Prospettive assistenziali, n. 43, luglio-settembre 1978

 

 

ABOLITE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

 

 

Con un ritardo di oltre 6 anni il Governo ha finalmente approvato il regolamento previsto dall'art. 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 con­cernente le barriere architettoniche, i trasporti pubblici e l'assegnazione di alloggi agli handi­cappati, regolamento che pubblichiamo integral­mente (D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 in Gaz­zetta Ufficiale n. 204 del 22 luglio 1978).

Resta ora la necessità urgente di far applicare il regolamento, tenuto anche conto che nel D.P.R. 384 non è indicato alcun termine per l'entrata in vigore delle norme.

 

Titolo I

Scopi e campi di applicazione

 

Art. 1.

Le norme del presente regolamento sono vol­te ad eliminare gli impedimenti fisici comune­mente definiti «barriere architettoniche» che sono di ostacolo alla vita di relazione dei mi­norati.

Le presenti norme si riferiscono alle struttu­re pubbliche con particolare riguardo a quello di carattere collettivo-sociale.

Le norme stesse riguardano le nuove costru­zioni e quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione.

Agli edifici già esistenti, anche se non ristrut­turati, dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti.

Per edifici pubblici a carattere collettivo e so­ciale si intendono tutte le costruzioni aventi in­teresse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali ven­gono prestati servizi di interesse generale.

 

Art. 2.

Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere ar­chitettoniche, devono recare in posizione age­volmente visibile, il simbolo di accessibilità se­condo il modello di cui all'allegato A al presen­te regolamento.

 

Titolo II

Strutture esterne connesse agli edifici.

 

Art. 3. - Percorsi pedonali

Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con la rete viaria esterna, e con le aree di parcheggio ed agevo­lare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.

Caratteristiche

La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di mt 1,50. Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti di cm 2,5; non deve comunque superare i 15 cm.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedo­nale si raccorda con il livello stradale o è inter­rotto da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del per­corso pedonale e di pendenza non superiore al 15 per cento.

La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5 per cento.

Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8 per cento solo quando siano previsti:

a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di mt 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;

b) un cordolo sopraelevato di 10 cm da en­trambi i lati del percorso pedonale;

c) un corrimano posto ad un'altezza di 0,80 m, e prolungato per 0,50 m nelle zone in piano, lun­go un lato del percorso pedonale.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente se­gnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comun­que da non generare impedimento o fastidio al moto.

I cigli del percorso pedonale, ove previsti, de­vono essere realizzati con materiale atto ad as­sicurare l'immediata percezione visiva ed acu­stica.

Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimenta­zione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diversa da quelle della pavimentazione.

 

Art. 4. - Parcheggi

Al fine di agevolare il trasferimento dell'auto­vettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli ac­cessi medesimi.

Le zone carrabili e le zone pedonali del par­cheggio devono essere o complanari, o su pia­ni diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm. Le due zone comunque, devono essere differen­ziate mediante una adeguata variazione di co­lore.

La pendenza massima trasversale del parcheg­gio non deve superare il 5 per cento.

In particolare è necessario che lo schema di­stributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con inclinazione massima di 30°.

Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra ante­riore verso le zone pedonali del parcheggio.

In tutti quei casi ove non fosse possibile rea­lizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata per­centuale di aree di parcheggio, dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle auto­vetture dei minorati fisici e ad esse riservate.

L'area di parcheggio riservata ad una autovet­tura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00 m suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima, di larghez­za di 1,70 m, relativa all'ingombro dell'autovet­tura; la seconda, di larghezza minima di 1,30 m, necessaria al libero movimento del minorato nel­le fasi di trasferimento.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura, e la connessa zona di libero movimento del mi­norato devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero movi­mento devono essere differenziate mediante una adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da striscie trasversali bianche (zebre).

Le zone pedonali del parcheggio devono es­sere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali adiacenti, quando questi pre­sentino un dislivello superiore ai 2,5 cm con il piano carrabile.

 

Art. 5. - Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati

Nei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pub­blica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di caratte­re permanente e generale oppure sia stata vie­tata o limitata la sosta, può essere consentito dalle autorità rispettivamente competenti ai mi­norati fisici con capacità di deambulazione sen­sibilmente ridotte, subordinatamente all'osser­vanza di eventuali prescrizioni stabilite dal sin­daco interessato, di circolare o sostare con il veicolo da essi utilizzato.

La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui percorsi preferenziali riservati ai vei­coli destinati al trasporto pubblico collettivo.

Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovran­no essere riservati gratuitamente ai minorati suddetti almeno due posti per ogni cento dispo­nibili.

 

Art. 6. - Contrassegno speciale

Ai minorati fisici con capacità di deambulazio­ne sensibilmente ridotte è rilasciato dai comu­ni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di categoria le­galmente riconosciute), uno speciale contrasse­gno che deve essere apposto sulla parte ante­riore del veicolo per poter esercitare la facoltà di cui al precedente articolo.

Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a ca­ratteri indelebili delle generalità e del domicilio del minorato, sarà predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di con­certo con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presen­te regolamento.

Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

 

Titolo III

Struttura edilizia in generale

 

Art. 7. - Accessi

Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta mi­nima di 1,50 m.

Le zone antistanti e retrostanti l'accesso de­vono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,40 m.

Qualora sia indispensabile prevedere una so­glia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.

La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profon­dità minima di 2,00 m.

Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale at­to ad assicurare l'immediata percezione visiva e acustica.

Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed e­sterno.

 

Art. 8. - Piattaforma di distribuzione

Al fine di agevolare lo spostamento all'inter­no della struttura edilizia, il passaggio dai per­corsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piatta­forme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani di ar­rivo ai diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi oriz­zontali.

La superficie minima della piattaforma di di­stribuzione deve essere di 6,00 mq con il lato minore non inferiore a 2,00 m.

Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi ver­ticali servo-assistiti (ascensori), mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamen­te, uscendo dagli ascensori.

Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e de­gli ambienti da essa raggiungibili.

 

Art. 9. - Scale

Le scale devono presentare un andamento re­golare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per mezzo di ripiani di adeguate dimen­sioni.

La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere la lun­ghezza uguale, ovvero contenere lo stesso nu­mero di gradini.

Il vano scala deve essere immediatamente in­dividuabile dalle piattaforme di distribuzione.

I gradini delle scale devono avere:

pedata minima .................... cm 30

alzata massima ................... cm 16

Il profilo del gradino deve presentare preferi­bilmente un disegno continuo a spigoli arroton­dati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 78°-80°.

In caso di disegno discontinuo l'oggetto del grado rispetto al sottogrado, deve essere com­preso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.

La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m.

Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensibilità.

Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva.

Deve essere posto ad un'altezza di 0,90 m. Qualora il traffico predominante sia costitui­to da bambini è necessario prevedere un se­condo corrimano, posto ad una altezza proporzio­nata all'età minima degli utenti.

Le rampe delle scale di larghezza superiore a m. 1,80 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati. Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ulti­mo gradino di almeno 30 cm.

 

Art. 10. - Rampe

La larghezza minima di una rampa deve esse­re di 1,50 m.

La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8 per cento.

Ogni 10 m di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.

La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole.

È ammessa l'interruzione della rampa median­te porte purché rispondano ai requisiti di cui all'art. 12 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m ciascuno.

 

Art. 11. - Corridoi e passaggi

Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e pas­saggi aventi andamento quanto più possibile con­tinuo o con ben determinate variazioni di dire­zione, senza asimmetrie.

Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti. La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di 1,50 m.

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste de­vono essere superate possibilmente mediante rampe.

La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdrucciolevole; essa deve es­sere pertanto realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

 

Art. 12. - Porte

Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità an­che da parte di persone a ridotte o impedite capacità fisiche.

Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devo­no avere una luce netta minima di m 0,85 con dimensione media ottimale di 0,90 m.

Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,85 m realizzato con unico bat­tente o con due battenti a manovra unica.

In caso di porte successive deve essere assi­curato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, di almeno 1,50 m, oltre quello eventual­mente interessato dalle ante in apertura.

I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto ed all'usura, specialmente per le parti comprese entro un'altezza di 0,40 m dal pavi­mento.

Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurare l'immediata percezione.

Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di urto.

L'apertura e la chiusura delle porte deve av­venire mediante una leggera pressione e pre­feribilmente essere accompagnata da apparec­chiature per il ritardo della chiusura stessa.

Le maniglie devono consentire una facile ma­novra, in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva. La maniglia deve essere posta ad un'al­tezza massima di 0,90 m.

Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi devono essere di sezione ade­guata, atta ad assicurare la prensibilità.

 

Art. 13. - Pavimenti

I pavimenti all'interno della struttura edili­zia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una even­tuale distinzione dei vari ambienti di uso, me­diante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore.

I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli; essi pertanto devono essere eseguiti con mate­riali idonei o devono essere dotati di adeguati accorgimenti.

Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livel­lo, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc.

Nei percorsi aventi caratteristiche di continui­tà, la qualità dei materiali impiegati per i pavi­menti deve essere omogenea; questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti stessi.

Deve essere assicurata, nel tempo, la perfet­ta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosita, scheggia­ture, sconnessioni o fessurazioni.

 

Art. 14. - Locali igienici

Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità motorie, i locali igienici stes­si devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni comunque, non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili me­diante un percorso continuo orizzontale o rac­cordato con rampe.

La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m e deve essere sempre apribile verso l'esterno.

Le dimensioni minime del locale igienico de­vono essere di 1,80 x 1,80 m.

Il locale igienico deve essere attrezzato con: tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione. La tazza wc deve essere situata nella parete opposta all'accesso. La sua posizio­ne deve garantire dal lato sinistro (per chi en­tra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle, dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra). Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto ad una distan­za minima di 1,40 m dalla parete laterale sini­stra e a una distanza di 0,40 m dalla parete la­terale destra.

La distanza fra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore deve essere di alme­no 0,80 m.

L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0,50 m dal pavimento. Gli accessori (comando per il lavaggio idraulico della tazza wc, porta carta igienica) devono essere siste­mati in modo da rendere l'uso agevole ed im­mediato.

Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza wc, lateralmente all'accesso.

Il piano superiore del lavabo deve essere po­sto ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento. Deve essere del tipo a mensola in maniera da con­sentire adeguato avvicinamento con sedia a ro­telle.

Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo. La rubinette­ria deve avere preferibilmente il comando a leva.

Lo specchio deve essere fissato alla parete; superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 e 1,70 m di altezza del pavi­mento.

Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad una altezza di 0,80 m dal pavimento e a una di­stanza di 5 cm dalla parete.

Altro corrimano deve essere previsto all'altez­za di 0,80 m, fissato nella faccia interna della porta, in modo da consentirne l'apertura a spin­ta verso l'esterno.

È necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e op­portunamente controventati alle pareti.

Un corrimano verticale deve essere posto al­la sinistra (per chi entra) della tazza wc ad una distanza dall'asse wc di 40 cm e dalla parete posteriore di 15 cm in modo da essere solida­mente afferrato con la mano destra da parte di chi usa la tazza wc.

Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza wc, ad una distanza di 30 cm dal bordo anteriore della tazza wc e di 15 cm dalla parete laterale destra in modo da essere solidamente afferrato con la mano sinistra.

I corrimano, orizzontali e verticali devono es­sere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura.

Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza wc, con suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione della even­tuale richiesta di assistenza.

 

Art. 15. - Ascensori

In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, deve presentare le seguen­ti caratteristiche:

avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 m di lunghezza e 1,37 m di larghezza; avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 m;

avere una luce libera sul ripiano di ferma­ta, anteriormente alla porta della cabina, di al­meno 2,00 m;

avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata, o in assenza di tali caratteristiche, essere sottoposto, oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequen­te correzione dei dislivelli di fermata;

avere le porte interne ed esterne, a scorri­mento laterale automatico.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, ecc.), in caso di ostruzione del vano porta.

Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tem­po di chiusura non deve essere inferiore a 4 se­condi. Lo stanziamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bot­toniera di comando interna ed esterna deve ave­re il bottone più alto ad una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento. Nell'interno della cabi­na, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad un'altezza massima di m 1,20 dal pavimento.

 

Art. 16. - Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione

Negli edifici sociali tutti gli apparecchi di co­mando, interruttori, campanelli di allarme, ma­novrabili da parte della generalità del pubblico, devono essere posti ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento.

Devono inoltre essere facilmente individua­bili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, ecc.), ed azio­nabili mediante leggera pressione.

Gli apparecchi elettrici di segnalazione otti­ca devono essere posti ad un'altezza compresa fra i 2,50 e 3,00 m dal pavimento.

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posi­zione tale da consentire la immediata percezio­ne visiva ed acustica.

 

Titolo IV

Edilizia abitativa e luoghi di lavoro

 

Art. 17. - Case di abitazione

Gli alloggi situati nei piani terreni dei caseg­giati dell'edilizia economica e popolare dovran­no essere assegnati per precedenza agli invali­di che hanno difficoltà di deambulazione, qualo­ra gli assegnatari ne facciano richiesta.

Agli alloggi così assegnati dovranno essere apportate le variazioni possibili per adeguarli alle prescrizioni del presente regolamento.

 

Art. 18. - Edifici scolastici

Gli edifici delle istituzioni pre-scolastiche, sco­lastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione. Le strutture interne dovranno avere le carat­teristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, le strutture esterne quelle di cui all'art. 4 del presente regolamento.

L'arredamento, i sussidi didattici e le attrez­zature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche dovranno avere caratte­ristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).

Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno e deve essere raggiungibile dall’­esterno mediante un percorso continuo orizzon­tale, o, in alternativa, ad un ingresso con scale, mediante un percorso raccordato con rampe.

 

Titolo V

Servizi speciali di pubblica utilità

 

Art. 19. - Tranvie, filovie, autobus, metropolitane

Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, automobilistico, devono essere riservati ai mi­norati non deambulanti almeno tre posti in pros­simità della porta di uscita.

Al fine di evitare ai minorati di dover attra­versare tutta la vettura, dovrà essere consenti­to l'accesso della porta di uscita.

Almeno nelle stazioni principali le metropoli­tane dovranno agevolare l'accesso o lo stazio­namento in carrozzina all'interno delle vetture, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consen­tire alle persone non deambulanti di accedere con la propria carrozzina al piano di transito del­la vettura della metropolitana.

Le porte delle vetture dovranno essere suffi­cientemente larghe per consentire il passaggio della carrozzina; all'interno di almeno una vet­tura dovrà essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di una carrozzina senza in­tralciare il passaggio.

Tale spazio riservato dovrà inoltre essere do­tato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della car­rozzina.

 

Art. 20. - Treni, stazioni, ferrovie

Le principali stazioni ferroviarie dovranno es­sere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso al treno alle persone con difficoltà di deambulazione.

Per consentire lo stazionamento dell'invalido in carrozzella all'interno delle carrozze ferrovia­rie dovrà essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circola­zione sulle linee principali.

In ogni caso dovrà essere riservato un nume­ro adeguato di posti a sedere per le persone non deambulanti o con difficoltà di deambula­zione e dovrà essere consentito il trasporto gra­tuito delle carrozzelle.,

Il Ministro dei trasporti stabilirà le modalità ed i criteri di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

 

Art. 21. - Servizi di navigazione marittima nazionale

Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per i minorati trasportati con auto­vettura o poltrona a rotelle devono avere dimen­sioni adeguate all'agevole passaggio della auto­vettura o poltrona a rotelle (per quest'ultima è richiesta larghezza non inferiore a m 1,50) e non presentare: pertanto soglie o scalini.

Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, in gene­rale non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garan­tirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.

La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli allog­gi destinati ai minorati con percorso sullo stes­so ponte, ovvero fino all'ascensore od alla ram­pa, nel caso che gli alloggi siano su altro pon­te. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permet­tere lo sbarco del minorato dall'autovettura, e il trasferimento su poltrona a rotelle, nonché al­la manovra di essa.

Il percorso predetto dev'essere privo di osta­coli, con eventuali dislivelli di pendenza, in ge­nerale non superiore al 5 per cento e di larghez­za, nel caso di impiego di poltrone a rotelle, non inferiore ad 1,50 m. Il ponte corrispondente de­ve essere rivestito con materiale antisdruccio­levole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.

Gli ascensori eventuali per poltrone a rotelle devono avere le caratteristiche rispondenti al­le norme dell'art. 15 del presente regolamento. Le rampe sostitutive degli ascensori, non essen­do ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 10 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.

L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di ma­novra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di, segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto ai mi­norati; locali igienici riservati ai minorati ri­spondenti alle norme dell'art. 14 del presente regolamento.

Le presenti disposizioni non si applicano agli aliscafi.

 

Art. 22. - Servizi di navigazione interna

Le passerelle e gli accessi alle navi dovranno essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle poltrone a rotelle ed avere pen­denza modesta, in generale non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati spe­ciali accorgimenti per garantirne la sicura agi­bilità per l'incolumità delle persone.

Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'ac­cesso deve essere ricavata una superficie di pa­vimento opportunamente attrezzata per dislo­carvi poltrone a rotelle, salvo gravi difficoltà tecniche.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli aliscafi.

 

Art. 23. - Aerostazioni

Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo e viceversa.

Le strutture esterne connesse agli edifici deb­bono avere le caratteristiche di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento.

 

Art. 24. - Servizi per i viaggiatori in transito nelle stazioni ferroviarie aeroportuali e di metropolitane

In tutte le stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane i servizi per i viaggiatori in transito dovranno essere resi accessibili agli invalidi (ristoranti, bar, servizi igienici).

 

Art. 25. - Impianti telefonici pubblici

Al fine di consentire l'uso di impianti telefo­nici pubblici da parte anche di persone a ridot­te o impedite capacità motorie sono adottati i seguenti criteri:

a) nei posti telefonici pubblici dei capoluo­ghi di provincia, di nuova costruzione, o ristrut­turati, o ai quali sia possibile apportare le con­forme varianti, ai sensi dell'art. 1, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isola­to sotto il profilo acustico. In alternativa, negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strut­turata e attrezzata come segue:

il dislivello massimo tra il pavimento inter­no della speciale cabina telefonica e il pavi­mento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è appli­cato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appog­gio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m.

Le altre caratteristiche sono stabilite con de­creto del Ministro delle poste e delle teleco­municazioni;

b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, de­ve essere posto a disposizione dell'utenza, pre­feribilmente nella sede del locale posto tele­fonico pubblico, almeno un apparecchio telefo­nico con i requisiti di cui al precedente punto a);

c) il 5 per cento delle cabine di nuova instal­lazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui al prece­dente punto a); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad una altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti saranno dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni interessati.

 

Art. 26. - Sale e luoghi per riunioni e spettacoli

Al fine di consentire la più ampia partecipa­zione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzabile anche da per­sone a ridotte o impedite capacità motorie.

Tale zona deve avere i seguenti requisiti:

essere raggiungibile preferibilmente me­diante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;

essere dotata di un congruo numero di stal­li liberi di facile accesso, ricavati tra, le file del­le poltrone e riservati alle persone utilizzanti se­die a rotelle.

Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti normali.

Lo stallo libero deve avere le seguenti carat­teristiche:

lunghezza 1,20 - 1,40 m;

larghezza 1,10 m;

spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella del­lo stallo e di lunghezza minima di 1,00 m;

il pavimento dello stallo deve essere oriz­zontale.

 

 

 

ALLEGATO A

Figura e bordo in colore bianco - Fondo azzurro.

 

 

 

 

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