Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980

 

 

PROPOSTA DI LEGGE «NORME PER L'ESTENSIONE AI RELIGIOSI E ALLE RELIGIOSE DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO» (1)

 

 

Art. 1

Lo Statuto dei lavoratori e ogni altra disposi­zione di legge che disciplina i rapporti di lavoro nonché i contratti collettivi di lavoro e le norme sulle assicurazioni obbligatorie devono essere applicati nei confronti dei religiosi e delle reli­giose, che esplicano attività lavorativa anche se essi abbiano tacitamente o esplicitamente rinun­ciato ai diritti nascenti dalle suddette disposi­zioni.

 

Art. 2

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della pre­sente legge deve essere regolarizzata la posi­zione dei religiosi e delle religiose che prestano attività lavorativa presso enti pubblici e privati, attribuendo ad essi, con contratto individuale lo stesso trattamento normativo, retributivo ed assi­curativo di cui fruiscono, a parità di anzianità e mansioni, gli altri dipendenti.

Ove gli enti suddetti si avvalgano solamente dell'attività di religiose o religiosi si fa riferi­mento al trattamento riservato ai lavoratori che svolgono analoga attività nel comune, nella pro­vincia o nella regione.

In mancanza, si fa riferimento ai contratti col­lettivi di lavoro, che disciplinano la materia.

 

Art. 3

È fatto divieto di disporre la cessazione della attività lavorativa dei religiosi e delle religiose, il loro trasferimento ad altro ente pubblico o pri­vato o l'assegnazione ad altra mansione, che comportino una qualifica inferiore.

Ogni atto diretto a violare le disposizioni di cui al comma precedente, anche se compiuto an­teriormente alla entrata in vigore della presente legge, è nullo.

 

Art. 4

I religiosi o le religiose, che svolgono attività lavorativa presso enti pubblici o privati hanno diritto a percepire le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro e le retribuzioni ad essi non corrisposte rispettivamente nei limiti temporali di cui all'art. 2948 n. 5) e 2955 n. 2) del codice civile.

 

Art. 5

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presen­te legge, gli enti pubblici o privati sopra menzio­nati devono provvedere al versamento dei con­tributi sociali non corrisposti sia a favore dei reli­giosi o delle religiose in attualità di servizio sia a favore di quelli che abbiano cessato dal ser­vizio, senza aggravio di penalità o interessi.

A domanda degli interessati l'istituto nazionale per la previdenza sociale, provvede alla corre­sponsione delle pensioni e di ogni altro benefi­cio nella stessa misura e con le stesse modalità previste per i lavoratori che svolgono o hanno svolto analoghe mansioni.

All'atto del versamento dei contributi di cui all'articolo precedente gli enti pubblici o privati menzionati nella presente legge devono conse­gnare alle sedi dell'INPS territorialmente compe­tenti, una dichiarazione nella quale sia specifica­tamente indicata, per ogni interessato, il periodo di attività effettivamente svolto e le mansioni ri­coperte.

 

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno del­la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

(1) Proposta di legge n. 1720 presentata in data 19 maggio 1980 alla Camera dei Deputati dagli On. Maria Luisa Galli, Marte Ferrari, Alfonso Gianni e Domenico Na­poletano.

 

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