Prospettive assistenziali, n. 48, ottobre - dicembre 1979

 

 

LEGGE DELLA REGIONE ABRUZZO SULLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE (1)

 

 

Riportiamo il testo della legge della Regione Abruzzo in quanto conferma che le Regioni hanno la possibilità di intervenire nel settore delle Com­missioni provinciali per l'accertamento dell'inva­lidità civile.

 

 

TESTO DELLA LEGGE

 

Art. 1.

Fino a quando non sarà istituito il servizio sa­nitario nazionale ed in attesa dell'emanazione di una organica disciplina della materia di cui al­l'art. 27 lettera b) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'organizzazione, anche ai fini delle relative spese di funzionamento, delle Commissioni previste dalla Legge 30 marzo 1971, n. 118, è disciplinata dalla presente legge.

 

Art. 2.

Le commissioni sanitarie di cui al precedente articolo sono autorizzate ad eccedere il numero massimo di sedute di cui al decreto del Presiden­te della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, fino all'esaurimento di tutte le istanze pendenti.

Per favorire il regolare funzionamento, ai com­ponenti le commissioni per l'accertamento della invalidità civile, che non siano dipendenti regio­nali, è corrisposto il gettone di presenza integra­tivo di lire 5.000 a seduta.

Ai sanitari componenti è corrisposto, inoltre, il compenso di L. 1.000 per ogni accertamento dia­gnostico.

La corresponsione del gettone di presenza e del compenso di cui al secondo e terzo comma del presente articolo decorre dal 1° aprile 1979.

 

Art. 3.

Le funzioni di Segretario delle Commissioni, di cui alla presente legge, sono esercitate, allor­quando la designazione è riservata al Medico Pro­vinciale, da un impiegato della carriera ammini­strativa, con qualifica funzionale non inferiore a Istruttore o equiparata, comunque in servizio presso la Regione.

 

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della pre­sente legge, previsto in L. 14.000.000 per l'anno 1979, si provvede con i fondi stanziati al Cap. 815 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Le leggi di bilancio inerenti agli esercizi 1980 e successivi determinano, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, gli oneri occor­renti per i rispettivi anni, nei limiti degli stanzia­mentì indicati nel bilancio pluriennale.

 

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed en­tra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

 

 

(1) Legge della Regione Abruzzo 24 agosto 1979, n. 31.

 

 

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