Prospettive assistenziali, n. 63, luglio - settembre 1983

 

 

BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE SULLA ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SULLE ASSEGNAZIONI «SPECIALI» DI ALLOGGI

 

 

Riportiamo la bozza di proposta di legge che il Coordinamento sanità e assistenza fra i mo­vime~nti di base di Torino ha inviato al Presidente della Giunta ed agli Assessori della Regione Pie­monte.

 

 

TESTO

 

Art. 1

 

In osservanza delle norme di cui al DPR 27 aprile 1978 n. 384, la Regione Piemonte, nell'am­bito delle proprie competenze, opera per l'aboli­zione delle barriere architettoniche, in particola­re per quanto attiene gli edifici pubblici aperti al pubblico, i luoghi di pubblico spettacolo, i giardini, i parchi, i trasporti, al fine di sopprime­re gli ostacoli fisici che impediscono la vita di relazione degli handicappati, in particolare di quelli non deambulanti.

In tale ambito la Regione Piemonte promuove le necessarie iniziative per l'adeguamento alle norme del DPR 27 aprile 1978, n. 384 delle strut­ture esistenti o in corso di realizzazione, adegua­mento che deve essere attuato soprattutto in oc­casione di ristrutturazioni, rifacimenti e ammo­dernamenti sia totali che parziali degli stabili.

 

Art. 2

A decorrere dall'entrata in vigore della pre­sente legge, per la concessione dei finanziamenti previsti da leggi regionali per la costruzione e l'adeguamento delle strutture di cui agli articoli precedenti, è richiesta la rispondenza dei progetti alle norme del DPR 27 aprile 1978, n. 384.

 

Art. 3

Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vi­gore della presente legge, i Comuni, nell'adozio­ne dei piani urbanistici attuativi e nella redazione dei piani di zona, adeguano la localizzazione e la sistemazione dei pubblici uffici e degli spazi ad uso pubblico con l'osservanza del DPR 24 aprile 1978, n. 384.

 

Art. 4

L'eliminazione delle barriere architettoniche è attuata in modo tale da sopprimere anche gli osta­coli fisici che possono essere causa di infortunio.

A tal fine le rampe di pendenza superiore al 2% sono previste esclusivamente nei casi in cui non sia tecnicamente possibile predisporre una diversa soluzione per il superamento dei dislivel­li. In ogni caso le rampe non possono avere una pendenza superiore al 4%.

Per gli accessi esterni agli edifici nei casi di dislivello superiore a cm. 60 dovrà essere posato un elevatore azionato sia elettricamente che ma­nualmente.

 

Art. 5

Al fine di evitare presenti e future situazioni abitative inidonee alle persone handicappate ed a coloro che, a causa dell'età avanzata o per in­fortunio o per altra causa, potranno essere col­piti nella deambulazione, a partire dal ........ . le nuove abitazioni dell'edilizia economica e popo­lare sono previste prive di barriere architettoni­che per quanto riguarda sia gli accessi esterni, sia l'usufruibilità interna.

 

Art. 6

Entro il ......... i Comuni provvedono a mo­dificare i regolamenti edilizi in modo da preve­dere l'eliminazione delle barriere architettoniche sia per le nuove costruzioni pubbliche o private, sia, per quanto possibile, delle ristrutturazioni, rifacimenti e ammodernamenti di stabili pubblici e privati esistenti o di parte di essi.

 

Art. 7

AI fine di favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico, dei luoghi di pubblico spettacolo, dai giardini, dai parchi, dai trasporti, la Regione prov­vede a stanziare a favore dei Comuni singoli e associati, la somma di L...... .... per il 1982.

Uguale somma è stanziata per ciascuno degli anni successivi, tenuto conto della svalutazione.

 

Art. 8

Al fine di consentire sia la permanenza delle persone colpite da handicap nella propria abita­zione, sia l'accesso ai servizi esterni, la Regione stanzia a favore dei Comuni singoli e associati la somma di L.......... per il 1982 per gli adat­tamenti interni e degli accessi esterni degli ap­partamenti occupati dalle persone suddette.

Uguale somma è stanziata per ciascuno degli anni successivi, tenuto conto della svalutazione.

 

Art. 9

Nelle nuove costruzioni della edilizia econo­mica e popolare, una quota di alloggi non inferio­re al 10% è riservata ad handicappati, anziani e altri casi sociali.

Uguale percentuale è riservata ai soggetti di cui al comma precedente nei casi in cui vi siano alloggi disponibili a seguito di ristrutturazioni, rifacimenti e ammodernamenti totali o parziali di stabili dell'edilizia economica popolare. Gli allog­gi di cui ai commi precedenti non potranno es­sere concentrati in una o più parti dello stabile.

Nello stabilire accordi con i privati per le nuove costruzioni o ristrutturazioni dell'edilizia comun­que sovvenzionata, la Regione promuove la con­cessione da parte dei privati stessi di una riserva d'alloggi come previsto nei commi precedenti del presente articolo.

 

Art. 10

In ogni gruppo di nuove abitazioni dell'edilizia economica e popolare è riservato un alloggio da

adibire a comunità alloggio per minori, handicap­pati a per anziani e casi sociali. La capienza delle comunità è di 8-10 posti.

 

Art. 11

La Giunta regionale è delegata ad emanare en­tro ......... dall'approvazione della presente legge un regolamento contenente le norme ap­plicative per quanto concerne gli accorgimenti specifici da predisporre negli accessi e nell'in­terno di tutte le abitazioni, in modo che essi pos­sano essere utilizzati anche da persone con han­dicaps fisici, psichici e sensoriali.

 

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