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LEGGI DELLE REGIONI VENETO, TOSCANA E UMBRIA SUGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLE UNITA' LOCALI

 

 

Ai sensi dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Regioni dovevano, entro il 28 giugno 1979, individuare gli ambiti territoriali del­le Unità sanitarie locali; disciplinarne con legge i compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazio­ne e il funzionamento e stabilire i criteri per l'ar­ticolazione per le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base.

La costituzione delle Unità sanitarie locali do­veva essere deliberata dalle Regioni entro il 31 dicembre 1979.

Molte sono le Regioni che non hanno attuato le suddette prescrizioni, nemmeno al momento in cui scriviamo.

Numerose sono inoltre le inadempienze del Governo.

Lo stato giuridico e normativo dei 700.000 ope­ratori sanitari non è stato definito entro il 30 giugno 1979 come prevedeva la legge 833. Il Go­verno non ha approvato altri fondamentali prov­vedimenti quali la creazione dell'istituto supe­riore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'emanazione di un testo unico in materia di sicu­rezza del lavoro, la definizione del prontuario far­maceutico.

A sua volta il Parlamento non ha ancora appro­vato il piano sanitario nazionale, piano che il Governo ha presentato con notevole ritardo.

Ne consegue che, al momento in cui scriviamo, vi è una situazione di completo caos istituzionale. Funzionano infatti enti (mutualistici e ospedalieri) che, in base alla legge 833, hanno cessato di esi­stere, mentre in molte parti d'Italia non ci sono i nuovi organismi (le unità sanitarie locali) depu­tate a gestire i servizi a partire dal 1 ° gennaio 1980.

Ciò premesso in questo articolo stralciamo i punti salienti delle leggi emanate dalle Regioni Veneto, Toscana e Umbria per la costituzione de­gli organi istituzionali previsti dalla legge 833 per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- composizione dell'Assemblea dell'Associazio­ne dei Comuni;

- funzioni dell'Assemblea dell'Associazione;

- composizione del Comitato di gestione;

- funzioni del Comitato di gestione;

- partecipazione e informazione;

- poteri di verifica e di coordinamento delle Re­gioni;

- funzioni in materia di servizi sociali;

- ufficio di direzione e organizzazione dei servizi.

 

 

REGIONE VENETO

 

Riferimento: legge 25 ottobre 1979, n. 78 «Nor­me per la costituzione ed il funzionamento delle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

 

Composizione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni

L'Assemblea dell'Associazione è formata dai rappresentanti dei Comuni associati secondo i seguenti criteri:

Comuni fino a 3.000 abitanti: 1 rappresentante; Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti: 3 rappresen­tanti;

Comuni oltre i 10.000 abitanti:

- da 10.001 a 100.000 abitanti: 3 rappresentanti più 1 ogni 5.000 abitanti o frazione superiore ai 2.500 abitanti;

- oltre i 100.000 abitanti: 21 rappresentanti più 1 ogni 10.000 abitanti o frazione superiore ai 5.000 abitanti.

I rappresentanti dei Comuni nella Assemblea dell'Associazione sono eletti, anche nel proprio seno, dai rispettivi Consigli comunali con voto limitato ad un nominativo, entro il termine di 90 giorni dalla proclamazione degli eletti. Quando i rappresentanti da eleggere sono 3 o più, almeno uno deve essere espresso dalla minoranza.

Quando l'ambito territoriale del l'Unità sanitaria locale coincide con quello di una Comunità mon­tana, l'Assemblea è sostituita dal Consiglio della Comunità montana. Nel caso che il territorio del­la Comunità montana sia compreso interamente in quello dell'Unità sanitaria locale si fa luogo all'integrazione dell'Assemblea della Comunità quando la popolazione residente nell'ambito dell'Unità sanitaria locale, ma fuori dal territorio montano della Comunità, non superi il 50 per cen­to della popolazione della stessa.

Qualora non vi sia piena coincidenza tra gli ambiti territoriali della Comunità montana e dell'Unità sanitaria locale, l'Assemblea della Comu­nità montana è integrata dai rappresentanti dei Comuni non facenti parte di essa e ciascun Co­mune elegge 3 rappresentanti.

L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento interno con il qua­le sono disciplinate le modalità di funzionamento e le norme per la sua eventuale articolazione in gruppi o commissioni di lavoro.

 

Funzioni dell'Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea generale, organo di promozione ed indirizzo politico dell'azione complessiva dell'Unità sanitaria locale:

a) elegge il comitato di gestione e provvede al suo scioglimento e alla rinnovazione;

b) fissa la sede dell'Unità sanitaria locale e la sua denominazione;

c) approva:

- i bilanci preventivi e i conti consuntivi, sta­bilendo le modalità per la copertura di eventuali risultanze negative di gestione non ripianabili ai sensi dell'art. 51, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- la relazione allegata al bilancio sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio;

- i piani e programmi che impegnano più eser­cizi e la pianta organica del personale;

- i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Unità sanitaria locale e le convenzioni, non­ché il regolamento interno di funzionamento;

- il regolamento che disciplina le forme di par­tecipazione;

d) provvede all'articolazione del territorio dell'Unità sanitaria locale in distretti sanitari di base, secondo i criteri stabiliti dalla legge regio­nale;

e) emana direttive generali vincolanti per il Comitato di gestione.

 

Composizione del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione della Unità sanitaria lo­cale è composto da 7 membri ove la popolazione residente nell'ambito territoriale della Unità sani­taria locale non superi i 150.000 abitanti, da 9 membri quando la popolazione è compresa tra 150.000 e 300.000 abitanti, da 11 membri quando la popolazione supera i 300.000 abitanti.

Esso è eletto nella prima riunione dell'Assem­blea fra i propri componenti. L'elezione avviene mediante votazione su liste con voto di prefe­renza. L'attribuzione dei seggi del comitato av­viene assegnando alla lista che riporta il maggior numero di voti rispettivamente 5 o 6 o 7 seggi a seconda che il Comitato sia composto di 7 o 9 o 11 membri. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste in proporzione ai voti riportati. All'in­terno di ogni lista risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più anziano di età.

Nell'ipotesi che i componenti del Comitato di gestione del Comune singolo non siano consi­glieri comunali, essi partecipano alle sedute dell'Assemblea con diritto di parola.

Qualora l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale coincida integralmente con il territorio della Comunità montana, le funzioni del Comitato di gestione sono assunte dalla Giunta della Co­munità stessa.

Qualora invece non vi sia integrale coincidenza, il Comitato di gestione è eletto dall'Assemblea integrata.

 

Funzioni del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione:

- predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi, i piani, i programmi, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni al fine di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea generale;

- collegialmente determina le modalità e fissa i compiti per il raggiungimento degli obiet­tivi stabiliti da piani, programmi e direttive gene­rali deliberati dall'Assemblea e può attribuire, a tali fini, specifici incarichi istruttori e propositivi a singoli componenti, nonché a più componenti riuniti in commissioni permanenti per subaree, definite dall'Assemblea nel caso di Unità sanita­rie locali con popolazione superiore a 300.000 abitanti;

- nomina, nell'ambito dell'ufficio di direzio­ne, i coordinatori sanitario e amministrativo, non­ché il coordinatore sociale, all'interno dei rispet­tivi organici e con l'osservanza dei prescritti re­quisiti di professionalità;

- compie ogni altro atto di amministrazione dell'Unità sanitaria locale.

Al fine di assicurare l'efficienza della gestione, il Comitato può attribuire all'ufficio di direzione e ai responsabili di singole strutture specifici compiti di amministrazione di carattere esecutivo, ulteriori rispetto a quelli previsti con norme ge­nerali.

Il Comitato di gestione deve accompagnare la proposta di bilancio di previsione con una rela­zione contenente:

1) informazioni intorno alla qualità e quantità dei servizi prestati anche in rapporto alla corri­spondenza fra i relativi costi e benefici;

2) notizie sullo stato di attuazione delle scel­te di programmazione;

3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sul­la quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano sani­tario regionale.

 

Partecipazione e informazione

In attuazione dei principi fissati dagli artt. 13, terzo comma, e 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Comuni singoli o asso­ciati assicurano ampie forme di partecipazione, consultazione e informazione a livello di Unità sanitaria locale e di distretto sanitario di base. L'Unità sanitaria locale, al fine di assicurare la corretta applicazione dei suddetti principi, prov­vede con proprio regolamento a fissare le relative forme e modalità di esercizio uniformandosi ai seguenti indirizzi:

a) istituzione di organismi di partecipazione con funzioni propositive e consultive composti dai rappresentanti delle forze sindacali, profes­sionali, culturali e sociali operanti nell'Unità sani­taria locale, nonché dai rappresentanti degli inte­ressi originari definiti ai sensi della legge 12 feb­braio 1968, n. 132;

b) individuazione di forme di partecipazione dei cittadini alle attività del distretto e degli uten­ti direttamente interessati all'attuazione e gestio­ne di singoli servizi;

c) realizzazione di un articolato sistema in­formativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la piena coscienza degli obiettivi e degli stru­menti della riforma sanitaria con particolare rife­rimento alla educazione sanitaria, agli aspetti epi­demiologici, alla conoscenza delle cause delle malattie e ai modi di prevenirle.

 

Poteri di verifica e di coordinamento della Regione

La Regione svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei riguardi delle scelte e dell'azione degli organi delle Unità sanitarie locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiet­tivi del servizio sanitario e, in particolare, per accertare la corrispondenza tra la programmazio­ne sanitaria regionale e l'attività programmatoria dell'Unità sanitaria locale, nonché la congruenza tra costi dei servizi e relativi benefici, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, lett. c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tal fine i progetti dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e delle piante organiche, predi­sposti dal Comitato di gestione, sono inviati alla Giunta regionale la quale esprime il proprio pa­rere, entro 30 giorni, sulla rispondenza di tali atti al piano sanitario regionale, dandone notizia al Comitato di controllo.

Il Comitato di gestione presenta all'Assemblea gli atti di cui sopra, corredati del parere della Giunta regionale.

La Giunta regionale attua, inoltre, forme di collaborazione tecnica e di supporto all'azione degli organi delle Unità sanitarie locali al fine di evitare squilibri di gestione e di assicurare l'uni­formità dei servizi sul territorio regionale.

Per conseguire tali obiettivi la Giunta regionale ha facoltà di chiedere alle Unità sanitarie locali informazioni e notizie e può proporre ai Consiglio regionale l'emanazione di indirizzi e direttive vin­colanti.

 

Funzioni in materia di servizi sociali

In attesa della legge di riforma del settore as­sistenziale pubblico ed in attuazione dell'art. 25, comma secondo, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e degli artt. 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le funzioni relative ai servizi sociali sono esercitate, negli ambiti territoriali individuati ai sensi della presente legge, dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane.

Qualora le funzioni siano esercitate dalla As­sociazione di comuni o dalla Comunità montana, anche integrata, queste provvedono attraverso gli organi di gestione della Unità sanitaria locale.

L'Assemblea generale della Unità sanitaria lo­cale, in base alle esigenze locali, individua nel proprio regolamento quali tra le sottoelencate prestazioni possono essere erogate dal singolo Comune in deroga all'esercizio in forma asso­ciata:

- sussidi economici concessi a qualsiasi titolo;

- assistenza domiciliare agli anziani e agli ina­bili in età lavorativa;

- gestione delle strutture, tutelari e residenziali, per minori, anziani ed inabili in età lavorativa, con bacino di utenza comunale.

Entro 180 giorni dalla costituzione delle Unità sanitarie locali i Comuni compresi in ambiti terri­toriali nei quali sia costituita l'Associazione ai sensi della presente legge o nei quali la gestione dei servizi competa alla Comunità montana, prov­vedono a mettere a disposizione dell'Associazio­ne o della Comunità montana il personale, i beni e le attrezzature destinati ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'individuazione del personale e dei beni di cui al punto precedente provvede il Comune in­teressato d'intesa con l'Associazione dei Comuni o con la Comunità montana.

In caso di mancato accordo decide il presidente della Giunta regionale, su richiesta del Comune, dell'Associazione o della Comunità montana.

È fatto divieto di procedere alla alienazione, o comunque allo svincolo di destinazione a servizi sociali, dei beni di cui all'articolo precedente.

Ai divieti di alienazione ed ai vincoli di destina­zione dei beni può derogarsi con deliberazione del Comune interessato, previo assenso dell'Uni­tà sanitaria locale e con l'autorizzazione della Giunta regionale.

A decorrere dalla data di costituzione delle Unità sanitarie locali i Comuni provvedono a tra­sferire annualmente all'Associazione o alla Co­munità montana le risorse finanziarie da adibirsi ai servizi sociali nell'ammontare minimo corri­spondente alle risorse destinate dai singoli Co­muni a detti servizi, come risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

L'Assemblea dell'Associazione o della Comu­nità montana propone annualmente ai Comuni la revisione della quota di finanziamento, al fine di assicurare il livello dei servizi e di perequare le situazioni dei diversi Enti locali interessati.

Tutti i finanziamenti previsti da leggi regionali nel settore dei servizi sociali a favore dei Comuni o dei Consorzi di Comuni sono attribuiti ai Co­muni, alle Associazioni di Comuni e alle Comu­nità montane competenti ai sensi della presente legge.

La gestione contabile dei servizi sociali è te­nuta in modo separato da quella dei servizi sani­tari.

 

Ufficio direzione e organizzazione dei servizi

Questi temi non sono trattati dalla legge della Regione Veneto n. 78/1978.

 

 

REGIONE TOSCANA

 

Riferimenti: legge 17 agosto 1979, n. 37 «Isti­tuzione delle Associazioni intercomunali» (pub­blicata integralmente a pagina 35 di questo nu­mero) e legge 19 dicembre 1979, n. 63 «Ordina­mento dell'Unità sanitaria locale. Attuazione del­la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale».

 

Composizione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni

L'Assemblea è costituita:

a) dall'Assemblea dell'Associazione interco­munale di cui agli artt. 2 e 11 ovvero 20, ultimo comma, della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37;

b) dal Consiglio della Comunità montana, nel caso di cui all'art. 20, secondo comma, della citata legge.

Per le Unità sanitarie locali interne al territorio di un Comune, l'Assemblea è costituita dal Con­siglio comunale che mantiene la facoltà di cui all'art. 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Funzioni dell'Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea:

a) elegge il Comitato di gestione;

b) fissa gli indirizzi per la formazione dei piani e dei programmi pluriennali di attività dell'Unità sanitaria locale;

c) approva, in conformità del piano sanitario regionale, i programmi pluriennali di attività e gli altri atti di natura programmatica, compresi quel­li relativi ai servizi multizonali;

d) approva il bilancio, le sue variazioni e il conto consuntivo;

e) approva gli atti che comportano impegni di spesa a carattere pluriennale;

f) approva le convenzioni concernenti l'orga­nizzazione e l'utilizzazione di servizi e strutture;

g) approva il rendiconto trimestrale di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e la relazione annuale prevista dall'art. 49, quarto comma, della citata legge;

h) approva, in conformità al piano sanitario regionale, l'ordinamento dei servizi e la pianta organica del personale nonché gli atti di natura regolamentare;

i) delibera ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalle leggi vigenti.

 

Composizione del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è composto da un nu­mero di membri pari a:

- 13 nel caso in cui la relativa Assemblea sia formata da un numero di componenti non supe­riore a 60;

- 15 nel caso in cui la relativa Assemblea sia for­mata da un numero di componenti superiore a 60.

I membri del Comitato di gestione sono eletti con voto limitato rispettivamente nel numero di 8 e 9 per la maggioranza e di 5 e 6 per le mino­ranze. Essi sono scelti in misura non inferiore al 50% fra i componenti dell'Assemblea ovvero per i Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali interne al territorio di un Comune, anche fra i membri dei corrispondenti Consigli circoscrizio­nali, eletti a suffragio diretto.

I componenti del Comitato di gestione che non sono membri dell'Assemblea, partecipano alle sedute di questa con diritto di parola.

 

Funzioni del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione:

a) nomina il presidente e il vice presidente a maggioranza assoluta dei componenti;

b) predispone i piani ed i programmi plurien­nali di attività;

c) predispone il bilancio, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

d) predispone gli atti di natura programma­tica, compresi quelli che comportino impegni di spesa pluriennali;

e) predispone la pianta organica del perso­nale, i regolamenti e le convenzioni, in relazione alla organizzazione dei servizi;

f) predispone la relazione annuale sull'atti­vità svolta;

g) predispone ed attua i programmi di attività dei servizi multizonali compresi nell'ambito ter­ritoriale dell'Unità sanitaria locale;

h) compie gli altri atti ad esso attribuiti dalle leggi vigenti.

 

Partecipazione e informazione

I Comuni singoli o associati, in attuazione dei principi fissati dall'art. 13, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicurano ampie forme di partecipazione, consultazione e informa­zione a livello di Unità sanitaria locale e di di­stretto, prevedendo in particolare:

a) organismi di partecipazione con funzioni propositive e consultive composti dai rappresen­tanti delle forze sindacali, professionali, culturali e sociali operanti nell'Unità sanitaria locale, non­ché dai rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

b) forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alle attività del distretto e alla ge­stione sociale dei servizi.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione, i Comuni singoli o associati:

- realizzano un articolato sistema informati­vo finalizzato a diffondere tra i cittadini la piena coscienza degli obiettivi e degli strumenti della riforma sanitaria, con particolare riferimento all'educazione sanitaria, agli aspetti epidemiologici, alla conoscenza delle cause delle malattie ed ai modi di prevenirle;

- individuano idonei strumenti, facilmente accessibili, di pubblicizzazione dei provvedimenti di maggior rilievo adottati dalle Unità sanitarie locali;

- assicurano ai cittadini la possibilità di ri­volgere petizioni agli organi di gestione per avan­zare proposte o eventuali rilievi in merito all'ero­gazione delle prestazioni.

 

Poteri di verifica e di coordinamento della Regione

Sulla base delle relazioni annuali approvate dal­le Assemblee delle Unità sanitarie locali, il presi­dente della Giunta regionale presenta al Consi­glio regionale, entro il mese di maggio dei primi due anni di validità del piano, una relazione gene­rale sulla gestione ed efficienza dei servizi sani­tari nella regione, ai sensi dell'art. 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il Consiglio regionale approva la relazione ge­nerale, formulando eventuali indirizzi per la mi­gliore attuazione delle finalità del piano sanitario regionale e indicazioni per le eventuali modifiche o integrazioni del piano sanitario nazionale.

Il controllo sugli atti dell'Assemblea e del Co­mitato di gestione è esercitato dalle sezioni de­centrate del Comitato regionale di controllo, com­petenti per territorio, integrate da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regio­nale.

 

Funzioni in materia di servizi sociali

I Comuni associati esercitano le funzioni di competenza dei Comuni o ad essi delegate nella materia dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Ai fini dell'integrazione con i servizi sanitari, la gestione dei servizi sociali è effettuata dagli organi preposti alla gestione dei servizi sanitari.

Le Assemblee dei Comuni associati individua­no, tenendo conto anche delle forme di decentra­mento, quali, tra le seguenti prestazioni, possono essere erogate dai singoli comuni, in deroga all'esercizio in forma associata previsto dall'arti­colo precedente:

- interventi di sostegno economico;

- assistenza domiciliare;

- gestione delle strutture tutelari e residenziali per minori, anziani ed inabili in età lavorativa, con bacino di utenza comunale.

Fino all'approvazione della legge di riforma dell'assistenza pubblica, allo scopo di garantire la gestione integrata degli interventi, le Province, mediante la stipula di apposita convenzione, pos­sono affidare ai Comuni singoli o associati com­petenti per territorio, l'esercizio delle funzioni di residua competenza nel campo dell'assistenza sociale.

 

Organizzazione dei servizi

I Comuni singoli o associati articolano il terri­torio dell'Unità sanitaria locale in distretti sani­tari di base, per lo svolgimento integrato delle attività di primo livello e di pronto intervento.

Tali attività riguardano in particolare:

- la prevenzione delle cause di rischio negli am­bienti di vita e di lavoro;

- la prevenzione individuale e collettiva median­te prestazioni mediche e sanitarie;

- la cura e la riabilitazione sia ambulatoriale che domiciliare;

- l'informazione e l'educazione sanitaria dei cit­tadini;

- l'orientamento per le prestazioni non erogate a livello di base.

Le attività di cui sopra sono svolte assicurando la unitarietà e la globalità degli interventi, e sono organizzate in modo da consentire l'accessibilità e la fruibilità da parte dell'utenza in ordine all'orario e alla sede di lavoro.

Nel distretto si realizza l'integrazione fra ser­vizi sanitari e sociali.

Quando il distretto coincide con un Comune o con una Circoscrizione comunale, i Comuni sin­goli o associati possono prevedere forme decen­trate di gestione dei servizi di interesse locale, affidate al Comune o al Consiglio di circoscrizio­ne, con predeterminazione di criteri direttivi e con onere di rendiconto.

Gli atti adottati nell'ambito delle gestioni de­centrate sono imputati all'Unità sanitaria locale. Per l'articolazione del territorio in distretti, i Comuni singoli o associati sono tenuti ad osser­vare, di norma, la coincidenza con i confini comu­nali o con le altre zonizzazioni territoriali sub­comunali, tenendo inoltre conto dei seguenti cri­teri:

- la presenza di bisogni e di fasce di rischio per gruppi omogenei di popolazione;

- l'effettiva fruibilità dei servizi da parte degli utenti e l'accessibilità dei medesimi in rela­zione alle caratteristiche geomorfologiche e all'assetto urbanistico del territorio;

- l'efficienza tecnico-funzionale dei servizi;

- la partecipazione ed il controllo popolare sulla efficacia dei servizi.

I Comuni associati provvedono alla suddivisio­ne del territorio in distretti su proposta del sin­golo Comune e, comunque, d'intesa con il me­desimo.

 

 

REGIONE UMBRIA

 

Riferimento: legge 19 dicembre 1979, n. 65 «Organizzazione del Servizio sanitario regionale».

 

Composizione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni

L'Assemblea dell'Associazione è composta da consiglieri comunali, in rappresentanza dei Co­muni associati, eletti dai rispettivi Consigli comu­nali secondo le seguenti proporzioni: 40 rappre­sentanti per le Associazioni con popolazione fino a 50.000 abitanti, 50 per quelle con popolazione tra i 50.001 e i 100.000 abitanti e 60 per quelle con popolazione superiore.

L'Assemblea dell'Associazione, che dura in ca­rica cinque anni e si rinnova in seguito alle ele­zioni amministrative generali, viene insediata en­tro 6 giorni dalle stesse ed esercita le proprie funzioni allorché siano stati eletti almeno due terzi dei membri che la compongono.

Il numero dei rappresentanti per ciascun Co­mune si ottiene dividendo il numero degli abitanti del Comune per il coefficiente ottenuto dal rap­porto tra la popolazione complessiva dell'Asso­ciazione ed il numero dei rappresentanti spet­tanti all'Associazione stessa, approssimando i maggiori resti all'unità, progressivamente fino al­la concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere.

Tutti i Consigli comunali hanno diritto di eleg­gere almeno un rappresentante.

Il numero dei membri da eleggere da parte di ciascun Consiglio comunale non può superare il numero complessivo dei membri del Consiglio stesso; l'eventuale eccedenza è ripartita tra gli altri Comuni dell'Associazione.

I singoli Consigli comunali, previa ripartizione dei membri loro assegnati tra le liste presentate nelle precedenti elezioni comunali in proporzione ai voti ottenuti con il metodo di cui all'art. 72, comma quinto del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, eleggono i propri rappresentanti tra gli eletti nel­le rispettive liste secondo la suddivisione così ottenuta.

I componenti dell'Assemblea durano in carica quanto i Consigli comunali che li hanno espressi e permangono nelle funzioni fino alla loro sosti­tuzione.

Nei casi in cui la gestione dei servizi sociali viene assunta dalle Comunità montane, le com­petenze dell'Assemblea, dell'esecutivo e del pre­sidente sono attribuite, rispettivamente, al Con­siglio, alla Giunta e al presidente della Comunità montana.

Il Consiglio delle Comunità montane nei casi di cui sopra è composto applicando le stesse norme di cui sopra, garantendo comunque, per quanto concerne il numero dei rappresentanti dei singoli Comuni, la rappresentanza minima già prevista dall'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 e successive modificazioni.

 

Funzioni dell'Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea elegge l'esecutivo (1), approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi e le rela­tive relazioni, i piani ed i programmi annuali e poliannuali, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni.

Le deliberazioni concernenti i bilanci e i conti consuntivi sono adottate a maggioranza dei com­ponenti il collegio.

Devono essere preceduti dal parere dei singoli Consigli comunali gli atti riguardanti l'approva­zione dei piani e dei programmi annuali e polian­nuali, dei regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

I Comuni devono pronunziarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, tra­scorso il quale senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.

L'Assemblea inoltre provvede a:

- stabilire le modalità per la copertura di eventuali risultanze negative di gestione non ri­pianabili, ai sensi dell'art. 51, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- approvare la relazione allegata al bilancio sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio;

- suddividere il territorio delle U.S.L. in di­stretti sanitari di base.

Per l'espletamento di tali compiti l'Assemblea può prevedere l'istituzione di commissioni com­poste di propri membri e di cittadini, con poteri di proposta e di parere sugli atti di sua compe­tenza.

 

Composizione del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione dell'U.S.L. è composto di 9 membri, o di 13 nel caso di U.S.L. che gesti­scono presidi o servizi multizonali. Esso è eletto dall'Assemblea con voto limitato a due terzi.

Sono eleggibili nel Comitato di gestione, pur­ché in numero non superiore alla metà dei com­ponenti, anche membri non facenti parte dell'As­semblea.

In caso di cessazione dalla carica di un mem­bro per qualsiasi causa, si procede alla sua sosti­tuzione garantendo comunque il rispetto della proporzionalità di cui al primo comma.

Nei casi di coincidenza dell'ambito territoriale dell'U.S.L. con quello di una Comunità montana, le funzioni di gestione sono svolte dalla Giunta della Comunità montana.

 

Funzioni del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'U.S.L., salvo quelli di com­petenza dell'Assemblea, predispone gli schemi dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sovraintende agli uffici, presidi e servizi dell'U.S.L., vigilando sul loro funziona­mento e riferendo annualmente all'Assemblea.

 

Partecipazione e informazione

Mediante la partecipazione i cittadini, le for­mazioni sociali esistenti sul territorio, gli opera­tori sanitari contribuiscono a migliorare l'organiz­zazione dei servizi e a dare impulso all'attività programmata; inoltre controllano l'efficacia e la rispondenza dell'attività medesima rispetto alle finalità perseguite dal servizio sanitario regionale.

La partecipazione si espleta nei confronti dell'attività dei distretti di base e nei confronti del complesso delle attività delle U.S.L.

Per i fini di cui sopra, l'Assemblea dell'U.S.L. nomina un comitato partecipativo per ciascun di­stretto, anche con poteri di proposta nei confronti degli organi dell'U.S.L. stessa.

Nel caso di coincidenza dell'ambito territoriale del distretto con quello di un singolo Comune o con una porzione del territorio comunale, la no­mina avviene su designazione del Consiglio co­munale o, ove esista, del Consiglio di circoscri­zione.

Qualora il distretto corrisponda al territorio di più Comuni, il Comitato di distretto è nominato su designazione dei Comuni che ne fanno parte.

Le designazioni dei rappresentanti dovranno garantire la rappresentanza delle istanze sociali e degli operatori secondo modalità fissate in ap­posito regolamento.

Sulle proposte e sulle iniziative del Comitato di distretto, i competenti organi dell'U.S.L. devo­no pronunciarsi non oltre sessanta giorni.

Le modalità relative al funzionamento del Co­mitato di distretto sono disciplinate nello statuto dell'associazione.

Al fine di rendere possibile la partecipazione diretta della popolazione, è riconosciuto ai citta­dini residenti nel distretto, in numero non infe­riore ad un decimo della popolazione del distretto medesimo, di presentare agli organi di gestione dell'U.S.L. e al comitato partecipativo di distretto concrete proposte tese al miglioramento dei ser­vizi stessi.

Sulle proposte i competenti organi dell'U.S.L. debbono pronunciarsi entro sessanta giorni.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e degli utenti interessati all'attuazione del servi­zio sanitario, le Associazioni dei Comuni discipli­nano la pubblicazione degli atti delle U.S.L. ga­rantendo:

1) il deposito degli atti e delle proposte di deliberazione presso gli uffici di direzione delle U.S.L.;

2) la pubblicità dell'estratto degli atti di maggiore rilevanza negli organi quotidiani di in­formazione;

3) la pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi delle U.S.L. in appositi spazi nella sede della stessa U.S.L., dei Comuni asso­ciati e dei distretti di base;

4) il diritto per ogni cittadino di ottenere il rilascio di copia di ogni atto dell'U.S.L. nel rispet­to della vigente normativa in materia fiscale.

Al fine di promuovere la partecipazione delle forze sociali alla gestione sociale dell'U.S.L., è istituita presso ogni U.S.L. una consulta i cui membri sono designati dalle organizzazioni sin­dacali maggiormente rappresentative, dalle for­mazioni sociali esistenti nel territorio e dai rap­presentanti degli originari interessi dei disciolti Enti ospedalieri.

Le modalità relative alla composizione e al funzionamento della consulta sono disciplinate dallo statuto.

Al fine di realizzare la partecipazione degli ope­ratori della sanità, il Comitato di gestione pro­muove, almeno una volta l'anno, la conferenza per l'organizzazione dei servizi, dettando regole per il suo svolgimento.

 

Poteri di verifica e di coordinamento della Regione

Il Consiglio regionale nomina, con le modalità previste dalla legislazione vigente, un esperto in materia sanitaria che integri il comitato regionale di controllo per l'esercizio del controllo sugli atti delle U.S.L.

Il comitato regionale così integrato esercita il controllo sugli atti delle U.S.L. nelle forme previ­ste dagli artt. 59 e seguenti della legge 10 feb­braio 1953, n. 62.

 

Funzioni in materia di servizi sociali

In attesa della legge di riforma dell'assistenza, le attribuzioni amministrative in materia di bene­ficenza pubblica, proprie dei Comuni ai sensi de­gli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalle Associazioni dei Comuni o dalle Comunità montane, mediante gli stessi or­gani di gestione dell'U.S.L., osservando le dispo­sizioni contenute nella presente legge al fine di garantire il coordinamento e la integrazione con i servizi sanitari.

A tale scopo lo statuto stabilisce le competen­ze dell'Assemblea, del Comitato di gestione ed adegua l'organizzazione dei servizi, dei presidi, dei settori, nonché la composizione della dire­zione prevedendo il coordinamento dei settori relativi ai servizi sociali.

Congiuntamente al piano dei servizi sanitari e con le stesse procedure, la Regione formula il piano triennale dei servizi socio-assistenziali con la particolare finalità di realizzare la integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali.

La gestione dei fondi per l'esercizio delle attri­buzioni socio-assistenziali è tenuta distinta da quella relativa al fondo sanitario regionale.

I Comuni prevedono in bilancio gli stanziamenti per il finanziamento delle attività socio-assisten­ziali, da trasferirsi alle rispettive Associazioni e Comunità montane e provvedono inoltre di asse­gnare il personale ed i beni occorrenti.

 

Ufficio di direzione e organizzazione dei servizi

Nel predisporre le misure per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'U.S.L., il Comi­tato di gestione deve ispirarsi ai principi dell'au­tonomia tecnico-funzionale dei servizi, della chia­rezza nella individuazione delle responsabilità, e del lavoro di gruppo.

A tale scopo dovrà, in modo particolare:

1) preporre a ciascun servizio un responsa­bile in possesso di corrispondente livello e quali­fica funzionale;

2) garantire la integrazione ed il coordina­mento delle attività del personale addetto a ser­vizi diversi attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo, nel rispetto, in ogni caso, delle compe­tenze assegnate al personale;

3) realizzare la flessibilità delle strutture in modo da poterle costantemente adattare al mu­tare delle esigenze dei servizi, anche attraverso l'istituto della mobilità del personale.

L'U.S.L. articola i propri presidi e uffici nelle seguenti aree funzionali di intervento:

- area dell'assistenza sanitaria di base;

- area integrativa dell'assistenza sanitaria di base;

- area delle funzioni centrali.

 

Area dell'assistenza sanitaria di base - Distretti sanitari

L'erogazione di servizi di prima istanza e di pronto intervento avviene nell'ambito dei distretti sanitari di base.

Fanno capo ai distretti tutte quelle attività che interessano i cittadini in modo più comune e fre­quente.

Tali attività riguardano, in particolare:

- il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro;

- la tutela sanitaria delle attività fisico-ricrea­tive;

- la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione, nonché le altre misure di lotta contro le malattie trasmis­sibili;

- gli interventi di prevenzione individuale e collettiva, compresi quelli di igiene mentale;

- le attività diagnostiche e terapeutiche cor­renti, domiciliari e ambulatoriali in forma di de­genza non ospedalieri, compresa la guardia me­dica;

- la distribuzione dei farmaci;

- l'informazione, la promozione sociale e l'edu­cazione dei cittadini;

- la vigilanza, la profilassi e l'assistenza vete­rinaria.

Nei distretti devono essere garantiti i collega­menti funzionali e le integrazioni con i servizi socio-assistenziali.

L'Assemblea, su proposta dei singoli Consigli comunali, provvede a suddividere il territorio dell'U.S.L. in distretti sanitari di base in modo che essi, di norma, comprendano gruppi di popola­zione tra i quattromila e i diecimila abitanti, te­nendo conto delle caratteristiche demografiche, geomorfologiche e sociali del territorio, e in modo da assicurare in via normale la corrispondenza tra il territorio del distretto e quello del Comune o quello della Circoscrizione territoriale di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

 

Area integrativa dei servizi di distretto

I servizi integrativi nell'assistenza sanitaria di base anche se prestati da presidi multizonali, hanno lo scopo di fornire alle attività distrettuali i necessari supporti tecnici, di attività speciali­stiche e di consulenza di laboratorio, di radiologia e di degenza ospedaliera.

A tale scopo vengono istituiti i dipartimenti secondo criteri di omogeneità delle funzioni da svolgere, sia a livello territoriale che ospedaliero, anche in base a quanto stabilito dal piano sanita­rio regionale.

Il Comitato di gestione, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano sanitario regio­nale, emana disposizioni per il collegamento del­le aree funzionali di base ed integrativa con l'area delle funzioni centrali anche mediante l'individua­zione nei distretti e nei dipartimenti di figure di coordinatori, nel rispetto delle norme dell'ordina­mento del personale e di quelle dell'accordo na­zionale unico di lavoro di cui all'art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Servizi e presidi multizonali

I presidi e servizi multizonali sono individuati nel piano sanitario regionale, che individua altresì le Unità sanitarie locali interessate ai medesimi.

La gestione delle strutture multizonali compete alle U.S.L. in cui le stesse sono ubicate.

Al fine di assicurare il collegamento funzionale dei presidi e servizi multizonali con quelli delle U.S.L. interessate, il Comitato di gestione territo­rialmente competente si avvale di un comitato di coordinamento composto da un rappresentante per ciascuna delle U.S.L. interessate.

Tale comitato deve essere sentito per tutte le questioni riguardanti la programmazione dei ser­vizi, allo scopo precipuo di garantire uguali occa­sioni di fruizione dei servizi e l'accesso ai servizi stessi da parte delle popolazioni interessate; può inoltre essere sentito ogni volta che il Comitato di gestione lo ritenga opportuno.

Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite da apposito regolamento interno.

 

Area delle funzioni centrali e ufficio di direzione

Entro l'area delle funzioni centrali si svolgono principalmente le attività di programmazione e di organizzazione, nonché di supporto tecnico agli organi di amministrazione delle U.S.L.

A questo scopo vengono costituiti servizi di settore per lo svolgimento delle seguenti fun­zioni:

a) per la responsabilità sanitaria:

- formazione del personale ed educazione sa­nitaria della popolazione;

- igiene e prevenzione ambientale e del lavoro;

- assistenza sanitaria e farmaceutica;

- sanità animale ed igiene e vigilanza degli allevamenti;

- medicina legale;

b) per la responsabilità amministrativa:

- amministrazione del personale;

- amministrazione economico-finanziaria;

- amministrazione dell'economato e del prov­veditorato;

- gestione dei servizi tecnologici;

- gestione delle convenzioni.

L'accorpamento in settori delle funzioni di cui sopra viene determinato in apposito regolamento, tenendo conto della complessità delle funzioni da svolgere, nonché di quanto stabilito nel piano sa­nitario regionale.

In ogni caso i settori devono essere almeno 2 per la responsabilità sanitaria ed almeno 2 per la responsabilità amministrativa.

A ciascun settore è preposto un responsabile, in possesso dei requisiti specifici di professio­nalità richiesti dalle norme legislative e contrat­tuali.

I responsabili dei servizi di settore compon­gono l'ufficio di direzione delle U.S.L., che è pre­posto collegialmente all'organizzazione, al coor­dinamento ed al funzionamento di tutti i servizi, alla gestione del piano e del sistema informativo, alle rilevazioni epidemiologiche nonché alla dire­zione del personale.

Il personale dei ruoli sanitario e tecnico che abbia incarichi di responsabilità in qualità di diri­gente o di direttore sanitario, primario ospeda­liero, direttore, o che rivesta altra funzione riser­vata alle qualifiche apicali nei rispettivi ruoli, è chiamato, quando non sia membro dell'ufficio di direzione, ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o ufficio cui è preposto.

Il coordinamento dell'ufficio di direzione è as­sicurato da coordinatori individuati dal Comitato di gestione nei modi previsti dalle norme delegate di cui all'art. 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Consiglio tecnico degli operatori

In ciascuna U.S.L. è istituito il consiglio tecni­co degli operatori.

Il consiglio tecnico degli operatori, organismo di consultazione tecnica del Comitato di gestione dell'U.S.L., esprime parere su ogni questione che gli venga sottoposta dal comitato medesimo e formula altresì proposte per la elaborazione dei piani, dei programmi di intervento e dei progetti­obiettivo sulle materie di competenza delle U.S.L.

 

 

 

(1) La legge della Regione Umbria prevede un esecutivo dell'Associazione dei Comuni composto da membri dell'As­semblea ed eletto dalla stessa secondo i criteri e con le modalità previste nello statuto.

All'esecutivo spettano compiti di proposta sugli atti e le iniziative di competenza dell'Assemblea, di esecuzione dei provvedimenti della stessa, nonché ogni altra attribuzione che gli sia affidata dallo statuto.

Per quanto riguarda i servizi sanitari è istituito un Comi­tato di gestione, in deroga alle attribuzioni dell'esecutivo.

 

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