Prospettive assistenziali, n. 62, aprile - giugno 1983

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

DOCUMENTO DELLE NAZIONI UNITE SU ADOZIONE E AFFIDO (1)

 

Assistenza alla famiglia e al bambino

 

1) È nel migliore interesse di ogni nazione dare la più alta priorità al benessere della fami­glia e del bambino come programmi per un fu­turo sviluppo delle risorse nazionali.

2) Si é riconosciuto che il migliore benessere per il bambino è una buona assistenza familiare.

3) Si è affermato il diritto prioritario del bam­bino ad essere allevato nella sua famiglia biolo­gica. Il miglior interesse del bambino dovrebbe essere l'unico criterio di scelta nel caso si debba predisporre il suo affidamento. In tali circostanze l'affidamento ad altri membri della famiglia deve essere considerato come un'alternativa.

4) Quando la cura della famiglia biologica è impossibile o non opportuna, dovrebbe essere preso in considerazione l'affidamento a una fami­glia sostitutiva.

5) Si è riconosciuto che ci sono genitori che non possono crescere i propri figli e in questi casi i diritti dei bambini alla sicurezza, all'affetto e alla continuità delle cure dovrebbero essere della massima importanza.

6) I servizi sociali che hanno la responsabilità della tutela, della supervisione degli affidamenti familiari e delle procedure delle adozioni, do­vrebbero avere una specifica preparazione nel campo dell'assistenza alla famiglia e all'infanzia.

 

Affidamento familiare

 

7)-8) Ogni bambino ha diritto a una famiglia. I bambini che non possono restare nella loro fa­miglia biologica dovrebbero essere preferibil­mente inseriti in famiglie affidatarie o adottive, al fine di evitare il loro ingresso in istituti, a meno che particolari necessità del bambino pos­sano essere meglio curate in un istituto specia­lizzato.

9) Dovrebbe essere emanato un provvedimento per regolamentare l'affidamento del bambino fuo­ri dalla sua famiglia biologica.

10) L'affidamento familiare dovrebbe essere programmato in modo tale da offrire un servizio temporaneo di collegamento alla permanenza del bambino che include ma non si limita alla resti­tuzione del minore alla famiglia biologica o all'adozione. In alcune circostanze, la cura della fa­miglia affidataria può diventare continuativa fino all'età adulta.

11) Il programma per l'affidamento familiare deve coinvolgere la famiglia biologica, la fami­glia affidataria, il bambino e colui che viene no­minato suo legale rappresentante, con la prote­zione di una agenzia competente e autorizzata. L'agenzia inoltre dovrebbe essere responsabile per la supervisione e assicurarsi del benessere del bambino e che la famiglia affidataria riman­ga sinceramente fedele al concetto di base dell'affidamento.

 

Adozione

 

12) Lo scopo primario dell'adozione è quella di assicurare una famiglia permanente a un bam­bino che non può essere curato nella propria fa­miglia biologica.

13) Le procedure di adozione dovrebbero esse­re abbastanza flessibili per consentire il soddi­sfacimento dei bisogni del bambino in varie si­tuazioni.

14) In previsione di una possibile adozione, co­loro che sono responsabili del bambino dovreb­bero selezionare l'ambiente più appropriato se­condo i bisogni di quel particolare bambino.

15) Adeguati consigli e tempo sufficiente do­vrebbero essere dati ai genitori biologici, ai ge­nitori adottivi e al bambino, per permettere loro di arrivare a una decisione sul futuro del bambi­no, riconoscendo che è nel preminente interesse del minore arrivare a questa decisione nel minor tempo possibile.

16) Il rapporto fra il bambino adottato e i geni­tori adottati dovrebbe essere osservato prima della conferma dell'adozione da parte della magi­stratura. La legislazione ed i servizi dovrebbero assicurarsi che il bambino diventi parte inte­grante della famiglia.

17) Dovrebbe essere riconosciuto il bisogno degli adottati che abbiano raggiunto la maggiore età, di conoscere le loro origini.

18) Nella legge dovrebbe essere riconosciuta l'adozione tradizionale dentro la famiglia, assicu­rata la protezione a bambini, consigliata e assi­stita la famiglia.

19) I governi dovrebbero predisporre l'adegua­mento dei loro servizi nazionali per i bambini e riconoscere che bambini con particolari necessi­tà non possono essere seguiti dai servizi esisten­ti. Per alcuni di questi bambini l'adozione interna­zionale potrebbe essere considerata come un buon intervento per dare loro una famiglia.

20) Quando si prende in considerazione l'ado­zione internazionale, dovrebbero essere stabilite leggi e sistemi per proteggere i bambini inte­ressati.

21) In ogni Paese l'affidamento dovrebbe esse­re fatto attraverso agenzie autorizzate e compe­tenti a trattare con i servizi dell'adozione inter­nazionale e atte ad assicurare le stesse salva­guardie e gli stessi standards applicati nell'ado­zione nazionale.

22) In considerazione della sicurezza legale e sociale del bambino l'adozione per procura non è accettabile.

23) Nessuna ipotesi di adozione dovrebbe es­sere considerata prima che sia stato stabilito che il bambino è legalmente libero per l'adozione e prima che i pertinenti documenti necessari a completare l'adozione siano disponibili. Tutti i necessari consensi devono essere in una forma che è legalmente valida in entrambi i Paesi. Do­vrà essere definitivamente stabilito che il bam­bino potrà emigrare nel paese dei futuri genitori adottivi e potrà conseguentemente ottenere la loro nazionalità.

24) Nelle adozioni internazionali la convalida legale dell'adozione dovrebbe essere assicurata nei paesi interessati.

25) Il bambino deve avere in ogni momento un nome, una nazionalità e un tutore.

 

 

 

(1) Bozza di dichiarazione sui principi sociali e giuridici approvati il 16 dicembre 1982 dall'Assemblea Generale del­le Nazioni Unite.

 

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