Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980

 

 

PROPOSTA DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

Sulla base delle proposte di iniziativa parla­mentare presentate dalle diverse parti politiche in tema di nuovo ordinamento degli enti locali, una prima bozza di articolato è stata presentata dalla Sottocommissione costituita entro la Com­missione Affari costituzionali del Senato.

Questo primo testo non riflette ovviamente l'orientamento di tutti i gruppi e le riserve, da alcuni formulate, dovranno essere vagliate in se­de di Commissione: rappresenta tuttavia un su­peramento della fase iniziale dell'iter.

Il punto nodale della discussione ha continua­to ad essere quello concernente l'ente interme­dio ed i suoi rapporti con i compiti delle Regioni. Resta aperta anche la questione del riordinamen­to dell'amministrazione periferica dello Stato.

Da parte nostra avanziamo riserve sull'istitu­zione dell'Ente intermedio ritenendo sufficiente la presenza dei Comuni e delle loro Associazio­ni (Unità locali).

Pertanto, a nostro avviso, le Province dovreb­bero essere soppresse e dovrebbero essere va­lorizzate le Unità locali nella prospettiva della rifondazione del Comune (1).

Manifestiamo inoltre vivissime preoccupazioni in merito alle proposte relative alle aree metro­politane, proposte che accentuerebbero il peso politico ed economico delle città più importanti a scapito di quelle minori e delle loro Associa­zioni, e accrescerebbero i già gravi squilibri esi­stenti nelle Regioni comprendenti i Comuni di Genova, Napoli, Milano, Roma e Torino.

 

 

TESTO UNIFICATO

 

TITOLO I

 

Sezione I

IL COMUNE

 

Art. 1 (Natura e funzioni)

Il Comune è l'ente territoriale che esprime e rappresenta tutti gli interessi riguardanti diret­tamente o indirettamente la comunità locale.

È titolare di funzioni proprie ed esercita fun­zioni ad esso affidate dallo Stato o delegate dalla Regione.

Attua forme di decentramento, sulla base dell'entità demografica, della estensione del terri­torio, della dislocazione degli insediamenti re­sidenziali.

Realizza forme di cooperazione e di associazio­ne con altri comuni per la gestione di servizi e per l'esercizio di funzioni in ambiti intercomu­nali adeguati.

 

Art. 2 (Territorio)

Le Regioni, a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, possono modificare le circo­scrizioni dei comuni sentite le popolazioni inte­ressate secondo le norme degli statuti e delle leggi regionali.

Le leggi regionali promuovono il riordinamento territoriale dei comuni e ne agevolano la fusio­ne anche attraverso l'erogazione di appositi con­tributi finanziari e forme di assistenza tecnica e amministrativa.

L'istituzione di nuovi comuni, la modifica delle loro circoscrizioni, la denominazione dei comuni sono disciplinate dalla legge regionale nel ri­spetto dei principi seguenti:

a) possono essere istituiti nuovi comuni purché con popolazione superiore a 5.000 abitanti e qua­lora la popolazione residua del o dei comuni pre­esistenti risulti non inferiore a 5.000 abitanti;

b) le leggi regionali istitutive di nuovi comuni o modificative delle loro circoscrizioni sono adot­tate sentito il parere della Provincia, nel cui ter­ritorio sono compresi i comuni interessati al provvedimento;

c) la consultazione delle popolazioni interes­sate avviene mediante deliberazione dei consigli comunali interessati al provvedimento, adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegna­ti al comune, salvo che gli statuti o le leggi re­gionali dispongano il ricorso al referendum;

d) all'eventuale referendum partecipano gli iscritti nelle liste elettorali del o dei comuni in­teressati al mutamento di circoscrizione o di denominazione.

 

Art. 3 (Funzioni proprie del Comune)

Sono attribuite al Comune le funzioni ammini­strative nei settori dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico e dei ser­vizi sociali nonché in materia di polizia locale, urbana e rurale e di polizia amministrativa.

Il Comune, soggetto della programmazione, concorre alla formazione ed attuazione dei pro­grammi regionali e provinciali, adotta ed esegue particolari programmi in attuazione di provvedi­menti nazionali o regionali di intervento per sin­goli settori o scopi determinati; svolge le proprie funzioni adottando ed eseguendo programmi an­nuali e pluriennali, in armonia con gli obiettivi nazionali e regionali della programmazione, che ne costituiscono il quadro di riferimento, e coor­dinando i propri interventi con quelli regionali e statali.

 

Art. 6 (Funzioni amministrative del Comune nel settore organico dell'assetto

e dell'utilizzazione del territorio)

Spettano al Comune tutte le funzioni ammini­strative relative all'urbanistica - come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - ivi comprese le funzioni relative alla tutela dell'ambiente naturale che non siano espressamente riservate dalla legge della Repubblica allo Stato o alla Regione o attri­buite direttamente alla Provincia.

Spettano al Comune le funzioni amministrative relative all'edilizia economica e popolare, all'edi­lizia scolastica, agli insediamenti abitativi, quali, in particolare, l'assegnazione di alloggi di edili­zia economica e popolare, l'approvvigionamento idrico, le fognature, la nettezza urbana, la illumi­nazione pubblica, i cimiteri, la viabilità, i traspor­ti, le pubbliche affissioni.

 

Art. 5 (Funzioni del Comune nel settore economico)

Spettano al Comune le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, attività agricole, artigianali, commerciali e turistiche ed ogni altra funzione amministrativa nel settore delle attività economiche che sia ad esso espres­samente attribuita dalle leggi dello Stato o de­legata dalle Regioni.

I programmi regionali di sviluppo prevedono, contestualmente agli obiettivi da conseguire, i mezzi finanziari da assegnare e le funzioni ammi­nistrative regionali delegate ai Comuni ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi del pro­gramma regionale.

I Comuni adottano bilanci pluriennali e annuali per programmi e progetti, in relazione agli obiet­tivi economici, sociali e civili da realizzare, se­condo norme di coordinamento stabilite dalla Re­gione in attuazione della legge dello Stato.

 

Art. 6 (Funzioni del Comune nel settore organico dei servizi sociali)

Spettano al Comune tutte le funzioni ammini­strative relative all'assistenza sociale, all'assi­stenza sanitaria, all'assistenza scolastica, alla promozione delle attività ricreative e sportive - come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - che la legge della Repubblica non riservi espressamente allo Stato.

Spettano al Comune le funzioni ad esso espres­samente attribuite da leggi della Repubblica in ordine alla tutela ed alla valorizzazione del pa­trimonio storico, librario, artistico archeologico, monumentale, paleoetnologico ed etno-antropo­logico, nonché le funzioni espressamente attri­buite da leggi della Repubblica in ordine alle attività cinematografiche, musicali e di prosa.

I Comuni svolgono attività di promozione edu­cativa e culturale attinente precipuamente alla comunità locale, direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società a prevalente partecipazione di enti locali e di asso­ciazioni a larga base rappresentativa.

La Regione determina con legge i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi sociali di competenza comunale, i tipi e le moda­lità delle prestazioni, nonché le forme associati­ve disciplinate dalla presente legge.

 

Art. 7 (Funzioni del Comune nel settore organico della polizia locale e amministrativa)

Spettano al Comune le funzioni amministrative relative alla polizia locale urbana e rurale concer­nenti le attività di polizia che si svolgono esclu­sivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.

Il Comune esercita altresì le funzioni ad esso attribuite in materia di polizia amministrativa ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

Art. 8 (Altre funzioni del Comune)

Il Comune svolge altresì le funzioni ad esso assegnate dalla Regione in attuazione degli arti­coli 13, 56, 93, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Svolge ogni altra attività di interesse pubblico della comunità amministrata, non espressamente riservata allo Stato, alla Regione, alla Provincia.

 

Art. 9 (Principi relativi alla delega di funzioni amministrative ai Comuni)

Il Comune esercita le funzioni amministrative che gli sono delegate o subdelegate dalla Re­gione con legge regionale, secondo i principi sta­biliti dai rispettivi statuti.

Dette leggi dispongono contestualmente:

a) la conseguente ristrutturazione degli uffici e degli enti regionali con trasferimenti necessari per il più ampio ed efficiente decentramento am­ministrativo;

b) la regolazione dei relativi rapporti finanziari in modo da assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni stesse.

La delega di funzioni amministrative al Comu­ne può essere subordinata alla costituzione di forme di collaborazione o associative tra Co­muni.

Le leggi regionali regolano l'esercizio di fun­zioni da parte della Regione per mezzo degli uffici del comune.

 

Art. 10 (Funzioni esercitate dal Comune per servizi di carattere nazionale)

Il Comune svolge le funzioni amministrative in materia di anagrafe, stato civile, servizi eletto­rali, statistica e leva militare, previste, dalie leg­gi dello Stato.

All'esercizio di tali funzioni provvede il sinda­co secondo le direttive degli organi competenti. Altre funzioni amministrative per servizi di ca­rattere nazionale possono essere affidati ai comu­ni con leggi dello Stato, che regolano anche i relativi rapporti finanziari.

 

Art. 11 (Gestione dei servizi pubblici)

Nell'ambito dei principi fissati da leggi della Repubblica, il comune può assumere servizi pub­blici, anche con diritto di privativa, quando si ri­veli necessario in relazione alla particolare natu­ra del servizio o per la salvaguardia degli inte­ressi della collettività.

I comuni possono gestire i servizi pubblici in economia o mediante aziende speciali.

Le aziende sono dotate di autonomia funzio­nale ed operano sotto l'indirizzo ed il controllo del comune nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e da appositi regolamenti.

Spetta in ogni caso al comune nominare gli organi delle aziende e approvare i fondamentali atti delle stesse (programmi, bilanci, rendiconti, tariffe, investimenti, tabella unica del personale).

Le norme del presente articolo si applicano ai servizi pubblici realizzati da associazioni inter­comunali.

 

Art. 12 (Potestà tributaria dei Comuni)

Il comune esercita la potestà tributaria nell'am­bito delle leggi della Repubblica che regolano an­che le forme del suo concorso nel procedimento tributario.

 

Sezione II

FORME COLLABORATIVE INTERCOMUNALI

 

Art. 13 (Intese, convenzioni e associazioni volontarie)

I comuni possono realizzare tra di loro forme di collaborazione allo scopo di assicurare la più efficace organizzazione e gestione dei servizi di loro competenza. Costituiscono forme di collabo­razione:

a) le intese. Esse, stipulate mediante delibera­zione dei Consigli comunali interessati, per as­solvere compiti particolari, non costituiscono persona giuridica autonoma; possono essere create anche fra comuni appartenenti a province e a regioni diverse, purché con il consenso di queste ultime; regolano preventivamente le for­me di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti ed i rispettivi obblighi;

b) le convenzioni. Esse, stabilite mediante ap­positi accordi deliberati dai rispettivi consigli, per consentire la utilizzazione di servizi gestiti da altri comuni, non costituiscono persona giuri­dica autonoma; regolano preventivamente i rap­porti economici, le condizioni generali o partico­lari di gestione e le forme di consultazione perio­dica degli enti contraenti;

c) le associazioni volontarie. Esse, costituite mediante deliberazione dei consigli comunali, che approvano i relativi statuti, sono dotate di auto­nomia funzionale, hanno personalità giuridica propria; hanno la capacità di compiere tutti i ne­gozi giuridici ed ogni atto necessario per il rag­giungimento dei fini riguardanti uno o più servi­zi. Lo statuto disciplina i modi e le forme per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo da parte dei singoli comuni associati; lo statuto determina altresì il numero dei rappresentanti di ciascun ente, l'articolazione degli organi della ge­stione associata, le attribuzioni degli organi stes­si, i rapporti finanziari ed ogni altra norma ne­cessaria all'organizzazione e al funzionamento della gestione associata.

L'organo deliberativo dell'associazione è in ogni caso l'assemblea.

La costituzione dell'associazione deve essere sottoposta al parere non vincolante della Pro­vincia.

 

Art. 14 (Associazioni obbligatorie)

La Regione, per la realizzazione degli scopi di cui al primo comma del precedente articolo, può costituire associazioni obbligatorie, tra i comuni, quando non siano previste da legge dello Stato.

Il provvedimento di costituzione deve essere adottato, sentita la Provincia o le Province inte­ressate ai fini della delimitazione territoriale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole dei consigli comunali che rappresentino la mag­gioranza assoluta della popolazione e dei comuni.

La legge regionale stabilisce i criteri di com­posizione dell'assemblea rappresentativa della associazione intercomunale, assicurando la rap­presentanza delle minoranze ed adottando criteri di proporzionalità che facciano corrispondere il più possibile la composizione politica dell'assem­blea rappresentativa dell'associazione intercomu­nale con quella dell'insieme dei consigli comu­nali.

La legge regionale disciplina altresì la forma­zione degli organi, eletti a maggioranza dall'as­semblea, alla quale spettano in ogni caso i po­teri deliberativi.

La legge regionale disciplina gli altri aspetti organizzativi e procedurali dell'associazione in­tercomunale, nel rispetto dei principi generali della presente legge.

L'associazione intercomunale di cui al presen­te articolo può svolgere tutte le funzioni ammini­strative di spettanza dei Comuni.

L'ambito territoriale entro il quale viene costi­tuita l'associazione intercomunale deve concer­nere contestualmente tutti i servizi sociali di competenza comunale.

Le Comunità montane e le Unità sanitarie lo­cali, istituite con legge dello Stato, costituiscono associazioni obbligatorie disciplinate dalla pre­sente legge.

 

Sezione III

AREE METROPOLITANE

 

Art. 15 (Natura)

Sono aree metropolitane quelle comprendenti i comuni di Genova, Napoli, Milano, Roma e To­rino.

La Regione, sentiti i comuni e le province inte­ressate, delimita l'ambito territoriale dell'area metropolitana; provvede, a norma dell'articolo 133 della Costituzione, se necessario, al riordino delle circoscrizioni comunali, con riferimento al­le esigenze dell'area; promuove le forme collabo­rative e associative dei comuni interessati.

Qualora l'area metropolitana coincida con l'am­bito territoriale di una Provincia, delimitata ai sensi dell'art. 22, la Provincia stessa assume la denominazione di Provincia metropolitana.

 

Art. 16 (Funzioni)

Alla Provincia metropolitana spettano, oltre al­le funzioni ordinarie, la gestione di parchi metro­politani, di impianti relativi al disinquinamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani, di strutture di commercio all'ingrosso, l'attuazione di pro­grammi edilizi.

Alla Provincia metropolitana possono essere affidate quelle funzioni comunali che, per esigen­ze di carattere unitario, i consiglieri comunali deliberino di affidare ad essa col voto favorevole dei due terzi dei comuni dell'area, che rappresen­tino almeno la metà della popolazione.

 

Art. 17 (Ripartizioni in circoscrizioni)

I Comuni compresi nelle aree metropolitane, la popolazione dei quali sia superiore a centomi­la abitanti, devono ripartire il proprio territorio in circoscrizioni.

La ripartizione del territorio comunale in circo­scrizioni avviene d'intesa con la Provincia allor­ché si tratti di Comuni compresi in un'area me­tropolitana.

 

Art. 18 (Municipalità)

La Regione, a norma dell'art. 133 della Costi­tuzione, provvede, se necessario al riordino del­le circoscrizioni comunali in relazione alle singo­le esigenze dell'area.

Qualora, anche in seguito ai provvedimenti di cui al precedente articolo 42, lettera b), perman­gano nell'ambito dell'area metropolitana comu­ni con popolazione superiore ad 800.000 abitanti, i quartieri dei comuni medesimi sono eretti in « municipalità ».

I consigli delle municipalità sono eletti a suf­fragio diretto secondo le norme per le elezioni comunali.

Ai consigli delle municipalità spettano poteri deliberativi in ordine ai compiti stabiliti dallo statuto del comune.

Lo statuto comunale fissa altresì le norme per la costituzione di un organo esecutivo collegiale e detta norme per il bilancio delle municipalità e i connessi rapporti con il bilancio del comune per le entrate e per le spese, nonché per la dotazio­ne in uso di uffici, personale, beni e strumenti e quanto altro occorra per assicurare il più ampio decentramento amministrativo nel quadro unita­rio del comune.

 

 

TITOLO II

LA PROVINCIA

 

Art. 19

La Provincia è l'ente locale territoriale prepo­sto alla cura dello sviluppo socio-economico del­la relativa popolazione.

È titolare di funzioni proprie ed esercita fun­zioni ad essa delegate dalla Regione attinenti le materie previste dal presente titolo.

 

Art. 20 (Funzioni)

La provincia, soggetto della programmazione: concorre alla formazione dei programmi regio­nali, secondo le disposizioni degli statuti e delle leggi regionali, e coordina i programmi dei comu­ni ricadenti nella propria circoscrizione;

assicura il collegamento tra la Regione ed i comuni in relazione ai programmi di sviluppo eco­nomico, sociale e territoriale ed ai relativi pro­grammi di settore;

esprime il proprio parere sulla determinazione degli ambiti territoriali entro i quali si costitui­scono strutture associative tra Comuni.

 

Art. 21 (Funzioni di programmazione e di pianificazione territoriale)

La Provincia esercita le funzioni amministrati­ve che si riferiscono direttamente alla formazio­ne dei piani e dei programmi e alla verifica della loro attuazione.

In particolare la Provincia, nel quadro degli in­dirizzi del programma regionale di sviluppo, de­terminati secondo procedure stabilite da legge regionale, svolge le seguenti funzioni:

1) coordinamento, per la rispettiva circoscri­zione, dei programmi di sviluppo e dei program­mi relativi a provvedimenti nazionale e regionali d'intervento per singoli settori o scopi determi­nati;

2) formazione del piano urbanistico territoriale di coordinamento;

3) verifica di conformità dei piani regolatori comunali e intercomunali con le previsioni del piano territoriale di coordinamento;

4) funzioni in materia di trasporti e di viabilità provinciali;

5) promozione di forme associative tra i co­muni;

6) raccolta di dati e informazione statistica. La legge regionale determina le procedure di formazione ed i contenuti fondamentali del piano territoriale provinciale, anche al fine di raccor­darlo con le competenze comunali in materia di urbanistica e con le competenze regionali in ma­teria di assetto ed utilizzazione del territorio.

 

Art. 22 (Criteri ed indirizzi per la modifica delle circoscrizioni provinciali

e per l'istituzione di nuove province)

L'istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali, previste dall'art. 133 della Costituzione, sono disciplinate secondo i seguenti criteri ed indirizzi:

a) la determinazione dell'ambito territoriale delle province deve corrispondere il più possibi­le all'area entro la quale:

1) si svolge la maggior parte dei rapporti socio­economici e storico-culturali della popolazione residente;

2) sia possibile favorire il riequilibrio economi­co, sociale e culturale dell'area stessa e del ter­ritorio regionale;

3) sia possibile favorire il più efficace svolgi­mento delle funzioni attribuite alle Province;

b) non si può procedere all'istituzione di nuo­ve Province qualora la popolazione di almeno una delle Province interessate alla modifica territo­riale risulti inferiore ai duecentomila abitanti, determinati sulla base dell'ultimo censimento generale, o, nelle aree metropolitane definite ai sensi dell'art. 15 della presente legge, inferiore ad un milione di abitanti;

c) non è consentito che, nell'ambito di ciascu­na regione, il numero delle province sia superio­re a un terzo o inferiore ad un terzo di quelle esistenti alla data di entrata in vigore della pre­sente legge;

d) l'iniziativa dei Comuni prevista dall'artico­lo 133 della Costituzione viene esercitata median­te deliberazione dei rispettivi consigli comunali, adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, e si intende validamente assunta quando concorrano le volontà di tanti Comuni da rappresentare la maggioranza assolu­ta delle popolazioni interessate al provvedimen­to di mutamento delle circoscrizioni provinciali;

e) ciascuna regione può coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera c) del presente ar­ticolo e presentare al Parlamento, ai sensi degli artt. 71 e 121 della Costituzione, una proposta di legge per la determinazione delle circoscrizio­ni provinciali;

f) qualora la regione abbia presentato alle Ca­mere proposta di legge ai sensi della precedente lettera e) ed una delle Camere abbia modificato in tutto o in parte la proposta, va richiesto il parere della Regione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

 

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE

 

Art. 23 (Gli statuti dei Comuni e delle Province)

I Comuni e le Province adottano ciascuno il proprio statuto nei limiti e con l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge.

Gli statuti disciplinano:

a) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi comunali e provinciali;

b) le forme ed i modi della partecipazione po­polare all'attività amministrativa e della parteci­pazione dei singoli e dei gruppi ai procedimenti amministrativi.

c) l'istituzione di commissioni consiliari per­manenti a fini preparatori delle decisioni del consiglio e di preventivo parere su determinati atti della giunta, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal comune;

d) la tutela, mediante la fissazione di termini tassativi, del diritto di autoconvocazione del con­siglio e dei diritti di iniziativa e di controllo dei consiglieri;

e) il riconoscimento dei gruppi consiliari e gli strumenti per l'espletamento delle loro funzioni;

f) le garanzie per l'esercizio dei diritti di docu­mentazione dei gruppi consiliari e dei singoli con­siglieri, senza che possa essere opposto il segre­to di ufficio;

g) le eventuali forme del decentramento co­munale;

h) le procedure per la costituzione delle forme associative e di cooperazione fra gli enti locali. i) l'organizzazione degli uffici comunali e pro­vinciali.

Lo statuto della Provincia prevede le forme ed i modi del concorso dei Comuni alle attività di cui all'articolo 21.

 

Art. 24 (Approvazione degli statuti)

Gli statuti comunali e provinciali sono adottati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora non venga raggiunta la prescritta mag­gioranza, la votazione va ripetuta dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni ed è valida se ab­biano partecipato alla seduta almeno i due terzi dei componenti e la proposta abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri as­segnati.

Ove neppure nella seconda votazione si rag­giunga la prescritta maggioranza, il consiglio de­libera dopo non meno di sei mesi a maggioran­za assoluta dei componenti.

Le stesse procedure devono essere seguite nel caso di modifica dello statuto.

 

Art. 25 (Organi necessari dei Comuni e delle Province)

Sono organi necessari dei Comuni e delle Pro­vince, rispettivamente, il Consiglio Comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco; il Consiglio pro­vinciale, la Giunta provinciale ed il Presidente della Provincia.

Gli statuti comunali e provinciali possono pre­vedere la nomina di un Presidente di assemblea con funzioni di direzione dei lavori consiliari.

 

Art. 26 (Funzionamento dei Consigli e delle Giunte comunali e provinciali)

Il Comune e la Provincia sono dotati di autono­mia regolamentare per l'organizzazione propria e delle istituzioni da essi dipendenti e per la disciplina, quando sia previsto da leggi dello Sta­to, delle materie connesse alle funzioni ad essi attribuite.

I regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti, devono in particolare contenere disposizioni relative:

a) alle procedure per la convocazione e per il funzionamento del Consiglio e della Giunta e de­gli altri organi comunali e provinciali;

b) alla validità delle sedute e delle delibera­zioni;

c) alla costituzione ed alle attività delle com­missioni consiliari;

d) al procedimento di esame dei provvedimenti e degli atti di competenza comunale e provin­ciale;

e) alle modalità di voto ed ai casi di segretezza delle sedute;

f) all'esercizio del diritto all'informazione sul­l'attività del Comune e della Provincia.

 

Art. 27 (Funzioni necessarie del Consiglio comunale)

Il Consiglio determina l'indirizzo politico ed amministrativo dell'ente locale.

Spetta inoltre ad esso:

a) deliberare lo statuto, i regolamenti, la pian­ta organica ed il trattamento economico e giuri­dico dei dipendenti;

b) deliberare i programmi ed i piani, generali e di settore, esprimere i pareri e formulare le proposte che le leggi dello Stato e della Regione prevedono di competenza comunale;

c) deliberare la costituzione delle forme asso­ciative e di collaborazione tra enti locali;

d) approvare il bilancio pluriennale e quello annuale preventivo e le relative variazioni; il conto consuntivo, l'emissione di prestiti obbliga­zionari;

e) deliberare i tributi previsti dalle leggi e le tariffe per l'uso dei beni dell'ente locale o per la fruizione dei servizi pubblici;

f) deliberare gli indirizzi generali e vigilare sul­la gestione degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, nonché appro­vare i loro piani, programmi e bilanci;

g) deliberare sulla partecipazione del Comune a società, dettare gli indirizzi generali e vigilare sull'attività degli amministratori nominati dal Co­mune o da esso comune designati;

h) deliberare gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e gli altri contratti relativi a diritti reali;

i) nominare, designare e revocare gli ammini­stratori di enti la cui nomina o designazione o revoca spetti al Comune;

l) deliberare sugli oggetti che comportano spe­se che impegnino gli esercizi finanziari successi­vi a quello al quale le spese si riferiscono;

m) deliberare l'assunzione diretta di pubblici servizi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;

n) deliberare su tutte le altre questioni espres­samente riservate al Consiglio dalle leggi statali, regionali o dallo statuto.

Il Consiglio può delegare alla Giunta, fissando criteri e limiti della delega, i provvedimenti pre­visti alle lettere c), h), l).

 

Art. 28 (Funzioni necessarie del Consiglio provinciale)

Sono attribuite al Consiglio provinciale le fun­zioni di cui all'articolo precedente in quanto ap­plicabili.

 

Art. 29 (Composizione, elezione e revoca della Giunta, del sindaco e del presidente della Provincia)

Il sindaco e il presidente della Provincia e le Giunte comunali e provinciali sono eletti dal ri­spettivo Consiglio nel proprio seno, su lista uni­ca, a scrutinio palese ed a maggioranza assolu­ta dei consiglieri presenti e votanti.

Ove non sia raggiunta la predetta maggioranza, si procede entro otto giorni a nuova votazione, per la validità della quale è sufficiente la mag­gioranza semplice.

Lo statuto disciplina il procedimento di revo­ca del sindaco, del presidente della Provincia, dei singoli o di tutti i componenti le rispettive Giunte, per la cui adozione è comunque necessa­rio lo scrutinio per appello nominale e la mag­gioranza assoluta dei consiglieri presenti e vo­tanti.

La Giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di componenti stabilito dallo statuto non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati.

La Giunta provinciale è composta dal presiden­te della Provincia, che la convoca e la presiede, e da un numero di componenti stabilito dallo Statuto non superiore ad un quinto dei consiglie­ri assegnati.

 

Art. 30 (Competenze necessarie delle Giunta)

La Giunta è l'organo propulsivo dell'attività del Consiglio; ne attua gli indirizzi e le determina­zioni; delibera su tutte le materie non espressa­mente attribuite alla competenza del Consiglio da leggi dello Stato e della Regione o dallo Sta­tuto.

Non possono essere adottate in via d'urgenza deliberazioni aventi ad oggetto gli atti espressa­mente riservati al Consiglio dalla presente legge, fatta eccezione per le materie delegabili.

La Giunta in caso di urgenza può adottare sot­to la sua responsabilità le deliberazioni altrimen­ti spettanti al Consiglio a norma di statuto, e riferisce ad esso nella sua prima adunanza per la ratifica, che deve intervenire, a pena di nullità, entro sessanta giorni dall'adozione della delibe­razione. Restano salvi gli effetti dell'atto che si siano già prodotti.

 

Art. 31 (Competenze necessarie del sindaco e del presidente della Provincia)

Il sindaco ed il presidente della Provincia rap­presentano, rispettivamente, il Comune e la Pro­vincia; convocano e presiedono la Giunta ed eser­citano le competenze loro espressamente attri­buite dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

Il sindaco ed il presidente della Provincia pos­sono delegare, per tempo determinato e per og­getto definito, l'esercizio delle proprie attribuzio­ni a singoli componenti della Giunta o del Con­siglio.

Lo statuto dispone in ordine alla temporanea sostituzione del sindaco e del presidente della Provincia assente o impedito.

 

Art. 32 (Funzioni del sindaco e del presidente della Provincia per interventi d'urgenza)

Il sindaco e il presidente della Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, possono adottare, in caso di grave ed urgente necessità, tutti i provvedimenti contingibili necessari per evitare pregiudizi alla comunità amministrata o per soddisfare bisogni non altrimenti ovviabili in materia di uso dei beni comunali, di igiene, di edilizia e di polizia locale.

I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere adeguatamente motivati ed esse­re in armonia con i principi generali dell'ordina­mento giuridico.

 

Art. 33 (Funzioni speciali del sindaco)

Quando ricorrono gravi ed urgenti necessità di pubblico interesse il sindaco può adottare op­portuni provvedimenti a carattere temporaneo, disponendo della proprietà privata nei limiti e con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Al proprietario è comunque dovuta una giusta indennità.

 

Art. 34 (Distintivo del sindaco)

Il distintivo del sindaco è costituito da una fascia tricolore cinta attorno ai fianchi.

 

Art. 35 (Principi dell'attività amministrativa locale)

Nello svolgimento delle funzioni proprie gli enti locali territoriali determinano il contenuto e le forme dei propri atti, nei limiti stabiliti dalla presente legge.

 

Art. 36 (Ordinamento degli uffici e dei servizi nonché del personale dipendente dagli enti locali)

La struttura degli uffici e l'ordinamento del per­sonale sono informati ai principi della democra­zia, del decentramento e dello snellimento delle procedure.

La regolamentazione dello stata giuridico e del trattamento economico del personale dipendente degli enti locali deve essere conforme ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Il trattamento giuridico ed economico del per­sonale dei comuni e delle province viene deter­minato in conformità ai principi, ai criteri ed ai livelli retributivi, risultanti da accordi nazionali.

I livelli retributivi non potranno, in nessun ca­so, superare quelli contenuti negli accordi sud­detti.

L'accordo nazionale viene stipulato tra una rap­presentanza del Governo, dell'Associazione na­zionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative, su sca­la nazionale, dei lavoratori dipendenti.

L'accordo è approvato con decreto del Presi­dente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso.

 

Art. 37 (Elezione dei consigli comunali e provinciali)

L'elezione dei consigli comunali e provinciali, il numero dei consiglieri, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere, di as­sessore, di sindaco, di presidente della Provin­cia, la convalida degli eletti e la loro surrogazio­ne e decadenza sono disciplinate dalla legge del­lo Stato salva la competenza delle Regioni a sta­tuto speciale.

I consigli comunali e provinciali sono eletti a suffragio popolare diretto, con voto personale, libero e segreto, dai cittadini che abbiano com­piuto il diciottesimo anno di età.

Le indennità e il trattamento assistenziale e previdenziale degli amministratori comunali sono regolati in conformità a norme stabilite da legge della Repubblica, la quale assicura altresì le con­dizioni per rendere effettivo il diritto di cui all'art. 51, ultimo comma, della Costituzione.

 

Art. 38 (Casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali)

I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno:

1) quando l'approvazione del bilancio sia avve­nuta nei modi e nei termini di cui al quarto com­ma dell'articolo 52;

2) quando sia stata accertata l'impossibilità di dare vita agli organi esecutivi, previa diffida ed invito a provvedere da parte dell'organo di con­trollo entro il termine perentorio di 60 giorni. Il termine assegnato deve avere inizio trascorsi 30 giorni dal loro insediamento o dalle dimissioni o revoca del sindaco, del Presidente della provin­cia o delle giunte comunali o provinciali;

3) quando sia venuta a mancare per dimissioni morte od altra causa la metà dei componenti as­segnati.

Qualora il sindaco e il presidente della Pro­vincia siano compresi fra i consiglieri venuti a mancare per dimissioni, morte o altra causa, anche la giunta si considera decaduta.

Per il disbrigo degli affari correnti, restano in carica il sindaco e la giunta comunale, il presi­dente dell'amministrazione provinciale e la giun­ta provinciale, qualora almeno la metà degli as­sessori non sia compresa fra i consiglieri venuti a mancare per dimissioni, morte o altra causa.

Con il decreto di cui al primo comma del pre­sente articolo viene nominato, fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, per il disbrigo degli affari correnti, un commissario o un collegio di commissari.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali devono essere indette entro il ter­mine di 90 giorni.

 

 

TITOLO IV

FINANZA LOCALE

 

Art. 39 (Ordinamento)

I Comuni e le Province sono enti dotati di auto­nomia finanziaria, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato, che coordina la finanza locale con la finanza regionale e la finanza sta­tale, ispirandosi al principio dell'unità della fi­nanza pubblica e della pluralità di concorso per le entrate.

Con legge della Repubblica sono determinati i tributi propri dei comuni, le compartecipazioni ai tributi erariali e i compiti di concorso dei co­muni stessi al processo tributario generale.

 

Art. 40 (Coordinamento della finanza pubblica)

Le entrate dei Comuni e delle province sono stabilite da leggi della Repubblica secondo i se­guenti principi:

a) attuazione del coordinamento finanziario di cui all'art. 119 della Costituzione in modo che siano predeterminate, in una proiezione plurien­nale, le risorse finanziarie da attribuire ai diversi livelli istituzionali in rapporto agli obiettivi priori­tari per tutto il Paese e alle rispettive funzioni;

b) finanziamento delle funzioni normali median­te tributi propri, quote di tributi erariali e som­me trasferite a carico del bilancio statale attri­buiti ai comuni e alle province in base a legge della Repubblica;

c) finanziamenti per investimenti, attributi con leggi nazionali e regionali.

Ai fini del coordinamento di cui al comma pre­cedente, la Commissione parlamentare per le questioni regionali:

a) segue i rapporti tra la finanza statale, regio­nale e locale, in base ad apposite rilevazioni tri­mestrali presentate dai Ministri del Bilancio e della programmazione economica e del tesoro nonché in base ad eventuali indagini conoscitive;

b) predispone relazioni periodiche sulla effica­cia delle norme che regolano il coordinamento della finanza statale, regionale e locale e sullo stato dell'equilibrio fra funzioni e risorse ai vari livelli istituzionali.

 

Art. 41 (Ordinamento del Bilancio, della contabilità e dei contratti dell'amministrazione locale)

L'attività degli enti locali si esplica attraverso programmi e bilanci pluriennali ed annuali.

Tali bilanci devono essere deliberati in pareg­gio economico.

I bilanci e la contabilità dei comuni e delle pro­vince sono regolati secondo i principi della leg­ge 19 maggio 1976, n. 319.

Con legge regionale sono dettate norme d'at­tuazione per il coordinamento dei bilanci e della contabilità tra Regioni, province e comuni, in par­ticolare in ordine:

a) all'articolazione dei programmi e ai loro ag­giornamenti annuali;

b) alla struttura dei bilanci pluriennali e annua­li sia di competenza che di cassa.

 

Art. 42 (Finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali)

Gli investimenti nazionali per il finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali sono ripartiti su base regionale. La Regione asse­gna le somme con riferimento agli obiettivi della programmazione regionale.

Ai fini del coordinamento di cui all'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 lu­glio 1977, n. 616, sono comunicati alla Regione i programmi d'investimento degli enti locali terri­toriali.

Nel quadro dei programmi di utilizzazione delle disponibilità creditizie per gli investimenti pub­blici e privati, sono determinate dagli organi com­petenti, con riferimento agli obiettivi della pro­grammazione economica, le quote di investimen­to degli enti locali delle quali deve essere effet­tuato il finanziamento.

I mutui sono consentiti solo per investimenti e alla condizione che i relativi oneri non alterino il pareggio economico del bilancio.

 

 

TITOLO V

 

Sezione I

IL CONTROLLO

 

Art. 43 (Organo di controllo)

In ogni capoluogo di Regione è istituito un or­gano regionale per il controllo sugli atti dei co­muni, delle province, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle associazioni fra comuni.

Esso è denominato Comitato regionale di con­trollo.

Con legge regionale l'organo di controllo può essere suddiviso in una o più sezioni decentrate per territorio. Dura in carica quanto il Consiglio regionale.

Con legge regionale possono essere altresì istituite sezioni decentrate per la sola materia sanitaria.

Con legge regionale sono stabilite altresì la sede, le modalità e le spese di funzionamento, le competenze del Comitato regionale e delle sezioni decentrate e le forme di coordinamento.

Gli atti degli enti locali operanti su territori ap­partenenti a più province vanno comunque sot­toposti al controllo del Comitato regionale.

Con legge regionale può essere attribuito al Comitato o a una sezione decentrata il controllo di legittimità sugli atti di altri enti locali anche economici, per i quali non sia prevista una diver­sa forma di controllo.

 

Art. 44 (Composizione)

Il Comitato Regionale di controllo e ciascuna sezione decentrata sono costituiti da cinque com­ponenti, di cui:

a) tre eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due fra cittadini iscritti nelle liste elet­torali e scelti fra docenti universitari di diritto, magistrati amministrativi e ordinari, avvocati del­lo Stato, avvocati con un'anzianità di iscrizione nell'Albo speciale da almeno cinque anni, diri­genti generali o equiparati delle amministrazioni pubbliche;

b) un funzionario direttivo eletto dal Consiglio regionale e scelto da una terna trasmessa dal Commissario di governo territorialmente compe­tente;

c) un magistrato eletto dal Consiglio regionale e scelto da una terna trasmessa dal Presidente del TAR o della sezione di TAR competente terri­torialmente o, in mancanza della sezione del TAR, da una terna trasmessa dal Presidente del Tribu­nale avente sede nel capoluogo della provincia ove la sezione svolge la propria attività.

I componenti di cui alla lettera a) e c) del com­ma precedente sono collocati in aspettativa dall'amministrazione di appartenenza per tutto il pe­riodo in cui sono chiamati ad esercitare le fun­zioni di controllo di cui all'articolo precedente.

 

Art. 45 (Ineleggibilità)

Non sono eleggibili a componenti del Comi­tato:

1) i membri del Parlamento e dei Consigli re­gionali;

2) gli amministratori e i dipendenti dei comu­ni, delle province, delle associazioni fra comuni, delle comunità montane, delle unità sanitarie lo­cali e comunque di ogni altro ente i cui atti sono soggetti al controllo del Comitato;

3) coloro che non sono eleggibili secondo la legge dello Stato a consiglieri comunali, provin­ciali e regionali;

4) i componenti dei consigli circoscrizionali.

 

Art. 46 (Trasmissione degli atti, audizione)

La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini della pubblicazione e dell'invio delle deli­berazioni al comitato di controllo.

La legge regionale detta altresì norme per ga­rantire l'audizione dei rappresentanti del comu­ne e della provincia da parte dei comitati di controllo prima delle relative pronunce, nonché l'inserimento a verbale delle osservazioni dell'ente locale come parte integrante del procedi­mento di controllo.

 

Art. 47 (Controllo preventivo di legittimità)

Il controllo di legittimità consiste nella verifi­ca della conformità dell'atto rispetto alle norme giuridiche che ne regolano la competenza, ne disciplinano il procedimento di formazione, ne stabiliscono i presupposti e ne vincolano il can­tenuto, esclusa ogni diversa valutazione dell'in­teresse pubblico perseguito.

Il controllo preventivo di legittimità è eserci­tato su atti fondamentali.

Sono atti fondamentali:

a) ogni provvedimento a contenuto normativo;

b) i bilanci annuali e pluriennali;

c) i piani e i programmi, sui quali la legge non preveda una forma diversa di controllo da parte della Regione, che in tal caso esamina l'atto anche dal punto di vista della legittimità formale;

d) la pianta organica del personale;

e) la istituzione di tributi e la disciplina della loro applicazione;

f) la costituzione, la modificazione e la estin­zione di forme collaborative o partecipative con altri enti pubblici territoriali o economici e con società;

g) la costituzione, la modificazione o la sop­pressione di servizi o di unità di gestione;

h) la disposizione del demanio o del patri­monio;

i) la contrazione di mutui.

 

Art. 48 (Esecutività delle deliberazioni)

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente diventano esecutive, se il comitato di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro il termine perentorio di venti giorni dal loro ricevimento, ri­dotti alla metà nel caso di urgenza dichiarata nell'atto.

Per i bilanci, i conti consuntivi, i piani e i pro­grammi il termine di cui al comma precedente è di trenta giorni.

Il Comitato di controllo può interrompere per una sola volta, con provvedimenti motivati, i ter­mini di esecutività degli atti.

Se entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di chiarimenti l'ente non confermi l'atto o non lo modifichi nei termini indicati dall'organo di controllo, l'atto cessa di produrre i suoi effetti.

 

Art. 49 (Controllo di merito)

Il controllo di merito è esercitato in via preven­tiva sugli atti di cui alle lettere b), d) ed h) del precedente art. 6.

Esso comporta l'esame della opportunità dell'atto; dell'assenza di eccesso di potere dello stesso; della corrispondenza del singolo atto alle finalità e ai programmi dell'ente; della coerenza dell'atto medesimo rispetto ai programmi e ai piani della provincia e della regione nonché agli obiettivi della finanza pubblica.

È esercitato mediante la richiesta di riesame, per una sola volta, all'ente deliberante entro lo stesso termine in cui è esercitato il controllo di legittimità.

Se entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di riesame l'ente non confermi l'atto o non lo modifichi nei termini indicati nell'ordinan­za di rinvio, l'atto cessa di produrre i suoi effetti.

L'atto diventa esecutivo, se viene confermato senza modificazioni dallo stesso organo che lo aveva adottato.

La richiesta di riesame che non abbia compor­tato anche rilievi di legittimità dell'atto preclude ogni successiva intervento in tale direzione dopo la riconferma dello stesso da parte dell'ente inte­ressato.

 

Art. 50 (Controllo successivo di legittimità)

Ogni altro atto non è soggetto a controllo preventivo ed è esecutivo dopo l'avvenuta pub­blicazione all'albo pretorio.

Su di esso viene esercitato, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla trasmissione, il controllo successivo ai soli fini della verifica del­la rispondenza dell'atto ai requisiti di forma ri­chiesti e della competenza dell'organo che ha adottato il provvedimento.

Se l'organo di controllo ravvisa dei vizi, invita l'ente a sanare l'atto viziato entro congruo ter­mine, decorso inutilmente il quale, l'atto va con­siderato nullo.

Nella ipotesi di annullamento e di definitiva impossibilità di sanatoria dell'atto, dei danni ri­spondono gli amministratori che l'hanno posto in essere.

 

Art. 51 (Atti non soggetti a controllo)

Gli atti meramente esecutivi di deliberazioni già approvate non sono soggetti ad alcun con­trollo.

 

Art. 52 (Controllo sostitutivo)

L'organo di controllo valuta se gli enti, i cui atti sono sottoposti al proprio esame, abbiano omesso di compiere un atto dovuto a contenuto vincolato, anche attuativo di impegni assunti con un precedente atto amministrativo o derivanti da leggi nazionali o regionali, che non comporti valutazioni discrezionali sulle modalità e sulla quantificazione.

In caso di accertata omissione, l'organo di con­trollo invita l'ente a provvedere, assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, nomina un commissario ad acta. Fra gli atti dovu­ti sono compresi anche i bilanci e i conti con­suntivi.

Per i bilanci, valutata la omissione, l'organo di controllo, invita l'ente a provvedere, assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il qua­le nomina un commissario col compito di com­piere l'atto in sostituzione dell'organo inadem­piente.

Per i conti consuntivi, l'organo di controllo, col rispetto delle procedure previste per i bi­lanci, provvede alla nomina di un collegio di revi­sori, col compito di predisporre la relazione da sottoporre all'approvazione del consiglio.

È escluso il giudizio di conto sui conti consun­tivi.

 

Art. 53 (Responsabilità dei componenti del Comitato di controllo)

I componenti dei comitati di controllo sono personalmente responsabili degli atti illegittimi da essi approvati nonché della mancata approva­zione di atti legittimi.

Sono esclusi dalla responsabilità coloro che si sono formalmente dissociati dalla maggioranza che si è formata sugli atti di cui al comma pre­cedente.

 

Art. 54 (Decadenza di ogni altra forma di controllo)

Tutti i poteri di vigilanza e di controllo previsti dalle leggi nei confronti degli atti e degli organi dei comuni e delle province, da qualsiasi autori­tà e sotto qualsiasi forma esercitata, ivi compre­si i visti, le autorizzazioni e i consensi preventivi, si intendono decaduti e sostituiti dai controlli previsti dalla presente legge.

 

 

Sezione II

LE RESPONSABILITÀ

 

Art. 55 (Casi di responsabilità)

Il presidente ed i componenti degli Organi col­legiali deliberanti sono solidalmente responsa­bili per i danni derivati da atti od operazioni ille­gittime poste in essere dal Collegio stesso, fat­ta eccezione per quelli che abbiano fatto con­statare nel verbale il proprio dissenso o non ab­biano partecipato alla formazione dell'atto o al compimento dell'operazione.

Gli amministratori dei Comuni e delle Province nei casi in cui abbiano:

a) dato esecuzione a provvedimenti non dive­nuti esecutivi a norma di legge;

b) effettuato spese o contratto impegni di spe­se, non deliberati nei modi e nelle forme di legge;

c) deliberato spese senza assicurare la coper­tura finanziaria, sono responsabili nei confronti dell'amministrazione sia per il danno effettiva­mente arrecato all'Amministrazione, sia per lo squilibrio economico-finanziario arrecato al bi­lancio.

Il danno derivante dallo squilibrio economico­finanziario va valutato in via equitativa.

Gli amministratori ed i dipendenti dei Comuni e delle Province sono responsabili dei libri e dei documenti loro affidati secondo i rispettivi rego­lamenti., che disciplinano l'ordinamento degli uffi­ci e dettano norme per le indîviduazioni dei re­sponsabili dei singoli atti.

 

Art. 56 (Responsabilità dell'ente nei confronti dei terzi)

I Comuni, le Province, le Comunità montane e le forme associative e di collaborazione degli enti locali rispondono direttamente del danno ingiusto arrecato da amministratori e dipendenti a terzi, negli stessi casi e con le stesse modalità previste per la responsabilità dello Stato nei con­fronti di terzi.

Non sussiste responsabilità dell'ente allorché il fatto dannoso non sia stato commesso dall'agente durante il servizio o a causa di esso ov­vero sia riferibile ad un suo comportamento do­loso costituente reato.

La responsabilità di cui al primo comma sus­siste anche quando il danno sia stato arrecato nell'esercizio di funzioni attributive dallo Stato o delegate dalla Regione.

 

Art. 57 (Danno ingiusto)

È danno ingiusto quello derivante dalla viola­zione di diritti soggettivi.

La responsabilità dell'ente sussiste sia se la violazione del diritto soggettivo derivi dal com­pimento di atti od operazioni, sia se essa consi­sta nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti dovuti.

Quando la legge o il regolamento non stabili­scono diversamente, il termine entro il quale la Amministrazione deve pronunciarsi sull'istanza dell'interessato è di 60 giorni dalla presentazio­ne dell'istanza.

Trascorso tale termine l'interessato può far constatare l'inattività dell'amministrazione me­diante diffida notificata a mezzo di ufficiale giu­diziario.

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazio­ne della diffida l'interessato può esperire l'azione per il risarcimento del danno, senza pregiudizio del diritto alla riparazione dei danni che si siano già verificati in conseguenza dell'omissione o del ritardo.

La notificazione della difesa non è necessaria nel caso in cui la legge qualifichi direttamente come silenzio-rifiuto l'inerzia dell'amministrazio­ne protrattasi per un tempo determinato: in tal caso l'interessato può proporre senz'altro l'azio­ne di risarcimento dopo che sia trascorso il ter­mine stabilito dalla legge.

Quando il danno derivi dalla mancata esecu­zione del giudicato formatosi contro l'Ammini­strazione, l'azione di risarcimento può essere proposta dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla notificazione della decisione del giudice ammini­strativo che, ai sensi dell'art. 27, n. 4), del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 o dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 dichiara l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato.

 

Art. 58 (Azione di responsabilità)

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei Comuni, del­le Province e delle rispettive forme associative e collaborative può essere promossa su denuncia del Comitato di controllo, del sindaco o del presi­dente della Provincia, previa deliberazione con­siliare.

Essa può inoltre essere promossa da un con­sigliere comunale, provinciale o delle forme as­sociative e collaborative: in tal caso si può dar corso al giudizio qualora la sezione giudicante dichiari l'azione non manifestamente infondata con ordinanza adottata in camera di consiglio e sentito il procuratore generale e le altre parti interessate.

L'amministrazione può sempre costituirsi in giudizio e, in caso di azione diretta, può essere condannata alle spese di giudizio.

L'attore può essere condannato alle spese di giudizio anche a seguito della ordinanza di cui al terzo comma.

Qualora sussista fondato timore di pregiudizio dei diritti dell'ente, l'organo che promuove l'azio­ne di responsabilità può chiedere provvedimenti cautelari al presidente della sezione giudicante, che provvede sentiti il procuratore generale e le altre parti interessate.

 

Art. 59 (Decadenza dell'azione di responsabilità)

L'azione di responsabilità decade ove non sia promossa entro cinque anni dai fatti contestati e se non vi sia pronuncia passata in giudicato entro otto anni dai fatti stessi.

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 60 (Funzioni non previste dalla presente legge)

Restano comunque confermate a favore dei comuni tutte le funzioni loro attribuite da leggi dello Stato, che non siano state abrogate ai sensi del successivo art. 64.

 

Art. 61 (Scioglimento degli organismi comprensoriali)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della pre­sente legge cessano dalle loro funzioni gli orga­nismi comprensoriali eventualmente costituiti dalle Regioni con carattere di generalità sull'in­tero territorio regionale, anche quando abbiano assunto la forma del consorzio tra Comuni.

Qualora l'organismo comprensoriale abbia as­sunto la forma di consorzio tra Comuni, la Re­gione nomina uno o più commissari che provve­dono alla loro liquidazione entro tre mesi dalla nomina.

La Regione provvede comunque alla disciplina dei rapporti in corso al momento della cessazio­ne di attività degli organismi comprensoriali.

 

Art. 62 (Ordinamento dei segretari comunali e provinciali)

Il Governo della Repubblica è delegata ad ema­nare decreti aventi valore di legge per il nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo della presente legge.

Nell'esercizio della delega, il Governo si attie­ne ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) rideterminazione delle funzioni tenendo con­to del nuovo ordinamento delle autonomie locali;

2) definizione delle funzioni di assistenza giu­ridico-amministrativa e della responsabilità per il funzionamento dell'apparato amministrativo co­munale e provinciale secondo gli artt. 65 e 66 della presente legge;

3) definizione delle funzioni di istruttoria per gli atti deliberativi, di segretezza del consiglio e della giunta, di compimento delle procedure e della esecuzione degli atti in modo da assicurare autenticità agli atti e alle procedure stesse e da favorire la massima collaborazione con gli orga­ni elettivi;

4) affidamento di compiti notarili e di copia per facilitare il funzionamento dell'ente;

5) organizzazione del ruolo di cui all'articolo della presente legge e dei relativi organi di ge­stione, secondo criteri di elevata professionalità e di gestione democratica con la partecipazione prevalente di rappresentanti regionali e locali, prevedendo le forme di accesso per pubblico con­corso, unicità di carriera, corsi di aggiornamen­to, ampia mobilità, con conservazione, in ogni caso, delle condizioni di carriera ed economiche acquisite.

 

Art. 63 (Delega al Governo per la redistribuzione delle funzioni della provincia)

Il Governo della Repubblica è delegato ad ema­nare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la redistribuzione delle funzioni esercitate dalla Provincia ivi comprese quelle di cui alla Legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche fra i Comuni e le associa­zioni intercomunali.

Criteri direttivi della delega sono il rispetto dei principali contenuti nella presente legge in materia di funzioni proprie dei comuni, al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle fun­zioni amministrative.

Al fine dell'esercizio della delega di cui al pre­sente articolo il Governo adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più schemi di decreto che trasmette a ciascuna Regione, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'Associazione nazionale fra comuni d'Italia, all'Unione delle Province italiane, alla Unione nazionale dei comuni e degli enti montani.

Gli enti e le istituzioni suddette esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimen­to dello schema di decreto governativo.

Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo adotta, se del caso, nuovi schemi di decreto, che sottopone alla Com­missione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.

Il Governo adotta i decreti definitivi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 64 (Abrogazione delle norme incompatibili)

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizio­ni con essa incompatibili.

Sono in particolare abrogati:

- il testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ad eccezione;

- il testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 191, n. 148, e loro successive modifi­cazioni ed integrazioni, ad eccezione;

- il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive modifica­zioni ed integrazioni, ad eccezione;

- il decreto legislativo luogotenenziale 17 no­novembre 1944, n. 426, e successive modifica­zioni;

- il capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni ed inte­grazioni;

- gli artt. 3, 4, 5, e 6 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni ed inte­grazioni;

- gli artt. 3, 4, 5, salvo il 6° comma, 8 e 10 del titolo I e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ed integra­zioni;

- nella legge 3 dicembre 1971, n. 1102, limita­tamente alla parte relativa alle funzioni di pianifi­cazione e di programmazione delle Comunità montane.

 

Art. 65 (Modificazioni alla legge 1 giugno 1977, n. 286)

La legge 1 giugno 1977, n. 286 resta in vigore con le seguenti modificazioni:

all'art. 1 sono soppresse le parole «L'art. 270 del testo unico della legge comunale e provincia­le, approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 10 novembre 1970, n. 852, è sostituito dal seguente»;

nell'art. 4 sono soppresse le parole: «L'art. 271 del testo unico della legge comunale e pro­vinciale, approvato con Regio Decreto, 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente».

 

Art. 66 (Scioglimento di consorzi)

I comuni e le province che hanno costituito consorzi ai sensi del Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, devono proce­dere al loro scioglimento entro il 31 dicembre 1982.

Con l'atto di scioglimento del consorzio, i co­muni decidono di assumere singolarmente i ser­vizi o di gestirli mediante associazioni intercomu­nali oppure mediante le altre forme di coopera­zione tra i comuni previste dalla presente legge.

Qualora sia stata costituita una azienda spe­ciale consortile ed i comuni non intendano utiliz­zarla trasformandola ai sensi dell'articolo 10 del­la presente legge, l'azienda deve essere soppres­sa contemporaneamente al consorzio.

Il personale dei consorzi disciolti e delle azien­de soppresse è trasferito presso gli enti o le aziende cui è affidato il relativo servizio, salva­guardando la condizione economica acquisita.

Nello stesso modo dispongono le leggi regio­nali quando provvedano allo scioglimento o alla riorganizzazione degli enti di cui all'articolo 7 del­la presente legge.

 

Art. 67 (Entrata in vigore statuti)

Fino all'entrata in vigore degli statuti, nelle materie che gli statuti dovranno regolare conti­nuano ad applicarsi le norme precedenti alla pre­sente legge.

I comuni e le province adottano gli statuti en­tro il 31 dicembre 1980.

 

Art. 68 (Proroga dell'attività delle attuali province)

Nella fase di prima applicazione della presente legge i Consigli delle Province, le cui circoscri­zioni siano state modificate ai sensi del prece­dente articolo 22, restano in carica fino alla data di indizione delle elezioni generali per il rinnovo dei consigli provinciali ed esercitano le funzioni su tutto il territorio della precedente circoscri­zione.

 

Art. 69 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesi­mo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Uffi­ciale della Repubblica, tranne per quanto diver­samente disposto nel successivo articolo.

 

 

 

 

(1) V. il documento «Le autonomie locali in relazione all'avvio della riforma sanitaria» in Prospettive assisten­ziali, n. 50.

 

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