Prospettive assistenziali, n. 59, luglio - settembre 1982

 

 

LEGGE DELLA PROVINCIA DI TRENTO SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (1)

 

 

Art. 1 - Finalità

Al fine di favorire l'inserimento nella vita pub­blica delle persone con difficoltà psichiche, fisi­che e sensoriali, attraverso il miglioramento del­le condizioni di fruibilità delle strutture edilizie, urbanistiche e di ogni spazio aperto al pubblico, la giunta provinciale promuove e sostiene, nelle materie di propria competenza, ogni intervento tendente al superamento di situazioni emargi­nanti anche mediante l'assegnazione privilegiata di alloggi, l'eliminazione delle barriere architet­toniche e l'adeguamento del sistema dei trasporti.

 

Art. 2 - Coordinamento con le norme urbanistiche

Le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 284, nonché quelle della presente legge prevalgono su disposizioni eventualmente contrastanti, contenute nei rego­lamenti edilizi comunali e nelle norme di attua­zione dei piani e programmi urbanistici.

 

Art. 3 - Edilizia abitativa pubblica e agevolata

Nell'ambito dei programmi di edilizia pubblica la giunta provinciale, su proposta dei compren­sori, riserva una aliquota di alloggi da mettere a disposizione di persone portatrici di menoma­zioni.

Gli alloggi così riservati devono trovare ubica­zione urbanistico-residenziale tale da favorire l'in­sediamento sociale degli utenti in presenza di adeguati servizi sociali.

Tali alloggi sono aperti anche ai familiari dei minorati o a persone non menomate con essi con­viventi.

Le modalità di riserva, di destinazione ed asse­gnazione degli alloggi di cui al presente articolo saranno disciplinate da apposite norme regola­mentari, da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le norme tecniche regolamentari in materia di edilizia abitativa pubblica saranno adeguate alle finalità di cui al primo comma del presente arti­colo e potranno prevedere la eventuale installa­zione di ascensori anche in edifici con meno di quattro piani.

Le agevolazioni previste dalla legislazione pro­vinciale in materia di risanamenti organici di abitazioni singole sono estese, con i medesimi requisiti e modalità, ai lavori di adattamento de­gli alloggi per l'uso specifico da parte di portatori di menomazioni.

 

Art. 4 - Abitazioni civili

Gli accessi agli edifici con più di due alloggi da adibirsi a civile abitazione devono prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei per­corsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta mi­nima di 1,50 metri.

Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devo­no essere in piano e allo stesso livello ed esten­dersi, rispettivamente ciascuna zona, per una profondità di 1,50 metri.

Qualora sia indispensabile prevedere una so­glia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 centimetri.

Negli edifici con più di tre piani fuori terra l'ascensore, ove sia previsto, deve presentare le seguenti caratteristiche:

una cabina di dimensioni minime di 1,50 me­tri di lunghezza e 1,37 metri di larghezza;

la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 centimetri;

una luce libera sul ripiano di fermata, anterior­mente alla porta della cabina, di almeno 1,50 metri.

L'ascensore deve, altresì possedere tutte quel­le altre caratteristiche atte a consentire il tra­sporto degli invalidi su poltrone a rotelle, ivi compreso un agevole raccordo con l'accesso.

 

Art. 5 - Edifici di pubblico spettacolo e luoghi aperti al pubblico

Le strutture da adibirsi a pubblico spettacolo, nonché a sale e luoghi per riunioni, devono esse­re realizzate secondo gli standards tipologici di abolizione delle barriere architettoniche previsti dalle vigenti norme.

Gli accessi ai locali da adibirsi ad esercizi pub­blici e negozi in genere devono uniformarsi, ove tecnicamente possibile, alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma del precedente art. 4.

 

Art. 6 - Ristrutturazione di edifici

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge si applicano, ove tecnicamente possibile, anche per la ristrutturazione degli edi­fici.

In via eccezionale in sede di ristrutturazione di edifici pubblici è possibile derogare alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora sia dimostrato il conseguimento di ana­loga finalità mediante l'adozione di accorgimenti tecnici alternativi, la cui idoneità è valutata dagli organi tecnici consultivi provinciali competenti ad esprimere parere sui relativi progetti.

 

Art. 7 - Campeggi e villaggi turistici

I campeggi ed i villaggi turistici di cui alla leg­ge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, devono esse­re realizzati in modo da agevolare l'accessibilità e le condizioni di soggiorno a tutte le persone con limitata capacità di deambulazione, con par­ticolare riguardo ai servizi in genere e alle aree di utilizzo comune.

 

Art. 8 - Servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano

Al fine di consentire la massima mobilità pos­sibile a soggetti portatori di menomazioni, an­ziani e traumatizzati, il servizio di trasporto pub­blico urbano ed extraurbano deve essere adegua­to in modo da favorire un agevole accesso ai mezzi secondo la normativa statale vigente.

La giunta provinciale è autorizzata ad ammet­tere ai contributi previsti dall'art. 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, anche l'acqui­sto di autobus speciali o attrezzati per il traspor­to di soggetti portatori di menomazioni.

 

Art. 9 - Circolazione sulle strade forestali

I divieti di circolazione contenuti nell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, nel testo sostituito con l'art. 8 della legge pro­vinciale 15 settembre 1980, n. 31, non si applica­no ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrasse­gno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

 

Art. 10 - Adattamento di mezzi di locomozione

La giunta provinciale è autorizzata a sostenere direttamente o a rimborsare le spese necessarie per l'adattamento di motoveicoli e autovetture in funzione del tipo di menomazione di cui siano portatori soggetti con permanente difficoltà di deambulazione.

La giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al precedente comma un contributo nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di motoveicoli e autovetture, entro i limiti massimi di cilindrata e di potenza previsti dalle vigenti disposizioni per la patente di categoria F, ai fini del loro successivo adattamento ai sensi del comma precedente.

All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvederà secondo criteri e modalità da stabilirsi con deliberazione della giunta pro­vinciale. Nell'ambito di tali criteri dovranno es­sere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'accesso agli interventi stessi.

 

Art. 11 - Autorizzazione di spesa

Per i fini di cui all'art. 10 della presente leg­ge è autorizzata la spesa complessiva di Lire 180.000.000 da iscriversi nello stato di previsio­ne della spesa della provincia in misura di Lire 60.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stan­ziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

 

Art. 12 - Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 60.000.000 deri­vante dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previ­sione della spesa, tabella b, per il medesimo eser­cizio finanziario, utilizzando una quota delle dispo­nibilità relative alla voce «servizio protezione ambiente» prevista nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, numero 3.

Al complessivo onere di L. 120.000.000 derivan­te dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge per il periodo degli anni 1982-83 si farà fron­te mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «strutture civili», programma «territorio ed ambiente», area di attività «servizio protezione ambiente», del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

 

 

(1) Legge 27 luglio 1981, n. 12 «Norme per il supera­mento di situazioni emarginanti sopportate da persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali». Il testo è pubbli­cato a scopo di documentazione.

 

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