Prospettive assistenziali, n. 46, aprile - giugno 1979

 

 

DECRETO-LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DELLE IPAB AI COMUNI (1)

 

 

Art. 1.

Le I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro il 31 dicembre 1979, salvo quan­to previsto dai successivi commi.

Sono escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B. compese in una delle seguenti categorie:

1) che si tratti di istituzione avente struttura associativa. Tale struttura sussiste allorché ri­corrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori pri­vati;

b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, de­terminati dai soci, nel senso che gli stessi eleg­gano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante;

c) che l'attività dell'ente si esplichi prevalen­temente, a norma di statuto, sulla base di presta­zioni volontarie e personali dei soci e con mezzi derivanti da atti di liberalità o da contributi dei soci. Le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecu­niarie;

d) che il patrimonio risulti prevalentemente formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti dei soci;

2) che si tratti di istituzione promossa ed am­ministrata da privati, ed operante prevalentemen­te con mezzi di provenienza privata. Tale circo­stanza sussiste allorché concorrono congiunta­mente i seguenti elementi:

a) che l'atto costitutivo o la tavola di fonda­zione dell'istituzione siano stati posti in essere da privati;

b) che almeno la metà dei componenti l'or­gano collegiale deliberante debba essere, sempre per disposizione statutaria, designata da privati e che, in tal caso, il presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione pubblica;

c) che il patrimonio risulti quasi esclusiva­mente costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio, antecedente il 31 dicembre 1978, in prevalenza con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenien­za privata, e che comunque l'istituzione non ab­bia beneficiato di finanziamenti pubblici a qual­siasi titolo in misura superiore al 10% delle en­trate complessive dell'ente nel quinquennio, né abbia percepito rette a carico di pubbliche ammi­nistrazioni in misura superiore alla metà delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio;

3) che si tratti di istituzione di ispirazione reli­giosa. Tale circostanza sussiste quando ricorro­no congiuntamente i seguenti elementi:

a) che l'attività istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiosi;

b) che risulti collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni sta­tutarie, di ministri del culto o di appartenenti a istituti religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, e mediante la collaborazione di perso­nale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

Sono in ogni caso soppresse:

a) le I.P.A.B. il cui organo collegiale delibe­rante sia composto, a norma di statuto, in mag­gioranza da membri designati dai comuni, provin­ce, regioni o altri enti pubblici, salvo che il pre­sidente non sia, per disposizione statutaria, una autorità religiosa o un suo rappresentante. Sono altresì esclusi i seminari e le case di riposo per religiosi, le cappelle e le istituzioni di culto;

b) le I.P.A.B. già concentrate o amministrate dagli E.C.A.;

c) le I.P.A.B. che non esercitano le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali. Sono altresì escluse dal trasferimento ai co­muni le I.P.A.B. che svolgono prevalentemente attività di istruzione, ivi compresa quella pre­scolare.

Non rientrano nella disposizione di cui al com­ma precedente le I.P.A.B. l'attività delle quali con­siste nella gestione di convitti, istituti di ricovero o orfanotrofi anche se all'interno si svolgono atti­vità scolastiche, ovvero le I.P.A.B. che svolgono attività di istruzione professionale, per le quali valgono in quanto applicabili le altre disposizioni del presente articolo.

I commi quinto e sesto dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1979.

Il comma settimo del citato art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 è so­stituito dal seguente:

«La legge regionale disciplina i modi e le for­me di attribuzioni in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati e a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi articoli 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. soppresse, ai sensi del presente de­creto, e disciplina, altresì, l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente arti­colo».

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresen­tante o altro componente dell'organo collegiale deliberante delle I.P.A.B. interessate  alla esclu­sione dal trasferimento, presenta alla regione e ai comuni interessati, domanda per l'applicazio­ne del presente decreto, fornendo gli elementi utili ai fini della esclusione.

Entro i successivi trenta giorni i comuni inte­ressati fanno pervenire le proprie osservazioni alla regione.

Entro i successivi sessanta giorni, le regioni, anche in assenza delle comunicazioni dei comuni di cui al precedente comma, comunicano alla Pre­sidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede immediatamente a trasmetterle alla commissione parlamentare di cui al comma successivo, le pro­poste di esclusione dal trasferimento o di sop­pressione con riferimento alle domande presen­tate.

Entro il 15 novembre 1979 una commissione par­lamentare, formata da dieci deputati e dieci se­natori nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sulla base delle designazioni dei gruppi parlamentari, trasmette alla Presidenza del Con­siglio dei Ministri il parere sulle proposte delle regioni.

Decorso tale termine, il Presidente del Consi­glio dei Ministri, con proprio decreto, provvede in conformità del parere della commissione par­lamentare, prescindendo da esso ove non sia pervenuto nel termine suindicato.

Le I.P.A.B. così escluse dal trasferimento ai comuni, continuano a sussistere come enti mo­rali assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina, ad eccezione di quelle cui al comma quarto che con­servano la loro natura pubblica.

Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al precedente ottavo comma, entro il termine ivi prescritto, le I.P.A.B. sono soppresse e trasferite ai comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il trasferimento ai comuni dei beni, delle fun­zioni e del personale per le I.P.A.B. soppresse decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che accerta il difetto delle condizioni previste per l'inquadra­mento delle I.P.A.B. in una delle categorie di cui al secondo comma del presente decreto, ovvero dalla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la domanda di esclusione dalla soppressione ove la domanda medesima non sia stata presentata.

 

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentita la regione interessata e su parere della commissione di cui all'articolo precedente, dichiara quali delle I.P.A.B. comprese negli elenchi di cui al sesto e settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repub­blica 24 luglio 1977, n. 616, svolgono prevalente­mente attività di istruzione ai sensi dei commi quarto e quinto del precedente articolo.

Con proprio decreto, sempre sentita la regione interessata e su parere della suddetta commis­sione parlamentare, conferma altresì gli elenchi di cui sopra per la parte relativa alle I.P.A.B. non svolgenti attività prevalentemente di istruzione, salvo per quelle I.P.A.B. nei cui confronti risulti la non inquadrabilità nelle categorie elencate ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma del prece­dente articolo.

Ai fini della esclusione dal trasferimento alle regioni delle I.P.A.B. interregionali di cui alla an­notazione apposta alla tabella 8 allegata al de­creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano i criteri di cui al presen­te decreto.

 

Art. 3.

I divieti disciplinati dal primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 agosto 1978, n. 481, conver­tito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, hanno applicazione, per le I.P.A.B. non comprese nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Re­pubblica 24 luglio 1977; n. 616, sino alla data di emanazione del decreto di cui al dodicesimo com­ma del precedente art. 1.

 

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sa­rà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

(1) Decreto-legge n. 113 del 29 marzo 1979.

 

 

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