Prospettive assistenziali, n. 41, gennaio-marzo 1978

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

NORME SUI LAVORATORI GENITORI ADOTTIVI

 

La legge 9 dicembre 1977 n. 903 «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro» prevede:

Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 314/20 del co­dice civile, possono avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico rela­tivo, durante i primi tre mesi successivi all'ef­fettivo ingresso del bambino nella famiglia adot­tiva o affidataria.

Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'arti­colo 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambi­no nella famiglia e sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso articolo 7.

Art. 7. - Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'art. 7 e dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono rico­nosciuti anche al padre lavoratore, anche se a­dottivo o affidatario ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, in alternativa alla madre lavo­ratrice ovvero quando i figli siano affidati al so­lo padre.

A tal fine, il padre lavoratore presenta al pro­prio datore di lavoro una dichiarazione da cui ri­sulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico at­testante la malattia del bambino.

Nel caso di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presen­tare al proprio datore di lavoro una dichiarazio­ne del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli ap­prendisti, che prestino la loro opera alle dipen­denze di privati datori di lavoro, nonché alle di­pendenze delle amministrazioni dello Stato, an­che ad ordinamento autonomo, delle regioni, del­le province, dei comuni, degli altri enti pubblici, a carattere economico, e delle società coopera­tive, anche se soci di queste ultime. Sono esclu­si i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

 

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