Prospettive assistenziali, n. 48, ottobre - dicembre 1979

 

 

INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI HANDICAPPATI PSICHICI

 

 

In merito alla sortita del Ministro del lavoro, Scotti, secondo cui le leggi vigenti in materia di collocamento obbligatorio escluderebbero gli handicappati psichici, pubblichiamo un documen­to di alcune Regioni e una nota della Federazione CGIL, CISL e UIL del Piemonte.

Riportiamo inoltre in questo numero una inte­ressante sentenza che riconosce il diritto alla pensione di invalidi civili agli handicappati psi­chici, diritto peraltro riconosciuto anche ai rico­verati in ospedali psichiatrici dalla circolare del Ministero dell'interno n. 25285.8 del 26 aprile 1971 e dalla nota dello stesso Ministero, Dire­zione generale dei servizi civili, Divisione assi­stenza sociale, invalidi civili, ciechi civili e sor­domuti, del 5 agosto 1978.

 

 

DOCUMENTO DELLE REGIONI

 

I rappresentanti delle Regioni Liguria, Piemonte, Veneto, Lazio, Lombardia, Umbria, Sardegna, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna e Toscana riu­niti in data 7 settembre 1979 presso la sede di Roma della Regione Liguria in merito alle note ministeriali sull'inserimento lavorativo di sogget­ti con handicap psichico, dopo approfondita valu­tazione, rilevano come esistano probanti elemen­ti per una direttiva da parte del Ministero del lavoro agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione favorevoli all'inserimento lavorativo degli handicappati psichici.

Gli elementi rilevati sono di ordine politico, giuridico nonché tecnico e socio-economico.

Dal punto di vista politico si sottolinea: il det­tato costituzionale, l'ordine del giorno della Ca­mera in occasione dell'approvazione della legge n. 118/1971, la volontà politica delle Regioni e degli Enti locali, le direttive e le iniziative della CEE, nonché la recente legge sulla formazione professionale.

Dal punto di vista giuridico le leggi in discus­sione 482 e 118 si prestano con facilità ad una interpretazione estensiva. In molte regioni ita­liane questa modalità interpretativa è prassi con­solidata.

Dal punto di vista tecnico e socio-economico si sottolinea che la quasi totalità degli handicap­pati psichici può esercitare proficuamente una attività lavorativa senza alcun pericolo per sé, per gli altri e per gli impianti. L'inserimento lavorativo ha evidenti significati positivi di tipo psicologico per il soggetto, per la famiglia e indirettamente per la collettività (riappropri azione di valori). Esso rappresenta inoltre un notevole risparmio econo­mico rispetto al costo spropositato di una morti­ficante assistenza passiva.

Le sopraindicate Regioni formulano pertanto le seguenti proposte:

a) a breve termine: direttive scritte da parte del Ministero del lavoro agli organi periferici, idoneamente pubblicizzate, al fine di garantire la interpretazione delle leggi 482 e 118 in linea con il dettato costituzionale, le raccomandazioni del­la Camera e della CEE e della prassi ormai con­solidata. Si chiede inoltre uno specifico riferimen­to alle esperienze in atto o in programma, con particolare riferimento a quelle iniziate con il contributo del Fondo sociale europeo, ed una riaf­fermazione esplicita di quanto previsto dalla leg­ge 482 in tema di «scorrimento fra le cate­gorie»;

b) a medio termine: si chiede di promuovere una sollecita riforma delle leggi menzionate e di realizzare la costituzione di un gruppo di lavoro realmente rappresentativo delle diverse istanze e interventi (formazione professionale, lavoro, sa­nità, servizi sociali). Ciò in relazione anche alle iniziative della Presidenza del Consiglio e del Mi­nistero della sanità per l'anno internazionale del minorato.

I provvedimenti legislativi a livello nazionale debbono fissare i criteri quadro prevedendo: il superamento delle categorie di invalidità, la mo­difica degli organi deputati alla declaratoria di invalidità civile, i criteri di funzionamento delle commissioni nello spirito della riforma sanitaria e quindi omogenei su tutto il territorio nazionale, consentendo alle Regioni ampia discrezionalità in relazione alle scelte programmatiche locali.

 

 

NOTA DELLA FEDERAZIONE CGIL, CISL, UIL DEL PIEMONTE

 

Le OO.SS. del Piemonte per quanto riguarda la circolare Scotti sulla iscrizione alle liste di col­locamento obbligatorio degli handicappati puntua­lizzano che si rifiuta l'impostazione del Ministro secondo il quale gli handicappati psichici non possono essere iscritti nelle liste per il colloca­mento obbligatorio.

Secondo questa interpretazione delle leggi si distinguono i tipi di handicap rendendo di fatto incollocabili gli handicappati psichici. È un uso estremamente riduttivo ed arretrato delle norme legislative, che, anche per l'ambiguità della cir­colare stessa, ricaccia indietro di anni le lotte e le iniziative, non solo sindacali, per il diritto al lavoro degli handicappati.

Questo attacco al diritto al lavoro per gli han­dicappati che viene dal Ministero coincide con alcuni gravi episodi verificatisi in aziende, in par­ticolare alla Fiat, che respingono immediatamen­te gli handicappati avviati dal collocamento, o licenziano handicappati già assunti sempre attra­verso il collocamento stesso.

La stessa circolare Scotti è stata sollecitata dall'Unione Industriale di Novara, in contrasto con l'attività della locale commissione per il colloca­mento obbligatorio, e si inquadra in un'offensiva più generale che l'Unione Industriale del Piemonte porta avanti da tempo contro il funzionamento

e l'attività delle commissioni di collocamento, or­dinario e obbligatorio, in cui le OO.SS. sono pre­senti.

Su questa materia il giorno 6 settembre 1979 si è tenuto un incontro tra Regione, OO.SS. e As­sociazioni, in merito all'intervento di modifica legislativa che la Regione Piemonte intende por­tare avanti insieme ad altre regioni.

In proposito le OO.SS., oltre a confermare l'esi­genza del ritiro della circolare e di una modifica legislativa, hanno richiesto alla Regione anche un intervento diretto alla verifica e modifica dei criteri in base ai quali viene concessa l'invalidità, i criteri di scelta dei medici delle commissioni giudicanti, un uso aggiornato dell'art. 20, che tenga conto dell'evoluzione che il problema degli handicappati ha subito in questi ultimi tempi e della realtà lavorativa alla quale gli handicappati sono addetti.

Le OO.SS. da parte loro hanno costituito in pro­vincia di Torino un collegio unitario di difesa per gli handicappati licenziati, a cui tutti i lavoratori possono ricorrere, e si impegnano alla promozio­ne di iniziative di pubblicizzazione e sensibilizza­zione in cui coinvolgere anche enti locali, e rap­presentanti governativi richiamandoli a prendere posizione.

 

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