Prospettive assistenziali, n. 45, gennaio - marzo 1979

 

 

RIFORMA DELL'ASSISTENZA

 

 

Alla data del 2 febbraio 1979 le Commissioni riunite Affari costituzionali e Affari interni della Camera dei Deputati hanno approvato i primi 13 articoli della riforma dell'assistenza.

Poiché è in discussione anche la proposta di legge di iniziativa popolare «Competenze regio­nali in materia di servizi sociali e scioglimento degli enti assistenziali» (firme raccolte 120.000), è stato chiesto ai Presidenti delle due suddette Commissioni di consultare le organizzazioni che hanno promosso l'iniziativa popolare.

La consultazione consentirebbe di verificare la disponibilità delle Commissioni parlamentari a confrontarsi con i movimenti di base.

Nel rinviare il commento a quando saranno approvati tutti gli articoli, dobbiamo però segna­lare che il Ministero dell'interno e la DC conti­nuano a tentare di impedire il trasferimento alle Regioni e ai Comuni delle IPAB, e cioè proprio delle istituzioni più potenti e più inidonee a ri­spondere alle esigenze reali degli assistiti.

 

 

ARTICOLI APPROVATI

 

Art. 1.

(Princìpi ed obiettivi)

In attuazione delle norme costituzionali e nel quadro della sicurezza sociale, la presente legge determina i princìpi fondamentali relativi agli in­terventi di assistenza diretti a garantire al citta­dino il pieno e libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita del Paese.

Tali obiettivi si realizzano con un'attività di prevenzione e di rimozione degli ostacoli di na­tura personale, familiare e sociale, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed inte­grati sul territorio con i servizi sanitari e for­mativi di base, e in armonia con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale, nonché attra­verso prestazioni economiche.

È garantita a norma dell'articolo 38 della Co­stituzione la libertà dell'iniziativa privata.

 

Art. 2.

(Servizi sociali)

I servizi sociali sono volti a mantenere i cit­tadini nel loro ambiente familiare e sociale e di conseguenza sono prevalentemente servizi so­ciali territoriali aperti, a carattere domiciliare o di centri diurni.

Essi tendono al recupero e al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di tutti i cittadini che per qualsiasi causa ne siano stati esclusi.

 

Art. 3.

(Destinatari)

Tutti i cittadini hanno diritto a fruire dei servizi sociali, a prescindere da qualsiasi distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideolo­gico e religioso.

Sarà favorita la preferenza degli utenti nella libera scelta nell'ambito dei servizi programmati. Sono, altresì, ammessi ai suddetti servizi, gli stranieri e gli apolidi che si trovano in territorio italiano, anche se non siano assimilati ai citta­dini italiani o non risultino appartenenti a Stati per i quali sussiste il trattamento di reciprocità, salvo i diritti che la presente legge conferisce con riguardo alla condizione di cittadinanza.

Può essere chiesto agli utenti il concorso al costo di determinate prestazioni in relazione al­le loro condizioni economiche, tenendo conto della situazione locale e della rilevanza sociale dei servizi, secondo i criteri stabiliti dalle re­gioni.

 

Art. 4.

(Prestazioni economiche)

Le prestazioni di carattere economico si distin­guono in ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto alle prestazioni ordinarie:

sotto forma di pensione sociale, tutti i citta­dini che, per età, inabilità o per altri motivi indi­pendenti dalla loro volontà non possono accedere al lavoro e sono sprovvisti dei mezzi necessari per vivere;

sotto forma di assegni continuativi di assi­stenza, tutti i cittadini che, a causa della loro inabilità, hanno bisogno dell'aiuto di terzi per compiere gli atti quotidiani della vita, o di una sorveglianza personale continua.

Le prestazioni economiche ordinarie e le rela­tive misure sono definite con leggi dello Stato. Le prestazioni straordinarie sono dirette a co­loro che si trovano in difficoltà economiche, con­tingenti e temporanee, e sono erogate dai comu­ni secondo i criteri indicati dalle leggi regionali.

 

Art. 5.

(Compiti dello Stato)

Sono di competenza dello Stato:

a) la funzione di indirizzo e di coordinamen­to delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario in materia di servizi sociali at­tinenti ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi della programma­zione nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari;

b) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturali di particolare gravità ed estensione e gli interventi straordina­ri ad essi collegati;

c) gli interventi di prima assistenza in fa­vore dei connazionali profughi e rimpatriati, in conseguenza di eventi straordinari ed eccezio­nali;

d) gli interventi in favore dei profughi stra­nieri, limitatamente al periodo strettamente ne­cessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiata e per il tempo che intercorre fino al loro trasferimento in altri paesi, nonché gli oneri relativi all'assi­stenza agli stranieri e agli apolidi;

e) gli interventi sociali prestati ad apparte­nenti alle Forze armate e agli altri dipendenti dello Stato, limitatamente al funzionamento e al­la gestione di circoli e mense e comunque di attività direttamente collegate all'espletamento del servizio;

f) i rapporti in materia di assistenza con or­ganismi stranieri ed internazionali, la distribu­zione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea, nonché l'adempi­mento di accordi internaziona4i in materia di as­sistenza;

g) le pensioni e gli assegni di carattere con­tinuativo disposti dalla legge in attuazione del­l'articolo 38 della Costituzione;

h) a favore degli italiani all'estero gli inter­venti fuori del territorio nazionale;

i) la certificazione della qualifica di orfano, vedova, inabile e degli altri titoli di legittimazio­ne al godimento dei benefici previsti dalle leggi vigenti, da esercitarsi mediante delega alle re­gioni.

 

Artt. 6. e 7.

(Non ancora definiti)

 

Art. 8.

(Compiti delle Regioni)

La potestà delle regioni in materia di servizi sociali e di prestazioni economiche a carattere straordinario è svolta nel rispetto delle norme e dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

Le regioni attuano le finalità della presente legge mediante la programmazione degli inter­venti socio-assistenziali coordinati con gli obiet­tivi definiti in sede di programmazione naziona­le, e con gli obiettivi generali dello sviluppo re­gionale secondo le procedure previste nei rispet­tivi statuti, assicurando comunque il concorso dei comuni e delle province e tenendo conto delle indicazioni e proposte emerse dalla con­sultazione delle associazioni regionali delle for­mazioni sociali e degli organismi pubblici e pri­vati e del volontariato operanti nel settore. Le regioni in particolare provvedono a:

1) stabilire le norme generali per la istitu­zione, la organizzazione e la gestione dei servizi sociali, nonché i livelli qualitativi e le forme delle prestazioni;

2) determinare i criteri generali per il con­corso degli utenti al costo delle prestazioni se­condo i princìpi indicati nel precedente artico­lo 2;

3) determinare le aree territoriali più idonee per una funzionale organizzazione dei servizi so­ciali; secondo 4a norma di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presiden­te della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616;

4) promuovere iniziative per la qualificazio­ne, la riqualificazione e l'aggiornamento del per­sonale addetto o da adibire ai servizi sociali in collaborazione con le università e le altre istitu­zioni formative, e sulla base del fabbisogno di operatori determinato in sede di programmazio­ne regionale;

5) determinare gli indirizzi di carattere ge­nerale per la erogazione delle prestazioni straor­dinarie e temporanee per i cittadini che si tro­vino in particolari situazioni di difficoltà perso­nali o familiari;

6) provvedere alla ripartizione fra i comuni singoli e associati, comprese le comunità mon­tane, dei fondi comunque disponibili per l'im­pianto e la gestione dei servizi sociali sulla base delle priorità prospettate dagli organismi prepo­sti alla gestione dei servizi e definite in sede di programmazione regionale;

7) determinare le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione delle istituzioni private nell'ap­posito registro regionale;

8) disciplinare la vigilanza sulle attività so­cio-assistenziali svolte nell'ambito regionale;

9) svolgere una azione di assistenza tecnica diretta alla istituzione e al miglioramento dei servizi sociali, anche promuovendo la sperimen­tazione di nuovi servizi.

 

Art. 9.

(Compiti delle province)

Le province concorrono alla elaborazione del piano di individuazione degli ambiti territoriali e del piano regionale di sviluppo dei servizi socia­li. Approvano nell'ambito di tale piano il program­ma provinciale di localizzazione dei presidi as­sistenziali ed esprimono il parere sulla rispon­denza alla gestione dei servizi stessi delle deli­mitazioni territoriali determinate dalla regione.

Le funzioni in materia di assistenza attualmen­te svolte dalle province sono trasferite ai comu­ni singoli o associati con il relativo personale e patrimonio, nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge regionale.

Le province svolgono le funzioni amministra­tive che siano ad esse delegate dalle regioni.

 

Art. 10.

(Competenze dei Comuni)

I comuni sono titolari di tutte le funzioni am­ministrative concernenti l'assistenza sociale sal­vo quelle indicate nei precedenti articoli 5, 6 e 8.

I comuni singoli e associati partecipano alla elaborazione, realizzazione e controllo del pro­gramma regionale di sviluppo dei servizi sociali e stabiliscono le modalità per assicurare ai cit­tadini il diritto di partecipare alla programmazio­ne dei servizi stessi, anche mediante l'intervento dei rappresentanti degli utenti e delle formazioni sociali organizzate nel territorio, ivi compresi gli organismi rappresentativi delle associazioni e delle istituzioni di cui al successivo articolo 13.

I comuni per realizzare le finalità della presen­te legge:

a) provvedono alla organizzazione del com­plesso dei servizi sociali pubblici localizzati nel loro territorio qualificando e potenziando i ser­vizi sociali esistenti anche attraverso la trasfor­mazione delle strutture già funzionanti, istituen­do nuovi servizi e stipulando convenzioni con le istituzioni private iscritte nel registro regionale di cui al successivo articolo 13;

b) garantiscono il diritto dei cittadini di par­tecipare alla gestione e al controllo dei servizi sociali pubblici, stabilendo anche le modalità d'intervento degli utenti, delle famiglie e delle formazioni sociali organizzate nel territorio;

c) erogano le prestazioni economiche straor­dinarie e temporanee secondo gli indirizzi gene­rali determinati dalla Regione.

Ai fini di cui al punto a) i comuni si avvalgono della collaborazione del volontariato. I corrispet­tivi delle convenzioni di cui ai punto a) sono riferiti ai costi del servizio prestato.

 

Art. 11.

(Gestione dei servizi)

I Comuni singoli o associati provvedono alla gestione dei servizi sociali pubblici di assistenza secondo gli indirizzi del programma regionale e nel rispetto degli ambiti territoriali definiti an­che per i servizi sanitari.

La legge regionale stabilisce le norme per la gestione amministrativa dei servizi sociali svol­ti dai Comuni singoli o associati, assicurandone il coordinamento e le opportune forme di colle­gamento con i servizi sanitari gestiti dall'unità sanitaria locale e con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale.

 

Art. 12.

(Libertà dell'assistenza privata)

In conformità all'ultimo comma dell'articolo 38 della Costituzione è garantita la libertà di costituzione e di attività alle associazioni, fon­dazioni e altre istituzioni - dotate o meno di personalità giuridica - che perseguano finalità assistenziali.

 

Art. 13.

(Registro regionale istituzioni private)

«In ogni regione è istituito un registro per la iscrizione delle associazioni, fondazioni e isti­tuzioni private, dotate o meno di personalità giu­ridica, che intendono essere consultate, dagli enti locali indicati nell'articolo 10, nella fase pre­paratoria della programmazione dei servizi so­ciali e concorrere alla stipulazione di convenzio­ni con gli enti medesimi.

L'iscrizione nel registro delle istituzioni pri­vate, fermo restando il rispettivo regime giuri­dico-amministrativo, è disposta dalla regione, sentiti í comuni nei cui territori l'istituzione opera, previo accertamento dei seguenti requi­siti:

1) assenza di fini di lucro;

2) idonei livelli di prestazioni, di qualifica­zione del personale e di efficienza organizzativa ed operativa;

3) rispetto per i dipendenti delle norme con­trattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie o rese in forza di convenzioni fra le istituzioni e le fonda­zioni di cui al primo comma con ordini religiosi o case generalizie;

4) corrispondenza ai princìpi stabiliti dalla presente legge e alle condizioni previste dalle leggi regionali.

Nel rispetto di tali requisiti i servizi gestiti da privati e convenzionati possono essere inclusi nel piano dei servizi sociali formulato dalle re­gioni con il concorso dei comuni e delle pro­vince.

Per le istituzioni operanti in più regioni l'iscri­zione è effettuata nel registro tenuto presso la regione in cui l'istituzione ha sede legale, sen­tite le altre regioni interessate».

 

Art. 14.

(Associazioni di volontariato)

È riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini dell'assistenza sociale.

Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano a norma di statuto su prestazioni vo­lontarie e personali dei soci.

 

Art. 15.

(Regioni a statuto speciale)

Le disposizioni della presente legge si esten­dono in quanto applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, con le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti.

 

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