Prospettive assistenziali, n. 44, ottobre-dicembre 1978

 

 

FINALMENTE SCIOLTI L'ENAOLI E L'ONPI

 

 

La Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre pubblica la legge 21 ottobre 1978 n. 641 che converte in legge, con alcune modifiche, il decreto legge n. 481 del 28 agosto 1978.

Con questa legge sono soppressi alcuni enti, fra i quali l'ENAOLI, l'ONPI, l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

Pubblichiamo integralmente sia il decreto legge n. 481, sia la legge n. 641.

 

 

DECRETO-LEGGE 18 AGOSTO 1978, n. 481

 

Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine pre­visto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 696, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella 8 del medesimo decreto, non­ché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assisten­za e beneficenza e della disciolta Amministra­zione per le attività assistenziali italiane ed in­ternazionali.

 

Art. 1.

Il decimo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, nu­mero 616, è sostituito dal seguente:

«In ogni caso qualora al 1° gennaio 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni con­tribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla ta­bella B».

 

Art. 2.

Fino all'adozione dei decreti di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è fatto divieto agli enti pub­blici di cui alla tabella B allegata al medesimo decreto:

a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato che comportino un aumento com­plessivo del numero dei dipendenti comunque in servizio alla data del 1° luglio 1978; i provve­dimenti di inquadramento o promozione a quali­fiche superiori adottati dopo la medesima data non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o comportino valutazioni a carattere discrezionale;

b) di procedere ad alienazioni o trasforma­zioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di affitto di durata superiore a quattro anni.

Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui al comma precedente sono nulli. Gli amministra­tori dell'ente e l'impiegato designato a sottoscri­vere l'atto sono personalmente e solidalmente responsabili del danno conseguente al compimento degli atti predetti.

 

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza ovvero all'approvazione dell'elen­co di cui al sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano altresì alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nonché alla disciolta Amministrazione per le attività assistenziali ita­liane ed internazionali.

 

Art. 4.

L'Opera nazionale pensionati d'Italia e l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani non sono assoggettabili alla disciplina di cui all'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

Art. 5.

Sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel periodo fra il 1° luglio 1978 e la data di en­trata in vigore del presente decreto.

 

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sa­rà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernen­te fissazione al 1° gennaio 1979 del termine pre­visto dall'articolo 113, decimo comma, del decre­to del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, non­ché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministra­zione per le attività assistenziali italiane ed in­ternazionali.

 

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 18 ago­sto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gen­naio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessa­zione di ogni contribuzione, finanziamento o sov­venzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salva­guardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, con le seguenti modificazioni:

Articolo 1, primo comma, sono sostituite le pa­role: 1° gennaio 1979, con le altre: 31 marzo 1979.

Dopo l'art. 1, sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 1-bis. - Gli enti pubblici di cui ai numeri 1) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF), 3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI), 4) Ente nazionale assistenza orfa­ni lavoratori italiani (ENAOLI), 8) Opera nazio­nale invalidi di guerra (ONIG), 9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), 10) Istituto nazio­nale «Umberto e Margherita di Savoia», 11) Unione italiana di assistenza all'infanzia, 12) Ope­ra nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici, 14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, 15) Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze, 29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi «Paolo Colosimo» di Napoli, 46) Con­sorzio nazionale produttori canapa, 48) Ente na­zionale per le Tre Venezie, 51) Istituti di incre­mento ippico, 53) Ente mostra mercato artigia­nato, 54) Ente italiano della moda, 55) Ente na­zionale artigianato e piccola industria (ENAPI), 56) Utenti motori agricoli (UMA), 57) Opera na­zionale combattenti, 59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, 62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, della tabella B alle­gata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi e posti in liquidazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le funzioni di liquidazione sono assunte colle­gialmente dalle giunte o dai comitati esecutivi dei rispettivi consigli di amministrazione, ove esistano, ovvero dai consigli di amministrazione degli enti. Qualora alla amministrazione dell'en­te sia preposto un commissario, il medesimo as­sume le funzioni predette.

Gli organi di cui al precedente comma assicu­rano la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente non oltre il 31 marzo 1979.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i liquidatori non possono compiere atti eccedenti le operazio­ni di liquidazione e non connessi alle attività di cui al precedente comma. In caso di inosservan­za sono personalmente e solidalmente responsa­bili per gli atti compiuti.

Entro il 31 marzo 1979 si provvede, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguen­ti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al trasferimento alle re­gioni dei beni e del personale dei predetti enti, nonché all'attribuzione alle regioni e agli enti locali delle relative entrate.

Con decorrenza dal 31 marzo 1979 le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela esercitate in base alle vigenti leggi e regolamenti dall'ONIG nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vittime civili di guerra, degli orfani di guer­ra ed equiparati, dei mutilati e invalidi per ser­vizio dei familiari dei caduti per servizio, sono attribuite, a seconda delle rispettive competen­ze, alla Associazione nazionale vittime civili di guerra, all'Associazione nazionale famiglie ca­duti e dispersi in guerra, all'Unione nazionale mutilati per servizio.

Art. 1-ter. - Per gli enti non compresi nell'arti­colo precedente e previsti dalla tabella 8, alle­gata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, salve le disposizioni di cui agli articoli successivi del presente decreto, ri­mangono ferme le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Entro novanta giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i rappresentanti legali degli enti provvedono a trasmettere alle regioni gli atti attinenti alle funzioni trasferite nei rispettivi territori.

Dalla data indicata nel precedente comma le regioni o i comuni titolari delle funzioni assicu­rano la continuità delle prestazioni avvalendosi delle strutture e del personale degli enti, anche anticipando le somme necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.

Art. 1-quater. - Dopo l'ottavo comma dell'arti­colo 113 del decreto del Presidente della Repub­blica 24 luglio 1977, n. 616, è inserito il seguente comma:

«Il decreto dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'am­ministrazione diretta dello Stato o ad enti simi­lari, allorché la commissione tecnica di cui al pre­sente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato:

1) la non economicità dei singoli enti nell'at­tuazione dei loro compiti residui in relazione an­che alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta del­lo Stato o da altri enti similari».

Art. 1-quinquies. - L'Ente autonomo di gestio­ne per le-aziende termali è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di con­versione del presente decreto.

Le operazioni di liquidazione dei rapporti fa­centi capo a qualsiasi titolo all'ente soppresso sono affidate al comitato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267. AI comitato saranno attribuiti, per le occor­renze della liquidazione delle società di cui al comma seguente, gli aumenti del fondo di dota­zione deliberati anche a favore dell'ente sop­presso.

Le partecipazioni azionarie delle società inqua­drate nel predetto ente nonché i rapporti patri­moniali e giuridici dell'EAGAT saranno assegnati all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e verranno collocati dall'EFIM in una speciale gestione priva di perso­nalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata.

L'EFIM provvede, nei modi e nei termini previ­sti da apposito provvedimento legislativo:

a) al ripianamento delle perdite e al risana­mento delle gestioni delle società già facenti capo all'EAGAT;

b) all'inquadramento nell'EFIM delle società o stabilimenti di imbottigliamento di acque mine­rali, già inquadrate nell'EAGAT;

c) al trasferimento alle regioni delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività e i patrimoni al­berghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria, nonché al trasferimento alle regioni interessate delle attività e del patrimonio del Centro ittico tarantino campano S.p.a.

Art. 1-sexies. - Salvo quanto disposto dal se­condo e terzo comma dell'articolo 117 e dall'arti­colo 119 del decreto del Presidente della Repub­blica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio dell'ONPI, dell'ENAOLI e dell'ENAL è interamente ripartito fra le regioni, ai sensi del medesimo articolo 117, per essere attribuito, nei casi e nei modi previsti dall'articolo 25 del predetto decreto presidenziale, ai comuni singoli o associati.

Le entrate dell'ONPI sono ripartite fra le regioni in proporzione al numero dei pensionati INPS residenti, al 1977, nelle stesse e destinati ai comuni, singoli o associati.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per il riordino delle materie trasferite, le entrate dell'ONPI restano destinate all'assistenza agli anziani.

Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di pensionamento di reversibilità e per i superstiti, l'erogazione di assegni sostitutivi della pensione ai superstiti già erogati dall'ENAOLI, nella misura prevista dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e per la sola quota spettante agli orfani, è provvisoriamente assicurata da una apposita gestione speciale co­stituita presso l'INPS.

La commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individua i contingenti di per­sonale da trasferire alla gestione speciale dell'INPS di cui al comma precedente.

Fino al riordino con legge regionale delle ma­terie trasferite, i comuni garantiscono le eroga­zioni economiche integrative agli orfani secondo i criteri seguiti dall'ENAOLI.

Le entrate dell'ENAOLI sono ripartite fra le regioni e dalle stesse interamente destinate ai comuni tenuto conto della ripartizione della spe­sa dell'ENAOLI in base alla residenza degli assi­stiti nell'anno 1977, ad eccezione di una somma pari a lire 17 miliardi, che affluisce al fondo per la erogazione degli assegni di cui al quarto com­ma del presente articolo, amministrato dall'INPS.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria la funzione dell'ENAOLI concernente l'assistenza sanitaria agli orfani dei lavoratori a norma dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35, è assunta dall'Isti­tuto nazionale assicurazioni malattie, anche per le prestazioni non rientranti nel trattamento ge­nerale INAM dei lavoratori dell'industria.

Le entrate dell'ENAL sono ripartite fra i co­muni, ai sensi dell'articolo 120, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repub­blica 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione dei pro­venti del concorso pronostici Enalotto che afflui­scono al Tesoro dello Stato. Il fondo di cui all'articolo 132 del suddetto decreto è incremen­tato di una somma pari alle entrate iscritte nel bilancio consuntivo dell'ENAL per il 1978 prove­nienti dalla gestione del concorso pronostici Enalotto.

Le partecipazioni azionarie dell'Ente nazionale per le Tre Venezie nella società veneziana Con­terie S.p.a. sono trasferite all'ENI, Fermo restan­do quanto previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i restanti beni mobiliari e immobiliari dell'Ente per le Tre Venezie sono ripartiti tra le regioni interessate ai sensi degli articoli 113 e 117 del medesimo decreto.

Art. 1-septies. - Tutte le funzioni amministra­tive esercitate dagli organi dello Stato nei con­fronti degli enti pubblici di cui al n. 27 (casa di riposo per musicisti «Fondazione Giuseppe Ver­di») e n. 28 (casa di riposo per artisti drammatici di Bologna) della tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuite rispettivamente ai comuni di Milano e di Bologna a far tempo dal 1° gennaio 1979.

Gli enti pubblici di cui al n. 39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) e al n. 43) Associa­zione nazionale per il controllo della combustio­ne (ANCC) della tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi dalla data che sarà prevista nella legge di riforma sanitaria o, in mancanza, a far tempo dal 1° gennaio 1980. Qualora, alla data del 1° ottobre 1979, la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale non sia stata promulgata, si provvede altresì, con le procedure di cui all'arti­colo 113 del decreto del Presidente della Repub­blica 24 luglio 1977, n. 616, ad individuare gli organi dello Stato o di altri enti pubblici ai quali sono attribuite le funzioni che, ai sensi del pre­detto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano comprese tra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli enti locali.

All'eventuale scioglimento, trasformazione o riorganizzazione dei consorzi per la difesa con­tro le malattie e i parassiti delle piante coltivate di cui al n. 50) della tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvede la legge regionale.

Qualora entro il 31 marzo 1979 le regioni inte­ressate abbiano costituito consorzi interregionali, i beni ed il personale dei consorzi per l'incremen­to della pesca e degli istituti di incremento ippico di cui ai numeri 51) e 62) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti ai consorzi medesimi.

Art. 1-octies. - Le istituzioni scolastiche ge­stite dall'Ente nazionale sordomuti sono statiz­zate a decorrere dal 1° settembre 1978.

Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuo­va disciplina dei convitti gestiti dal Ministero della pubblica istruzione i convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche di cui al pri­mo comma sono gestiti in via transitoria dal Ministero medesimo.

Dei consigli delle istituzioni di cui ai prece­denti commi fanno parte un rappresentante dei non udenti nominato dall'Ente nazionale prote­zione ed assistenza sordomuti (ENS) e un rappre­sentante del comune in cui ha sede l'istituzione.

In attuazione dell'articolo 10 della legge 4 ago­sto 1977, n. 517, i consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le associa­zioni dei minorati dell'udito, predispongono i pro­grammi e le forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni sordomuti.

Allo stesso fine gli enti locali devono favorire il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione dei ser­vizi sociali aperti al di fuori delle istituzioni sta­tizzate con la legge di conversione del presente decreto.

Gli immobili di proprietà dell'ENS adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonché gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche vengono assegnate in proprietà ai comuni.

I beni di cui al precedente comma conservano la destinazione originaria e, comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale de­vono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.

Dal 1° settembre 1978 il personale docente e non docente, di ruolo o incaricato a tempo inde­terminato, in servizio nelle istituzioni scolastiche e nei convitti di cui al presente articolo è trasfe­rito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nei corrispondenti ruoli del Ministero della pub­blica istruzione secondo le anzianità possedute e conserva la propria posizione di ruolo o di incaricato a tempo indeterminato, secondo la propria qualifica.

A decorrere dalla stessa data il personale do­cente e non docente incaricato a tempo indeter­minato ha titolo all'immissione nei corrispondenti ruoli dello stesso Ministero della pubblica istru­zione secondo le disposizioni e con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

All'onere derivante dall'applicazione del pre­sente articolo valutato in lire 2.127 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 900 milioni, con il contributo di cui alla legge 9 dicem­bre 1975, n. 749 e, quanto a lire 1.227 milioni, con i normali stanziamenti dei competenti capi­toli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor­tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-novies. - Il sesto comma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

«I residui beni mobiliari compresi il numera­rio ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per la copertura delle pas­sività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può destinare, in tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma».

Art. 1-decies. - L'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1124, e suc­cessive modificazioni, attualmente erogato dall'ANMIL, verrà erogato, a far tempo dal lo aprile 1979, dall'INAIL. All'INAIL è altresì trasferito l'onere, già posto a carico dell'ANMIL dall'arti­colo 8, primo comma, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, del contributo annuale per la concessione dell'assegno speciale ai superstiti dei titolari di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento deceduti per causa non dipendente dall'infortunio o dalla ma­lattia professionale.

L'ANMIL è sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individua la quota parte delle entrate dell'ANMIL, nonché i contingenti di per­sonale da trasferire all'INAIL.

Il contributo per il sostegno dell'attività asso­ciativa dell'ANMIL di cui al terzo comma dell'ar­ticolo 115 del decreto del Presidente della Re­pubblica 24 luglio 1977, n. 616, è determinato su proposta della commissione tecnica prevista dall'articolo 113 del decreto medesimo.

Art. 1-undecies. - Il terzo comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dai seguenti:

«Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un con­tributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sen­si del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'eser­cizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione.

In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che pre­vedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ov­vero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.

A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di perce­pire mediante ritenuta sulle pensioni, assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici pre­videnziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giu­gno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pub­Mici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.

Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare con­tributi alle associazioni nazionali che statutaria­mente e concretamente dimostreranno di perse­guire fini socialmente e moralmente rilevanti».

Art. 1-duodecies. - A decorrere dal 1° aprile 1979 l'INPS e l'INAIL provvedono a trasferire al Ministero del tesoro, ai fini della ripartizione tri­mestrale tra le regioni, i fondi riscossi e già destinati per legge all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL detratte rispettivamente le somme di cui al settimo comma dell'articolo 1-sexies e al primo e terzo comma dell'articolo 1-decies.

Art. 1-terdecies. - I primi quattro commi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono sostituiti dai seguenti:

«Il personale in servizio in base ad atti adot­tati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano tra­sferite o delegate alle regioni a norma del pre­sente decreto e che sia strettamente indispen­sabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni stesse conte­stualmente al trasferimento dei beni e delle fun­zioni.

I contingenti del personale da mettere a dispo­sizione delle regioni ai sensi del precedente com­ma saranno determinati con il medesimo proce­dimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei prov­vedimenti con i quali saranno individuate per cia­scun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste.

Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei com­mi precedenti è assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organiz­zazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di tra­sferimento delle funzioni amministrative, nell'or­dine:

a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n: 70, e successive integrazioni, con la osservan­za delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà, nei limiti dei posti in organico riservarti secondo l'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture deglî enti esistenti nel territorio nazionale così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della legge stessa;

b) ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

Art. 1-quater decies. - Il consiglio di ammini­strazione di cui all'articolo 6 del decreto del Pre­sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, provvede, in via transitoria, a destinare il perso­nale assegnato ai ruoli unici presso i Ministeri che presentino le relative necessità funzionali con riferimento alla preparazione professionale e alla esperienza acquisita.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge che istituisce i ruoli unificati dei di­pendenti civili dello Stato, il consiglio di ammi­nistrazione provveda all'inquadramento definitivo del personale. Il relativo procedimento non potrà avere inizio in ogni caso oltre il 31 marzo 1980.

Fino all'inquadramento definitivo del personale proveniente dagli enti di cui alla tabella B alle­gata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza.

All'amministrazione del personale assegnato agli uffici stralcio degli enti soppressi provvede l'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro im­putando il relativo onere alle corrispondenti ge­stioni di liquidazione.

Art. 1-quindecies. - La disciplina dei fondi integrativi di previdenza e di quiescenza even­tualmente istituiti presso gli enti o amministra­zioni soppresse ai sensi del decreto del Presi­dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sarà regolamentata nell'ambito della legge di riforma del sistema pensionistico. In ogni caso coloro i quali siano cessati dal servizio prima della data di scioglimento possono optare per la capitalizzazione della rendita vitalizia in go­dimento.

A tal fine è previsto il passaggio delle quote di indennità maturata dall'ente di provenienza all'amministrazione di destinazione; in mancanza totale o parziale di copertura finanziaria dell'ente di provenienza provvede l'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, per la parte non dovuta dal dipendente, con imputazione alle gestioni di li­quidazione.

Il personale che ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, sia stato inse­rito in uno dei contingenti previsti dalle suddette disposizioni di legge conserva il diritto di essere collocato a riposo alla scadenza prevista per il contingente cui risulta assegnato.

A tal fine il collocamento a riposo del suddetto personale è da considerare in soprannumero ri­spetto al corrispondente contingente dell'ammi­nistrazione di destinazione.

All'articolo 2, al primo comma, la lettera a), è sostituita con la seguente:

a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nonché di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, che comunque comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti che superi il tetto massimo rag­giunto nel primo semestre del 1978; i provvedi­menti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 30 giugno 1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigo­re del presente decreto o che comunque compor­tino valutazioni di carattere discrezionale.

Al primo comma, lettera b), le parole: di con­tratti di affitto di durata superiore a quattro anni, sono sostituite con le seguenti: di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente. Il divieto di cui alla presente lettera non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

L'autorizzazione a derogare ai divieti di cui al primo comma può essere concessa dal Presiden­te del Consiglio dei Ministri per comprovati mo­tivi di interesse pubblico, su conforme parere della regione interessata o, qualora si tratti di atti che interessino più regioni, su conforme parere della commissione interregionale di cui all'arti­colo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'articolo 3 sono sostituite le parole da: Fino all'entrata in vigore, a: 24 luglio 1977, n. 616, con le seguenti: Fino al 31 dicembre 1978.

All'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

In deroga al divieto di cui al precedente arti­colo, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare, di volta in volta, determinate istituzioni pubbliche di as­sistenza e beneficenza a compiere gli atti stret­tamente necessari alla realizzazione di program­mi di pubblico interesse in ordine ai quali si siano pronunciati favorevolmente i consigli dei comuni interessati.

Il divieto di cui al precedente articolo non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

 

Art. 2.

Sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella 8, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel periodo tra il 1° luglio 1978 e la data di en­trata in vigore della presente legge.

 

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