Prospettive assistenziali, n. 43, luglio-settembre 1978

 

 

MODIFICATA LA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA SULL'ASSISTENZA

 

 

Nel n. 35 di Prospettive assistenziali avevamo riportato la legge della Regione Toscana n. 15 del 7 aprile 1976 «Interventi in materia di assi­stenza sociale e delega di funzioni agli enti lo­cali».

Era la prima legge regionale (e purtroppo è rimasta l’unica) che provvedeva a definire le fun­zioni dell'assistenza ed a delegarle alle Unità locali dei servizi.

Le altre leggi regionali (Veneto, Piemonte, La­zio, ecc.) si limitano ad elencare gli interventi delegati alle Unità locali.

A seguito dell'entrata in vigore del DPR 616, il Consiglio regionale della Toscana ha provve­duto con legge n. 35 del 1978 a modificare le norme precedenti.

Ribadiamo le nostre riserve in merito alla co­stituzione dei consorzi fra Comuni e Province soprattutto dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 616 che fa esclusivo riferimento ai Comuni, alla non coincidenza delle Unità locali con i Consi­gli di quartiere (Firenze) e con i distretti scola­stici (V. in particolare l'editoriale del n. 51 di Prospettive assistenziali) e all'inserimento dei centri di vacanza fra le attività assistenziali.

 

 

TESTO DELLA LEGGE

 

TITOLO I

Interventi di sostegno economico e per l'istitu­zione dei servizi di assistenza sociale da parte degli enti locali

 

Art. 1. - (Finalità)

Al fine di prevenire e rimuovere le situazioni e le cause che ostacolano il pieno, libero e di­gnitoso sviluppo della persona umana, in attua­zione dell'articolo 4 dello Statuto, sono stabiliti interventi per assicurare prestazioni e servizi di assistenza sociale, con le forme e le modalità contenute nella presente legge.

 

Art. 2. - (Soggetti e fini degli interventi)

L'assistenza sociale è volta a garantire ad ogni persona mezzi adeguati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze vitali e l'egua­glianza di prestazioni a parità di bisogni.

In particolare l'assistenza sociale tende:

a) a prevenire o rimuovere situazioni di ab­bandono e di bisogno;

b) ad assicurare il mantenimento od il reinse­rimento dei soggetti nel proprio nucleo familia­re, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo e, comunque, la permanenza nel proprio ambiente;

c) a favorire il recupero dei soggetti social­mente disadattati od affetti da minorazioni psi­co-fisiche e sensoriali ed il loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente familiare e comunitario;

d) a realizzare gli obiettivi prioritari stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi del successivo articolo 23.

Gli interventi di assistenza sociale si attuano garantendo ai destinatari una autonoma e libera scelta fra le possibili prestazioni.

 

Art. 3. - (Modalità di intervento)

Le finalità di cui al precedente articolo si rea­lizzano con:

a) istituzione di servizi sociali per attività di indagine e interventi di prevenzione, assistenza domiciliare, assegnazione di alloggi, formazione di nuclei comunitari nonché il ricovero nei limiti previsti dal successivo articolo 4;

b) interventi di sostegno economico, median­te erogazione di assegni integrativi che consen­tano il mantenimento, l'educazione e l'assisten­za dei minori nonché l'assistenza ed il mante­nimento degli adulti inabili al lavoro e, comun­que, privi di sufficienti mezzi di sussistenza. Tali interventi sono disposti direttamente a fa­vore dell'interessato oppure, nel caso di minori o di adulti comunque incapaci, a favore della fa­miglia. Sono inoltre disposti interventi econo­mici a favore delle famiglie affidatarie di minori 0 ospitanti adulti inabili, come corrispettivo del servizio sociale svolto;

c) interventi occasionali di sostegno econo­mico a favore di persone che, in via tempora­nea o per circostanze eccezionali o urgenti, de­vono fronteggiare situazioni particolari di biso­gno e non dispongono di adeguate risorse finan­ziarie;

d) istituzione di servizi sociali per il tempo libero e di centri di vacanza.

 

Art. 4. - (Interventi di ricovero)

Il ricovero ed il mantenimento di minori e di adulti presso istituzioni assistenziali, è disposto a seguito della constatata impossibilità di garan­tire le esigenze vitali con interventi diversi e limitatamente al tempo in cui permane tale im­possibilità.

Alla scelta dell'istituto di ricovero partecipa direttamente la persona interessata o la fami­glia.

 

Art. 5. - (Centri di vacanza)

I comuni autorizzano l'istituzione e la gestione dei centri di vacanza di cui alla lettera d) dell'articolo 3.

Apposito regolamento regionale stabilisce i presupposti per le autorizzazioni indicate al pri­mo comma e le modalità del controllo igienico, sanitario, socio-educativo e contabile nei con­fronti degli enti gestori, sia pubblici che privati, disciplinando altresì l'adozione dei provvedimen­ti di diffida e di revoca delle autorizzazioni nel caso di irregolarità o di non osservanza delle disposizioni impartite. I provvedimenti di auto­rizzazione, diffida e revoca sono adottati dal co­mune in cui é ubicato il centro di vacanza.

Il regolamento in particolare determina:

- i requisiti e le caratteristiche di località, ambienti ed attrezzature;

- il numero ed i requisiti professionali del personale addetto ai centri;

- gli accertamenti sanitari e le misure di profilassi igienica cui devono sottoporsi gli uten­ti ed il personale.

- le registrazioni e le documentazioni obbli­gatorie;

- i servizi prescritti per i diversi tipi di sog­giorno;

- le modalità e la periodicità delle visite ispettive.

Il regolamento interno degli enti gestori deve consentire l'accesso e le visite, in particolare dei familiari, ai locali dei centri di vacanza.

Minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non possono costituire motivo di esclusione dal sog­giorno nei centri.

Nel caso in cui siano ospitati soggetti affetti da tali minorazioni, i centri devono istituire o avvalersi di servizi idonei di educazione, assi­stenza e riabilitazione.

 

Art. 6. - (Idoneità delle strutture di ospitalità e dei nuclei familiari affidatari o ospitanti)

I criteri per l'accertamento e per la determi­nazione dei requisiti di idoneità delle strutture di ospitalità, nonché dei nuclei familiari previ­sti dall'articolo 3, sono stabiliti dai comuni, o per gli interventi di loro competenza, dalle pro­vince in conformità alle condizioni stabilite con apposita legge regionale.

Le strutture di ospitalità, di cui al comma pre­cedente, quando non siano istituite direttamente dagli enti locali territoriali, sono sottoposte a preventiva autorizzazione da parte del comune ove le strutture medesime sono ubicate.

 

Art. 7. - (Interventi dei comuni)

Gli interventi di competenza dei comuni ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono attuati dal comune di residenza dell'assistito per i fini di cui all'articolo 2 e con le modalità indicate ai successivi articoli della presente legge.

Tali interventi possono essere attuati anche a favore di non residenti, previo accertamento della necessità ed urgenza della prestazione da effettuare. Dell'intervento realizzato è data co­municazione al comune di residenza dell'assi­stito.

I servizi e le strutture utilizzati per assicurare le prestazioni, pur nella salvaguardia di parti­colari esigenze di specializzazione, sono rivolti alla generalità della popolazione, con esclusione di destinazioni di carattere settoriale o per ca­tegorie di cittadini.

 

Art. 8. - (Interventi in materia di assistenza a categorie)

Gli interventi di cui all'articolo precedente concernono, tra l'altro, le attività relative a:

a) l'assistenza economica in favore delle fa­miglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

b) l'assistenza post-penitenziaria;

c) gli interventi in favore dei minori soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie mino­rili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

d) gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

e) gli interventi in favore di profughi stranie­ri, non riservati allo Stato dall'articolo 24, n. 2 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Tra le funzioni assistenziali attribuite ai co­muni ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 lu­glio 1977, n. 616, sono inoltre comprese quelle già di competenza regionale tra cui, in partico­lare, quelle in favore:

1) delle categorie post-belliche nei limiti di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 lu­glio 1945, n. 425, e 28 settembre 1945, n. 646;

2) dei profughi e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744 e successive inte­grazioni e modificazioni;

3) degli inabili al lavoro ai sensi dell'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicu­rezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

4) degli assegnatari di alloggi economici e po­polari ai sensi dell'articolo 5, lettera g, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036;

5) degli hanseniani e loro familiari a carico ai sensi delle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gen­naio 1974, n. 4, e della legge regionale 28 aprile 1977, n. 26;

6) degli affetti da tubercolosi e loro familiari ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

7) delle coltivatrici dirette, delle lavoratrici artigiane e delle lavoratrici esercenti attività commerciali ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 gennaio 1973, n. 4;

8) dei lavoratori emigrati ai sensi dell'artico­lo 4 della legge regionale 4 agosto 1977, n. 46.

 

Art. 9. - (Interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti della magistratura)

Gli interventi a favore dei minori soggetti ai provvedimenti di cui all'articolo 23, lettera c, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono attuati nell'ambito del servizio istituito dalla legge regio­nale 12 marzo 1977, n. 18, indipendentemente dalla residenza anagrafica dell'assistito, su ri­chiesta ed in collaborazione con le autorità giu­diziarie operanti nella Regione.

Il recupero delle spese per i ricoveri e gli affi­damenti familiari, sostenute nell'ambito degli interventi di cui al primo comma, è attuato, esclusivamente nei confronti dei comuni non toscani, in base alle disposizioni previste dall'articolo 72 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche e integra­zioni.

 

Art. 9/bis. - (Interventi ai sensi dell'articolo 154 del T.U. delle leggi di p.s.)

I provvedimenti di ricovero ai sensi dell'arti­colo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sono attuati nei limiti previsti dall'arti­colo 4 della presente legge e alle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 anche a favore di non residenti.

 

Art. 9/ter. - (Funzioni di controllo e vigilanza)

Rientrano tra le funzioni attribuite ai comuni per effetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, quelle relative a:

a) la vigilanza sull'attività assistenziale ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dell'articolo 4 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

b) la vigilanza e il controllo di cui all'artico­l0 4, punto 4 e all'articolo 5 del R.D. 24 dicem­bre 1934, n. 2316.

 

TITOLO II

Controversie per le spese di soccorso e di assi­stenza e delega di funzioni agli enti locali

 

Art. 10. - (Delega delle decisioni delle contro­versie)

La decisione delle controversie tra comuni ed altri enti pubblici per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o statutarie, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma dell'articolo 154 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è delegata alla provincia nel cui territorio ha sede l'ente o l'istituzione che ha erogato la pre­stazione, ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 1 lettera c), seconda parte, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, alla provincia nel cui territorio si tro­va il comune di residenza del ricoverato.

Qualora nel corso del procedimento siano ac­certati interessi patrimoniali della provincia, In controversia è decisa dalla Giunta regionale.

Le controversie in cui siano parte i consorzi provinciali antitubercolari sono decise dalla Giunta regionale.

Le funzioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere delegate dalla Giunta regionale al suo Presidente.

 

Art. 11. - (Contestazione del debito)

L'ente o istituzione che effettua il ricovero provvede a darne comunicazione scritta agli enti presunti debitori, entro 5 giorni dalla data dell'ammissione.

Dopo 3 mesi di ricovero e, comunque, all'atto della dimissione del beneficiario della presta­zione, l'ente ricoverante comunica all'ente rite­nuto debitore la distinta delle spese sostenute, indicando il titolo su cui si fonda il credito e richiedendone il pagamento.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comuni­cazione di cui al precedente comma, l'ente che intenda contestare in tutto o in parte il debito, deve produrre all'ente ricoverante motivata op­posizione.

In caso di omessa opposizione, il debito si in­tende riconosciuto a tutti gli effetti.

Tutte le comunicazioni, nonché l'inoltro delle opposizioni, vengono effettuate con lettera rac­comandata.

 

Art. 12. - (Decisione delle controversie)

Per la decisione delle controversie, l'ente ri­coverante trasmette alla provincia l'opposizione pervenuta, unitamente alle proprie controdedu­zioni, nonché ogni altro elemento utile per la decisione.

La provincia decide la controversia sulla base dei motivi contenuti nell'opposizione, nonché di ogni altro elemento istruttorio che ritenga utile acquisire.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, emergano fondati motivi per ritenere che il debito sia, in tutto o in parte, di competenza di altro ente, la provincia dà comunicazione a quest'ultimo dei termini essenziali della controversia, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per for­mulare le proprie deduzioni.

Trascorso il termine assegnato, la provincia decide la controversia, indica l'ente tenuto al pagamento ed emette l'ordine relativo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 125 del D.P.R. 5 febbraio 1891, n. 99.

Per le controversie di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10, la provincia, acquisiti gli atti relativi, li trasmette alla Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

 

TITOLO III

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed enti comunali di assistenza - Riordinamento e delega di funzioni agli enti locali

 

Art. 13. - (Delega di funzioni concernenti le I.P.A.B.)

Tutte le funzioni amministrative concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, nu­mero 6972 e successive modificazioni ed inte­grazioni, nonché con i relativi regolamenti di esecuzione, ad eccezione di quelle indicate al successivo articolo 14, sono delegate ai comu­ni nel cui territorio ha sede l'istituzione. In par­ticolare sono delegate le funzioni concernenti la vigilanza ispettiva, il coordinamento, la so­spensione o lo scioglimento di amministrazioni, la nomina di commissari, le modifiche statuta­rie, escluse quelle indicate al successivo arti­colo 14, l'autorizzazione all'acquisto di immo­bili e all'accettazione di donazioni, eredità e legati.

I comuni esercitano la delega, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto, attenendosi ai se­guenti indirizzi:

a) i provvedimenti saranno diretti a superare l'isolamento e l'emarginazione dei ricoverati;

b) sarà assicurato il coordinamento dell'atti­vità degli enti e l'adattamento degli Statuti alla disciplina contenuta nella presente legge;

c) sarà assicurato il coordinamento degli in­terventi sociali svolti dalle I.P.A.B. con gli interventi sanitari e, più generalmente, di sicu­rezza sociale attuati nel territorio;

d) i servizi sociali delle I.P.A.B. saranno or­ganizzati in modo da assicurare la loro apertura a tutti i cittadini e la partecipazione alla loro gestione;

e) saranno favorite la riconversione e l'utiliz­zazione dei servizi delle I.P.A.B. secondo le fi­nalità e la modalità d'intervento previste dal Ti­tolo I della presente legge.

La gestione temporanea di istituzioni pubbli­che di assistenza e beneficenza, nel caso previ­sto dall'articolo 49 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è affidata ad un commissario nominato dal comune.

L'indennità spettante al commissario è a ca­rico dell'istituzione stessa, salvo rivalsa verso chi di ragione.

Entro sei mesi dalla nomina dovrà provvedersi alla ricostruzione dell'amministrazione ordina­ria.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ad ogni altro ente pubblico locale ope­rante nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

Art. 14. - (Funzioni esercitate direttamente dalla Regione)

Sono esercitate direttamente dalla Regione le funzioni disciplinate con legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integra­zioni, nonché con i relativi regolamenti d'esecu­zione, concernenti la costituzione, il concentra­mento, il raggruppamento, il frazionamento, il consorzio, le modificazioni statutarie relative alle fusioni, alla mutazione dei fini ed alla com­posizione dei consigli di amministrazione, le tra­sformazioni e la estinzione, l'approvazione o la costituzione d'ufficio di federazioni.

La Regione esercita comunque il potere di ini­ziativa già esercitato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

I provvedimenti di cui al primo comma sono adottati con deliberazione del Consiglio regio­nale.

Le funzioni di cui al secondo comma sono di competenza della Giunta regionale, che le eser­cita nel quadro degli indirizzi di programmazione nel settore della sicurezza sociale approvati dal Consiglio regionale.

 

Art. 14/bis. - (Delega delle funzioni concernenti le persone giuridiche private)

Le funzioni concernenti le persone giuridiche di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui fi­nalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione e che operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono sub-delegate ai comuni in cui gli enti hanno la propria sede legale. Sono riservate alla Regione le funzioni di cui all'articolo 14/ter.

La delega concerne in particolare:

1) la nomina e la sostituzione di amministra­tori e di rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi (articolo 25 cod. civ.);

2) la sospensione dell'esecuzione di delibera­zioni contrarie all'ordine pubblico ed al buon co­stume (articolo 23, ultimo comma, cod. civ.);

3) il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni ivi compreso l'annulla­mento delle deliberazioni di fondazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico e al buon costume (articolo 25 cod. civ.);

4) lo scioglimento dell'amministrazione delle fondazioni e la nomina di commissari (articolo 25 cod. civ.);

5) l'autorizzazione all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (articolo 25 cod. civ.);

6) il coordinamento dell'attività di più fonda­zioni (articolo 25 cod. civ.).

Gli enti delegati si atterrano agli indirizzi sta­biliti dall'articolo 13.

 

Art. 14/ter. - (Funzioni concernenti /e persone giuridiche private esercitate direttamente dalla Regione)

Sono esercitate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, le funzioni concernenti le persone giuridiche private di cui al precedente articolo, relative a:

1) il riconoscimento giuridico (articolo 12 cod. civ.);

2) l'approvazione dello statuto e delle succes­sive modifiche, di associazioni e fondazioni (ar­ticoli 12 e 16 cod. civ.);

3) l'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni (articolo 26 cod. civ.);

4) la trasformazione di fondazioni (articolo 28 cod. civ.);

5) la devoluzione dei beni di associazioni e fondazioni (articoli 31 e 32 cod. civ.);

6) la dichiarazione di estinzione (articolo 27 cod. civ.).

L'autorizzazione all'acquisto di immobili e all'accettazione di donazioni, eredità e legati è rilasciata dalla Regione secondo le norme fissa­te per l'attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

Art. 15. - (Istituzioni a carattere associativo)

Le disposizioni del presente titolo relative alla delega di funzioni non si applicano né alle istituzioni a carattere associativo le cui attività, a norma di statuto, si fondano su prestazioni vo­lontarie e personali dei soci, né alle confrater­nite soggette al secondo comma dell'articolo 77 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262.

Le istituzioni di cui al comma precedente ri­conosciute quali istituzioni pubbliche di assi­stenza e beneficenza devono raccordare la loro attività con quella dei comuni, delle province e dei loro consorzi nel quadro della programma­zione regionale.

I comuni, le province e i loro consorzi pro­muovono intese perché nello stesso quadro pos­sa raccordarsi anche l'attività delle istituzioni private.

 

Art. 15/bis. - (Individuazione delle persone giu­ridiche private operanti in materia di beneficenza pubblica)

Il Consiglio regionale, agli effetti dell'appli­cazione delle norme di cui agli articoli 14/bis, 14/ter e 15, individua, su proposta della Giunta, le persone giuridiche private che operano nelle materie di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 lu­glio 1977, n. 616, le cui finalità statutarie si esau­riscono nell'ambito della Regione.

 

Art. 16. - (Trasferimento ai Comuni delle funzioni degli enti comunali di assistenza)

Con effetto dal 30 giugno 1978, le funzioni co­munque svolte e il patrimonio degli enti comu­nali di assistenza sono trasferiti ai rispettivi comuni, i quali subentrano nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche, attive o passive, di per­tinenza degli enti.

Dalla predetta data il personale di ruolo è as­segnato ai rispettivi comuni.

È altresì assegnato ai rispettivi comuni il per­sonale non di ruolo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio continuativo presso gli enti comunali di assi­stenza alla data del 24 luglio 1977.

 

Art. 16/bis. - (Trasmissione della documentazio­ne concernente gli enti comunali di assistenza)

Entro il 30 giugno 1978, il presidente del con­siglio di amministrazione dell'ente comunale di assistenza trasmette al rispettivo comune:

1) l'inventario dei beni;

2) l'elenco delle carte, titoli e documenti re­lativi ai singoli elementi che compongono il pa­trimonio;

3) la ricognizione dei rapporti giuridici pen­denti con particolare riguardo alla posizione de­bitoria e creditoria dell'ente;

4) l'ultimo conto consuntivo deliberato;

5) il bilancio preventivo relativo all'anno 1978;

6) l'elenco del personale in servizio, con spe­cificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trat­tamento economico in atto;

7) il regolamento dell'ente con annessa pianta organica del personale;

8) il verbale di verifica della consistenza di cassa effettuata successivamente alla entrata in vigore della presente legge;

9) il contratto per il servizio di tesoreria.

La documentazione sopraindicata deve essere prodotta altresì per tutte le I.P.A.B. concentrate o amministrate dall'ente comunale di assistenza.

 

Art. 16/ter - (Scioglimento degli enti comunali di assistenza)

Con effetto dal 1 luglio 1978 gli enti comunali di assistenza sono estinti. Dalla stessa data gli amministratori degli enti cessano da tutte le loro funzioni.

Qualora, alla detta data, non risultino com­piute o completate le operazioni relative al tra­sferimento delle funzioni, i comuni provvedono direttamente a tutti gli adempimenti occorrenti, compresi quelli rivolti alla definitiva chiusura della gestione degli enti.

Il comune, sulla base dell'inventario conse­gnato dagli amministratori o delle rilevazioni direttamente effettuate, provvede a richiedere le trascrizioni relative all'avvenuto trasferimen­to di diritti su beni immobili o mobili registrati.

 

Art. 17. - (Personale degli enti comunali di assistenza)

Il personale degli enti comunali di assistenza, assegnato ai rispettivi comuni ai sensi del pre­cedente articolo 16, è utilizzato, fino all'inqua­dramento nei ruoli del comune, per l'esercizio delle attività connesse ai servizi sociali o an­che, se necessario, per lo svolgimento di atti­vità proprie di altri servizi.

Tale utilizzazione avverrà, in ogni caso, nel rispetto della professionalità di ciascun dipen­dente e senza pregiudizio del futuro inquadra­mento.

Fino all'inquadramento nei ruoli dei comuni, al personale degli enti comunali di assistenza continueranno ad applicarsi, da parte dei comu­ni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamen­to di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di asse­gnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi na­tura diversa da quelli indicati all'articolo 16, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

 

Art. 17/bis. - (IPAB amministrate dagli enti co­munali di assistenza)

Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica o della legge regionale di cui all'articolo 25 del D.P.R. 24 lu­glio 1977, n. 616, l'amministrazione delle IPAB già concentrate o comunque amministrate dall'ente comunale di assistenza è affidata al co­mune, che può provvedervi anche attraverso ap­positi commissari.

Gli organi di amministrazione di IPAB, che sia­no espressi in parte dal consiglio di amministra­zione dell'ente comunale di assistenza, rimango­no in carica sino all'esaurimento del mandato in corso.

Alla scadenza, il comune provvede alla nomi­na degli amministratori già espressi dall'ente comunale di assistenza.

 

Art. 17/ter. - (Gestione contabile dell'attività assistenziale)

Il comune nell'esercizio delle funzioni assi­stenziali già spettanti all'ente comunale di assi­stenza è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 25 del D.P.R. 24 lu­glio 1977, n. 616, e può far ricorso alle proce­dure di erogazione di cui all'articolo 11 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99.

I mandati di pagamento relativi ad interventi assistenziali possono essere estinti dal tesorie­re del comune, su richiesta dell'interessato, an­che mediante:

a) commutazione in assegno bancario non tra­sferibile a favore del creditore o dei creditori, da spedirsi agli stessi a mezzo di raccoman­data;

b) assegno postale localizzato.

 

TITOLO IV

Ambiti territoriali e coordinamento degli inter­venti di assistenza sociale

 

Art. 18. - (Consorzi socio-sanitari e coordina­mento territoriale)

Le funzioni attribuite o delegate ai comuni per effetto dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle norme della presente legge, sono esercitate attraverso i consorzi costituiti ai sen­si della legge regionale 28 agosto 1974, n. 50.

Fino alla costituzione dei consorzi, i comuni provvedono ad esercitare direttamente le fun­zioni loro attribuite o delegate. Onde evitare du­plicazioni di servizi ed assicurare un'organica utilizzazione delle strutture esistenti, le provin­ce, fino all'entrata in funzione dei consorzi, coor­dinano i loro servizi con i comuni territorialmen­te interessati, comunicando tempestivamente le prestazioni effettuate o i contributi erogati al comune di residenza dell'assistito.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e bene­ficenza e gli enti ed associazioni pubbliche che attuano interventi a carattere locale discipli­nati dalla presente legge, comunicano tempe­stivamente le prestazioni effettuate e i contri­buti erogati al comune o al consorzio territorial­mente interessato.

Gli articoli 19 e 20 sono abrogati.

 

TITOLO V

Modalità di finanziamento delle funzioni delegate e contributi alle spese per le funzioni dei comuni

 

Art. 21. - (Oneri relativi all'esercizio di funzioni delegate)

Entro il 28 febbraio di ogni anno la Giunta re­gionale, sentiti gli enti delegati, sottopone all'approvazione del Consiglio un piano relativo a:

a) la ripartizione fra gli enti delegati dei mez­zi finanziari per gli oneri aggiuntivi di funziona­mento di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30;

b) il comando di personale regionale presso gli enti delegati, a norma dell'articolo 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54;

c) l'assegnazione di beni regionali agli enti delegati.

Il piano è approvato entro il 15 marzo succes­sivo ed è attuato dalla Giunta regionale.

Per l'anno 1978 il piano è predisposto dalla Giunta regionale entro il 30 settembre ed è ap­provato dal Consiglio entro il 31 ottobre.

 

Art. 22. - (Finanziamento delle funzioni già eser­citate dalla Regione e attribuite ai comuni)

La Regione provvede all'assegnazione ai co­muni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui al secondo comma dell'ar­ticolo 8, già esercitate dalla Regione medesima fino al 31 dicembre 1977.

Tale assegnazione è effettuata a favore dei comuni con provvedimento della Giunta regio­nale, in proporzione diretta alla popolazione re­sidente, secondo gli ultimi dati disponibili pri­ma della ripartizione, ed in proporzione inversa alle condizioni socio-economiche di ciascun co­mune, determinate con deliberazioni del Consi­glio regionale.

Per le funzioni di cui al punto 8 dell'articolo 8, l'intervento finanziario da parte della Regione è attuato secondo le modalità previste dalla legge regionale 4 agosto 1977, n. 46.

 

Art. 23. - (Contributi per funzioni proprie dei comuni)

La Regione per l'anno 1978, concorre con con­tributi alle spese sostenute dai comuni o dai loro consorzi per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

I comuni o i consorzi interessati alla riparti­zione dei contributi di cui al comma precedente trasmettono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i programmi delle attività previste per l'anno 1978.

Scaduto il termine per la presentazione dei programmi di attività, il Consiglio regionale su proposta della Giunta, approva il programma re­gionale di intervento e provvede alla ripartizione dei fondi fra i comuni o loro consorzi, tenendo conto in particolare:

a) di situazioni di particolare arretratezza nel settore dei servizi sociali;

b) di obiettivi fissati da piani, programmi o progetti regionali;

c) dei servizi svolti anche a vantaggio di altri comuni della Regione;

d) dell'opportunità di proseguire attività e servizi assistenziali già realizzati negli anni pre­cedenti con il concorso finanziario della Regio­ne

e) dei fondi già assegnati ai sensi dell'arti­colo 22;

f) delle assegnazioni di fondi operate in base ad altre leggi regionali;

g) della necessità di assicurare la copertura delle spese relative agli interventi di carattere obbligatorio connessi alle funzioni di cui al se­condo comma dell'articolo 8;

h) degli oneri sostenuti dalla Regione ai sen­si dell'articolo 118 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

Art. 24. - (Contributi per soggiorni di vacanza organizzati da associazioni e istituzioni senza fini di lucro)

La Regione eroga direttamente contributi a favore di associazioni di fatto ed istituzioni le­galmente riconosciute, senza fini di lucro, che organizzano a proprie spese soggiorni di vacan­za per minori residenti in Toscana.

Il contributo regionale è determinato anche in relazione ai contributi erogati da altri enti e alla quota eventualmente a carico della famiglia.

Le associazioni e le istituzioni interessate tra­smettono apposita domanda alla Giunta regio­nale tramite il comune od il consorzio in cui hanno la propria sede e alla fine del soggiorno fanno pervenire una relazione sulle attività svol­te, vistata dall'ente che ha autorizzato il sog­giorno stesso.

La ripartizione dei contributi è approvata con deliberazione del Consiglio regionale.

 

Art. 25. - (Contributi per funzioni proprie dei co­muni per gli anni successivi al 9978)

Con successiva legge regionale saranno sta­bilite le procedure di programmazione nel set­tore dei servizi sanitari e sociali e saranno fis­sate le modalità per l'assegnazione agli enti lo­cali per gli anni 1979 e seguenti dei contributi di cui all'articolo 23.

 

Art. 26. - (Imputazione della spesa)

Alle spese derivanti dagli interventi di cui agli articoli 21, lettera a), 22 e 23 è fatto fronte con gli stanziamenti allocati in corrispondenza dei capitoli 27.000, 27.100 e 27.200 del bilancio di previsione per l'anno 1978, la cui dizione viene così modificata.

Cap. 27.000

Finanziamento delle funzioni già esercitate dal­la Regione ed attribuite ai comuni per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 22 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e successive mo­difiche e integrazioni).

Cap. 27.100

Contributi per le funzioni proprie dei comuni in materia di assistenza sociale (articolo 23 del­la legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e succes­sive modifiche e integrazioni).

Cap. 27.200

Oneri aggiuntivi per l'esercizio di funzioni de­legate (articolo 21, lettera a della legge regio­nale 7 aprile 1976, n. 15 e successive modifiche e integrazioni).

 

Art. 27. - (Determinazione e finanziamento degli oneri relativi ai soggiorni di vacanza)

Alla determinazione e al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, sarà provveduto con successiva legge di varia­zione al bilancio di previsione per l'anno 1978. Gli articoli 28, 29 e 30 sono abrogati.

 

Art. 31. - (Disposizioni finali)

Cessa di avere applicazione ogni norma con­tenuta nelle leggi statali contraria o incompa­tibile con la presente legge.

Cessano di avere applicazione tutte (e dispo­sizioni in materia di beneficenza pubblica di cui alla legge regionale 5 giugno 1972, n. 11, incom­patibili con le norme della presente legge.

Sono abrogate le norme della legge regionale 13 gennaio 1973, n. 4, incompatibili con la pre­sente legge.

«È altresì abrogato l'articolo 20 della legge regionale 12 marzo 1977, n. 18».

 

Art. 32. - (Disposizioni transitorie)

Le norme della presente legge hanno applica­zione a decorrere dal 1° luglio 1976, fatta ecce­zione per le norme di cui all'articolo 5, che si applicano dal 1° gennaio 1977.

Per la materia regolata dalle norme di cui al­l'articolo 5, che trovano applicazione dal 1° gen­naio 1977, si applicano fino alla data suddetta, le norme di legge statali richiamate dal prece­dente articolo 30.

Dal 1° luglio 1976 è abrogata la legge regio­nale 3 gennaio 1973, n. 3, modificata dalla legge regionale 5 settembre 1974, n. 57.

 

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