Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980

 

 

LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA «INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS» (1)

 

 

Art. 1

La Regione Emilia-Romagna, in attuazione de­gli articoli 3, 35 e 38 della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto, nell'ambito delle attri­buzioni regionali di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove lo sviluppo e la qualificazione di servizi e interventi diretti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio dei portatori di handicaps.

Gli interventi di cui alla presente legge hanno carattere integrativo rispetto ad ogni altro in­tervento in favore delle categorie protette pre­viste da altre leggi.

In particolare, le iniziative riguardanti l'ap­prendimento scolastico dei cittadini portatori di handicaps debbono essere parte integrante dei programmi predisposti dagli enti rispettivamen­te competenti per il diritto allo studio; deve es­sere altresì favorito il collegamento fra le atti­vità di formazione professionale e l'inserimento lavorativo.

 

Art. 2

Gli obiettivi di cui al precedente articolo 1 si attuano in particolare mediante iniziative idonee a favorire:

a) l'istruzione secondaria superiore e univer­sitaria e la produzione e distribuzione di mate­riale didattico speciale;

b) l'inserimento lavorativo;

c) il mantenimento e l'inserimento nel pro­prio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita.

 

Art. 3

Le iniziative rivolte a favorire l'accesso alla istruzione secondaria superiore e universitaria sono dirette a studenti portatori di handicaps residenti in Emilia-Romagna per i quali la fre­quenza scolastica comporti un notevole aggravio economico alla normale partecipazione ai corsi.

Le suddette iniziative hanno carattere integra­tivo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, e concernono: sussidi didattici, trasporti e assi­stenza individuale.

 

Art. 4

Al fine di agevolare l'apprendimento in ogni ordine e grado di scuola degli studenti portatori di handicaps, la Giunta regionale, sentita la com­petente Commissione consiliare, può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati specializ­zati per la produzione e la distribuzione di ma­teriale didattico speciale.

 

Art. 5

La Regione Emilia-Romagna assume iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo di citta­dini handicappati residenti in Emilia-Romagna con handicaps tali da comportare una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi e che non siano collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482.

 

Art. 6

Per realizzare le iniziative di cui al precedente articolo, la Regione assegna contributi ai Comu­ni che, in forma singola o associata, promuova­no e garantiscano la realizzazione di almeno uno dei seguenti interventi:

a) adeguamento dei beni strumentali e di posti di lavoro destinati all'attività lavorativa degli handicappati;

b) facilitazioni per l'istituzione e lo sviluppo di imprese singole o associate di cui almeno un terzo dei soci siano handicappati;

c) assunzione parziale, in casi eccezionali e motivati, degli oneri sociali derivanti dall'inseri­mento lavorativo.

Detto intervento deve essere organicamente compreso in un complesso di provvedimenti as­sunti dagli enti locali e volti a favorire l'inseri­mento lavorativo degli handicappati.

La Regione inserisce fra i criteri di priorità di cui all'art. 2, 2° comma, della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, l'impegno di imprese arti­giane, costituite in forma singola o associata, a mantenere per tutta la durata del mutuo conces­so dalla legge medesima, l'occupazione di soci handicappati o di dipendenti handicappati in nu­mero non inferiore al 20% dei propri dipendenti.

 

Art. 7

Alle imprese artigiane di cui alla legge regio­nale 29 maggio 1979, n. 15, aventi fra i propri soci o dipendenti almeno il 20% di handicappati con una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi e non collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, il contributo di cui all'art. 3 della suddetta legge è elevato al 75% del costo di ac­quisizione dell'area e al 100% degli oneri di urbanizzazione.

Alle imprese non insediate nelle zone di rie­quilibrio di cui all'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1979, n. 15, che favoriscano l'inseri­mento lavorativo degli handicappati ai sensi del precedente comma, sono concessi contributi per l'acquisizione dell'area e il pagamento dei rela­tivi oneri di urbanizzazione primaria e seconda­ria nella misura, rispettivamente, del 50% e del 75%.

Resta fermo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 3 della legge regionale suddetta in ordine alla determinazione della spesa ammis­sibile.

 

Art. 8

I Comuni assicurano la partecipazione delle associazioni degli handicappati presenti nel ter­ritorio, delle organizzazioni sindacali dei lavora­tori e dei datori di lavoro alla formulazione ed alla verifica dei provvedimenti di cui al secondo comma del precedente art. 6; ed in particolare prendono contatti con le imprese e con la Com­missione di cui all'articolo 16 della legge 2 apri­le 1968, n. 482, in ordine alla possibilità di un utile inserimento dei soggetti di cui all'articolo 5 in posti di lavoro adatti alle personali capacità degli interessati, alle caratteristiche aziendali e alle condizioni ambientali; valutano inoltre, su richiesta del datore di lavoro o dell'handicappa­to, i problemi afferenti l'inserimento di quest'ul­timo e suggeriscono idonei conseguenti inter­venti.

 

Art. 9

I Comuni singoli o associati, mediante i servi­zi sociali e sanitari presenti nel territorio, favo­riranno la predisposizione di interventi idonei ad assicurare ogni forma di supporto all'inserimento lavorativo dei cittadini handicappati e l'adatta­mento all'ambiente di lavoro e dell'ambiente stesso nei confronti del lavoratore handicappato.

 

Art. 10

Al fine di reinserire e mantenere nel proprio normale ambiente di vita cittadini che a causa del proprio handicap siano istituzionalizzati, o possano essere soggetti a rischi di istituziona­lizzazione, o di altra forma di emarginazione so­ciale, la Regione assegna contributi ai Comuni che, in forma singola o associata, realizzino in­terventi rivolti a:

a) costruire, acquistare o riattare appartamen­ti o altre strutture immobiliari destinate a ser­vizi per handicappati gravi;

b) gestire in forma diretta o convenzionale con enti pubblici o privati, e associazioni di volonta­riato, strutture diurne e residenziali che richie­dano una alta intensità assistenziale ed ospitino un numero di utenti non superiore a 10, prefe­ribilmente residenti nel territorio del Comune o della associazione di Comuni. Dette strutture dovranno comunque essere differenziate con ri­ferimento all'età degli utenti;

c) inserire gli handicappati nel contesto di strutture volte all'organizzazione del tempo li­bero gestite da enti pubblici e privati e destinate a tutta la popolazione.

 

Art. 11

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, costituisce un gruppo di lavoro avente il compito di predisporre un pro­gramma di ricerche socio-epidemiologiche da at­tuare nel territorio regionale. Il programma è predisposto in collaborazione con le organizza­zioni interessate e deve mirare ad accertare la idoneità degli interventi assistenziali, curativi e riabilitativi realizzati sul territorio e a proporre l'eventuale loro adeguamento.

La Giunta regionale definisce í tempi di la­voro del gruppo e i necessari collegamenti con gli organi di osservazione epimediologica locali e regionali.

 

Art. 12

Nel quadro degli interventi di cui al precedente articolo 3 la Regione assegna contributi ai Co­muni di residenza degli studenti fino alla concor­renza massima di L. 1.000.000 per ciascun stu­dente assistito per anno scolastico.

I Comuni che intendano avvalersi del contri­buto regionale inviano con atto deliberativo entro il 30 giugno di ogni anno scolastico la documen­tazione relativa al numero degli interventi pro­grammati ed alla spesa presunta per ciascuno di essi.

La Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno per gli esercizi 1980-1981, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla ripartizione ed alla liquidazione dei con­tributi in parola.

 

Art. 13

I Comuni che intendano accedere ai contri­buti di cui all'articolo 6 inoltrano alla Regione la deliberazione indicante:

- la descrizione degli interventi prescelti in relazione alla situazione occupazionale presente nel territorio e aventi validità annuale;

- il numero e le caratteristiche degli handi­cappati interessati a ciascun intervento;

- la spesa presunta per ogni intervento.

I contributi potranno essere assegnati solo per uno degli interventi previsti per ogni utente e per un periodo massimo di un anno.

 

Art. 14

Per ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 10 i Comuni inoltrano alla Regione la delibera­zione concernente i piani annuali relativi alle at­tività gestite direttamente o in convenzione con enti pubblici e privati.

I piani recano:

- la descrizione degli interventi con partico­lare riferimento a quelli riguardanti le strutture ed i servizi;

- il numero degli handicappati per ciascun intervento e il tipo di handicap di cui ciascuno è portatore;

- il numero e la qualificazione del personale impegnato ove necessario per la realizzazione dell'intervento;

- la spesa presunta per ciascun intervento. I finanziamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 10 sono erogati con le modalità e secondo le procedure previste dalla legge regionale 7 mag­gio 1975, n. 27.

 

Art. 15

Le richieste di finanziamento di cui agli arti­coli 13 e 14, salvo quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 14, per ciascuno dei due set­tori di intervento, devono essere inoltrate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo per gli anni succes­sivi.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla ripartizione ed alla liquidazione dei fondi fino alla concor­renza massima dell'80% della spesa ritenuta am­missibile.

I finanziamenti per gli interventi di cui all'arti­colo 13, non possono comunque essere superio­ri a 100.000.000 per ciascun progetto di inter­vento.

 

Art. 16

Copertura finanziaria

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata negli esercizi 1980 e 1981 la spesa complessiva di L. 4.500.000.000, così ripartita:

a) per gli interventi di cui all'art. 3 di con­corso nelle spese per l'inserimento scolastico: L. 240.000.000, di cui L. 100.000.000 nell'eserci­zio 1980 e L. 140.000.000 nell'esercizio 1981;

b) per gli interventi di cui all'art. 4, per pro­duzione e distribuzione di materiale didattico: L. 100.000.000 di cui L. 50.000.000 nell'esercizio 1980 e L. 50.000.000 nell'esercizio 1981;

c) per gli interventi di cui all'art. 6, concer­nente contributi per l'inserimento lavorativo: L. 2.500.000.000, di cui L. 1.250.000.000 per l'eser­cizio 1980 e L. 1.250.000.000 per l'esercizio 1981;

d) per gli interventi di cui all'art. 10 - lett. b) e c), concernenti contributi per l'integrazione sociale e la gestione di strutture residenziali diurne: L. 1.080.000.000 di cui L. 540.000.000 nell'esercizio 1980 e L. 540.000.000 nell'esercizio 1981;

e) per il finanziamento relativo alla costruzio­ne, all'acquisto o riattamento di appartamenti po­lifunzionali di cui alla lett. a) dell'art. 10 della presente legge: L. 500.000.000, di cui L. 250 mi­lioni nell'esercizio 1980 e L. 250.000.000 nell'esercizio 1981;

f) per gli interventi di cui all'art. 11, concer­nenti un programma di ricerche socio-epidemio­logiche sugli handicappati: L. 80.000.000 nel bien­nio 1980-1981. Alla ripartizione di questi fondi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

Gli stanziamenti annui dei capitoli di spesa corrente di cui alle lettere a), b), c), ed f) del primo comma del presente articolo potranno es­sere integrati o modificati annualmente con leg­ge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, te­nuto conto delle esigenze dei servizi e delle disponibilità di bilancio.

All'onere conseguente all'attuazione della pre­sente legge la Regione provvede mediante la istituzione di appositi capitoli nello stato di pre­visione della spesa dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1980, dotati an­nualmente degli stanziamenti indicati per ciascu­no degli interventi dal primo comma del pre­sente articolo e mediante la utilizzazione di quo­ta-parte dell'importo complessivo di L. 13 mi­liardi che sul bilancio pluriennale 1979-1981 è destinato al finanziamento di un progetto di leg­ge «Interventi per l'assistenza a favore degli anziani e degli handicappati» nell'ambito del programma 11 «altri interventi di carattere so­ciale» settore 03 - Sezione 5ª Sicurezza Sociale.

 

 

 

(1) Legge 29 dicembre 7979, n. 48.

 

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