facol­tà di comunicazione orale e/o scritta per l'alunno portatore di handicap fisico e/o sensoriale.

Non possono invece essere previsti piani di studio parziali o difformi da quelli fissati dall'or­dinamento vigente, tenendo conto che la frequen­za della scuola secondaria superiore, quale scuo­la post-obbligo, è finalizzata al conseguimento di titoli di studio specifici aventi valore legale o di qualifica professionale coerente al corso di studi seguito.

 

Circolare ministeriale 16 giugno 1983, n. 163, «Prove d'esame di maturità da parte di candidati portatori di handicaps fisici e/o sensoriali»

Nel vigente ordinamento scolastico l'ipotesi di allievi che, per causa congenita o sopravvenu­ta, non dispongono della piena capacità funziona­le degli organi per sostenere le prove di esame è disciplinata dall'art. 102 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Tale disposizione prevede che la commissione esaminatrice, con deliberazione motivata, possa consentire a favore di detti allievi la «dispensa totale o parziale dalle singole prove con l'obbligo di sottoporsi, ove sia possibile, ad esperimenti che dalla commissione siano ritenuti equipol­lenti».

La disposizione stessa non fornisce una qual­che elencazione dì impedimenti derivanti da in­capacità fisica e/o sensoriale, di cui possono risultare affetti gli allievi in sede di esame, né contiene sufficienti indicazioni sulle metodologie da seguirsi, in rapporto alla specificità degli im­pedimenti stessi, dalle commissioni esaminatrici al fine di consentire ai predetti lo svolgimento delle prove di esame.

La genericità del contenuto della disposizione si spiega, del resto, ove si consideri il limitato contesto scolastico, e quindi la conseguente spo­radicità di situazioni concretamente rilevanti, al quale il legislatore del 1925 aveva fatto riferi­mento.

Analogamente non può dirsi rispetto all'attuale momento storico dove, a seguito della progres­siva espansione del fenomeno dell'istruzione, gli operatori scolastici, in sede di esame, si sono tro­vati di fronte ad una eterogeneità di situazioni caratterizzate dalla presenza di candidati portato­ri di handicaps fisici e/o sensoriali di vari tipi.

Di qui la necessità di impartire apposite istru­zioni sulla materia con l'intento di fornire adegua­ti strumenti di orientamento alle commissioni esaminatrici, alle quali, comunque, ai sensi del precisato art. 102 del R.D. n. 653/1925, resta ri­servata la facoltà di adottare con specifica deli­berazione gli accorgimenti e le procedure qui di seguito suggerite con l'avvertenza che, ove le commissioni stesse ritengano di non potervisi uniformare, dovranno darne adeguata motiva­zione.

Anzitutto si chiarisce che la presente circolare, avendo funzione applicativa del più volte menzio­nato art. 102 del R.D. n. 653/1925, riguarda esclu­sivamente gli allievi che presentano handicaps di natura fisica e/o sensoriali.

Secondariamente si precisa che in tale sede sono considerati solo gli allievi di istituzioni sco­lastiche di secondo grado candidati ad esami di maturità o di qualifica e non quelli della scuola dell'obbligo per i quali si rimanda alla speciale normativa ad essi riservata.

A conclusione dell'anno scolastico nel quale gli allievi in questione dovranno presentarsi agli esami di maturità, il Consiglio di classe predispor­rà una apposita relazione, diretta alla commissio­ne giudicatrice, nella quale dovranno essere suf­ficientemente indicati ì metodi seguiti dagli in­segnanti delle varie discipline, durante l'intero «curriculum studiorum» degli stessi, per la va­lutazione del profitto; il Consiglio di classe dovrà, altresì, evidenziare gli eventuali particolari pro­blemi di natura operativa che la natura dell'handi­cap abbia comportato in sede di valutazione, pro­spettando gli accorgimenti e le iniziative adottati a tale riguardo.

Limitatamente al corrente anno scolastico nel caso in cui il competente Consiglio di classe si sia già riunito per le operazioni dì scrutinio finale, tale adempimento sarà curato dai rappresentanti di classe delle commissioni ove risultino aggre­gati allievi portatori di handicaps, ovviamente previe opportune intese con i membri del Consi­glio di classe di appartenenza di detti allievi.

I candidati privatisti, unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di maturità dovranno pre­sentare apposita certificazione medica, rilasciata dalla competente S.A.U.B., dalla quale risulti la natura dell'handicap e quali siano le facoltà fisi­che e/o sensoriali che l'handicap stesso limiti o escluda. Limitatamente al corrente anno scolasti­co i candidati privatisti presenteranno la suddetta certificazione medica il giorno previsto per lo svolgimento della prima prova scritta.

Per quanto attiene allo svolgimento delle prove di esame ed alle modalità che possono essere im­piegate con riferimento agli allievi in questione, occorre distinguere tra le prove scritte, grafiche e scrittografiche e prove orali e dimostrazioni pratiche.

 

A) Prove scritte

Per gli allievi portatori di handicaps che non consentano loro l'esercizio della facoltà di comu­nicazione scritta, la commissione esaminatrice potrà deliberare che essi siano assistiti da un membro della commissione stessa ivi compreso il rappresentante di classe; tale membro dovrà limitarsi alla trascrizione del contenuto della prova che sarà comunicato verbalmente dagli al­lievi impediti. Nell'eventualità che questi ultimi non possano essere assistiti da uno dei membri della commissione, il presidente stesso provve­derà alla nomina di un commissario aggregato non a pieno titolo con il compito di svolgere la detta funzione di assistenza.

Per gli allievi, che oltre a risultare portatori di handicap fisico presentino anche impedimenti di tipo sensoriale (non vedenti, non udenti) potrà essere consentita la presenza di assistenti nomi­nati dalle Associazioni di categoria.

 

B) Prove grafiche e scrittografiche

Per lo svolgimento di tali prove, la commissio­ne esaminatrice potrà deliberare la sottoposizio­ne degli allievi ad esperimenti che siano ritenuti equipollenti e che potranno variamente consiste­re in colloqui o in esecuzioni scritte per mano di uno degli esaminatori.

 

C) Prove orali

Qualora i candidati siano impediti nell'uso del­la parola essi forniranno le risposte per iscritto; se i medesimi risultino altresì portatori di handi­cap di tipo fisico e/o sensoriale tale da non con­sentire loro di recepire le domande né verbalmen­te né per iscritto, né dì corrispondere analoga­mente alle domande stesse, potrà essere delibe­rato lo svolgimento delle prove attraverso l'in­termediazione degli assistenti delle rispettive As­sociazioni di categoria.

 

D) Dimostrazioni pratiche

Per la eventuale effettuazione delle dimostra­zioni pratiche di cui al punto d) dell'O.M. 11 aprile 1983, ove sia possibile, essa potrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto B).

I presidenti delle commissioni esaminatrici, ove siano stati esaminati candidati portatori di handicaps del tipo di quelli summenzionati, nella relazione predisposta al termine delle operazioni di esame, dovranno fare menzione dei criteri adot­tati per lo svolgimento delle prove di esame.

Con gli opportuni adattamenti, le istruzioni di cui alla presente circolare valgono anche ri­spetto agli esami di qualifica negli istituti professionali e agli esami di idoneità ed integrativi negli istituti d'istruzione secondaria di ogni tipo.

Le SS.LL. sono pregate di portare quanto pre­cede a tempestiva conoscenza delle dipendenti scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

 

Dpr 11 febbraio 1961, n. 264, «Disciplina dei ser­vizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica», Titolo III, «Servizi di medicina scolastica»

 

Dpr 22 dicembre 1967, n. 1518, «Regolamento per l'applicazione del Titolo III del Dpr 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina sco­lastica»

I servizi di medicina scolastica debbono ri­guardare tutte «le scuole e gli istituti di istruzio­ne pubblici e privati, di ogni ordine e grado e gli alunni che frequentano le scuole ed istituti pre­detti» (art. 10, Dpr 11 febbraio 1961, n. 264).

Con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitu­tiva del Servizio sanitario nazionale e con la pre­disposizione del primo piano sanitario nazionale (art. 54), cui fanno seguito i piani sanitari regio­nali (art. 55), gli interventi di medicina scolastica delle équipes socio-psico-pedagogiche vanno in­quadrati nell'ambito degli interventi di preven­zione, diagnosi e riabilitazione che debbono es­sere garantiti dalla unità locale dei servizi (il cui territorio, a sua volta, deve coincidere con quello dei distretti scolastici).

Questi interventi, giova ripeterlo, debbono ri­guardare anche gli alunni delle scuole medie su­periori.

 

 

 

INDICE ANALITICO DELLA NORMATIVA VIGENTE

 

A

Aggiornamento

- dei docenti Dpr 31 maggio 1974, n. 416, art. 4; Dpr 31 maggio 1974, n. 417, art. 2; Dpr 31 maggio 1974, n. 419, art. 7; Legge 4 agosto 1977, n. 517, art. 11

Ausili Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 28; Dpr 24 luglio 1977, n. 616, artt. 42 e 45

Assistenza

- assistenza scolastica Dpr 24 luglio 1977, n. 616, artt. 42 e 45

- assistenza durante le prove d'esame di ma­turità CM 16 giugno 1983, n. 163

 

B

Barriere architettoniche Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27; Dpr 27 aprile 1978, n. 384, artt. 1 e 18

 

C

Consiglio

- scolastico provinciale Dpr 31 maggio 1974, n. 416, art. 15

- scolastico distrettuale Dpr 31 maggio 1974, n. 416, art. 12

- di istituto Dpr 31 maggio 1974, n. 416, art. 6 - di classe Dpr 31 maggio 1974, n. 416, art. 3

Collegio

- dei docenti Dpr 31 maggio 1974, n. 416, art. 4; Legge 4 agosto 1977, n. 517, art. 11

 

D

Distretto

- distretto scolastico (vedi: consiglio scola­stico distrettuale)

 

E

Equipe

- équipe socio-psico-pedagogica Dpr 11 feb­braio 1961, n. 264; Dpr 22 dicembre 1967, n. 1518

- équipe socio-sanitaria di territorio Legge 23 dicembre 1978, n. 833

Esame (vedi: valutazione)

 

F

Formazione e aggiornamento degli insegnanti (ve­di: aggiornamento)

Frequenza Costituzione italiana, art. 34; Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 28, sesto comma

 

G

Gruppi di lavoro presso i provveditori agli studi CM 8 agosto 1975, n. 227

 

H

Handicap

- certificazione dell'handicap Dpr 22 dicem­bre 1967, n. 1518; Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (per le competenze dell'unità locale dei servizi)

- definizione di handicap Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 2; CM 8 agosto 1975, n. 227

- handicap fisico CM 16 giugno 1983, n. 163 - handicap sensoriale CM 16 giugno 1983, n. 163

 

I

Insegnanti

- formazione e aggiornamento (vedi voce)

Inserimento

- possibilità dell'inserimento Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 28, sesto comma

- ruolo degli enti locali per l'inserimento Dpr 24 luglio 1977, n. 616, artt. 42 e 45; CM 28 aprile 1982, n. 129, punto 3

- strumenti per l'inserimento (vedi: ausili)

 

M

Medicina scolastica (vedi: équipe)

 

O

Organi collegiali (vedi: Consiglio e Collegio)

Orientamento

- orientamento scolastico e professionale CM 28 aprile 1982, n. 129, punto 1 e 2

- funzione orientativa della scuola media in­feriore Legge 31 dicembre 1962, n. 1859; Dpr 24 aprile 1963; Decreto ministeriale 9 febbraio 1979

- funzione di orientamento scolastico attri­buita ai distretti Dpr 31 maggio 1974, n. 416, art. 12; Dpr 24 luglio 1977, n. 616, art. 39

- funzioni amministrative in materia di orien­tamento professionale attribuito alle Regio­ni a statuto ordinario Dpr 24 luglio 1977, n. 616, artt. 35 e 36; legge quadro 21 dicem­bre 1978, n. 845

 

P

Prevenzione delle malattie Dpr 24 luglio 1977, n. 616, art. 27; Legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2

Programmazione

- compito del collegio dei docenti Dpr 31 maggio 1974, n. 416, art. 4, punto a)

Protesi Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 81; DM 31 dicembre 1980

 

R

Riabilitazione Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 26

 

T

Tasse scolastiche

- esenzione Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 30

Trasporto Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 28

 

U

Unità locali dei servizi

- definizione Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 10

- competenze Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 14

- struttura e funzionamento Legge 23 dicem­bre 1978, n. 833, art. 15

- gestione integrata dei servizi sociali e sa­nitari Dpr 24 luglio 1977, n. 616, art. 25; Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 15

- coincidenza territoriale tra unità locali e di­stretti scolastici Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 11, ultimo comma

 

V

Valutazione

- esami di maturità; esami di qualifica negli istituti professionali; esami di idoneità ed integrativi negli istituti d'istruzione secon­daria Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, art. 102; CM 16 giugno 1983, n. 163

- compiti del consiglio di classe CM 16 giu­gno 1983, n. 163

- verbale sulle operazioni di esame ed obbli­go di fare espressa menzione dei criteri adottati per lo svolgimento delle prove CM 16 giugno 1983, n. 163

 

 

 

(1) Cfr. C.M. 16 giugno 1983, n. 163, «Prove d'esame di maturità da parte di candidati portatori di handicaps fisici e/o sensoriali». Il testo integrale è pubblicato nella sche­da normativa da noi curata e inserita in calce al presente articolo.

(2) Cfr. C.M. 28 aprile 1982, n. 129, «Problemi inerenti alla presenza di alunni handicappati nella scuola secon­daria superiore». Anche di questa abbiamo inserito il testo integrale nella scheda allegata. Cfr., inoltre, M. PA­VONE, «Riforma della scuola media superiore: gli alunni portatori di handicaps restano clandestini», in Prospettive assistenziali, n. 61, gennaio-marzo 1983, pp. 36 e segg.

(3) Cfr., ad esempio, nello scarno panorama bibliografi­co che riguarda l'inserimento degli alunni portatori di han­dicaps nella scuola media superiore, AA.VV., Ti presto un braccio, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1983. Il volume rife­risce sulla esperienza di quattro obiettori di coscienza im­pegnati nell'AIAS come servizio civile a favore di studenti handicappati frequentanti la scuola secondaria superiore.

(4) Cfr. M. PAVONE, M. TORTELLO, Handicappati scuola enti locali, Nuova Guaraldi, Firenze, 1983, in particolare i paragrafi sulla valutazione.

(5) Cfr. M. PAVONE, M. TORTELLO, «Inserimento scola­stico degli handicappati e tentativi di controriforma», in Prospettive assistenziali, n. 60, ottobre-dicembre 1982, pp. 23-31. Sui problemi della valutazione nell'esame di terza media, si vedano le interessanti osservazioni di A. Canevaro in AA.VV., Handicap e scuola. Manuale per l'in­tegrazione scolastica, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1983, pp. 372-374.

(6) Cfr. M. PAVONE, « Riforma della scuola media su­periore... », cit.

(*) L'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, prevede: «Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istitu­zioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architetto­niche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigere del­la presente legge (...).

«Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al pre­sente articolo saranno emanate, con decreto del Presi­dente della Repubblica su proposta dei Ministri compe­tenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

Il decreto di attuazione è stato emanato, invece, solo sette anni dopo.

(**) Questi articoli riguardano gli accorgimenti da adotta­re per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle «strutture edilizie in generale»: accessi (7), piattaforma di distribuzione (8), scale (9), rampe (10), corridoi e pas­saggi (11), porte (12), pavimenti (13), locali igienici (14), ascensori (15), apparecchi elettrici di comando e di se­gnalazione (16). L'art. 4 è relativo ai «parcheggi».

 

 

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