Prospettive assistenziali, n. 40, ottobre-dicembre 1977

 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO DEL D.P.R. N. 616

 

 

Con il D.P.R. n. 616 del 24-7-1977 «Attuazione dell'art. 1 della legge 22-7-1975 n. 382» è stato «completato» il trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni e ai Comuni.

Per quanto riguarda l'assistenza tale «com­pletamento» è ancora parziale; tuttavia le fun­zioni trasferite alle Regioni ed ai Comuni attri­buiscono agli enti suddetti ampi poteri di in­tervento.

Nello schema che segue sono indicati le nuove competenze, gli adempimenti ed i tempi per la loro attuazione.

1. Entro il 13-10-1977 gli enti nazionali e le IPAB interregionali devono comunicare ai Presi­denti delle Regioni, del Consiglio dei Ministri e della Commissione parlamentare delle questioni regionali tutti gli elementi utili per la individua­zione delle funzioni esercitate, dei beni, del per­sonale e delle entrate.

2. Entro il 12-11-1977 la Regione può presenta­re ricorso alla Corte Costituzionale in merito alle funzioni ad essa non trasferite. Infatti la delega data dal Parlamento al Governo non pre­vedeva alcuna limitazione al trasferimento delle competenze statali.

Il ricorso potrebbe riguardare il mancato tra­sferimento:

I) degli interventi assistenziali relativi agli ap­partenenti alle forze armate, all'arma dei carabi­nieri, ai corpi di polizia e dei vigili del fuoco e ai loro familiari (competenza riservata allo Stato);

II) delle IPAB che svolgono in modo precipuo attività inerente alla sfera educativo-religiosa di cui il D.P.R. n. 616 prevede la conservazione;

III) degli enti pubblici nazionali a favore di categorie (E.N.A.O.L.I., O.N.P.I., Unione ciechi, Ente sordomuti, ecc.) che possono trasformarsi in associazioni private su richiesta di almeno il 30% dei soci;

IV) dell'Ordine Mauriziano.

Inoltre il ricorso potrebbe concernere l'attri­buzione delle funzioni di orientamento professio­nale affidate ai distretti scolastici, anziché alle Regioni ed ai Comuni.

3. Entro il 12-11-1977 la Regione deve presen­tare ai Presidenti del Consiglio dei Ministri e della Commissione parlamentare per le questioni regionali le proprie osservazioni in merito allo scioglimento degli enti pubblici nazionali e alle IPAB operanti in due o più regioni (V. punto 1).

4. Alla data del 31-12-1977 cessa ogni forma di finanziamento statale agli enti, associazioni, fon­dazioni e istituzioni private che svolgono attività nelle materie trasferite e delegate alle Regioni.

5. A partire dall'1-1-1978 compete alla Regione l'emanazione di leggi (più opportuna sarebbe una legge quadro regionale) per disciplinare gli in­terventi assistenziali, tenendo conto degli am­plissimi poteri ad essa attribuiti,

Infatti il D.P.R. n. 616 stabilisce che le funzio­ni regionali relative all'assistenza «concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed eroga­zione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore di singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse sol­tanto le funzioni relative alle prestazioni econo­miche di natura previdenziale». Pertanto, a par­tire dall'1-1-1978 la Regione ha competenza le­gislativa per l'assistenza (1):

a) ai minori, agli anziani ed agli handicappati;

b) alle persone colpite da catastrofe o cala­mità naturali, escluso il primo soccorso;

c) ai rifugiati, ai profughi e rimpatriati, esclusa la prima assistenza;

d) alle famiglie dei detenuti e alle vittime del delitto;

e) agli ex carcerati;

f) ai minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito delle competenze civile e amministrativa (rieduca­tiva);

g) alle prostitute ed ex prostitute.

Inoltre sono state trasferite alle Regioni, a seguito dello scioglimento dei patronati scola­stici e dei loro consorzi provinciali, le funzioni legislative concernenti l'assistenza scolastica, compresi gli interventi medico-psichici e quelli nei confronti dei minorati psico-fisici.

6. Restano di competenza dello Stato:

A) gli interventi nei riguardi degli appartenenti alle categorie indicate al punto 1, numero I;

B) gli interventi di primo soccorso ai rifugiati, ai profughi, ai rimpatriati e alle persone colpite da catastrofe o da calamità naturali;

C) i rapporti con organismi stranieri.

7. A partire dall'1-1-1978 la gestione delle at­tività di cui al punto 3 è attribuita ai Comuni che devono svolgerle a livello delle Unità locali.

Gli ambiti territoriali devono «concernere con­testualmente la gestione dei servizi sociali (2) e sanitari».

Se l'unità locale coincide con una comunità montana, la gestione spetta alla Comunità mon­tana stessa.

La legge regionale può stabilire l'obbligatorie­tà dei consorzi fra Comuni.

8. Poiché gli organi di governo delle unità locali non sono ancora stati istituiti, vi è da pre­vedere che nella fase transitoria, e cioè a partire dall'1-1-1978, troverà applicazione l'art. 118 del D.P.R. n. 616 che recita «Le regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione del­le leggi regionali di riordino delle funzioni tra­sferite».

9. A partire dal 14-9-1977 e non oltre il 30-6­1978, la Regione deve emanare la legge per il passaggio ai Comuni delle funzioni, del perso­nale e dei beni degli ECA (Enti comunali di as­sistenza).

10. Entro il 30-3-1978 sono trasferite alle Re­gioni le funzioni degli enti pubblici nazionali, esclusi quelli di assistenza a categorie per i quali il termine è prorogato di un anno. Sono altresì trasferite le IPAB operanti in due o più regioni, escluse quelle che svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-re­ligiosa.

I beni e il personale degli enti suddetti sono messi a disposizione delle Regioni che li pos­sono trasferire ai Comuni e loro Consorzi.

11. A partire dall'1-7-1978. Qualora non siano stati emanati i decreti di scioglimento degli enti nazionali e delle IPAB interregionali, cessa ogni contributo, finanziamento e sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

12. Entro 1'1-1-1979, e secondo le modalità sta­bilite dalla riforma dell'assistenza se verrà ap­provata entro il 1978, sono trasferiti ai Comuni le funzioni, i beni e il personale delle IPAB ope­ranti nell'ambito di una sola regione, escluse quelle che svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

 

Nota. Altre importanti funzioni sono state tra­sferite alla Regione e/o ai Comuni in materie che hanno attinenza con l'assistenza e la cui idonea regolamentazione può contribuire alla eliminazione o riduzione delle cause che provo­cano la richiesta di assistenza: assistenza sani­taria e ospedaliera (le cui funzioni saranno tra­sferite alle Regioni e ai Comuni con la riforma del settore e comunque dall'1-1-1979), istruzione artigiana e professionale (compresa la forma­zione di base e permanente, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori sanitari e so­cio-assistenziali), promozione educativa e cul­turale, urbanistica (compresi i criteri di assegna­zione di alloggi di edilizia residenziale pubblica).

 

 

 

(1) Si ritiene che la Regione non possa sottrarre le funzioni di competenza delle Province in materia di assistenza ai ciechi e sordomuti rieducabili e ai nati fuori del matrimonio (esclusi quelli riconosciuti dai due genitori), ma che abbia il potere di disciplinare le modalità di erogazione dei servizi relativi.

(2) Il D.P.R. n. 616, quando fa riferimento esclusivo all'assistenza, parla di «servizi di assistenza e beneficenza» (v. l'art. 25). Invece, in riferimento agli ambiti territoriali, la dizione è di «servizi sociali e sanitari». Dei servizi sociali si parla all'art. 17 nei seguenti termini: «Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie "polizia urbana e rurale", "beneficenza pubblica", "assistenza sanitaria e ospedaliera", "istruzione artigiana e professionale", "assistenza scolastica", "musei e biblioteche di enti locali", come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione». Pertanto a livello di unità locale la gestione non dovrebbe essere limitata agli inter­venti di sanità e assistenza, ma essere estesa almeno a tutte le attività decentrabili delle materie sopra elencate.

 

www.fondazionepromozionesociale.it