Prospettive assistenziali, n. 59, luglio - settembre 1982

 

 

APPROVATA DAL SENATO UNA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI ADOZIONE E DI AFFIDO

 

 

Il 30 luglio 1982 il Senato ha approvato un disegno di legge che introduce modifiche sostan­ziali alle norme sull'adozione speciale e tradizio­nale, disciplina (finalmente) l'affidamento familia­re a scopo educativo e sopprime (giustamente) l'affiliazione.

Viene definita come forma di adozione normale quella che era stata chiamata «speciale» dalla legge 5 giugno 1967 n. 431; essa è estesa a tutti i minori degli anni 18 (oggi è pronunciabile solo nei riguardi dei fanciulli di età inferiore agli an­ni 8).

Le procedure relative all'adozione sono sem­plificate e, per combattere il mercato dei bambini e colpire le omesse segnalazioni dei minori adot­tabili, sono previste apposite norme penali.

L'età dei coniugi adottanti deve superare di almeno 18 anni (attualmente, 20) e di non più di 40 (oggi, 45) l'età dell'adottando.

È consentita (art. 79), per un periodo di tre anni dall'approvazione definitiva della legge, l'e­stensione degli effetti legittimanti previsti dalla nuova normativa dell'adozione agli affiliati ed a coloro che sono stati adottati in base ai vigenti articoli 291 e seguenti del codice civile, sempre che gli interessati fossero minorenni al momento dell'emanazione del provvedimento di adozione.

L'adozione ordinaria, non legittimante, è con­sentita nei confronti dei minori esclusivamente in casi particolarissimi (art. 44); essa è stata conservata, soprattutto per responsabilità del Mi­nistero di grazia e giustizia, per gli adulti.

Il disegno di legge approvato dal Senato disci­plina l'adozione dei minori stranieri e l'espatrio dei fanciulli italiani a scopo adottivo: le norme relative suscitano alcune perplessità.

Solleva inoltre preoccupazioni la disposizione che demanda al giudice tutelare il potere di ren­dere esecutivo con decreto l'affidamento familia­re disposto dagli Enti locali.

Da un primo esame del disegno di legge, sem­bra di poter esprimere un giudizio sostanzialmen­te positivo; ci riserviamo comunque di compiere un'analisi approfondita del testo.

Va sottolineato che i notevoli miglioramenti introdotti nella disciplina in esame (in alcuni casi c'è stato un capovolgimento delle tesi sostenute nei progetti di legge presentati) sono dovuti prin­cipalmente all'azione continua ed intensa di in­formazione, di sollecitazione, di proposta svolta dall'ANFAA e dal CIAI.

È auspicabile, anche in relazione al probabile scioglimento anticipato delle Camere, che i De­putati approvino sollecitamente il disegno di leg­ge in modo che il turpe mercato dei bambini ita­liani e stranieri possa essere al più presto stron­cato e siano rese operanti le nuove disposizioni a tutela dei fanciulli italiani e stranieri.

 

 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE «DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI»

 

TITOLO 1 - DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI

 

Art. 1

Il minore ha diritto di essere educato nell'am­bito della propria famiglia.

Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni del­la presente legge e dalle altre leggi speciali.

 

Art. 2

Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli mino­ri, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il manteni­mento, l'educazione e l'istruzione.

Ove non sia possibile un conveniente affida­mento familiare, è consentito il ricovero del mi­nore in un istituto di assistenza pubblico o priva­to, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

 

Art. 3

L'istituto di assistenza pubblico o privato eser­cita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assi­stito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assi­stenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affida­tario di cui all'articolo 5.

Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condi­zioni a tale esercizio.

 

Art. 4

L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli an­ni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le mo­tivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'e­sercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. De­ve inoltre essere indicato il periodo di presumi­bile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui é attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma.

L'affidamento familiare cessa con provvedimen­to della stessa autorità che lo ha disposto, valu­tato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pre­giudizio al minore.

Il giudice tutelare, trascorso il periodo di du­rata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozio­ne di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.

 

Art. 5

L'affidatario deve accogliere presso di sé il mi­nore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indi­cazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del co­dice civile, o del tutore, ed osservando le pre­scrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affi­dante.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposi­zioni dell'articolo 316 del codice civile. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il mi­nore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.

Le norme di cui ai commi precedenti si appli­cano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto.

 

TITOLO II - DELL'ADOZIONE

 

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 6

L'adozione è permessa ai coniugi uniti in ma­trimonio da almeno tre anni tra i quali non sussi­sta separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.

Sono consentite ai medesimi coniugi più ado­zioni anche con atti successivi.

 

Art. 7

L'adozione è consentita a favore dei minori di­chiarati in stato di adottabilità ai sensi degli arti­coli seguenti.

Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattor­dici, non può essere adottato se non presta per­sonalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il con­senso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età in­feriore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

 

Capo II - DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

 

Art. 8

Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adot­tabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di ab­bandono perché privi di assistenza morale e ma­teriale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere tran­sitorio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma prece­dente, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affida­mento familiare.

Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le mi­sure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

 

Art. 9

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tri­bunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengo­no a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

La situazione di abbandono può essere accer­tata anche d'ufficio dal giudice.

Gli istituti di assistenza pubblici o privati de­vono trasmettere semestralmente al giudice tu­telare del luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle con­dizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, ri­ferisce al tribunale per i minorenni sulle condi­zioni di quelli tra i ricoverati che risultano in si­tuazioni di abbandono, specificandone i motivi.

Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma pre­cedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abita­zione un minore, qualora l'accoglienza si protrag­ga per un periodo superiore a sei mesi, deve, tra­scorso tale periodo, darne segnalazione al giudi­ce tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissio­ne della segnalazione può comportare l'inidonei­tà ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Nello stesso termine di cui al comma preceden­te uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia pa­rente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.

L'omissione della segnalazione può comporta­re la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

 

Art. 10

Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informa­zioni di cui all'articolo precedente, dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sul­le condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di veri­ficare se sussiste lo stato di abbandono.

Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la no­mina di un tutore provvisorio.

In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adot­tati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

Il tribunale, entro trenta giorni, deve confer­mare, modificare o revocare i provvedimenti ur­genti così assunti.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il mino­re è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha com­piuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori.

Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

 

Art. 11

Quando dalle indagini previste nell'articolo pre­cedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esi­stano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.

Nel caso in cui non risulti l'esistenza di geni­tori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede imme­diatamente alla dichiarazione dello stato di adot­tabilità a meno che non vi sia richiesta di sospen­sione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali chiede termi­ne per provvedere al riconoscimento. La sospen­sione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore na­turale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rap­porto con il genitore naturale.

Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.

Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedu­ra ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

Se entro detti termini viene effettuato il rico­noscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato ef­fettuato il riconoscimento, si provvede senza al­tra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.

Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti geni­tori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.

Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidarnento preadottivo, il riconoscimento è pri­vo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giu­diziale di paternità o maternità è sospeso di dirit­to e si estingue ove segua la pronuncia di adozio­ne divenuta definitiva.

 

Art. 12

Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quar­to grado indicati nell'articolo precedente, che ab­biano mantenuto rapporti significativi con il mi­nore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo ter­mine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i mi­norenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'au­torità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei paren­ti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assisten­za morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educa­zione del minore, stabilendo al tempo stesso pe­riodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi lo­cali, ai quali può essere affidato l'incarico di ope­rare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.

Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'a­zione per la corresponsione degli alimenti a cari­co di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 10.

 

Art. 13

Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovve­ro non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provve­de alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica si­curezza.

 

Art. 14

Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circo­stanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interes­se del minore. In tal caso la sospensione è dispo­sta con decreto motivato per un periodo non su­periore ad un anno, eventualmente prorogabile.

La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le iniziative oppor­tune.

 

Art. 15

A conclusione delle indagini e degli accerta­menti previsti dagli articoli precedenti, ove risul­ti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giu­stificato motivo;

2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'artico­l0 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sen­tito il pubblico ministero, nonché il rappresentan­te dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, pa­rimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel pri­mo comma dell'articolo 12, al tutore, con conte­stuale avviso agli stessi del loro diritto di propor­re reclamo nelle forme e nei termini di cui all'ar­ticolo 17.

Il tribunale per i minorenni nomina, se neces­sario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedi­menti opportuni nell'interesse del minore.

 

Art. 16

Il tribunale per i minorenni, esaurita la proce­dura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere.

Si applicano gli ultimi due commi dell'artico­lo 15.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del co­dice civile.

 

Art. 17

Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indi­cati nell'articolo 12, primo comma, il tutore pos­sono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione.

A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore spe­ciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorren­te ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15.

All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclu­sioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediata­mente dando lettura del dispositivo della senten­za; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore.

Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'op­ponente o il curatore speciale possono con ricor­so proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minoren­ni della corte d'appello, la quale, sentiti il ricor­rente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma dell'arti­colo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma.

Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

 

Art. 18

La dichiarazione definitiva dello stato di adot­tabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tri­bunale per i minorenni, su apposito registro con­servato presso la cancelleria del tribunale stesso.

La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comuni­cazione che il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giu­dice della impugnazione deve inviare immediata­mente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

 

Art. 19

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'e­sercizio della potestà dei genitori.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provve­dimenti nell'interesse del minore.

 

Art. 20

Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da par­te dell'adottando.

 

Art. 21

Lo stato di adottabilità cessa altresì per revo­ca, nell'interesse del minore, in quanto siano ve­nute meno le condizioni di cui all'articolo 8, suc­cessivamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 15.

La revoca è pronunciata dal tribunale per i mi­norenni d'ufficio o su istanza del pubblico mini­stero, oppure dei genitori.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia in atto l'affidamento pre­adottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

 

Capo III - DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

 

Art. 22

I coniugi che intendono adottare devono pre­sentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando la eventuale disponibilità ad adotta­re più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comu­nicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comuni­cati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

Il tribunale per i minorenni, accertati previa­mente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'e­secuzione delle adeguate indagini di cui al com­ma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in gra­do di corrispondere alle esigenze del minore.

Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la situazione per­sonale ed economica, la salute, l'ambiente fami­liare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.

Il tribunale per i minorenni, in camera di con­siglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascenden­ti degli adottanti ove esistano, il minore che ab­bia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, an­che il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento pre­adottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.

Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore.

Il provvedimento di affidamento preadottivo, di­venuto definitivo, è trascritto a cura del cancel­liere entro dieci giorni sul registro di cui all'ar­ticolo 18.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon an­damento dell'affidamento preadottivo direttamen­te o avvalendosi del giudice tutelare e dei servi­zi locali.

 

Art. 23

L'affidamento preadottivo è revocato dal tri­bunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza.

Il provvedimento relativo alla revoca è adotta­to dal tribunale per i minorenni, in camera di con­siglio, con decreto motivato.

Debbono essere sentiti, oltre il pubblico mini­stero ed il presentatore della istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i ser­vizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve pro­cedersi ad ogni opportuno accertamento ed inda­gine.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affida­tari ed al tutore.

Il decreto che dispone la revoca dell'affidamen­to preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.

In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del co­dice civile.

 

Art. 24

Il pubblico ministero e il tutore possono impu­gnare il decreto del tribunale relativo all'affida­mento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla se­zione per i minorenni della corte d'appello.

La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pub­blico ministero e, ove occorra, le persone indica­te nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accerta­mento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

 

Capo IV - DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

 

Art. 25

Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affida­mento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico mini­stero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi lo­cali, se incaricati della vigilanza, verifica che ri­corrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, prov­vede sull'adozione con decreto motivato in came­ra di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti del­la coppia prescelta.

Qualora la domanda di adozione venga propo­sta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quat­tordici, debbono essere sentiti.

Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei con­fronti di entrambi, con effetto, per il coniuge de­ceduto, dalla data della morte.

Se nel corso dell'affidamento preadottivo in­terviene separazione tra i coniugi affidatari, l'a­dozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne faccia­no richiesta.

Il decreto che decide sull'adozione è comuni­cato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

Nel caso di provvedimento negativo viene me­no l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'ar­ticolo 10.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del co­dice civile.

 

Art. 26

Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla co­municazione, con reclamo alla sezione per i mi­norenni della corte d'appello.

La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pub­blico ministero e, ove occorra, le persone indi­cate nell'articolo 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, de­cide in camera di consiglio, con decreto motivato.

Avverso il decreto della corte d'appello è am­messo, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione, di­venuto definitivo, è trascritto a cura del cancel­liere del tribunale per i minorenni, entro il deci­mo giorno successivo a quello della relativa co­municazione, sul registro di cui all'articolo 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'anno­tazione a margine dell'atto di nascita dell'adotta­to. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribuna­le per i minorenni.

 

Art. 27

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della fami­glia di lei.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matri­moniali.

 

Art. 28

Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla ma­ternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26.

L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa co­munque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

 

TITOLO III - DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

Capo I - DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

 

Art. 29

Per i provvedimenti di adozione di minori stra­nieri è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari.

Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in man­canza di precedente domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

 

Art. 30

I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idonei­tà all'adozione.

Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nel­lo Stato straniero il tribunale potrà avvalersi del­le autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vis­suti in Italia.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.

 

Art. 31

L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è consen­tito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara che esso è conforme alla legisla­zione di quello Stato.

L'ingresso nella Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è altresì consentito quando vi sia nulla osta, emesso dal Ministero degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno.

 

Art. 32

Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato dei provvedimenti di cui al primo com­ma dell'articolo precedente quando accerta:

a) che è stata emanata, in precedenza, la di­chiarazione di idoneità dei coniugi adottanti, ai sensi dell'articolo 30;

b) che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso;

c) che il provvedimento straniero non è con­trario ai principi fondamentali che regolano nel­lo Stato il diritto di famiglia e dei minori.

La dichiarazione di efficacia è emessa in came­ra di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tri­bunale è ammesso ricorso per Cassazione.

 

Art. 33

Il provvedimento emesso da un'autorità stra­niera non può essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento pre­adottivo di almeno un anno.

Ove il provvedimento non preveda l'affidamen­to preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come affida­mento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adot­tanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto di cui all'articolo 25.

Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provvedi­mento straniero non possa essere dichiarato effi­cace con gli effetti dell'adozione, il tribunale ap­plica l'articolo 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore.

 

Art. 34

Il nulla osta di cui al secondo comma dell'arti­colo 31 è concesso, su richiesta di coniugi for­niti della dichiarazione di idoneità all'adozione, quando nell'ordinamento dello Stato di provenien­za del minore non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 31, qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso all'ingres­so nello Stato a scopo di adozione.

Il nulla osta è concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l'ema­nazione del provvedimento anzidetto.

Il nulla osta non può essere concesso in man­canza di autorizzazione all'espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte dell'autorità dello Stato di provenienza competente, secondo l'attestazione dell'autorità consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei com­mi precedenti, a provvedere in merito alla prote­zione dei minori e alla salvaguardia dei loro di­ritti.

Il tribunale per i minorenni accerta la sussi­stenza dei provvedimenti di cui ai commi prece­denti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilità disponendone l'affidamento pre­adottivo ai coniugi richiedenti.

Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica l'articolo 37.

 

Art. 35

È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'in­troduzione di stranieri minori degli anni quattor­dici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 31.

Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussi­stenza delle condizioni di cui all'articolo 31, prov­vedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.

 

Art. 36

Al di fuori di quanto previsto nell'articolo 31, l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere im­mediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del distret­to ove è diretto il minore, ovvero, nell'ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del mi­nore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma.

Dette segnalazioni devono contenere l'indica­zione del nome della persona che eventualmente accompagna il minore.

Le segnalazioni sopra indicate non devono ef­fettuarsi nel caso di ingresso di minori per mo­tivi turistici e di studio, sempre che la perma­nenza non sia superiore ai tre mesi.

 

Art. 37

Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedi­menti necessari in caso di urgenza.

 

Art. 38

Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri.

 

Art. 39

Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.

La disposizione del precedente comma si ap­plica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

Capo II - DELL'ESPATRIO DI MINORI A SCOPO DI ADOZIONE

 

Art. 40

I residenti all'estero, stranieri o cittadini ita­liani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al con­sole italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovve­ro il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

 

Art. 41

Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento pre­adottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.

Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve imme­diatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.

Il console del luogo ove risiede il minore vi­gila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al mi­nore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.

 

Art. 42

Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affida­to a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un prov­vedimento di adozione dello stesso minore pro­nunciato da autorità straniera.

 

Art. 43

Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 si applicano anche ai citta­dini italiani residenti all'estero.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle fun­zioni consolari, si applicano, in quanto compati­bili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presi­dente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Competente ad accertare la situazione di ab­bandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimen­ti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'arti­colo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è i1 tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

 

TITOLO IV - DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Capo I - DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI

 

Art. 44

I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesisten­te alla perdita dei genitori;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio adottivo dell'altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

Se l'adottante è persona coniugata e non se­parata, il minore deve essere adottato da entram­bi i coniugi.

In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.

 

Art. 45

Per l'adozione si richiede il consenso dell'a­dottante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresen­tante.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età infe­riore può, se opportuno, essere sentito.

 

Art. 46

Per l'adozione è necessario l'assenso dei geni­tori e del coniuge dell'adottando.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adot­tando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori eser­centi la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronuncia­re l'adozione quando è impossibile ottenere l'as­senso per incapacità o irreperibilità delle perso­ne chiamate ad esprimerlo.

 

Art. 47

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia.

Finché il decreto non è emanato, tanto l'adot­tante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decre­to, si può procedere, su istanza dell'altro coniu­ge, al compimento degli atti necessari per l'ado­zione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

 

Art. 48

Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adot­tato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adotta­to, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice ci­vile.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stes­so, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usu­frutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educa­zione del minore con l'obbligo di investirne l'ec­cedenza in modo fruttifero. Si applicano le dispo­sizioni dell'articolo 382 del codice civile.

 

Art. 49

L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione ili del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

 

Art. 50

Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi pa­renti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio del­la potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

 

Art. 51

La revoca dell'adozione può essere pronuncia­ta dal tribunale su domanda dell'adottante, quan­do l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non infe­riore nel minimo a tre anni.

Se l'adottante muore in conseguenza dell'at­tentato, la revoca dell'adozione può essere chie­sta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pro­nuncia la sentenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti op­portuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentan­za e l'amministrazione dei beni.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del co­dice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

 

Art. 52

Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro I'adot­tato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pro­nunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza.

Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministe­ro ed il minore che abbia compiuto gli anni dodi­ci e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in ca­mera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazio­ne dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del co­dice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

 

Art. 53

La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della vio­lazione dei doveri incombenti sugli adottanti.

Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

 

Art. 54

Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adot­tato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

 

Art. 55

Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.

 

Capo II - DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

 

Art. 56

Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.

Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rap­presentante dell'adottando deve essere manife­stato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.

L'assenso delle persone indicate nell'artico­l0 46 può essere dato da persona munita di pro­cura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice ci­vile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

 

Art. 57

Il tribunale verifica:

1) se ricorrono le circostanze di cui all'artico­lo 44;

2) se l'adozione realizza il preminente interes­se del minore.

A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adot­tante, sul minore e sulla di lui famiglia.

L'indagine dovrà riguardare in particolare:

a) l'attitudine a educare il minore, la situazio­ne personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;

b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;

c) la personalità del minore;

d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo , conto della personalità dell'adottante e del mi­nore.

 

TITOLO V - MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE

 

Art. 58

L'intitolazione del titolo VIII del libro primo del codice civile é sostituita dalla seguente: «Dell'adozione di persone maggiori di età».

 

Art. 59

L'intitolazione del capo I del libro VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguen­te: «Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti».

 

Art. 60

Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro primo del codice civile non si applicano alle persone minori di età.

 

Art. 61

L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adot­tato assume il cognome dell'adottante e lo ante­pone al proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non ricono­sciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'a­dozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri ge­nitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna marita­ta, l'adottato, che non sia figlio del marito, assu­me il cognome della famiglia di lei».

 

Art. 62

L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 307. - Revoca per indegnità dell'adottan­te. - Quando i fatti previsti dall'articolo prece­dente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discen­denti o gli ascendenti di lui, la revoca può esse­re pronunciata su domanda dell'adottato».

 

Art. 63

L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età».

 

Art. 64

L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pub­blico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato deci­dendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di con­siglio, sentito il pubblico ministero».

 

Art. 66

I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno suc­cessivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugna­zione, su apposito registro e comunicato all'uffi­ciale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sen­tenza di revoca dell'adozione, passata in giudi­cato».

 

Art. 67

Sono abrogati: il secondo e il terzo comma del­l'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.

È abrogato altresì il capo III del titolo VII del libro primo del codice civile.

 

TITOLO VI - NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

 

Art. 68

Il primo comma dell'articolo 38 delle disposi­zioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Sono di competenza del tribunale per i mino­renni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ul­timo comma, nonché nel caso di minori dall'arti­colo 269, primo comma, del codice civile».

 

Art. 69

In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i mino­renni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

 

Art. 70

I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in si­tuazione di abbandono di cui vengano a conoscen­za in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000.

I rappresentanti degli istituti di assistenza pub­blici o privati che omettono di trasmettere seme­stralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono in­formazioni inesatte circa i rapporti familiari con­cernenti i medesimi, sono puniti con la pena del­la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

 

Art. 71

Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all'e­stero perché sia definitivamente affidato, è puni­to con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di cu­stodia, la pena è aumentata della metà.

Se il fatto è commesso dal genitore la con­danna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il mi­nore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.

La pena stabilita nel primo comma del presen­te articolo si applica anche a coloro che, conse­gnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

 

Art. 72

Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione alle disposizioni della presente leg­ge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena stabilita nel precedente comma si ap­plica anche a coloro che, consegnando o promet­tendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stra­nieri minori di età in illecito affidamento con ca­rattere di definitività. La condanna comporta l'ini­doneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

 

Art. 73

Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia sta­ta pronunciata adozione o rivela in qualsiasi mo­do notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei me­si o con la multa fino a lire 900.000.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie succes­sivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

 

Art. 74

Gli ufficiali di stato civile trasmettono imme­diatamente al competente tribunale per i mino­renni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzio­ne di opportune indagini per accertare la veridi­cità del riconoscimento.

Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ri­tenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazio­ne del riconoscimento il tribunale per i minoren­ni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

 

Art. 75

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure pre­viste ai sensi della presente legge.

La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, al­lorché l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.

Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.

 

Art. 76

Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data me­desima.

 

Art. 77

Gli articoli da 405 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'ar­ticolo 87 del codice civile.

 

Art. 78

Il quarto comma dell'articolo 87 del codice ci­vile è sostituito dal seguente:

«Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'auto­rizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo».

 

Art. 79

Entro tre anni dalla entrata in vigore della pre­sente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempre­ché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei con­fronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'artico­l0 291 del codice civile, precedentemente in vi­gore, se minorenni all'epoca del relativo provve­dimento.

Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportu­ne indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.

Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.

Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convi­vente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso.

I discendenti degli adottanti o affiliati che han­no superato gli anni quattordici devono essere sentiti.

Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motiva­to, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o af­filiato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni do­dici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.

Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili,

Il decreto del tribunale per i minorenni che ne­ga l'estensione degli effetti dell'adozione può es­sere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

 

Art. 80

Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decre­to del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli ar­ticoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente.

Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipen­dentemente dalle condizioni economiche.

 

Art. 81

L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice ci­vile è sostituito dal seguente:

«L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio mi­nore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età infe­riore».

 

Art. 82

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti rela­tivi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spe­sa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronun­ciati dal giudice nei procedimenti su indicati.

Le spese relative a tali procedimenti, valutate in annue lire 100.000.000, sono anticipate dagli uffici giudiziari e fanno carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982 e corrispon­denti capitoli degli esercizi successivi.

 

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