Prospettive assistenziali, n. 55, luglio - settembre 1981

 

 

Notiziario del Centro Italiano per l'adozione internazionale

 

 

MERCATO DEI BAMBINI E SEVIZIE

 

I mezzi di informazione hanno dato ampio spa­zio all'allucinante vicenda del piccolo Milton. Sull'argomento riportiamo il comunicato stam­pa del CIAI del 24 giugno 9981, e il provvedimen­to del Tribunale per i minorenni di Torino del 26 giugno 9981.

Segnaliamo inoltre che il Presidente della Re­gione Piemonte in data 2 luglio 9989 ha inviato ai Sindaci, ai Presidenti delle Province, delle Co­munità montane e delle Unità sanitarie locali una circolare per raccomandare alle autorità suddette di «astenersi dal rilasciare, sotto qualsiasi for­ma, dichiarazioni di idoneità destinate ad appog­giare domande di adozione di bambini stranieri».

Analoga iniziativa è stata assunta dall'Ammi­nistrazione comunale di Milano.

 

 

Comunicato stampa del CIAI

 

La triste notizia dei fatti accaduti al piccolo Milton, bambino ecuadoriano adottato da una fa­miglia torinese, ha riportato drammaticamente all'attenzione dell'opinione pubblica il problema delle adozioni internazionali.

Non è nostra intenzione dare giudizi sul caso specifico, pur così grave: spetta alla Magistratu­ra competente l'accertamento delle responsabi­lità; vogliamo però ancora una volta esprimere la nostra viva preoccupazione per l'attuale situa­zione in cui versa l'adozione internazionale.

Troppe volte si deve constatare come l'adozio­ne di bambini stranieri sia considerata un ripiego alla scarsità di bambini italiani adottabili: la man­canza di norme precise e di controlli da parte del­le autorità competenti permettono abusi di ogni genere, così che si assiste sempre più sovente ad adozioni «selvagge», che si configurano co­me un vero e proprio mercato dei bambini. E lo strumento giuridico usato per dare veste legale a questo mercato, è il ricorso alla delibazione; la possibilità, infatti, di dare riconoscimento giu­ridico in Italia - attraverso lo strumento della delibazione - a provvedimenti della Magistra­tura straniera, apre una via maestra per chi, in mancanza dei requisiti richiesti dall'adozione spe­ciale e vistosi rifiutare l'idoneità all'adozione da parte del Tribunale per i minorenni, va alla dispe­rata ricerca di un bambino in quei Paesi in cui la legislazione offre più possibilità di scappatoie, sfuggendo ad ogni controllo dell'Autorità italiana.

Il Centro italiano per l'adozione internazionale, che da più di 12 anni è seriamente impegnato in tale settore, lavorando in stretto contatto con i Tribunali per i minorenni, sollecitandoli sovente a un maggiore impegno nei confronti dei minori stranieri, denuncia tali abusi che rischiano di distruggere l'immagine dell'adozione internazio­nale.

La positiva esperienza da noi maturata in que­sti anni di serio impegno nei confronti di quei bambini che, in qualsiasi parte del mondo si tro­vino, vivono senza l'affetto e le cure di una fa­miglia, dimostra che l'adozione di un bambino straniero è indubbiamente positiva, a condizione che vengano rispettate precise condizioni fon­damentali.

La legge a cui dobbiamo riferirci se vogliamo, come pare ovvio, riconoscere al bambino stra­niero gli stessi diritti e la stessa tutela giuridica che riconosciamo a un bambino italiano, è la n. 431/67 sull'adozione speciale, che richiede agli aspiranti genitori adottivi il possesso di precisi requisiti e che impone ai Tribunali per i mino­renni l'accertamento dell'idoneità della coppia a adottare.

Purtroppo però si deve amaramente ribadire come la mancanza di norme precise in materia di adozione internazionale, la deresponsabilizza­zione dimostrata dalle Corti d'appello nei con­fronti di questo problema, aiutino il fiorire di ini­ziative private portate avanti a volte da persone prive di scrupoli, che agiscono senza il minimo controllo e che - come anche il caso riportato dalla stampa in questi giorni dimostra - posso­no condurre a conseguenze drammatiche. A ciò concorre anche una non sempre precisa e puntua­le attenzione sull'argomento da parte di alcuni Tribunali per i minorenni.

Come già richiamato più volte, vi è la urgente necessità che il Parlamento approvi rapidamente una legge in materia di adozione internazionale (esistono due proposte di legge presentate sin­golarmente dall'On. Rosalba Molineri, PCI, e dal­l'On. Maria Pia Garavaglia, DC) che stabilisca an­che per l'adozione di un bambino straniero gli stessi requisiti previsti dalla legge italiana n. 431/67 sull'adozione speciale.

Nel frattempo si sollecitano i competenti Mi­nisteri all'emanazione di istruzioni operative che impongano la necessità del visto d'ingresso per i minori stranieri al di sotto degli 8 anni, non accompagnati da genitori o parenti cittadini stra­nieri. Il visto d'ingresso dovrà essere subordina­to all'autorizzazione da parte del Tribunale per i minorenni del luogo ove il minore è diretto. È necessario e urgente inoltre, a nostro avviso, che venga effettuato un serio e costante controllo sull'attività di quegli organismi e associazioni che si occupano di adozioni internazionali, sia per verificare il rispetto delle norme previste dal­la legge 431/67 sia per le modalità di reperimen­to e di abbinamento di bambini stranieri.

 

Provvedimento del Tribunale per i minorenni

 

Visti gli atti relativi ai minori; rilevato l'impres­sionante quadro clinico relativo al piccolo Milton quale 'indicato nella documentazione ospedaliera e precisato nella deposizione della dott. X; rite­nuto che la pluralità delle fratture, ecchimosi, le­sioni di ogni genere riscontrate sul corpo del bam­bino depongono per una altrettanto pluralità di episodi causali e non quindi per l'ipotesi di un unico episodio; ritenuto che detto quadro sta ad indizio di continuati maltrattamenti ad opera di persone che stanno abitualmente accanto al bam­bino, sembrano allo stato da escludersi la possi­bilità di lesioni accidentali provocate nel corso di giochi o altre attività del bimbo (risulta infatti che all'asilo il bambino correva molto e mai eb­bero a riscontrarsi episodi di cadute con conse­guenze rilevanti; né all'esame neurologico sono emersi disturbi di equilibrio o di deambulazione o altri disturbi neurologici); ritenuto che, comun­que, al di là del quadro ora descritto, risultano dati obiettivi di grave sofferenza di Milton:

1) il bambino non è cresciuto di un grammo dal giorno della sua entrata in Italia fino al momento dell'ingresso in ospedale mentre in questi sette giorni di ricovero è aumentato di due chili;

2) il bambino presenta una fortissima anemia, verificatasi in periodo successivo al 1° ottobre 1980 (data di un primo esame del sangue);

3) il bambino è stato presentato in ospedale ben 3 volte prima di questo ricovero ed ogni volta per lesioni anche di una certa gravità che perlo­meno stanno ad indicare una notevole disatten­zione da parte dei genitori;

4) il bambino è stato portato all'ospedale per quest'ultimo ricovero dopo due giorni dal fatto - che i genitori sostengono essere accidenta­le - che gli aveva provocato una frattura del braccio e di alcune costole: il che è ulteriore in­dizio perlomeno di obiettiva e scarsa attenzione per la salute fisica del bambino, che anzi, ancora la sera dopo l'episodio della frattura, fu obbliga­to a preparare la tavola ai genitori (così come loro hanno narrato).

Considerato ancora che dalle dichiarazioni re­se dai suoi genitori a questi giudici è emersa una serie di episodi che rivelano una sostanziale inac­cettazione di Milton e di Hugo e cioè per esem­pio:

1) uso sistematico di punizioni corporali tut­t'altro che lievi. Sculacciate pesanti tanto da la­sciare per giorni i lividi che furono riscontrati dalla maestra d'asilo sul corpo del bambino; schiaffoni in faccia;

2) ricorso al sistema di sottrazione e diminu­zione del cibo come pressione psicologica, dagli stessi genitori considerata efficace per via della famelicità dei bambini (tali proprio perché prove­nienti da anni ed anni di fame);

3) chiusura dei bambini nella stanza da bagno: a questo proposito è di estrema gravità il fatto, narrato appunto dai genitori, che Hugo si sia da solo chiuso nel box della doccia per quattro gior­ni e ivi, per quattro giorni, sia rimasto senza mangiare e senza dormire e senza che i geni­tori, rivolgendosi magari a terzi più avveduti, in alcun modo intervenissero per far cessare tale straziante dimostrazione di bisogno di attenzione e di rifiuto della situazione;

4) incuria grave nelle due volte in cui Hugo dichiarò di volersene andare da quella casa. In­fatti la prima volta il bambino, di otto anni, fu invitato ad andarsene davvero se voleva e, quan­do egli prese la strada, fu seguito passo a passo dal padre, lui in automobile fino a che il bambino cedette e rientrò. La seconda volta, Hugo venne lasciato a lungo piangente seminudo di notte nel giardino; tanto a lungo da risvegliare l'attenzione dei vicini che chiamarono la polizia.

Considerato infine che lo stato di infelicità dei bambini risulta testimoniata da persone che eb­bero a conoscerli a scuola: la maestra di Hugo infatti ha riferito di avere constatato sul bambino ferite alla testa, alla mano, alla gamba destra, all'orecchio, al naso: che il bambino - che aveva fiducia in lei - diceva essergli state causate da percosse con un bastone, con una cinghia, con una scarpa; le maestre di Milton più di una volta hanno accertato lividi in faccia e sulle natiche e una condizione psichica di isolamento e tristezza (rilevante l'osservazione della suora che anni pri­ma aveva lavorato in un orfanotrofio e dice che il viso di Milton le ricordava quello dei bambini abbandonati in istituto).

Ritenuto pertanto che, a parte ogni altra misu­ra diversa o più grave, si può affermare che ri­corrono gli estremi per un provvedimento a nor­ma dell'art. 333 cod. civ., essendo evidente che il comportamento dei due genitori adottivi è sta­to gravemente pregiudizievole nei confronti dei due bambini che, per la loro condizione persona­le, avevano più che mai bisogno di affetto e dedi­zione e comprensione;

che il provvedimento più conveniente è senza dubbio quello di allontanare i due bambini dalla casa dei genitori al doppio fine di far cessare questo stato di sofferenza e di vedere se è pos­sibile dar loro, anche temporaneamente, un mo­dello di confronto;

che per Milton, purtroppo, non vi sono proble­mi immediati di sistemazione in quanto ancora a lungo dovrà restare in ospedale;

che invece occorre provvedere per Hugo ad una sistemazione familiare anche solo per il pe­riodo estivo, affinché non ritrovi qui in Italia l'isti­tuto nel quale già tanto ebbe a restare nel suo paese;

Considerato, infine, che la esecuzione del prov­vedimento è di estrema urgenza per evitare ulte­riori danni psico-fisici e pertanto è bene disporre l'immediata esecutorietà nonostante reclamo; vi­sto il parere del P.M.; visto l'art. 333 cod. civile; dispone l'immediato allontanamento di Hugo e Milton dalla casa dei genitori adottivi ed il loro affidamento al Comune di Torino che in collabo­razione con la Prefettura, organo decentrato dal Ministero degli interni, competente per l'assi­stenza ai bambini stranieri, nonché con questo organo giudiziario, cercherà una soluzione eterofamiliare, anche solo per il periodo estivo, per Hugo, ed altresì per Milton non appena dimissi­bile.

Le visite dei genitori a Milton in ospedale sono di regola vietate; è consentita una sola visita di mezz'ora ogni quindici giorni; le visite sia a Mil­ton che ad Hugo quando saranno inseriti altrove verranno regolate dall'ente affidatario se risulte­ranno utili ai bambini.

Il presente decreto è immediatamente esecuti­vo nonostante reclamo ed eseguito se necessario col ricorso della forza pubblica.

Dispone la prosecuzione dell'istruttoria sia per quanto riguarda le due bambine Anna Karina e Meritza sia in ordine alla richiesta del P.M. per una eventuale futura pronuncia di decadenza dal­la potestà parentale­.

 

 

 

 

 

Errata corrige

Gli autori dell'articolo «L'operatore sociale di fronte alla coppia che aspira all'adozione interna­zionale», pubblicato nel n. 54, sono SILVANA BOSI, LILIANA GUALANDI, MASSIMO CAMIOLO.

 

 

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