Prospettive assistenziali, n. 49, gennaio - marzo 1980

 

 

LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA SULLE ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI (1)

 

 

Con legge 17 agosto 1979 n. 37 la Regione Toscana ha approvato le norme relative alla «Isti­tuzione delle Associazioni intercomunali».

La legge definisce «gli ambiti territoriali ade­guati alla organizzazione e alla gestione coordi­nata dei servizi e delle funzioni esercitate dalle Amministrazioni locali».

È pertanto diretta a superare la polverizzazione dei Comuni per quanto concerne tutte le funzioni e tutti i servizi di loro competenza (e non solo quelli sanitari e assistenziali).

Tuttavia, per verificare se l'obiettivo persegui­to è l'Unità locale di tutti i servizi non gestibili dai singoli Comuni, occorrerà vedere se la legi­slazione regionale riguardante i vari settori di intervento prevederà un unico comitato di gestio­ne o tanti comitati di gestione quante sono le materie.

Nella seconda ipotesi, infatti, i rischi sono la frammentazione degli interventi, lo svuotamento dei compiti di indirizzo e coordinamento dell'As­semblea e dell'Esecutivo dell'Associazione inter­comunale e l'attribuzione di poteri politici ai tecnici.

 

 

TESTO DELLA LEGGE

 

Art. 1.

(Suddivisione del territorio in zone sovracomunali)

Nel quadro degli indirizzi e delle iniziative di­retti a definire gli ambiti territoriali adeguati alla organizzazione e alla gestione coordinata dei ser­vizi e delle funzioni esercitate dalle amministra­zioni locali, il territorio della regione toscana, sentiti i comuni e le province a norma degli arti­coli 11 e 12 della Legge 23-12-1978, n. 833, è sud­diviso nelle zone che risultano dall'allegato A).

Le zone di cui al primo comma individuano gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi so­ciali e sanitari ai sensi dell'art. 25, secondo e terzo comma, dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 11, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La zona n. 10 di cui all'allegato A) è suddivisa, ai fini di una articolata gestione dei servizi sociali e sanitari, nelle aree ad essa interne indicate nell'allegato B). Con riferimento a tali servizi, la stessa zona n. 10 individua l'ambito territoriale per il coordinamento con gli interventi negli altri settori di cui all'art. 11, 2° comma, lett. a), della legge 23-12-1978, n. 833.

 

Art. 2.

(Costituzione e funzioni delle associazioni intercomunali)

In ciascuna delle zone di cui all'allegato A) la Regione promuove, tra i comuni che in essa rica­dono, una associazione intercomunale.

I comuni associati possono attribuire all'asso­ciazione l'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione. L'associazione promuove inoltre, nel quadro degli indirizzi e delle direttive di cui agli artt. 7 e 8 della Legge regionale 30-4-1973, n. 30, il coordinamento delle funzioni regionali delegate ai comuni e dagli stessi esercitate.

Nel settore dei servizi sanitari l'associazione opera attraverso le unità sanitarie locali discipli­nate dalla legge 23-12-1978, n. 833 e dalle relative leggi statali e regionali d'attuazione.

 

Art. 3.

(Statuto dell'associazione)

L'associazione intercomunale è retta da un pro­prio statuto, che disciplina, tra l'altro, nel rispetto delle norme della presente legge, della legge 23­12-1978, n. 833 e delle altre leggi statali:

1) la denominazione e la sede dell'associa­zione;

2) la composizione, i compiti e il funziona­mento degli organi dell'associazione;

3) le forme ed i modi di collaborazione tra l'associazione ed i comuni associati e le modalità della preventiva consultazione dei comuni sugli atti indicati dalle leggi regionali;

4) le modalità per il coordinamento delle fun­zioni delegate ai comuni;

5) i casi di esercizio, da parte dei comuni, della facoltà di chiedere il riesame degli atti dell'associazione ai sensi dell'art. 10;

6) le forme rivolte ad assicurare la parteci­pazione popolare all'attività dell'associazione, la pubblicità delle sedute dell'assemblea, le moda­lità di invio degli ordini del giorno dell'assemblea ai comuni associati;

7) i criteri di organizzazione degli uffici; 8) il sistema di contabilità e bilancio; 9) i modi di finanziamento;

10) le modalità per l'insediamento dell'as­semblea in occasione dei rinnovi successivi alla prima costituzione di cui all'art. 12.

Lo statuto dell'associazione intercomunale, de­liberato dai consigli dei comuni compresi nell'as­sociazione, è approvato nelle forme previste per i consorzi tra i comuni.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della pre­sente legge, il consiglio regionale delibera un regolamento provvisorio delle associazioni inter­comunali, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento fino all'entrata in vigore dello sta­tuto di cui al comma precedente.

 

Art. 4.

(Organi dell'associazione intercomunale)

Sono organi dell'associazione intercomunale:

a) l'assemblea;

b) l'esecutivo;

c) il presidente.

A norma della legge 23-12-1978, n. 833 e delle relative leggi statali e regionali di attuazione, per il settore dei servizi sanitari è istituito presso ogni associazione intercomunale un comitato di gestione, con i compiti previsti da tali leggi, in deroga alle attribuzioni dell'esecutivo di cui al successivo art. 7.

 

Art. 5.

(Assemblea. Nomina dei membri e durata in carica)

L'assemblea è composta da consiglieri dei co­muni compresi nel territorio dell'associazione in­tercomunale e dura in carica fino alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comu­nali, salvo la sostituzione di singoli membri per revoca, dimissioni, perdita della qualità di consi­gliere comunale ed altri casi previsti dallo statuto dell'associazione intercomunale in conformità al­le vigenti disposizioni.

I consiglieri comunali che vanno a far parte dell'assemblea sono eletti dai rispettivi consigli secondo i criteri di proporzionalità disciplinati dallo statuto.

Il numero dei componenti dell'assemblea non può comunque essere inferiore a 50, con garanzia di rappresentanza delle minoranze.

A far parte dell'assemblea dell'associazione intercomunale possono essere eletti dai rispet­tivi consigli comunali, in luogo di altrettanti con­siglieri comunali, membri dei consigli circoscri­zionali eletti a suffragio diretto.

 

Art. 6.

(Compiti dell'assemblea)

Spetta all'assemblea deliberare su tutti i pro­vvedimenti di competenza dell'associazione inter­comunale non attribuiti ad altri organi in confor­mità allo statuto ed ai principi della presente legge.

All'assemblea spetta comunque di deliberare sugli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei

conti consuntivi, dei piani e programmi che im­pegnino più esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni.

 

Art. 7.

(L'esecutivo)

L'esecutivo è composto da membri dell'assem­blea ed è eletto da questa secondo i criteri e le modalità stabilite dallo statuto.

Possono comunque essere invitati a partecipa­re alle sedute dell'esecutivo i sindaci dei comuni associati.

All'esecutivo spettano compiti di proposta all'assemblea, di esecuzione dei deliberati di que­sta, di direzione e di vigilanza.

Lo statuto determina le altre funzioni ammini­strative di competenza dell'esecutivo.

 

Art. 8.

(Il presidente)

Il presidente dell'associazione intercomunale è eletto dall'assemblea tra propri membri, con le modalità previste dallo statuto.

Il presidente rappresenta l'associazione inter­comunale, convoca e presiede l'esecutivo e l'as­semblea, esercita gli altri compiti attribuitigli dallo statuto.

 

Art. 9.

(Personale)

Per l'attuazione dei propri compiti, l'associa­zione intercomunale si avvale del personale e delle strutture poste a disposizione dai comuni, dalle province, dalla regione e dagli altri enti locali.

Il personale di cui al comma precedente dipen­de funzionalmente dall'associazione intercomu­nale.

 

Art. 10.

(Facoltà di riesame ed esecutività degli atti dell'associazione)

I comuni compresi nell'associazione intercomu­nale hanno facoltà di chiedere motivatamente il riesame di determinati atti dell'associazione, se­condo le modalità, i termini e gli effetti discipli­nati dallo statuto.

I controlli sugli atti delle associazioni interco­munali sono esercitati dalla sezione del comitato regionale di controllo competente in relazione alla sede dell'associazione.

 

Art. 11. (Associazioni all'interno della zona 10)

Le aree A, B, C, D, E di cui all'allegato B) in­dividuano altrettanti ambiti delle unità sanitarie locali, la cui disciplina si conforma all'art. 15 della Legge 23-12-1978 n. 833, e alle relative leggi sta­tali e regionali di attuazione. Organi di tali unità sanitarie locali sono il consiglio comunale, il co­mitato di gestione e il suo presidente.

Per ciascuna delle aree F, G, H di cui all'alle­gato B) la regione promuove ulteriori associazioni tra i comuni in esse compresi con i compiti di gestione dei servizi che saranno disciplinati dalla legge regionale istitutiva delle unità sanitarie lo­cali, in attuazione dell'art. 61, della legge 23-12­1978 n. 833. Alle predette associazioni si appli­cano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 3, 9, 10 e 12 della presente legge.

Gli organi delle associazioni di cui al prece­dente comma sono l'assemblea, il comitato di ge­stione e il suo presidente. Per essi si applica la disciplina dell'art. 15 della legge 23-12-1978, nu­mera 833. Per la prima costituzione e fino all'ap­provazione dello statuto dell'associazione, l'as­semblea é composta secondo i criteri di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge e di essa fanno comunque parte i rappresentanti dei comuni compresi nella rispettiva associazione che risultino nominati nell'assemblea dell'asso­ciazione intercomunale corrispondente alla zona n. 10 di cui all'allegato A).

I presidenti dei comitati di gestione delle asso­ciazioni di cui al secondo comma e delle altre unità sanitarie locali interne alla suddetta zona n. 10 possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'esecutivo dell'associazione interco­munale corrispondente alla stessa zona n. 10.

 

Art. 12. (Prima costituzione dell'associazione intercomunale)

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su inizia­tiva della giunta, delibera le modalità operative attraverso le quali i comuni, in attuazione delle disposizioni transitorie di cui ai successivi arti­coli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono chiamati a con­correre alla prima costituzione dell'assemblea della rispettiva associazione intercomunale, me­diante la elezione dei propri rappresentanti.

Di tale atto del consiglio regionale è data im­mediata comunicazione a tutti i sindaci. Di esso è disposta inoltre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana.

Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazio­ne i consigli comunali provvedono alla elezione di cui al primo comma e i relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono trasmessi al presidente della giunta regionale.

Le associazioni intercomunali sono costituite con singoli decreti del presidente della giunta regionale, una volta eletti almeno i tre quarti dei membri delle rispettive assemblee. La eventuale integrazione dell'assemblea con gli altri membri é disposta con successivo decreto.

Il presidente della giunta regionale o un com­ponente della giunta da lui delegato provvede inoltre alla prima convocazione dell'assemblea che, come suo primo atto, elegge il presidente e procede quindi alla nomina di una commissione per la redazione di uno schema di statuto da sot­toporre all'approvazione dei consigli comunali a norma dell'art. 3. Per la prima elezione del presi­dente dell'associazione intercomunale si applica­no le modalità previste dall'art. 37, terzo camma, dello statuto della regione Toscana.

 

Art. 13.

(Composizione dell'assemblea. Proporzionalità della partecipazione dei comuni)

L'assemblea dell'associazione intercomunale è composta da un numero di membri non inferiore a 50, qualora la somma di tutti i consiglieri dei comuni compresi nell'associazione non superi il numero di 200.

Il numero minimo dei membri dell'assemblea è elevato a 60 o 70 rispettivamente nei casi in cui la somma suddetta non superi il numero di 300 o ecceda tale numero.

Ogni Comune esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della rispettiva associazione in­tercomunale, nel numero che rispetto al numero minimo dei membri dell'assemblea, determinato ai sensi del primo e secondo comma, sta nello stesso rapporto esistente tra il numero comples­sivo dei consiglieri del comune considerato e il numero corrispondente alla somma dei consi­glieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.

Allo scopo di consentire ai comuni una rappre­sentanza nell'assemblea dell'associazione inter­comunale ulteriormente proporzionata al rispet­tivo peso demografico, il numero dei consiglieri dei singoli comuni si intende convenzionalmente modificato, ai fini del calcolo proporzionale di cui al precedente comma, secondo parametri riferiti alla popolazione residente nei comuni stessi e nei casi e nella misura che seguono:

a) per i comuni compresi nelle associazioni intercomunali la cui assemblea, ai sensi del pri­mo e secondo comma, sia composta da un nume­ro di membri non inferiore a 50 o 60:

- comuni da 50.000 a 100.000 residenti: aumen­to del 50%

- comuni fino a 200.000 residenti: aumento del 100%

- comuni fino a 300.000 residenti: aumento del 200%

- comuni con oltre 300.000 residenti: aumento del 300%

b) per i comuni compresi nelle associazioni intercomunali la cui assemblea, ai sensi del se­condo comma, sia composta da un numero di membri non inferiore a 70:

- comuni da 50.000 a 100.000 residenti: aumen­to del 100%

- comuni fino a 200.000 residenti: aumento del 200%

- comuni fino a 300.000 residenti: aumento del 300%

- comuni con oltre 300.000 residenti: aumento del 400%.

Per popolazione residente si intende quella ri­sultante dall'ultimo censimento ufficiale prece­dente la costituzione o il rinnovo dell'assemblea dell'associazione intercomunale.

L'aumento di cui al quarto comma è conteggia­to, ai fini del calcolo proporzionale di cui al 3° comma, anche per la determinazione del numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomu­nale.

I comuni per i quali il calcolo proporzionale suddetto dia un quoziente contenente una frazio­ne di unità esprimono nell'assemblea dell'asso­ciazione intercomunale un numero di rappresen­tanti pari a quello risultante dall'arrotondamento all'unità superiore.

 

Art. 14.

(Proporzionalità dei rappresentanti delle liste politiche)

I rappresentanti che ciascun comune, ai sensi del precedente articolo, esprime nell'assemblea dell'associazione intercomunale riflettono propor­zionalmente la consistenza quantitativa delle liste politiche rappresentate nel consiglio comunale. In particolare, ciascuna lista ha diritto ad essere rappresentata nell'assemblea dell'associazione intercomunale nel numero dei consiglieri che, rispetto al totale dei consiglieri del comune a eleggere nell'assemblea a norma del precedente articolo, sta nello stesso rapporto esistente tra il numero dei consiglieri espressi dalla lista nel consiglio comunale ed il numero complessivo dei consiglieri del comune. Dai quozienti risultanti da tale calcolo proporzionale per ciascuna lista po­litica si ricava la provenienza di lista delle unità corrispondenti al totale dei consiglieri da eleg­gersi dal consiglio comunale nell'assemblea dell'associazione intercomunale, anche per effetto dell'applicazione del criterio sussidiario dei mag­giori resti. Qualora il quoziente calcolato per due o più liste contenga un resto uguale e occorra individuare quale di queste liste debba esprime­re un proprio consigliere nell'assemblea dell'as­sociazione intercomunale, si applicano i seguenti criteri: a) tra più liste il cui quoziente esprime, oltre il resto, almeno una unità piena, si sceglie quella meno rappresentata in consiglio comunale in proporzione alla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni comunali; b) tra più liste, per alcu­ne delle quali il relativo quoziente esprime alme­no una unità piena e per altre no, si scelgono queste ultime; c) tra più liste il cui quoziente non esprime una unità piena, si sceglie quella che nelle elezioni comunali ha ottenuto la maggiore percentuale di voti.

 

Art. 15.

(Garanzia di rappresentanza delle liste minoritarie)

Ciascuna lista politica che, nel complesso dei comuni compresi nel l'associazione intercomuna­le, abbia espresso almeno un consigliere comu­nale e per la quale l'applicazione dei criteri di cui al precedente articolo non consenta la rap­presentanza nell'assemblea dell'associazione in­tercomunale, acquista il diritto alla nomina nell'assemblea stessa di un proprio consigliere co­munale, che si va ad aggiungere ai membri di provenienza delle altre liste secondo i criteri di­sciplinati dal precedente articolo.

Qualora le liste minoritarie predette, sempre considerate separatamente tra di loro, siano rap­presentate, nel complesso dei comuni compresi nell'associazione intercomunale, da più di un con­sigliere, il loro rappresentante nell'assemblea dell'associazione intercomunale è espresso, nell'ordine e ove necessario: a) dal consiglio comu­nale nel quale la lista ha il maggior quoziente, calcolato con le modalità e ai fini di cui all'arti­colo precedente; b) dal consiglio comunale alla cui formazione la lista ha concorso con la mag­giore percentuale di voti; c) dal consiglio comu­nale corrispondente al territorio con maggiore popolazione.

Allo scopo di consentire l'applicazione del presente articolo alle liste politiche non rappre­sentate a livello nazionale, lo statuto dell'asso­ciazione intercomunale determina le modalità per l'accertamento dell'affinità tra le varie liste rap­presentate in più consigli comunali. Per la fase transitoria si applicano i criteri classificatori del­le varie liste politiche approvati dal consiglio regionale a norma del precedente art. 12 primo comma.

 

Art. 16.

(Ulteriori integrazioni)

Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli artt. 13, 14 e 15 comporti l'elezione nell'assem­blea dell'associazione intercomunale di un nume­ro di consiglieri inferiore a 60, ovvero inferiore a 70 o 80, rispettivamente nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 13, l'assemblea è integrata fino e non oltre tale numero con ulte­riori consiglieri comunali di provenienza di quelle liste politiche per ciascuna delle quali la somma dei rispettivi quozienti comunali calcolati a nor­ma dell'art. 14, diminuita di tante unità pari al numero dei consiglieri della lista espressi dai comuni a far parte dell'assemblea secondo le operazioni di cui agli artt. 14 e 15, dia una diffe­renza di segno positivo. La misura di tale diffe­renza determina le priorità tra le varie liste che possono concorrere alla integrazione dell'assem­blea a norma del presente articolo. Nel caso che, per una o più liste, la differenza predetta sia ec­cedente ad una unità, queste stesse liste possono concorrere alla integrazione dell'assemblea con più consiglieri, anche a preferenza di altre liste, secondo l'ordine di priorità che via via si deter­mina computando in diminuzione, per ciascuna lista, tante unità quanti sono i rispettivi consiglie­ri assegnati per l'integrazione dell'assemblea.

Per ciascuna lista, i consiglieri da integrare nell'assemblea ai sensi del precedente comma sono espressi, nell'ordine, dai comuni nei quali la lista stessa presenta, ai sensi dell'art. 14, i quozienti con più alto resto, non considerando tuttavia i comuni per i quali tale resto, in conse­guenza delle precedenti operazioni, ha compor­tato l'attribuzione alla lista di un ulteriore consi­gliere nell'assemblea dell'associazione interco­munale. Qualora si debba scegliere tra i comuni nei quali la lista presenta un quoziente con resto uguale, si applica il criterio della maggiore per­centuale di voti ottenuti dalla lista per l'elezione comunale, ovvero, in via subordinata, della mag­giore popolazione.

Anche ai fini del presente articolo trova appli­cazione il disposto del terzo comma dell'art. 15.

 

Art. 17.

(Liste di maggioranza assoluta)

Nel caso in cui l'applicazione dei criteri dei precedenti artt. 13, 14, 15 e 16 attribuisca ad una determinata lista politica la maggioranza assolu­ta dei membri dell'assemblea dell'associazione intercomunale, e sempre che la stessa lista non abbia ottenuto anche la complessiva maggioranza assoluta dei voti validi nelle elezioni dei consigli comunali in carica nei comuni compresi nell'as­sociazione intercomunale, l'assemblea suddetta è aumentata di tanti membri quanti occorrono, sommati a quelli attribuiti alle altre liste politi­che, a superare il numero dei membri della lista maggioritaria.

I membri aggiunti all'assemblea ai sensi del precedente comma sono attribuiti alle liste poli­tiche rappresentate nei consigli dei comuni dell'associazione intercomunale, secondo l'ordine determinato dalla percentuale con cui, per cia­scuna lista politica, la somma dei rispettivi quo­zienti comunali, calcolati a norma dell'art. 14, si trova rispetto al numero dei membri dell'assem­blea già assegnati alla lista.

Nella determinazione delle liste politiche che, in base alle migliori percentuali suddette, con­corrono alla integrazione dell'assemblea, non so­no computate, oltre la lista maggioritaria, le liste alle quali siano già stati assegnati un numero di membri dell'assemblea pari al numero comples­sivo dei rispettivi consiglieri comunali dei comu­ni compresi nell'associazione intercomunale.

Per i consiglieri da integrare nell'assemblea ai sensi del presente articolo, si applicano i criteri dell'art. 16, secondo e terzo comma.

 

Art. 18.

(Sindaci dei comuni associati)

I sindaci dei comuni associati fanno parte di diritto dell'assemblea dell'associazione interco­munale. In quanto compatibile, essi sono compu­tati, agli effetti delle elezioni dei membri dell'assemblea a norma dei precedenti artt. 13-17, in diminuzione dei membri spettanti alla rispettiva lista politica.

 

Art. 19.

(Consorzi socio-sanitari e distretti scolastici)

Fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del servizio sanitario nazionale, i con­sorzi socio-sanitari costituiti in base alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 50, continuano a svolgere le loro funzioni negli ambiti territoriali delle zone di intervento individuate con la legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64.

La regione assume la zonizzazione di cui all'articolo 1 come base per le proprie proposte di revisione dei distretti scolastici. Tali proposte sono trasmesse al ministro della pubblica istru­zione per i provvedimenti di competenza di que­sti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 31-5-1974, n. 416. Del provvedimento del ministro viene richiesta l'emanazione prima della data prevista per le prossime elezioni dei consigli distrettuali.

 

Art. 20.

(Comunità montane)

Con successiva legge regionale, i cui effetti decorreranno dal primo rinnovo ordinario dei con­sigli comunali, la disciplina delle comunità mon­tane prevista dalle leggi regionali di attuazione della legge 3-12-1971, n. 1102, sarà adeguata a quella delle associazioni intercomunali, secondo i principi di cui alla presente legge. Le norme di adeguamento riguarderanno, tra l'altro, gli statuti e i loro contenuti e modalità di approvazione, il funzionamento interno e i raccordi con i comuni facenti parte della comunità montana, gli organi e la relativa composizione, le modalità di elezione e le competenze. La legge regionale provvederà inoltre alla revisione delle delimitazioni territo­riali delle comunità montane e si atterrà comun­que alle disposizioni della legge statale concer­nenti la materia.

Qualora un'area intercomunale di cui alla pre­sente legge coincida con una zona omogenea montana delimitata ai sensi della legge regionale 2-1-1973, n. 1 e successive modifiche, ovvero non vi coincida unicamente per frazioni di territorio di comuni solo parzialmente classificati montani, per l'area suddetta la comunità montana esercita tutte le funzioni dell'associazione intercomunale, della quale non si procede alla costituzione a norma dell'art. 2.

Nei casi di cui al comma precedente, e fino alla data di decorrenza degli effetti della legge regionale da approvarsi ai sensi del primo com­ma, alla giunta della comunità montana sono at­tribuiti i compiti dei comitati di gestione di cui all'art. 15 della legge 23-12-1978, n. 833, mentre al presidente ed al consiglio della comunità mon­tana sono attribuiti rispettivamente i compiti di cui all'art. 8 e all'art. 6. Per tale fase transitoria, i comuni hanno facoltà di subordinare al rispetto di determinate procedure e modalità l'attribuzio­ne alla comunità montana dell'esercizio di fun­zioni ad essi delegate dalla regione.

Per tutti i casi di coincidenza parziale tra il territorio delle comunità montane e le singole aree intercomunali di cui all'art. 1, la legge regio­nale di cui al primo comma disciplina la compo­sizione del consiglio della comunità montana in modo da consentire che tutti i membri del consi­glio, espressi dai comuni montani compresi in una delle associazioni intercomunali di cui alla presente legge, facciano altresì parte dell'assem­blea dell'associazione intercomunale in questio­ne. In prima applicazione e in attesa della decor­renza degli effetti della legge regionale richiama­ta, dall'assemblea dell'associazione intercomuna­le, costituita ai sensi dell'art. 2, fanno parte di diritto tutti i consiglieri che, in rappresentanza dei comuni montani compresi nell'area interco­munale, sono stati eletti nel consiglio di una o più comunità montane. In quanto compatibile, essi sono computati, agli effetti dell'elezione dei membri dell'assemblea dell'associazione inter­comunale a norma dei precedenti artt. 13-17, in diminuzione dei membri spettanti alla rispettiva lista politica.

 

Art. 29.

(Variazione delle zone sovracomunali)

Entro un anno dall'entrata in vigore della pre­sente legge, il consiglio regionale può modificare, con provvedimento deliberativo, la delimitazione delle zone di cui all'art. 1, ove ne venga fatta richiesta da uno o più consigli comunali delle aree interessate, anche al fine di promuovere in­tese con altre regioni per la gestione comune di servizi in territori finitimi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616.

Dopo la scadenza del termine suddetto le even­tuali ulteriori variazioni sono approvate con legge regionale.

I provvedimenti regionali di cui al presente arti­colo sono comunque presi dopo aver sentito le province e i comuni territorialmente interessati.

 

Art. 22.

(Indennità agli amministratori. Finanziamenti)

In attesa della legge regionale di riordino e di omogeneizzazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondere agli amministratori degli enti e delle aziende dipendenti dalla regione, non­ché delle forme associative tra gli enti locali di­sciplinate con legge regionale agli amministratori delle associazioni intercomunali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge re­gionale 23-11-1977, n. 79.

Il bilancio di previsione per l'anno 1980 deter­mina il contributo della regione per le spese di primo funzionamento delle associazioni interco­munali. Il contributo, ripartito in quote fisse per ciascuna associazione, può essere erogato, su richiesta dell'associazione interessata, per il tra­mite del comune ove ha sede l'associazione stessa.

 

 

ALLEGATO A

 

1) Lunigiana: comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

2) Area di Massa Carrara: comprendente i co­muni di Carrara, Fosdinovo, Massa, Montignoso.

3) Versilia: comprendente i comuni di Cama­iore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.

4) Garfagnana: comprendente i comuni di Cam­porgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione in Garfagnana Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciano, San Romano Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Colleman­dina.

5) Media Valle del Serchio: comprendente i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozza­no, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico.

6) Piana di Lucca: comprendente i comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pesca­glia, Porcari, Villa Basilica.

7) Val di Nievole: comprendente i comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Lar­ciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.

8) Area Pistoiese: comprendente i comuni di Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Quarrata.

9) Area Pratese: comprendente i comuni di Can­tagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caia­no, Prato, Vaiano, Vernio.

10) Area Fiorentina: comprendente i comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Greve, Impru­neta, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia.

11) Mugello Val di Sieve: comprendente i co­muni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Go­denzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio.

12) Area Pisana: comprendente i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vec­chiano, Vicopisano.

13) Area Livornese: comprendente i comuni di Collesalvetti, Fauglia, Livorno, Lorenzana, Orcia­no Pisano.

14) Bassa Val di Cecina: comprendente i comu­ni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Car­ducci, Castellina Marittima, Cecina, Cuardistalla, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce.

15) Alta Val di Cecina: comprendente i comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra.

16) Val d'Era: comprendente i comuni di Bien­tina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Laiatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola.

17) Val d'Arno inferiore: comprendente i comu­ni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli, Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte.

18) Bassa Val d'Elsa: comprendente i comuni di Capraia Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi, Montaione, Monte­lupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.

19) Alta Val d'Elsa: comprendente i comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Radi­condoli, San Gimignano.

20) Val d'Arno Superiore: comprendente i co­muni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Val d'Arno, Pian di Scò, Reggello, Rignano sull'Arno, San Gio­vanni Valdarno, Terranuova Bracciolini.

21) Casentino: comprendente i comuni di Bib­biena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chi­tignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Orti­gnano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla.

22) Val Tiberina: comprendente i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, San Sepolcro, Sestino.

23) Area Aretina Nord: comprendente i comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Cívitel­la in Val di Chiana, Monte San Savino, Subbiano.

24) Area Val di Chiana Est: comprendente i comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana.

25) Val di Cornia: comprendente i comuni di Campiglia Marittima, Monteverdi Marittimo, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.

26) Arcipelago Toscano: comprendente i comu­ni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Porto­ferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.

27) Colline Metallifere: comprendente i comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Cini­giano, Civitella Paganico, Grosseto, Scansano, Roccastrada.

29) Colline dell'Albegna: comprendente i co­muni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano.

30) Area Senese: comprendente i comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Ra­polano Terme, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena, Sovicille.

31) Val di Chiana: comprendente i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulcia­no, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Si­nalunga, Torrita di Siena, Trequanda.

32) Amiata: comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Ca­stell'Azzara, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.

 

 

ALLEGATO B

 

A) il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 1 e 8;

B) il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 2 e 3;

C) il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 4 e 5;

D) il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 6, 7, 9 e 10;

E) il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze contrassegnate con i numeri 11, 12, 13 e 14;

F) il territorio dei comuni di Lastra a Signa, Scandicci e Signa;

G) il territorio dei comuni di Calenzano, Campi, Fiesole, Sesto Fiorentino e Vaglia;

H) il territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, Tavarnelle Val di Pesa, S. Casciano Val di Pesa.

La delimitazione del territorio del comune di Firenze in circoscrizioni è quella risultante dalla deliberazione nume­ro 1790/966 adottata dal Consiglio comunale di Firenze in data 17 maggio 1976.

 

 

(1) A pagina 29 di questo numero sono riportate le norme più significative della legge della Regione Toscana riguardanti le Unità sanitarie locali.

 

 

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