Prospettive assistenziali, n. 63, luglio - settembre 1983

 

 

INSERIMENTO SCOLASTICO DI HANDICAPPATI PSICHICI GRAVISSIMI - UN PROGETTO SPERIMENTALE

 

 

La scuola elementare «Anna Frank» di To­rino ha predisposto nello scorso mese di dicem­bre un progetto per l'inserimento scolastico de­gli handicappati psichici gravissimi, progetto che, dopo essere stato approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di circolo, è stato tra­smesso al Ministero della pubblica istruzione ed è in fase di attuazione.

L'iniziativa è una ulteriore dimostrazione delle possibilità concrete di idoneo inserimento, nella scuola di tutti, dei soggetti anche gravissimi.

A nostro avviso si tratta di una proposta valida, trattandosi di un distretto scolastico di ridotte dimensioni demografiche e territoriali.

Prima di pubblicare il progetto, riportiamo il testo integrale della lettera di presentazione del­lo stesso, redatta dal Direttore didattico della «Anna Frank», Guido Piraccini.

 

 

TESTO DELLA LETTERA

 

Nel trasmettere il progetto di cui all'oggetto, la Direzione Didattica scrivente fa presente quan­to segue:

1) Il problema dell'integrazione degli handi­cappati «gravissimi», intendendo per tali i sog­getti privi di ogni forma di autonomia e/o di comunicazione, in genere irrisolto negli ambien­ti scolastici, necessita di urgenti definizioni. Si ritiene che esse possano emergere attraverso l'analisi di esperienze.

2) Le esperienze di cui si sente la necessità, tuttavia, non possono aver luogo senza i dovuti accorgimenti, atti a garantire che la struttura scolastica ordinaria possa garantire prestazioni adeguate. Detti accorgimenti, su cui si fonda l'ipo­tesi di lavoro del progetto allegato, sono i se­guenti: a) organismo «ad hoc» (costituito da Scuola, Ente locale, Servizio sanitario nazionale) in cui operi, mediante comando, docente qualifi­cato e di fiducia della Direzione e del Collegio, con funzioni di raccordo permanente tra la sfera educativa, la sfera assistenziale e la sfera sani­taria; b) personale con compiti di assistenza pro­fessionalizzata, a cura dell'Ente locale; c) ristrut­turazione e arredo di locali in funzione delle esi­genze igienico-sanitarie dei soggetti, a cura dell'Ente locale; d) interventi clinici e riabilitativi permanenti a cura del Servizio sanitario nazio­nale.

3) La disponibilità della civica Amministrazio­ne al riguardo della presente sperimentazione è piena e totale, e agli atti della Direzione scri­vente se ne conserva la documentazione. Da tale documentazione si evince la necessità che sia ga­rantita continuità almeno triennale all'esperienza, in quanto il consistente impegno finanziario di cui ai punti b) e c), non troverebbe altrimenti fondati presupposti per porsi in essere. Sono in via di formalizzazione le disponibilità dell'U.S.L. Torino 1-23, comunque già anticipate dalla legge regionale n. 7 del 10.3.82, riportata nel contesto del progetto.

4) L'approfondimento compiuto dal corpo do­cente del Circolo «Anna Frank» del problema di cui trattasi, ha occupato più di un anno scola­stico e le scelte cui ha dato luogo sono pertanto ben meditate. Va ancora sottolineato che l'ana­lisi è stata compiuta dopo una esperienza di quattro anni di raccordo con un'istituzione per «gravissimi» e sulla base della presenza nel nostro Circolo di due handicappati «gravissimi» tuttora frequentanti.

Tali elementi di esperienza diretta e di rifles­sione sulla stessa, hanno condotto al progetto che si trasmette.

 

 

TESTO DEL PROGETTO

 

Individuazione del programma

 

Erogazione all'interno delle strutture scolasti­che ordinarie di prestazioni educative adeguate a minori i cui quadri clinici presentano patologie difficilmente compatibili con l'attuale «perfor­mance» scolastica (1).

 

Ipotesi di lavoro

 

Sulla base di un esame degli studi e delle realizzazioni precedenti nel campo in questione, si ipotizza che, all'interno delle strutture scola­stiche ordinarie, i minori di cui trattasi (d'ora in poi definiti «gravissimi») possano pienamente fruire delle prestazioni ad essi dovute, e pertanto vedere realizzati i diritti soggettivi di cui sono portatori, laddove gli Enti locali, i servizi socio­sanitari dipendenti dal Sistema sanitario nazio­nale e le Istituzioni scolastiche realizzino inte­gralmente e d'intesa tra di loro quanto previsto dalla legislazione vigente, cui si rinvia (2).

 

Individuazione ed esplicitazione degli strumenti e delle condizioni organizzative preliminari per la realizzazione dell'ipotesi di sperimentazione

 

Organismo operativo per l'integrazione scolastica dei «gravissimi»

 

Sulla base dell'ipotesi di lavoro soprariferita, considerato che non sussistono attualmente or­ganismi che istituzionalmente realizzino l'intesa tra Scuole, civiche Amministrazioni e Unità sa­nitarie locali, ai fini dell'integrazione nelle scuole ordinarie degli alunni portatori di handicap, si ri­tiene necessario andare alla sperimentazione su scala locale (3) di un organismo come in ap­presso specificato, in funzione della integrazio­ne dei soli handicappati «gravissimi». (La deli­mitazione del raggio d'azione dell'organismo spe­rimentale ai soli «gravissimi» nasce dalla con­statazione che nella nostra area l'integrazione de­gli handicappati lievi e medio/gravi, seppure non gestita da alcun organismo «ad hoc», non pre­senta comunque disfunzioni di rilievo; in secon­do luogo, la citata legge n. 7 della Regione Pie­monte è esplicitamente riferita ai soggetti di cui trattasi) .

Tale organismo, provvisoriamente denomina­to Comitato paritetico di gestione (d'ora in poi C.P.d.G.) sarà costituito da n. 1 membro per ognuno degli Enti istituzionalmente preposti ad attuare interventi in materia di handicap: Scuola, civica Amministrazione, U.S.L.

Il membro di emanazione della Scuola, rap­presenterà in tale organismo la volontà espres­sa dagli Organi collegiali della Scuola e del Di­stretto scolastico, e opererà costantemente d'in­tesa con il gruppo «Inserimento handicappati» del Provveditorato agli studi.

Si auspica che i componenti del C.P.d.G. di emanazione dell'Ente locale e del Servizio sani­tario nazionale ricevano dai rispettivi Enti, dele­ghe tali da assicurare valore operativo alle de­cisioni.

 

Comando di docente in seno all'organismo operativo

 

In considerazione delle funzioni preminenti che il C.P.d.G. verrà ad assumere nel campo dell'in­serimento-integrazione degli handicappati «gra­vissimi», si ritiene inderogabile che il Ministe­ro della pubblica istruzione disponga, presso il Circolo proponente, il comando di insegnante idoneo per titoli ed esperienza, a garantire che, sin dalle preliminari intese tra Ente locale, U.S.L., e scuola, l'istituzione scolastica possa operare in termini coerenti con le proprie finalità istituzio­nali. All'uopo si richiede il comando dell'inse­gnante S.G. nata a ... il . .., residente a ... Via ... n. ..., attualmente in servizio presso il Circolo didattico «Anna Frank» come insegnan­te di sostegno su posto organico con sede di ser­vizio nel plesso scolastico di Via Cavagnolo n. 35.

 

Struttura scolastica in cui effettuare l'integrazione dei «gravissimi»

a cura dell'organismo operativo

 

Si ipotizza che detta struttura possa e debba essere individuata in uno dei due plessi scola­stici del Circolo proponente, il quale fruisce di ampie strutture edilizie, di personale comunale di supporto e con funzioni di assistenza nei con­fronti degli alunni handicappati lievi e medio gra­vi inseriti, di validi apporti dalla équipe di neu­ropsichiatria infantile che opera sul territorio in cui è collocata la scuola (Distretto n. 19, Quartie­re n. 19, U.S.L. n. 19).

Nel Circolo proponente, inoltre (42 classi di cui 33 a tempo pieno, articolate in due plessi) gli obiettivi della programmazione educativa as­sunta dal Collegio dei docenti in conformità al dettato del D.P.R. 416/74, art. 1 comma II, lette­ra a), vengono perseguiti attraverso la progres­siva generalizzazione delle soluzioni organizza­tive di cui all'art. 2 della legge 517/77 (classi aperte, gruppi eterogenei e gruppi omogenei di alunni provenienti da più classi, laboratori, ecc.). Gli obiettivi educativi e il piano delle attività vengono periodicamente valutati in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma li, lettera c del suindicato D.P.R. 416/74 e dell'art. 2, comma IV della legge 517/77.

 

Durata minima della sperimentazione

 

Considerato che gli elementi sostanzialmente positivi descritti dal punto precedente non risul­tano tuttavia sufficienti a garantire l'erogazione di prestazioni adeguate all'inserimento dei «gra­vissimi», si prevede che l'Ente locale debba ef­fettuare considerevoli investimenti nel campo delle opere murarie, dell'arredo e del personale nel plesso scolastico del Circolo proponente che sarà giudicato più idoneo per i fini della speri­mentazione in oggetto.

Pertanto, si richiede che l'approvazione even­tuale del presente progetto, sia formalizzata dal competente Ministero in termini tali da assicu­rarne la prosecuzione per almeno un triennio.

Analoga istanza trova ancor più pregnante fon­damento nella esigenza di garantire agli alunni di cui trattasi, alle loro famiglie e ai servizi del Servizio sanitario nazionale che hanno effettuato la loro «presa in carico», una continuità di pre­stazioni e di interventi, nelle forme e nei modi previsti dalla presente sperimentazione, di durata almeno triennale.

 

Piano di lavoro

 

Fase A

 

Considerato che, presumibilmente verso la fine dell'anno scolastico 1982/83, il Ministero ren­derà nota la propria decisione in materia di rico­noscimento e comando, si ipotizza che, a far capo da tale data, sia necessario che Scuola, civica Amministrazione, U.S.L., compiano gli atti fun­zionali alla costituzione dell'organismo provvi­soriamente denominato C.P.d.G.

Effettuato il suo insediamento, il C.P.d.G. svilupperà i seguenti interventi:

1) l'accertamento del numero degli handicap­pati gravissimi residenti nel Quartiere 19, la loro età (fruiranno di tale servizio i minori di cui trat­tasi, compresi nella fascia d'età tra i sei e i quat­tordici anni) e la loro collocazione presso strut­ture non scolastiche (famiglia, istituto, ecc.);

2) l'individuazione, nell'ambito dei plessi sco­lastici di competenza del Circolo «A. Frank», della struttura più idonea ad accogliere gli handi­cappati di cui trattasi;

3) la formale richiesta alla civica Amministrazio­ne di avviare i lavori di ristrutturazione funzio­nali alla realizzazione delle prestazioni necessa­rie (eliminazione delle residue barriere architet­toniche, individuazione di locali idonei al soddi­sfacimento delle particolari esigenze di igiene e di riposo dei minori in oggetto, installazione del­le attrezzature).

 

Fase B

 

Il C.P.d.G., appena entrato a regime, provve­derà all'avvio della fase B centrata sull'esame dei problemi relativi al personale impegnato nella sperimentazione.

 

Personale statale

È il personale regolarmente assegnato alle classi e alla attività di sostegno secondo la nor­mativa vigente.

 

Personale dell'Ente locale

Si ipotizza che il personale dell'Ente locale sia assegnato alla sperimentazione su base volonta­ria, secondo criteri che l'Ente locale stesso sarà invitato autonomamente a delineare.

Tale personale, sia educativo che ausiliario, ac­cederà ad un colloquio con i membri della strut­tura gestionale che esprimerà valutazioni vinco­lanti in merito all'opportunità o meno dei candi­dati ad operare nel contesto della presente spe­rimentazione.

Il personale educativo dovrà garantire il rap­porto 1:1 per tutto il tempo di permanenza dell'alunno all'interno della struttura scolastica.

Dovrà inoltre, essere assicurato un rapporto tra personale ausiliario e soggetti inseriti, pari a un operatore ogni due alunni per tutto il tem­po di permanenza dell'alunno all'interno della struttura scolastica.

Si ipotizza che i tempi d'attuazione della Fase B siano contenuti entro la primavera del 1984. Contestualmente il C.P.d.G. inizierà colloqui con le famiglie dei minori in oggetto, ai fini dell'inserimento scolastico.

 

Fase C

 

Tra la primavera dell'84 e il termine delle le­zioni dell'anno scolastico 1983/84, il C.P.d.G. provvederà alla realizzazione di un corso di for­mazione-aggiornamento per il personale chiama­to ad operare. Tale corso sarà finanziato dagli Enti costituenti il C.P.d.G.

Si ipotizza che il Comitato paritetico di gestio­ne, prese in esame la programmazione educa­tiva elaborata in base all'art. 4 del D.P.R. 416 e l'organizzazione del lavoro elaborata in confor­mità all'art. 2 della legge n. 517/77, previo col­legamento con le insegnanti delle interclassi in­teressate, avvii ai gruppi omogenei, ai gruppi ete­rogenei ed ai laboratori, gli alunni per i quali è previsto il presente progetto di sperimentazione, secondo una programmazione elaborata in base alle esigenze prioritarie di ciascun soggetto. Qualora la sperimentazione abbia luogo nel comples­so polivalente di Via Cavagnolo 35 (nido, mater­na, elementare, media), saranno opportune in­tese con gli Organi collegiali, della scuola me­dia sita nel plesso, al fine di delineare eventuali momenti di integrazione a tale livello.

Le periodiche riunioni di verifica dei Consigli di interclasse e del Collegio dei docenti, effet­tuato in base alla normativa vigente, forniranno elementi utili alle periodiche verifiche del Co­mitato paritetico di gestione.

 

Fase D

 

Dal 1° settembre 1984, il C.P.d.G. assumerà iniziative preliminari e periodiche di informazio­ne e sensibilizzazione nei confronti delle fami­glie di tutti gli alunni del plesso. Nei confronti delle famiglie dei soggetti di cui trattasi, ver­ranno previsti interventi d'appoggio finalizzati ad alleggerire le intuibili difficoltà sia in campo psico-dinamico, sia in campo socio-economico­-culturale.

Nell'impostazione e nella realizzazione delle suindicate forme di intervento alle famiglie dovrà essere assegnato un ruolo attivo in alternativa alle forme di delega totale presente negli ambiti istituzionali.

Dall'inizio delle lezioni, il C.P.d.G. curerà la realizzazione di quanto previsto durante la fase C. Nel corso della fase attuativa saranno realiz­zati gli interventi riabilitativi ritenuti necessari dall'équipe di N.P.I. nelle sedi e nelle forme ri­tenute appropriate. In funzione degli interventi abilitativi e della più ampia integrazione sociale dei minori di cui trattasi, dovrà essere prevista, da parte dell'Ente locale, la disponibilità perma­nente, ad orari stabiliti, di un servizio di trasporto scolastico.

 

Verifica dei risultati e loro pubblicazione

 

Il C.P.d.G. effettuerà verifiche bimestrali del­ l'attività di sperimentazione attraverso metodo­logie a tal fine predisposte, d'intesa con gli Enti di cui i membri del Comitato sono emanazione.

Degli esiti di tale verifica, verrà data informa­zione agli Organi all'uopo proposti dagli Enti summenzionati.

La clinica di neuropsichiatria infantile dell'Uni­versità degli studi di Torino verrà investita dal C.P.d.G. di ulteriori compiti a livello di verifica annuale, sulla base di gruppi di controllo all'uopo individuali tra minori non iscritti nella scuola ordinaria.

 

Durata

 

Al termine di un triennio, si ipotizza una veri­fica complessiva a cura del C.P.d.G., degli Enti, della Clinica di neuropsichiatria infantile e del Ministero della pubblica istruzione attraverso procedure da definire.

Qualora nell'arco di tempo suindicato, i Con­sigli scolastici distrettuali dovessero assumere connotazioni operative in funzione di quanto pre­visto dall'art. 12 del D.P.R. 416/1974 (il che ov­viamente dovrebbe aver luogo attraverso adegua­ta dotazione ai Distretti di personale scolastico professionalizzato in materia di integrazione e attraverso la cooptazione tra i membri dei Con­sigli scolastici distrettuali di rappresentanti del settore del Servizio sanitario nazionale impegna­to nel campo dell'integrazione a livello di U.S.L.), va da sé che il C.P.d.G. cesserebbe immediata­mente le proprie funzioni.

 

Previsioni di spesa

 

Non sono previsti oneri aggiuntivi per il Mini­stero della pubblica istruzione ad eccezione del comando di n. 1 insegnante elementare.

 

 

 

(1) Si tratta in genere di soggetti non autosufficienti a livello di deambulazione, di alimentazione, di controllo sfinterico; la comunicazione manca o avviene secondo co­dici di comprensione non immediata; la partecipazione all'ambiente è assente o estremamente povera.

(2) Per completezza di informazione si riporta quanto previsto dalla legge n. 7 del 10.3.1982 della Regione Pie­monte (Piano socio-sanitario per il triennio 1982/1984).

«... Per quello che riguarda particolarmente l'inseri­mento degli handicappati gravi, si ritiene necessario che venga individuato almeno un plesso scolastico nell'ambito di ogni U.S.L. in cui possono essere inseriti gruppi spe­ciali con attività differenziate o con momenti in comune con le altre classi.

Per permettere la realizzazione di tale intervento, la scuola e l'Ente locale devono fornire rispettivamente per­sonale idoneo e sufficiente, spazi adeguati e attrezzature.

Gli obiettivi di un intervento così differenziato sono quelli di portare i bambini al conseguimento del massimo grado di autonomia personale possibile (...).

Il metodo di lavoro consiste nell'individuazione di pre­cise tappe evolutive in tutti i settori della personalità e degli strumenti atti a favorire il loro raggiungimento, giun­gendo ad elaborare, per ogni bambino, un piano individuale di trattamento. L'inserimento nella struttura scolastica consente attività comuni fra servizi speciali e sezioni nor­mali del plesso, passaggio di alunni da una sezione all'altra (sotto il controllo dell'équipe di territorio) e l'utilizzo congiunto delle strutture ricreative e sportive della scuola e del territorio».

(3) Per «scala locale» s'intende un ambito distrettuale, che nella realtà torinese risulta essere coincidente con l'area territoriale assegnata a ciascun organo di decentra­mento amministrativo della Città (Quartiere/Circoscrizio­ne) e con ciascuna Unità sanitaria locale.

 

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