Prospettive assistenziali, n. 53, gennaio - marzo 1981

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

PRINCIPI PER UNA LEGGE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

Riportiamo qui di seguito, dietro gentile con­cessione del Servizio Sociale Internazionale - Se­zione italiana -, alcune considerazioni in merito all'adozione di minori stranieri, tratte dall'artico­lo: «L'adozione internazionale - Argomenti per un progetto di legge - Proposte per un coordina­mento dei servizi» pubblicato sulla rivista SSI Informazioni, Anno VIII, N. 1.

Siamo lieti di constatare che anche il Servi­zio Sociale Internazionale concorda con l'urgenza - da noi più volte espressa - di una precisa regolamentazione giuridica dell'adozione di mi­nori stranieri e che le linee direttive contenute in questo documento collimano, seppur con qual­che non sostanziale divergenza, con quanto da noi sostenuto anche su questa rivista (1).

 

 

... Il fenomeno dell'adozione internazionale si è affacciato recentemente alla ribalta italiana. Fino a pochi anni fa l'Italia non era un paese di arrivo di bambini stranieri; aveva anzi vissuto nel do­poguerra il fenomeno contrario. Però la richiesta delle coppie diretta verso i Paesi in via di svilup­po è in crescente aumento e la mancanza di una regolamentazione organica incrementa situazioni anormali ed anche illegali.

Per questi motivi sarebbe auspicabile che ve­nisse elaborato un apposito progetto di legge il quale dovrebbe tener presente alcuni punti es­senziali:

 

Organi:

- il Tribunale per i minorenni

- un organo centrale nazionale, costituito dal Ministero della giustizia o da una sua di­retta emanazione;

- le rappresentanze consolari italiane all'e­stero;

- i servizi sociali specializzati a livello inter­nazionale per interventi sul territorio.

Il Tribunale per i minorenni dovrebbe racco­gliere delle coppie che aspirano ad adottare mi­nori stranieri. Tali coppie dovrebbero avere, oltre ai requisiti affettivi, psicologici ed educativi, ne­cessari ai fini dell'adozione nazionale, una parti­colare sensibilità e capacità di comprendere gli eventuali conflitti che possono sorgere tra le due diverse culture di cui gli aspiranti adottanti e l'a­dottando sono rispettivamente portatori e di con­seguenza anche di comprendere e rispettare la «lotta per l'identità» in cui l'adottato potrebbe essere coinvolto nell'adolescenza e nell'età pre­adulta.

L'organo centrale dovrebbe avere natura di or­gano amministrativo e dovrebbero venirgli affida­ti compiti e poteri che portino innanzitutto alla eliminazione di quegli interventi privati che co­prono tutta l'area di contatti a livello internazio­nale attraverso cui bambini stranieri vengono procacciati alle coppie desiderose di adottarli...

Alle rappresentanze consolari italiane all'e­stero dovrebbe essere affidato il compito di con­trollare le procedure concernenti il minore adot­tando che siano svolte nel suo Paese di origine e di verificare la documentazione ad esse rela­tive.

 

Delibazione di provvedimenti stranieri d'adozione

La legge sull'adozione internazionale dovreb­be escludere il riconoscimento di provvedimenti stranieri che pronunciano l'adozione di un minore straniero da parte di una coppia italiana o quanto meno accordare al giudice italiano competente poteri che lo mettano in grado di verificare che la via dell'adozione nel Paese d'origine del mi­nore e della successiva delibazione in Italia del provvedimento d'adozione non sia un mezzo per evadere le garanzie - sostanziali e procedurali - che la stessa legge italiana pone a tutela dell'interesse del minore.

 

Informazioni

L'informazione sull'istituto dell'adozione, sia quanto alle finalità che gli sono proprie, sia quanto ai requisiti che consentono di ricorrervi, sia quanto agli effetti che ne derivano, è un mez­zo molto importante per creare le basi di un sano provvedimento di adozione internazionale.

La coppia, molto spesso si indirizza verso l'adozione internazionale quando non riesce ad adottare un bambino nazionale, oppure sotto la pressione di stati emotivi creati dalla diffusione di notizie drammatiche su cataclismi naturali, guerre od altri interventi tali da provocare esodi di massa.

A questo proposito è bene notare che nel no­stro Paese esiste una concreta disinformazione anche se, a livello di mezzi di comunicazione di massa si dibatte quasi giornalmente la questio­ne (...).

In questa situazione generale di disinforma­zione sarebbe tanto più necessaria una informa­zione individualmente dettagliata su tutti gli aspetti concernenti l'adozione internazionale al momento in cui gli adottandi iniziano l'iter neces­sario a realizzare il loro progetto.

Le informazioni dovrebbero essere fornite assai rigorosamente e il più ampiamente possi­bile sui vari aspetti dell'adozione internazionale siano essi giuridici, socio-culturali e individuali.

Nel realizzare questo tipo di abbinamento famiglia-bambino oltre alle informazioni di carat­tere generale sarebbe assolutamente indispen­sabile per una buona evoluzione dei rapporti interfamiliari, una completa e corretta informa­zione sul precedente «vissuto» del bambino, tenendo conto anche del fatto che questi bambini non vengono quasi mai affidati nei primi mesi di vita.

Da quanto sopra esposto si rivela quindi l'op­portunità che una legge per l'adozione interna­zionale indichi in modo preciso la necessità di adempiere correttamente la fase informativa nel corso dell'iter da seguire nel procedimento pre­liminare l'adozione stessa.

 

Azione a livello nazionale

La legge sull'adozione internazionale, per la complessità dei problemi che affronta e che ten­ta di risolvere, dovrebbe prevedere azioni coor­dinate tra i vari Tribunali per i minorenni e gli altri organi dello Stato, in particolare quelli inve­stiti di compiti più direttamente concernenti la protezione dei minori.

Un valido coordinamento circa i criteri da os­servare per determinare l'idoneità della fami­glia, le procedure da seguire e le modalità circa l'abbinamento famiglia-bambino sarebbe indi­spensabile per garantire una reale ed omogenea tutela del minore su tutto il territorio nazionale.

 

Funzioni dei servizi sociali e coordinamento a livello nazionale e internazionale.

La legge sull'adozione internazionale dovreb­be menzionare espressamente gli interventi dei servizi sociali, affidando loro il compito di af­fiancare l'azione dei Tribunali per i minorenni sul territorio e dell’organo centrale a livello naziona­le ed internazionale.

È evidente che in tal caso sarebbe necessario l'intervento di personale particolarmente quali­ficato nel settore ed in grado di essere costan­temente aggiornato su tutti gli argomenti indi­spensabili a fornire esaurienti informazioni e ad esprimere un'adeguata valutazione dei livelli di reciproco adattamento tra il bambino, la famiglia ed il suo nuovo ambiente socio-culturale (...).

 

Considerazioni conclusive

L'emanazione di una legge italiana sull'ado­zione internazionale permetterebbe di regolare la materia in modo autonomo e conforme ai prin­cipi generali cui il nostro ordinamento giuridico é ispirato.

Gli accordi internazionali, bi - o multilaterali, si sono rivelati idonei a fornire criteri per l'iden­tificazione delle autorità competenti a pronun­ciare l'adozione e della legge applicabile, ma non a fornire una disciplina sostanziale idonea a ga­rantire una effettiva protezione degli interessi del minore. Inoltre ogni accordo internazionale è il risultato di un compromesso tra due o più ordinamenti giuridici, tra due o più culture di­verse.

L'Italia è diventata un Paese dove molti bambi­ni stranieri si inseriscono nella comunità nazio­nale attraverso l'istituto dell'adozione, diventano cittadini italiani e lo Stato ha il compito di pro­teggere gli interessi di questi suoi futuri cittadini come del resto avviene per quanto riguarda la madre gestante ed il nascituro. Il parallelo tra bambini italiani adottati, nascituro e bambini stranieri è importante e dovrebbe costituire il principio ispiratore di una legge italiana sull'ado­zione internazionale.

Si aggiunge inoltre che il prevedere per legge gli interventi di servizi sociali a livello nazionale e internazionale può costituire la sola garanzia perché l'istituto dell'adozione venga attuato con criteri imparziali e rigidamente professionali che considerino «l'utente-bambino» il solo soggetto che deve usufruire di un intervento assistenziale che mira a restituirgli l'opportunità di una vita familiare idonea alle sue individuali particolari esigenze affettive, psicologiche e sociali.

 

 

(1) Vedi «Proposta per una nuova normativa dell'adozio­ne internazionale», in Prospettive assistenziali, n. 51.

 

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