Prospettive assistenziali, n. 40, ottobre-dicembre 1977

 

 

PROPOSTA DI LEGGE DEL PCI SULL'ADOZIONE ORDINARIA E SPECIALE, L'AFFIDAMENTO FAMILIARE E L'AFFILIAZIONE

 

 

Pubblichiamo le osservazioni dell'ANFAA in merito alla proposta di legge del PCI e il testo in­tegrale della proposta stessa.

 

 

Osservazioni generali

Sul piano generale si possono avanzare tre os­servazioni:

a) di metodo: la proposta è stata redatta e pre­sentata senza alcun dibattito con le organizza­zioni e persone interessate: Associazione nazio­nale famiglie adottive e affidatarie, Associazione giudici minorili, Sindacati, Amministratori di Re­gioni e di enti locali e operatori, e senza tenere in alcun conto le risultanze di convegni, dibattiti, incontri ecc. che si sono succeduti dal 1963 ad oggi su questi temi. (Si veda al riguardo la pub­blicazione dell'A.A.I. «Adozione e affidamento: problemi e prospettive» che raccoglie la relati­va documentazione fino al 1975);

b) per quel che riguarda i contenuti, essi sono estremamente arretrati rispetto alla legislazione nazionale e regionale esistente. L'adozione spe­ciale e ordinaria, così come sono articolate nella proposta, considerano il bambino non come sog­getto centrale ma come un semplice oggetto per l'appagamento degli adulti; l'affiliazione (istituto esistente solo in Italia e introdotto dal fascismo nel 1939) non solo viene conservata, ma viene favorita nonostante che essa possa essere pro­nunciata escludendo del tutto i genitori di origi­ne; l'affidamento familiare è strutturato contro i genitori di origine e viene disposto dai giudici tutelari e dai Tribunali per i minorenni, sottraen­do le relative competenze agli enti locali;

c) di forma: le proposte di legge continuano a dare precedenza all'adozione ordinaria e non a quella speciale, pur avendo quest'ultima, a diffe­renza della prima, nell'attuale legislazione, come scopo precipuo l'interesse preminente del mi­nore.

Stante la necessità di un riesame completo delle proposte, non si ritiene possibile proporre emendamenti o modifiche al testo.

 

Osservazioni specifiche sull'adozione speciale

L'aspetto positivo delle modifiche proposte all'adozione speciale riguarda l'innalzamento dell'età dei minori adottabili da 8 a 18 anni, secondo quanto previsto dalla Convenzione europea in ma­teria di adozione di minori (vedi legge 22-5-1974, n. 357).

Circa gli aspetti negativi si segnalano i se­guenti:

1) nei riguardi degli adottanti (vedi articolo 12 della proposta). Mentre nella legge vigente, essendo il riferimento quello «dell'interesse pre­minente del minore», l'adozione speciale è per­messa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 5 anni, non separati neppure di fatto, la proposta prevede che essa sia invece concessa:

- ai coniugi uniti in matrimonio da almeno due anni;

- ad un uomo e una donna conviventi da non meno di due anni;

L'età degli adottanti deve superare di almeno 16 anni (attualmente 20) e di non più di 45 (come attualmente) l'età dell'adottando.

La proposta prevede inoltre che l'adozione spe­ciale sia permessa anche «nell'esclusivo inte­resse del minore ed in casi eccezionali» (che il Tribunale non ha nemmeno l'obbligo di motivare e che in ogni cosi consentirebbero abusi):

- ai coniugi uniti in matrimonio o a coppia con­vivente coniugalmente da meno di due anni;

- a persona non unita in matrimonio o in stato di separazione personale;

- a chi supera l'età dell'adottando di non meno di tredici anni e di non più di cinquanta anni.

Con le modifiche proposte viene meno l'inte­resse preminente del minore sancito dall'attuale legge; in pratica è data la possibilità a qualsiasi persona, purché siano soddisfatti i requisiti di età, di ottenere minori in adozione. In particolare si osserva che mentre i Tribunali per i minorenni sono da anni orientati a non affidare minori a coloro che superano i 40 anni (e ciò in base alla considerazione dell'interesse preminente del mi­nore), nella proposta è passibile ad un cinquan­tenne adottare un bambino di pochi mesi (e così all'età di quindici anni il minore avrà i1 o i geni­tori di 65 anni!). Nello stesso tempo sembra es­sere troppo bassa la differenza di età tra adottan­ti e adottato che può scendere a soli tredici anni. In base alla possibilità concessa dal nuovo di­ritto di famiglia di riconoscere i propri figli nati fuori dal matrimonio e alla equiparazione dei loro diritti, nei confronti dei genitori, a quelli dei figli legittimi, si ritiene superflua la possibilità pre­vista dalla proposta di legge di adozione speciale del proprio figlio da parte dei genitori che l'hanno riconosciuto. Tale possibilità inoltre contrasta con la riserva presentata dal Governo italiano depositando lo strumento di ratifica della Convenzione europea in materia di adozione di mi­nori.

Per quanto riguarda la possibilità di adozione speciale da parte di coppie conviventi coniugal­mente, si manifestano notevoli perplessità e ri­serve anche in relazione all'enorme numero di domande di adozione speciale presentate da co­niugi ai Tribunali per i minorenni (il rapporto me­dio è di un minore ogni 10 domande) per cui tutti i minori dichiarati adottabili possono essere adottati.

Sempre per quanto riguarda l'adozione spe­ciale da parte di coppie conviventi coniugalmen­te, si dovrebbe tenere inoltre conto:

- della ancora insufficiente accettazione so­ciale delle coppie conviventi e dei relativi figli;

- dell'assenza di una esperienza consolidata sulle coppie conviventi;

- dell'impossibilità, stante la legislazione vi­gente, che ai minori adottati da coppie conviventi coniugalmente siano riconosciuti diritti-doveri uguali a quelli esistenti fra fratelli e sorelle (vedi al riguardo la sentenza n. 76 dell'11-5-1977 della Corte Costituzionale (1).

Pertanto non si ritiene che i minori adottabili debbano essere inseriti in situazioni di coppia e familiari che a livello sociologico sono ancora sperimentali.

L'inopportunità dell'affidamento a scopo di ado­zione vale non solo per le coppie conviventi co­niugalmente per i motivi sopra esposti, ma an­che per le persone singole, per l'evidente condi­zione di sfavore in cui verrebbe a trovarsi il mi­nore. Inoltre tale inopportunità riguarda le cop­pie dell'uno o dell'altro sesso (in cui l'inserimen­to di un minore è possibile tramite l'adozione di una persona sola).

Si osserva inoltre che, poiché l'adozione spe­ciale comporta la rottura dei rapporti con tutta la famiglia d'origine (genitori, fratelli e sorelle, nonni, zii ecc.) essa non dovrebbe essere con­cessa al coniuge del genitore nei casi in cui il genitore stesso sia deceduto o sia stato o addi­rittura possa essere privato della potestà paren­tale sul figlio.

Infatti in tal caso non appare a priori opportu­no, come prevede la proposta di legge, determi­nare la rottura dei rapporti dell'adottato con i propri fratelli, sorelle, nonni, zii e altri parenti i quali, oltretutto, non possono provvedere diretta­mente al minore, provvedendovi l'altro genitore.

Si ritiene invece che l'adozione speciale do­vrebbe essere consentita al coniuge del genitore naturale che abbia riconosciuto il figlio, qualora non sia stato riconosciuto dall'altro genitore na­turale, ovvero questi lo abbia lasciato in stato di abbandono materiale e morale;

2) nei riguardi dei requisiti degli adottandi (ar­ticoli 13-14). Si ritiene estremamente pericolosa l'attribuzione ai magistrati del Tribunale per i mi­norenni della possibilità di disporre l'affidamento preadottivo senza preventiva dichiarazione di adottabilità e senza che sia data ai genitori del minore alcuna possibilità di intervenire prima dell'inserimento del minore in un'altra famiglia.

Circa i casi previsti ai n. 1, 2 e 3 dell'art. 12 si vedano le nostre precedenti osservazioni. Al riguardo occorre anche precisare che nessuna possibilità di intervento è assicurata ai parenti del minore, nonostante che i loro rapporti giuri­dici cessino del tutto con la pronuncia dell'ado­zione speciale.

Per quanto riguarda i figli di ignoti, la formula­zione dell'art. 13 da un lato prevede che il Tribu­nale per i minorenni possa intervenire solo dopo che siano trascorsi «almeno due mesi dalla na­scita» (senza indicare alcuna scadenza) e d'altro lato lascia aperta ai genitori la possibilità di te­nere presso di sé il figlio a tempo indeterminato anche nel caso in cui non provvedano al ricono­scimento. Ciò vale anche nei casi in cui non sus­sistono impedimenti giuridici al riconoscimento (es. età non inferiore ai 16 anni dei genitori).

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della proposta è di difficile interpreta­zione e non si comprende se essa è riferita ai figli di ignoti o anche a quelli riconosciuti o le­gittimi, il che sarebbe gravissimo.

Notevoli perplessità e riserve si hanno in me­rito all'art. 14 della proposta che stabilisce quan­to segue: «non è necessaria la dichiarazione di adottabilità e il giudice può provvedere immedia­tamente, anche d'ufficio, all'affidamento preadot­tivo ed alla successiva pronuncia di adozione speciale, quando i genitori o l'unico genitore che comunque provvede all'assistenza del figlio, di­chiarino di non essere in grado di adempiere agli obblighi educativi e di assistenza materiale ri­spetto al figlio e di essere in procinto di abban­donarlo, e non vi siano altri parenti, tenuti agli alimenti, in grado di assumersi in modo congruo gli oneri gravanti sui genitori ed in particolare quelli concernenti l'educazione e l'affetto fami­liare».

La dichiarazione, che può essere resa al Pre­sidente del Tribunale per i minorenni, al Giudice tutelare e agli organi di assistenza all'infanzia, da un lato costituisce una possibile incentivazio­ne all'abbandono e dall'altro si presta a possibili e probabili «ricatti» e abusi, soprattutto da parte degli organismi assistenziali.

Inoltre questa formulazione costringerebbe la autorità giudiziaria a convocare tutti i parenti tenuti agli alimenti per accertare se intendono provvedere al minore e se sono in grado di farlo.

In merito all'articolo 15 della proposta non sembra auspicabile modificare quanto prevede la legge attuale all'art. 314/4 nella parte in cui è stabilito che i minori sono dichiarati in stato di adottabilità quando privi di assistenza mate­riale e morale da parte dei genitori tenuti a prov­vedervi.

È pericoloso infatti stabilire, come prevede la proposta, che l'adottabilità possa essere dichia­rata nei confronti di minori che, «pur non essen­do privi di assistenza materiale e morale da parte di chi è tenuto agli alimenti, versino in condizioni di abbandono morale e siano privati di rapporti affettivi ed educativi da parte dei genitori e degli altri parenti quando dal permanere in tale situa­zione può derivare agli stessi minori grave ed irreparabile pregiudizio». Infatti, con la formula­zione di cui sopra, il giudice non si limita a valu­tare, come prevede la legge attuale, se vi è pri­vazione di assistenza materiale e morale, ma può entrare nel merito dei rapporti affettivi ed edu­cativi. Ad esempio con tale formulazione verreb­be data validità giuridica alla sottrazione dei figli di genitori immigrati o abitanti lontano dall'isti­tuto in cui i figli sono ricoverati;

3) nei riguardi della denuncia delle situazioni di abbandono (art. 16). L'esperienza maturata in questi anni ha dimostrato che, salvo alcuni rari casi, i Giudici tutelari non hanno assolto i com­piti loro assegnati dalla legge 431/67 sull'ado­zione speciale, anzi in molti casi ne hanno boi­cottato l'applicazione, non trasmettendo ai Tri­bunali per i minorenni le segnalazioni ricevute e non sollecitando l'invio - per altro obbligatorio - degli elenchi trimestrali dei minori ricoverati o assistiti. Sembra, di conseguenza, necessario eliminare ogni intervento dei Giudici tutelari. Si segnala ad esempio che molti Tribunali per i mi­norenni per ovviare all'inattività dei Giudici tu­telari hanno giustamente disposto che copie de­gli elenchi stessi venissero ad essi inviati, anche se la legge 431 non lo prevede;

4) in merito ai provvedimenti urgenti (art. 17). Con la recente riforma del diritto di famiglia so­no stati sottratti ai Giudici tutelari i poteri di in­tervento nei casi urgenti. Appare pertanto inop­portuna la richiesta contenuta nell'articolo 17 della proposta di riaffidarli ai Giudici tutelari, an­che perché si verrebbero a creare situazioni di contrasto fra Giudici tutelari e Tribunali per i minorenni sui provvedimenti da attuare, contra­sti che sono sempre pregiudizievoli, spesso irre­parabilmente, per i minori;

5) in merito alle prescrizioni (art. 19). Per i motivi sopra indicati appare inopportuno affidare compiti ai Giudici tutelari. Sembra inoltre inop­portuno che il Presidente di un Tribunale per i minorenni o un giudice da questi delegato pos­sano promuovere azioni per la corresponsione degli alimenti, in quanto tale corresponsione è del tutto insignificante rispetto ai bisogni reali dei minori;

6) in merito al procedimento per la dichiara­zione dello stato di adottabilità (art. 21). Molto discutibile è la prevista presenza all'udienza dei minori che hanno compiuto i 12 anni e di quelli di età inferiore che sono «comunque in grado di esprimere, pur in modo imperfetto, le loro valu­tazioni». Infatti nell'udienza intervengono i ge­nitori, i consulenti, testimoni, avvocati ed il pub­blico ministero, ed è evidente il turbamento che ne deriverebbe per il minore;

7) in merito al ricorso per Cassazione (art. 26). Attualmente i genitori, i parenti tenuti agli ali­menti, i curatori ed il P.M. possono proporre ri­corso al Tribunale per i minorenni, alla sezione per i minorenni presso la Corte d'appello ed alla Cassazione. Pare ingiustificato e lesivo dell'inte­resse della famiglia di origine consentire solo il ricorso per Cassazione.

Una proposta accettabile sarebbe quella di con­sentire due ricorsi: allo stesso Tribunale per i minorenni e alla Cassazione (le Corti di appello sono in genere molto arretrate);

8) in merito alla cessazione dello stato di adot­tabilità (art. 28). Non sembra accettabile che lo stato di adottabilità cessi «quando l'adottato rag­giunge la maggiore età». Dovrebbe essere inve­ce prevista la non cessazione quando l'affidamen­to preadottivo è in corso;

9) in merito alla revoca dello stato di adotta­bilità (art. 29). Si ritiene inaccettabile che lo stato di adottabilità possa essere revocato, co­me prevede la proposta, nei casi in cui è in corso l'affidamento preadottivo;

10) in merito alla domanda di adozione speciale (art. 30). La possibilità che nella domanda venga fatta espressa menzione dei minori che si inten­dono adottare, così come è formulata dalla pro­posta, dà ampio spazio al mercato dei bambini. La menzione dovrebbe essere consentita solo nei casi in cui si sia stabilito un rapporto affettivo tra minore ed adottando. Dovrebbero essere pre­viste delle norme sanzionatorie nei riguardi di coloro che hanno partecipato ad attività concernenti il mercato dei bambini, fatto con o senza esborso di denaro, allo scopo di eludere l'appli­cazione dell'adozione speciale. Parimenti dovreb­be essere prevista la possibilità da parte del Tri­bunale per i minorenni di impugnare i riconosci­menti falsi di minori;

11) in merito ai servizi pubblici territoriali (art. 31 e 32). Stante quanto stabilito dall'art. 23, let­tera e) del D.P.R. 616 si ritiene che in ogni caso le indagini, i controlli e gli interventi di appoggio nei confronti dei minori e degli adottanti debba­no sempre essere assicurati dai Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane a livello delle Unità locali dei servizi, ferma restando la possi­bilità al Tribunale di avvalersi dell'intervento ag­giuntivo e non sostitutivo di altri esperti.

Per le ragioni già esposte in precedenza si ri­tiene che non sia opportuno attribuire compiti in materia ai Giudici tutelari;

12) in merito alla impugnazione del provvedi­mento di affidamento preadottivo (art. 34). Si avanzano perplessità sulla possibilità di ricorso per Cassazione. AI massimo l'impugnazione po­trebbe essere proposta dal Pubblico Ministero nel caso in cui ritenga il provvedimento contrario all'interesse del minore, e dal minore che ha su­perato 16 anni;

13) in merito all'assenso dei figli all'adozione speciale (art. 37). Si avanzano riserve sulla ri­chiesta di assenso dei figli. Si ritiene invece ne­cessario che questi e tutte le persone conviventi con gli adottanti debbano essere sentiti;

14) in merito agli effetti dell'adozione speciale (art. 39). Poiché con l'adozione speciale il minore assume lo stato di figlio legittimo, si ritiene op­portuno eliminare l'attuale limitazione, ripresa nella proposta, secondo cui «l'adozione speciale non instaura rapporti di parentela fra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti». Si richiede inoltre che dalla cessazione dei rapporti dell'a­dottato con la famiglia d'origine siano esclusi solo i divieti matrimoniali, eliminando l'inciso «e le norme penali fondate sul rapporto di pa­rentela»;

15) in merito alle notizie e certificazioni ana­grafiche (art. 41). Si ritiene inaccettabile, come dispone la proposta, che «la copia integrale dell'atto di nascita può essere rilasciata (...) solo all'adottato che abbia compiuto il sedicesimo an­no di età o, per plausibili ragioni, a chi possa dimostrare un legittimo interesse, su autorizzazio­ne dell'autorità giudiziaria che procede a giudi­zio, oppure del Presidente del Tribunale per i mi­norenni».

Si propone invece che l'ufficiale dello stato ci­vile, ricevuta la comunicazione della avvenuta adozione speciale, provveda a trascrivere il prov­vedimento nei registri dello stato civile. Nella trascrizione dovrebbero essere indicati la data e il luogo di nascita, il sesso, il nome e cognome dell'adottato assunto a seguito della adozione speciale. Essa potrebbe inoltre contenere l'in­dicazione del Tribunale che ha emesso il decre­to, la menzione «adozione speciale», seguita dai nomi, cognomi, data e luogo di nascita degli adot­tanti. Essa non dovrebbe contenere alcuna indi­cazione sui genitori di origine dell'adottato. La trascrizione dovrebbe valere come atto integrale di nascita dell'adottato. Qualsiasi altra attesta­zione dovrebbe essere rilasciata senza l'indica­zione della avvenuta adozione; in detta attesta­zione gli adottanti, se prescritto, dovrebbero es­sere indicati come padre e madre e l'adottato come figlio.

L'atto integrale originale di nascita dell'adot­tato dovrebbe essere contrassegnato dall'ufficia­le di stato civile con la menzione «adozione spe­ciale». Dell'atto integrale originale di nascita dell'adottato dovrebbe essere vietato il rilascio di copia.

La consultazione di detto atto e dei documenti relativi al procedimento di adozione speciale dovrebbe essere consentita solo agli ufficiali di stato civile in merito agli accertamenti inerenti i divieti matrimoniali.

 

Osservazioni relative all'adozione ordinaria

Il motivo ispiratore dell'adozione speciale è quello dell'inserimento familiare, con pieno rico­noscimento giuridico, dei minori privi di assisten­za morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

Per quanto riguarda i coniugi richiedenti, l'ap­plicazione della legge sull'adozione speciale non ha presentato alcuna difficoltà, in quanto le do­mande sono di gran lunga superiori al numero dei minori adottabili. Pertanto non c'è la necessità di prevedere altri istituti giuridici per la sistema­zione familiare dei minori.

Si ritiene inoltre che l'adozione ordinaria do­vrebbe essere soppressa nei confronti dei mag­giori di età oppure dovrebbe essere data a que­sto istituto, qualora si volesse conservarlo, una diversa denominazione, quale, ad esempio, «Nor­me per la trasmissione del cognome e dei beni».

 

Osservazioni relative all'affiliazione

Per i motivi esposti al punto precedente, l'affi­liazione dovrebbe essere soppressa. Si ricorda che l'affiliazione era stata istituita dal fascismo nel 1939 allo scopo di «soddisfare un doppio bi­sogno giuridico individuale, il bisogno, anzi il diritto, degli illegittimi perché lo Stato interven­ga a cancellare la inferiorità familiare e sociale che loro infligge la colpa dei genitori e il biso­gno spirituale, morale e talora economico, spe­cie nel campo agricolo, delle famiglie sterili e fornite di poca prole, di avere un focolare allie­tato dal sorriso del fanciullo e di reclutare nuove forze di aiuto e di completamento della comunità economica familiare».

Mentre l'affiliazione era stata istituita con lo scopo precipuo di sottrarre i bambini alle fami­glie povere o in difficoltà, essa era stata poi ap­plicata soprattutto (dopo l'approvazione della legge sull'adozione speciale quasi esclusivamen­te) per ovviare all'impossibilità del riconoscimen­to dei figli «adulterini». Tale problema è stato superato con l'approvazione del nuovo diritto di famiglia. Perciò, anche per questo motivo, l'affi­liazione non ha più ragione di essere.

Circa le norme previste dagli articoli 48 e se­guenti della proposta si ribadisce che, ad esclu­sione delle situazioni di privazione dell'assisten­za materiale e morale, la legge non può e non deve favorire la sottrazione dei minori alle fami­glie e, in particolare, a quelle povere e in diffi­coltà.

 

Osservazioni relative all'affidamento

Si ritiene che tutta la materia relativa all'affi­damento a scopo educativo di minori debba re­stare di competenza degli enti locali (visto an­che il decreto attuativo della legge 382) e che il Tribunale per i minorenni debba intervenire solo nel caso in cui vi sia conflitto fra la famiglia di origine, quella affidataria o l'ente affidante. In questo caso il Tribunale per i minorenni dovreb­be intervenire solo per provvedere o meno all'allontanamento del minore dalla sua famiglia o disporre conseguentemente se l'ente deve inter­venire o meno.

All'ente assistenziale (le Unità locali) dovreb­bero rimanere le competenze seguenti:

a) messa a disposizione di servizi e interventi non assistenziali (asili nido o scuole materne con orari adeguati, scuola dell'obbligo a tempo pieno, casa, ricerca di posti di lavoro, ecc.);

b) assistenza economica;

c) assistenza domiciliare compresa quella edu­cativa;

d) affidamenti educativi presso famiglie, per­sone e comunità alloggio;

e) interventi a favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa o civile (art. 23 del D.P.R. n. 616 del 24-7-1977).

Al riguardo va precisato che alcune Regioni e alcuni enti locali si sono già mossi nella dire­zione dei servizi alternativi sopra citati. Si citano ad esempio le leggi della Regione Umbria n. 12 del 23-2-1973, della Regione Toscana n. 15 del 7 aprile 1976, le leggi regionali relative ai con­sultori, la delibera della Regione Piemonte n. 40/ 2603 del 13-4-1976 e la delibera del Comune di Torino n. 1398 del 20-7-1976.

Vi è inoltre da tener presente che, ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24-7-1977 «Attuazione della de­lega di cui all'art. 1 della legge 22-7-1975, n. 382», le competenze assistenziali dello Stato, dei vari enti nazionali e locali sono state trasferite ai Comuni.

Si fa inoltre presente che l'esperienza italiana e straniera dimostra che gli affidamenti disposti dall'autorità giudiziaria sono quasi tutti falliti sia perché la famiglia d'origine del minore vive l'affi­damento disposto dalla magistratura non come un aiuto ma come un intervento negativo (puni­tivo) nei suoi riguardi, sia perché il Tribunale non può disporre gli interventi alternativi all'affi­damento stesso prima indicati, sia infine perché l'autorità giudiziaria non può garantire l'aiuto tec­nico (selezione, preparazione, appoggio continuo durante l'affidamento) agli affidatari, aiuto tecni­co che è indispensabile per la buona riuscita dell'inserimento del minore e per adeguati rapporti con la famiglia d'origine.

Tenuto conto di quanto sopra, si propone che la legge definisca solo i poteri e doveri degli affi­datari ed i rapporti con la famiglia di origine e l'ente affidante.

 

Osservazioni relative alle norme regolatrici dell'assistenza

Si ritiene che sia necessario modificare gli ar­ticoli 330 e 333 del codice civile per estendere l'intervento del Tribunale per i minorenni:

a) nei confronti degli ospedali, case di cura, collegi, istituti di ricovero di minori che violano i diritti fondamentali dei minori attribuendo al Tribunale stesso la facoltà di ordinare agli enti assistenziali competenti (Unità locali dei servizi) di provvedere in modo idoneo in base alle leggi regionali;

b) nei confronti dei tutori e degli affidatari, pa­renti e non parenti, che violano o trascurano i loro doveri nei confronti dei minori.

Inoltre dovrebbe essere previsto un apposito articolo affinché il Tribunale per i minorenni nei casi di conflitto fra minore, famiglia d'origine, fa­miglia affidataria e ente assistenziale, possa di­sporre gli opportuni interventi, visti come aiuto nei confronti del minore.

In ogni caso deve restare ferma la competenza degli enti assistenziali (Unità locali dei servizi). Inoltre dovrebbero essere definiti in modo chiaro i poteri ed i doveri degli enti assistenziali (v. ar­ticolo 402 del codice civile).

 

 

PROPOSTA DI LEGGE «RIFORMA DELLE NORME SULL'AS­SISTENZA MINORILE CONTENUTE NEL CODICE CIVILE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE RELATIVE ALL'ADOZIONE ORDINARIA, ALL'ADOZIONE SPECIALE, ALL'AFFIDAMENTO FAMILIARE E ALL'AFFILIAZIONE» (2)

 

Capo I

RIFORMA DELLE NORME SULL'ADOZIONE ORDINARIA

 

Art. 1.

Il titolo del capo I del titolo VIII del codice civile sostituito dal seguente:

«Dell'adozione ordinaria e dei suoi effetti».

 

Art. 2.

L'articolo 291 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 291 - (Condizioni). - L'adozione è permessa alle persone che hanno compiuto i trenta anni e che supe­rano di almeno sedici anni l'età di coloro che intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano il tribu­nale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha compiuto il ventiseiesimo anno e supera di almeno quattordici anni l'età dell'adottato.

Se l'adottando è minorenne, l'adozione ordinaria può essere effettuata, nell'esclusivo interesse del minore, solo nei casi in cui essa si presenti più vantaggiosa all'adot­tando rispetto all'adozione speciale, all'affidamento fami­liare, all'affiliazione. È consentita, altresì, nei casi in cui, essendo il minore in stato di abbandono, può escludersi che l'affidamento preadottivo abbia principio di esecuzione per mancanza di persone disposte ad assumersene l'onere o per altro equiparabile motivo, o quando l'affidamento stesso sia revocato e si verifichi la situazione innanzi ipotizzata. È, infine, permessa quando, pur non sussistendo lo stato di abbandono del minore, i genitori, che all'ado­zione consentano, non possano dare al minore l'assistenza educativa, morale e materiale di cui questo ha bisogno, ovvero nei casi in cui tra il minore ed i suoi genitori sussistano gravi situazioni di conflitto, tali da turbare sen­sibilmente i loro rapporti affettivi o da ostacolare l'opera educativa dei genitori stessi, sempre che, anche in que­st'ultimo caso, i genitori consentano all'adozione».

 

Art. 3.

L'articolo 293 del codice civile è abrogato.

 

Art. 4.

L'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 296 - (Consenso per l'adozione). - Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto i sedici anni.

Se l'adottando non ha compiuto l'età indicata nel com­ma precedente, il consenso è dato dal suo legale rappre­sentante.

L'adottando che ha compiuto gli anni dodici, o che, pur non avendo compiuto tale età, è in grado di riferire ele­menti utili per il giudizio, deve essere personalmente sen­tito».

 

Art. 5.

L'articolo 297 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 297 - (Assenso dei genitori, dei figli e del co­niuge). - Se l'adottando è minorenne, è necessario l'as­senso dei genitori di lui.

Se l'adottante ha figli legittimi o naturali riconosciuti ed essi hanno raggiunto la maggiore età, è necessario il loro assenso. Se i figli dell'adottante sono minori d'età, il tribunale per i minorenni nomina loro un curatore spe­ciale che li rappresenta nel procedimento per l'adozione e che può prestare per loro conto l'assenso.

Se l'adottando o l'adottante sono coniugati, è necessa­rio l'assenso del coniuge non legalmente separato. Il coniuge legalmente separato, che non abbia prestato il proprio assenso fuori del procedimento, deve essere invi­tato a comparire in esso ed ivi può manifestare il proprio dissenso.

Nell'ipotesi indicata nel primo comma l'assenso non è necessario quando il minore versi in stato di abbandono o sia stato dichiarato lo stato di adottabilità. Negli altri casi, preveduti dallo stesso comma, la mancanza di as­senso anche di uno solo dei genitori impedisce l'adozione ordinaria.

La mancata concessione dell'assenso da parte dei figli dell'adottante o del curatore nominato a norma del primo capoverso, oppure del coniuge dell'adottante, non impe­disce l'adozione, ma questo può essere effettuata so,lo per gravi ragioni, valutato l'interesse dell'adottando minore di età.

La mancanza di opposizione da parte del coniuge legal­mente separato equivale ad assenso.

Il tribunale può pronunziare l'adozione quando è im­possibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo».

 

Art. 6.

Dopo il terzo comma dell'articolo 301 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Se uno dei coniugi adotta il figlio dell'altro, l'esercizio della potestà spetta ad entrambi ».

 

Art. 7.

L'articolo 303 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 303 - (Cessazione della potestà dell'adottante). - Se cessa la potestà dell'adottante, e non vi è altri che la eserciti sull'adottato, il tribunale per i minorenni, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini, del pubblico ministero o anche d'ufficio, adotta i provvedimenti oppor­tuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rap­presentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripre­so dai genitori».

 

Art. 8.

L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 307 - (Revoca per indegnità dell'adottante). - Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell'adottato, o, se questi è minore, pure su istanza delle altre persone indi­cate nell'articolo 303. In tal caso si applicano anche le altre disposizioni di quest'ultima norma».

 

Art. 9.

L'articolo 311 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 311 - (Manifestazione del consenso). - Il con­senso dell'adottante e dell'adottando deve essere manife­stato personalmente al presidente del tribunale nel cui distretto l'adottante ha residenza. Se l'adottando è minore di età, il consenso, anche nei casi in cui è dato dal legale rappresentante di lui, deve essere manifestato personal­mente al presidente del tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione l'adottando ha la residenza.

L'assenso delle persone indicate nell'articolo 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rila­sciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata».

 

Art. 10.

L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 312 - (Forma del procedimento). - Il tribunale, assunte le opportune informazioni, provvede con decreto, sentito il pubblico ministero, dopo aver accertato:

1) se tutte le condizioni prevedute dalla legge sono state adempiute;

2) se colui che vuole adottare è in grado di assumersi gli oneri della tutela;

3) se l'adozione conviene all'adottando.

Il tribunale per i minorenni, nell'ambito della sua com­petenza, procede nelle forme e compie gli accertamenti preveduti dalle norme che regolano l'adozione speciale, in quanto compatibili».

 

Art. 11.

L'articolo 313 del codice civile è abrogato.

 

 

Capo II

RIFORMA DELLE NORME SULL'ADOZIONE SPECIALE

 

Art. 12.

L'articolo 314/2 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/2 - (Requisiti degli adottanti). - L'adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da al­meno due anni tra i quali non sussiste separazione perso­nale neppure di fatto, o ad un uomo ed una donna che stabilmente e con affetto coniugale convivono da non me­no di due anni, e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare, in modo da assicurare a questi l'as­sistenza e gli affetti familiari costanti e sicuri di cui sono privi.

L'età degli adottanti deve superare di almeno 16 e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato. L'adozione speciale non è consentita a coloro che non hanno compiuta la maggiore età o che hanno superato l'età di 50 anni. I limiti di età innanzi indicati devono sus­sistere al momento della pronuncia del giudice. Nell’esclusivo interesse del minore ed in casi eccezio­nali l'adozione speciale è permessa anche:

a) ai coniugi uniti in matrimonio o a coppia convivente coniugalmente da meno di due anni;

b) a persona non unita in matrimonio, o in stato di separazione personale;

c) a chi supera l'età dell'adottando di non meno di tredici anni e di non più di cinquanta anni.

È ammessa l'adozione speciale da parte del coniuge del genitore del figlio legittimo o del genitore naturale che abbia riconosciuto il figlio, purché il minore sia sottoposto alla potestà del genitore stesso e da lui assistito ed edu­cato, e l'adozione possa consentire di tutelare meglio gli interessi ed i bisogni del minore, se l'altro genitore dell'adottando è deceduto oppure si trovi in una delle se­guenti condizioni:

1) è stato privato della potestà sul figlio;

2) può essere privato della potestà per avere violato gli obblighi di assistenza nei confronti del minore, abbando­nandolo o privandolo dell'affetto, dell'assistenza morale e della cura materiale;

3) non ha riconosciuto il figlio naturale ed ha tenuto nei confronti del minore il comportamento indicato nella fattispecie precedentemente descritta.

Nei casi indicati nel precedente comma non è neces­saria la dichiarazione di adottabilità e, nelle ipotesi di cui ai numeri 2) e 3), il tribunale per minorenni provvede all'affidamento preadottivo del minore, con lo stesso prov­vedimento con cui dispone la perdita della potestà del genitore o previo accertamento della situazione di ab­bandono o di disinteresse per il minore di cui al numero 3. Dal momento dell'affidamento preadottivo la potestà sul minore è esercitata congiuntamente dal genitore che l'ha conservata e dal coniuge affidatario.

Sono consentite agli stessi coniugi, alla stessa coppia o alla stessa persona più adozioni speciali con un solo provvedimento o con più provvedimenti successivi».

 

Art. 13.

L'articolo 314/3 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/3 - (Requisiti degli adottandi). - L'adozione speciale è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Nei casi preveduti dal terz'ultimo capoverso dell'arti­colo precedente non è necessaria la dichiarazione di adot­tabilità, ma, nelle ipotesi prevedute dai numeri 1), 2) e 3), deve essere sentito, può intervenire ed essere legal­mente rappresentato e difeso il genitore ivi indicato. Questi può impugnare il provvedimento che dispone l'ado­zione con gli stessi mezzi consentiti al pubblico ministero.

Non è necessaria la dichiarazione di adottabilità ed il giudice può prevedere immediatamente, anche d'ufficio, all'affidamento preadottivo e alla successiva pronuncia sull'adozione, quando il minore, trascorsi almeno due mesi dalla nascita, non sia stato riconosciuto come figlio da alcuno, e coloro che, ragionevolmente, può presumersi siano i genitori o i parenti tenuti all'obbligo alimentare lo hanno abbandonato, o pur non avendolo fatto, ne tra­scurino l'assistenza e l'educazione, negando, anche con il loro stesso comportamento, d'esserne tenuti.

Ugualmente si provvede, quando i genitori del minore sono deceduti e sussistono le altre condizioni indicate nel precedente comma».

 

Art. 14.

All'articolo 314/3 del codice civile è aggiunto il se­guente:

«Art. 314/3-bis - (Adozione speciale consentita dai ge­nitori dell'adottando). - Non è necessaria la dichiarazione di adottabilità ed il giudice può provvedere immediatamen­te, anche d'ufficio, all'affidamento preadottivo ed alla suc­cessiva pronuncia sull'adozione speciale, quando i geni­tori, o l'unico genitore che comunque provvede all'assi­stenza del figlio, dichiarino di non essere in grado di adempiere agli obblighi educativi e di assistenza mate­riale rispetto al figlio e di essere in procinto di abban­donarlo, e non vi siano altri parenti, tenuti agli alimenti, in grado di assumersi in modo congruo gli oneri gravanti sui genitori, ed in particolare quelli concernenti l'educa­zione e l'affetto familiare.

La dichiarazione dei genitori o del genitore può essere fatta non appena si verificano le condizioni innanzi indi­cate. Essa comunque non produce effetti prima che siano trascorse almeno sei settimane dal parto, salvo che il ter­mine debba, nell'interesse del minore, essere ritenuto su­perfluo per morte della madre, o eccessivo perché la madre si è compiutamente ristabilita in tempo minore delle conseguenze della gravidanza. Sull'eccessività del termine decide il tribunale per i minorenni.

La dichiarazione è resa al presidente del tribunale per i minorenni, che provvede immediatamente alle necessarie indagini, o al giudice tutelare che ne riferisce al predetto tribunale con le sue osservazioni motivate e compiuto un sommario accertamento dei fatti, o all'organo assistenziale competente secondo la legislazione regionale o, in man­canza, agli organi di assistenza dell'infanzia, che esercita­no le loro funzioni sul luogo ove la dichiarazione viene fatta, che hanno il dovere di trasmettere immediatamente la dichiarazione al tribunale per i minorenni, oppure all'ufficiale dello stato civile, o a persona che a questi deve riferire. L'ufficiale dello stato civile deve, entro le 24 ore dalla ricezione della notizia o della dichiarazione, infor­mare, anche per fonogramma, il presidente del tribunale per i minorenni competente e gli uffici locali di assistenza dell'infanzia.

Nei casi suddetti il presidente del tribunale per i mi­norenni, se necessario, adotta i provvedimenti urgenti a tutela del minore e, fatti senza indugio eseguire i neces­sari accertamenti, ne riferisce al tribunale, che, in camera di consiglio, e sentito il pubblico ministero, provvede a disporre l'affidamento preadottivo, o, se non è possibile o conveniente disporlo, sospende per un congruo termine il procedimento in attesa degli esiti del primo intervento assistenziale degli enti locali istituzionalmente competenti. Questi hanno l'onere di riferire ogni tre mesi, dando det­tagliate informazioni sulla situazione ed esprimendo parere anche sui provvedimenti che è necessario adottare».

 

Art. 15.

L'articolo 314/4 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/4 - (Condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità). - Su istanza del pubblico ministero o di chiunque ne abbia interesse, oppure su segnalazione degli istituti di cui al comma seguente o degli organi aventi compiti ispettivi sugli stessi istituti, sono dichia­rati in stato di adottabilità, anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori privi di assistenza materiale e morale da parte dei geni­tori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancan­za di assistenza, da qualsiasi causa dipendente, non sia transitoria e destinata a venir meno senza che il minore ne risenta gravi conseguenze. Possono inoltre essere di­chiarati in stato di adottabilità i minori che, pur non es­sendo privi di assistenza materiale da parte di chi è tenu­to agli alimenti, versino in condizioni di abbandono morale e siano privati di rapporti affettivi ed educativi da parte dei genitori e degli altri parenti, quando dal permanere di tale situazione può derivare agli stessi minori grave ed irreparabile pregiudizio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ri­corrano le condizioni di cui ai commi precedenti, anche quando i minori siano ricoverati presso pubbliche o pri­vate istituzioni di protezione ed assistenza dell'infanzia o dati in affidamento familiare.

Il minore che ha compiuto il sedicesimo anno di età non può essere dichiarato in stato di adottabilità se si rifiuta di essere adottato. A tal fine egli deve essere ap­positamente sentito, anche quando compie l'età sopra in­dicata nel corso del procedimento, e può manifestare il suo dissenso sino alla pronuncia definitiva sull'adozione speciale».

 

Art. 16.

L'articolo 314/5 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/5 - (Denunzia della situazione di abbandono. Archiviazione della denunzia e delle segnalazioni manife­stamente infondate). - Al di fuori dei casi in cui la legge lo rende obbligatorio, chiunque ha la facoltà di segnalare al tribunale per i minorenni, o alle autorità che hanno il dovere di riferire al predetto giudice, situazioni di abban­dono di persone minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli organi scolastici, gli istituti pubblici e privati di assi­stenza dell'infanzia, gli affidatari familiari hanno l'obbligo di segnalare al più presto al tribunale per i minorenni o al giudice tutelare del luogo le condizioni di ogni minore che venga a trovarsi in situazione di abbandono di cui comunque vengano a conoscenza. Il giudice tutelare, as­sunte, se necessario, sommarie informazioni, ne riferisce senza indugio al tribunale per i minorenni, dopo aver even­tualmente adottati i provvedimenti di eccezionale urgenza indicati nel quarto comma dell'articolo 314/6.

Gli enti e gli istituti pubblici e privati che prestano di­retta assistenza ai minori devono trasmettere trimestral­mente al giudice tutelare ed al tribunale per i minorenni del luogo in cui hanno sede l'elenco dei ricoverati e degli assistiti, specificando i casi nei quali potrebbero essere svolte indagini al fine di verificare la sussistenza dello stato di abbandono e fornendo in tal caso ogni elemento utile per il giudizio.

Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni e compiute periodiche e dirette ispezioni, riferisce al tri­bunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati ed assistiti che risultano in situazione di ab­bandono, specificandone i motivi. Il tribunale per i mino­renni ha la potestà di compiere, anche senza ricevere se­gnalazioni, dirette ispezioni ed indagini al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza. Gli accertamenti ispet­tivi, in tal caso, possono essere delegati ad uno dei com­ponenti del collegio.

Gli organi regionali che esercitano potestà di vigilanza e di controllo sugli enti ed istituti indicati nel primo com­ma o sugli affidamenti familiari riferiscono al tribunale per i minorenni competente tutte le situazioni che possono dar luogo a provvedimenti della detta autorità giudiziaria.

Il presidente del tribunale per i minorenni, su conforme parere del pubblico ministero, con suo decreto motivato non soggetto a reclamo, può disporre che non si proceda ad altri atti o accertamenti nei casi di denunzia o di segnalazione di abbandono manifestamente infondata».

 

Art. 17.

L'articolo 314/6 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/6 - (Accertamenti sulla situazione di abban­dono. Provvedimenti urgenti). - Il tribunale per i mino­renni, in tutti i casi in cui sussista il timore che un mi­norenne versi in stato di abbandono, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sulla situazione giuridica e di fatto in cui versa il minore e sull'ambiente in cui ha vis­suto o vive.

Il tribunale può, anche immediatamente, adottare i prov­vedimenti temporanei necessari per l'assistenza del mino­re, può disporre, altresì, la sospensione della potestà dei genitori o del tutore, nominando in tal caso un tutore provvisorio.

Quando sussistono motivi d'urgenza, gli accertamenti ed i provvedimenti indicati nei precedenti commi possono essere emanati dal presidente del tribunale per i minoren­ni o da un giudice da lui delegato.

Prima della trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni, se sussistono eccezionali motivi d'urgenza, il giudice tutelare può adottare i provvedimenti immediati necessari per l'assistenza e la protezione del minore, rife­rendone senza indugio al tribunale per i minorenni.

Nel casi preveduti dai due commi precedenti, il tribu­nale per i minorenni, udito il pubblico ministero e gli altri interessati, deve al più presto convalidare, modificare o revocare i provvedimenti innanzi indicati. I provvedimenti temporanei possono comunque essere revocati o modifi­cati in ogni tempo. Essi devono essere comunicati al pub­blico ministero e agli altri interessati.

Nel corso del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità il tribunale per i minorenni può emet­tere, anche d'ufficio, sentiti il pubblico ministero e gli interessati, i provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile».

 

Art. 18.

L'articolo 314/7 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/7 - (Atti ed accertamenti preparatori della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti). - Quando, attraverso le indagini effettuate, consta l'esi­stenza dei genitori o dei parenti tenuti agli alimenti e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i mino­renni fissa con decreto la loro comparizione, entro un con­gruo termine, innanzi a sé o ad un giudice delegato per interrogarli sulla situazione di abbandono dei minori.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedono fuori della città in cui ha sede il tribunale procedente, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni o al giudice tutelare del luogo ove risiedono le persone da ascoltare.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità con­solare competente.

Nel caso in cui i genitori o i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il giudice dispone accurate ricerche a mezzo della polizia giudiziaria e, se queste non danno esi­to, emette decreto di irreperibilità, ordinando che tutte le notifiche siano eseguite mediante deposito in cancelleria. Il giudice può, altresì, disporre, qualora ne ravvisi la uti­lità, prima di emettere il decreto di irreperibilità, la pub­blicazione di un avviso di ricerca su uno o più giornali.

Nel corso del procedimento il giudice deve compiere le indagini più accurate al fine di conoscere la personalità del minore, le sue esigenze affettive ed educative, i suoi rap­porti con i genitori, i parenti e l'ambiente in cui vive. A tal fine il giudice può sentire chiunque sia in grado di riferire e in ogni caso deve sentire chi ha avuto rapporti con il minore ai fini di educazione, cura ed assistenza; può, inol­tre, chiedere dettagliate informazioni agli uffici di servizio sociale o medico-psico-pedagogici, o agli istituti ed enti ai quali il minore sia stato affidato.

Il giudice deve sempre ascoltare il minore che ha com­piuto il dodicesimo anno di età o che è comunque in grado di esprimere, pur in modo imperfetto, le sue valutazioni, o riferire su fatti aventi rilevanza».

 

Art. 19.

L'articolo 314/8 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/8 - (Prescrizioni impartite dal presidente del tribunale per i minorenni). - Compiuti gli accertamenti di cui all'articolo precedente, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'utilità, impartisce con decreto motivato ai genitori, ai parenti, alle persone, agli enti o istituti cui il minore è affidato prescri­zioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimen­to, l'istruzione e l'educazione del minore stesso, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti che potranno es­sere eseguiti direttamente, o delegando il giudice tutelare a avvalendosi di persone esperte preferibilmente apparte­nenti a uffici pubblici di servizio sociale operanti sul terri­torio. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono. Non è necessaria la notificazione quando del de­creto è stata data lettura alla presenza degli obbligati. Esso deve essere comunicato agli organi o alle persone incari­cate degli accertamenti periodici.

Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge; può, infine, adottare gli altri provvedimenti tem­poranei indicati dall'articolo 314/6».

 

Art. 20.

L'articolo 314/9 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/9 - (Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità). - Il presidente del tribunale per i mino­renni o il giudice delegato può ordinare la sospensione del procedimento di adottabilità quando dalle indagini effet­tuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'inte­resse del minore.

In tal caso la sospensione è disposta con decreto moti­vato, per un periodo non superiore ad un anno, eventual­mente prorogabile. 11 decreto deve essere immediatamente, anche d'ufficio, revocato quando vengono meno o sono riconosciuti inesistenti i motivi per i quali era stato ema­nato.

La revoca può essere chiesta dal pubblico ministero e da qualsiasi altro interessato».

 

Art. 21.

L'articolo 314/10 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/10 - (Seguito del procedimento per la dichia­razione di adottabilità. Atti che devono precedere l'emana­zione della sentenza). - Fuori dall'ipotesi contemplata nell'articolo precedente, il presidente del tribunale per i mi­norenni, o il giudice delegato, nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione in­nanzi al tribunale.

Il decreto deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato al minore che ha compiuto i sedici anni, al cu­ratore speciale, ai genitori del minore stesso, ai parenti tenuti agli alimenti, all'affidatario familiare ed alle persone che, anche in rappresentanza di enti o istituzioni, hanno esercitato la rappresentanza o curata l'assistenza del mi­nore stesso.

Il presidente deve dare disposizioni affinché sia assicu­rata la presenza del minore che ha compiuto il dodicesimo anno d'età o che versi nelle altre condizioni descritte nell'ultimo comma dell'articolo 314/7.

Il pubblico ministero e le altre persone indicate nel se­condo comma possono presentare documenti e richiedere che per la udienza siano citati testimoni o consulenti tec­nici.

Gli accertamenti compiuti a norma dell'articolo 314/6 conservano il loro valore anche in questa fase del proce­dimento.

All'udienza il tribunale per i minorenni sente le persone convocate, nonché i testimoni ed i consulenti citati e quin­di, sulle conclusioni dei privati indicati nel secondo com­ma che chiedano, personalmente o a mezzo di un difenso­re, di svolgere argomentazioni a tutela dei loro interessi, e udito in ogni caso il pubblico ministero, che ha l'obbligo di concludere, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente, e dà lettura in udienza del dispositivo della sentenza.

Ove occorrano altri atti istruttori o la rinnovazione di alcuni degli accertamenti compiuti a norma dell'articolo 314/6, il collegio fissa un'altra udienza da tenersi innanzi a sé non oltre il quindicesimo giorno, e in tale udienza decide.

Nel caso in cui sussistono le condizioni prevedute dall'articolo 314/9, il tribunale ordina con decreto non impu­gnabile la sospensione del procedimento. Si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo innanzi indicato».

 

Art. 22.

L'articolo 314/11 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/11 - (Contenuto della sentenza che nega lo stato di adottabilità). - Se il tribunale accerta che lo stato di abbandono del minore non è mai sussistito o è venuto meno, pronuncia sentenza con la quale nega la dichiara­zione di adottabilità.

Ugualmente provvede nel caso in cui la dichiarazione di adottabilità è contraria agli interessi del minore, o manca altro requisito preveduto dalla legge per la dichiarazione di adottabilità.

Con la stessa sentenza possono essere adottati i prov­vedimenti indicati nel secondo e nell'ultimo comma dell'articolo 314/6. Queste disposizioni della sentenza possono sempre essere modificate o revocate nell'interesse del mi­nore. Il tribunale provvede in tal caso anche d'ufficio con decreto motivato, pronunziato in camera di consiglio, sen­titi in ogni caso il pubblico ministero, chi esercita la po­testà sul minore ed il minore stesso che versi nelle con­dizioni descritte dall'ultimo comma dell'articolo 314/7».

 

Art. 23.

L'articolo 314/12 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/12 - (Sentenza che dichiara lo stato di adot­tabilità). - Ove risulti la situazione di abbandono e sussi­stano le altre condizioni previste dalla legge il tribunale pronuncia sentenza con la quale dichiara lo stato di adot­tabilità del minore ed adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore stesso. Contestualmente nomina al minore che ne sia sprovvisto un tutore provvisorio, anche in sostituzione del tutore che precedentemente esercitava la potestà».

 

Art. 24.

L'articolo 314/13 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/13 - (Sospensione della potestà dei genitori). - La pronunzia della sentenza che dichiara la adottabilità, ancorché soggetta ad impugnazione, sospende, sin dal mo­mento della pronuncia, la potestà dei genitori. La sospen­sione perdura per tutto il tempo in cui il minore è in stato di adottabilità».

 

Art. 25.

L'articolo 314/14 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/14 - (Notificazione delle sentenze che deci­dono sullo stato di adottabilità). - La sentenza che nega o dichiara lo stato di adottabilità è comunicata al pubblico ministero ed è notificata d'ufficio, nel testo integrale, al minore che ha compiuto i sedici anni, al curatore speciale che ha assistito il minore nel procedimento, ai parenti te­nuti agli alimenti che sono comparsi nello stesso giudizio ed hanno concluso, all'affidatario familiare ed alle persone che, per effetto della sentenza, perdono diritti o potestà o sono gravati da oneri o da doveri».

 

Art. 26.

L'articolo 314/15 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/15 - (Ricorso per cassazione. Revocazione). - Le sentenze indicate negli articoli 314/11 e 314/12 sono impugnabili con il ricorso per cassazione.

Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero e dagli altri privati interessati che hanno ricevuto o dove­vano ricevere la notificazione del provvedimento.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena d'inammis­sibilità, entro 20 giorni dalla comunicazione o dalla notifi­cazione del provvedimento, con dichiarazione, anche ver­bale, ricevuta dal cancelliere del tribunale per i minorenni che ha pronunziato la sentenza. La dichiarazione deve es­sere resa personalmente dall'impugnante o da un suo pro­curatore speciale e contenere l'esatta indicazione della sentenza cui si riferisce e la enunciazione sommaria dei motivi sui quali si fonda.

La cancelleria trasmette l'impugnazione, insieme agli atti ed ai documenti del procedimento, entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo termine concesso alle parti per proporre ricorso.

La corte di cassazione decide con urgenza, sia che pro­nunzi annullamento senza rinvio, sia che disponga l'annul­lamento con rinvio per rinnovazione di tutti o di alcuni de­gli atti del procedimento ritenuti invalidi o per l'assunzione di nuovi mezzi di prova.

Le sentenze pronunciate dal tribunale per i minorenni sono soggette alla revocazione disciplinata dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile. Quest'ultima impugnazione non è più esperibile se è intervenuta dichia­razione di adozione. Nel procedimento di revocazione non si applicano il terzo comma dell'articolo 398 e l'articolo 399 del codice di procedura civile, ma, in quanto compatibili, le disposizioni indicate nel precedente articolo 314/10».

 

Art. 27.

L'articolo 314/16 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/16 - (Ulteriori effetti della dichiarazione di adottabilità). - Divenuta definitiva la sentenza che dichia­ra lo stato di adottabilità, sono sospesi gli effetti del rico­noscimento e della dichiarazione giudiziale di paternità e maternità salvo per quel che concerne i divieti matrimo­niali, le norme penali fondate sul rapporto di parentela, i doveri dei genitori e delle altre persone tenute a provve­dere all'adempimento degli obblighi alimentari ed i diritti ereditari del minore.

Entro il decimo giorno successivo a quello in cui il can­celliere del tribunale per i minorenni constata il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara lo stato di adotta­bilità, provvede a trascriverne le indicazioni essenziali su un apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. Il cancelliere deve trasmettere, altresì, l'estratto della stessa sentenza all'ufficiale di stato civile del comune di nascita del minore perché ne sia stilata an­notazione a margine dell'atto di nascita».

 

Art. 28.

L'articolo 314/17 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/17 - (Cessazione dello stato di adottabilità). - Lo stato di adottabilità cessa per adozione o quando l'adot­tando raggiunge la maggiore età.

Cessa, altresì, quando il minore, compiuto il sedicesimo anno di età, dichiara al presidente del tribunale per i mi­norenni, che ne fa redigere verbale, di non volere essere adottato. In quest'ultimo caso il tribunale per i minorenni, senza formalità di procedura, udito il pubblico ministero, pronunzia, in camera di consiglio, con decreto, la cessa­zione dello stato di adottabilità e dà i provvedimenti neces­sari per l'assistenza e la rappresentanza del minore. Il de­creto è annotato nel registro indicato nel precedente arti­colo e comunicato all'ufficiale dello stato civile perché sia annotato a margine dell'atto di nascita».

 

Art. 29.

L'articolo 314/18 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/18 - (Revoca dello stato di adottabilità). - Lo stato di adottabilità cessa, altresì, per revoca disposta nell'interesse del minore.

Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento pre­adottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i mino­renni, con decreto reso in camera di consiglio, d'ufficio, su istanza del pubblico ministero o del minore stesso, che abbia compiuto il sedicesimo anno, dei suoi genitori o di chi esercita su di lui la potestà. Il tribunale prima di pro­nunciare deve sentire il pubblico ministero, l'esercente la potestà sul minore ed il minore stesso che versa nelle condizioni descritte dall'articolo 314/7.

Nel caso in cui sia avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato, su istanza del pubblico ministero o degli altri soggetti innanzi indicati, con sentenza pronunciata a seguito di procedimento svol­tosi nelle forme indicate nell'articolo 314/10. A tal fine il presidente del tribunale per i minorenni fissa con decreto l'udienza di comparizione dopo aver nominato al minore un curatore speciale. Nella udienza debbono essere citati gli affidatari o l'affidatario, che possono comparire e farsi giudizialmente rappresentare e difendere. La sentenza è soggetta alle impugnazioni di cui adl'articodo 314/15.

La dichiarazione di revoca è trascritta nel registro indi­cato dal secondo comma dell'articolo 314/16 ed annotata a margine dell'atto di nascita».

 

Art. 30.

L'articolo 314/20 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/19 - (Affidamento preadottivo. Domanda di affi­damento). - La domanda per adottare con adozione spe­ciale un minore dichiarato in stato di adottabilità o che si trovi nelle condizioni di cui ai capoversi dell'articolo 314/3 e dell'articolo 314/3-bis deve essere presentata dalle per­sone indicate nell'articolo 314/2 al tribunale per i mino­renni del distretto ove il minore si trova. I coniugi o la coppia convivente devono presentare un'unica domanda.

La domanda può fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare, ma in tal caso debbono essere indicate dettagliatamente le ragioni di tale specifi­cazione. La domanda non può comunque fare riferimento a uno di più fratelli, tutti adottabili in forma speciale, salvo che non sussistano gravi ragioni, da valutarsi nell'esclusivo interesse dell'adottando, altrimenti essa deve riguardare tutti i fratelli.

È consentito fare domanda di adozione speciale a più tribunali e per diversi adottandi, anche successivamente. Nelle domande successivamente o contestualmente pre­sentate deve farsi menzione delle altre.

La domanda cessa di avere efficacia se viene revocata o quando vengono meno i requisiti che la legge prescrive per l'adozione speciale».

 

Art. 31.

Dopo l'articolo 314/19 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 314/20 - (Accertamenti del tribunale per i mino­renni). - Il tribunale per i minorenni deve accertare, oltre alla sussistenza degli altri requisiti preveduti dalla legge, l'idoneità specifica degli adottandi ad assumersi gli oneri dell'adozione speciale in relazione al minore o ai minori indicati nella domanda o, in mancanza di specifiche indica­zioni, con riferimento ai minori che possono loro essere affidati.

Le attitudini fisiche e morali cui fa riferimento il primo comma dell'articolo 314/2 debbono possedere tale specifi­cità ed essere accertate tenendo conto delle condizioni fisiche e psichiche, della situazione familiare complessiva, dei rapporti con la comunità, delle capacità educative ed affettive del richiedente.

Il tribunale deve tener conto preminentemente della personalità del minore da affidare e dei suoi concreti e complessi bisogni di ordine educativo, affettivo e mate­riale, ed accertare che tra richiedente ed affidando possano concretamente costituirsi positivi rapporti analoghi a quelli familiari.

Quando vi sono più domande da esaminare comparati­vamente, il tribunale deve valutare con maggior favore quelle provenienti da persone che hanno già convissuto, o che convivono con il minore sia quali affidatari familiari, sia per altra ragione concernente la cura e l'educazione di lui e che abbiano quindi già instaurato con il minore posi­tivi rapporti di affetto reciproco. Il tribunale, anche se non sussiste il rapporto di convivenza innanzi indicato, deve tener conto delle positive relazioni che già sussistono tra il richiedente e la sua famiglia ed il minore.

Il giudizio del tribunale deve essere sempre improntato alla tutela dei preminenti interessi del minore, e questi concernono principalmente gli affetti e l'armonia familiare ed i bisogni educativi e morali. Non debbono mai essere considerati prevalenti i motivi economici.

Le indagini occorrenti per gli accertamenti sopra indi­cati sono effettuati, su incarico del presidente del tribunale per i minorenni o di un giudice da lui delegato, dagli uffici e servizi pubblici specializzati che agiscono sul territorio per conto degli enti locali, o in mancanza di questi, da esperti incaricati dal giudice. Esse possono sempre essere integrate mediante indagini istruttorie, testimoniali, peri­tali o di altra natura, disposte e fatte eseguire dal giudice, di ufficio o su istanza del pubblico ministero o degli inte­ressati».

 

Art. 32.

Dopo l'articolo 314/20 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 314/20-bis - (Procedimento e decisione del tribunale per i minorenni. Esecuzione ed effetti dell'affidamento). - Compiute le indagini indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, il presidente del tribunale per i mi­norenni, o il giudice delegato, fissa il giorno nel quale il tribunale deve provvedere in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Chiunque abbia interesse alla decisione, o sia in grado di riferire fatti rilevanti per il giudizio, può presentare per iscritto istanze, osservazioni oppure richiedere di essere personalmente ascoltato.

Il tribunale può integrare le indagini eseguite dal presi­dente o dal giudice delegato e può rinnovarle in tutto o in parte. Può disporre, se ciò è necessario per salvaguardare meglio gli interessi del minore, con decreto non soggetto a reclamo, la sospensione del procedimento per non più di sei mesi, prorogabili, per uguale periodo di tempo, alla scadenza. Altrimenti decide con decreto l'affidamento pre­adottivo e ne determina le specifiche modalità.

Il provvedimento deve essere trascritto entro tre giorni dalla pronunzia nel registro indicato nell'articolo 314/16 e comunicato, a norma dello stesso articolo, all'ufficiale dello stato civile.

L'affidamento preadottivo conferisce all'affidatario o agli affidatari la potestà tutoria sul minore e priva della potestà colui o coloro che ne erano in precedenza investiti.

Ai fini delle prestazioni mutualistiche e previdenziali e dell'applicazione delle norme poste a tutela della maternità e della famiglia, i minori affidati in vista dell'adozione spe­ciale sono considerati figli legittimi degli affidatari.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, avvalendosi degli uffici e ser­vizi pubblici indicati nella prima parte dell'ultimo capover­so del precedente articolo o, in mancanza, per mezzo di persone esperte da esso designate. Singoli atti di vigilanza possono essere eseguiti anche delegando il giudice tute­lare del luogo in cui l'atto deve essere compiuto.

Quando la domanda concerne l'adozione di uno o più minori specificamente indicati ed il tribunale per i mino­renni accerta che non sussistono le condizioni per l'acco­glimento, la respinge, sentito il pubblico ministero, con decreto pronunziato in camera di consiglio».

 

Art. 33.

L'articolo 314/21 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/21 - (Revoca dell'affidamento preadottivo). - L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni, d'ufficio, o su istanza del pubblico ministero, dell'adottando che ha compiuto il sedicesimo anno di età, delle persone e degli istituti incaricati della vigilanza indi­cati nel precedente articolo, dell'affidatario o degli affida­tari quando vengono meno le circostanze che lo hanno de­terminato, ed in particolare quando esso non risponde più alle esigenze del minore o quando si verificano non supe­rabili difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dell'affidatario o degli affidatari, oppure quando l'affidatario o gli affidatari recedono dalla domanda di adozione per gra­vi motivi o per sopravvenienza di fatti che rendono loro impossibile o estremamente difficoltoso di provvedere agli oneri dell'affidamento stesso.

Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, provvede ai necessari accertamenti ed in particolare sente le persone indicate nel precedente com­ma ed il minore che versi nelle condizioni descritte nell'ultimo comma dell'articolo 314/7.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, provvede sulla revoca con decreto ed adotta, se necessario, i provvedi­menti occorrenti per l'assistenza e l'educazione del minore.

Il provvedimento che decide sulla revoca deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato, d'ufficio, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno, all'affida­tario o agli affidatari.

Esso è, inoltre, portato a conoscenza delle persone o degli enti incaricati di dare esecuzione ai provvedimenti concernenti il minore, o che sono esonerati da oneri o obblighi concernenti l'affidamento».

 

Art. 34.

L'articolo 314/22 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/22 - (Impugnazione dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo). - I decreti che dispongono, negano o revocano l'affidamento preadottivo sono impugna­bili con ricorso per cassazione proponibile nelle forme, nei termini e con gli effetti indicati nei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 314/15. La corte di cassazione prov­vede con decreto pronunciato in camera di consiglio.

L'impugnazione può essere proposta dal pubblico mini­stero o dalle persone indicate nel penultimo capoverso dell'articolo precedente che ne abbiano interesse.

Trova applicazione per quanto necessario il secondo comma dell'articolo 314/16».

 

Art. 35.

L'articolo 314/23 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/23 - (Durata dell'affidamento preadottivo. Pro­roga dello stato di adottabilità). - La durata dell'affida­mento preadottivo è di un anno decorrente dalla dichiara­zione dello stato di adottabilità.

Il periodo di tempo sopra indicato può essere ridotto a quattro mesi con lo stesso provvedimento che dispone l'affidamento o con successivo decreto, quando si tratta di minori già conviventi da non meno di un anno, a titolo di affidamento familiare o per altra ragione, con l'adottante o gli adottanti.

Il tribunale per i minorenni, d'ufficio, o su istanza del pubblico ministero o delle altre persone o enti indicati nel primo comma dell'articolo 314/21, può, per gravi motivi, prorogare per un periodo non superiore ad un anno il ter­mine indicato nel primo comma. La proroga è disposta in camera di consiglio con decreto non impugnabile, sentito il pubblico ministero n.

 

Art. 36.

L'articolo 314/24 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/24 - (Dichiarazione di adozione speciale). - Il tribunale per i minorenni che ha disposto l'affidamento preadottivo, decorso il periodo di affidamento, sentito il pubblico ministero, il minore che versi nelle condizioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 314/7, l'affidata­rio o gli affidatari, e le altre persone o enti indicati nel primo comma dell'articolo 314/21, dopo aver verificato che esistono tutte le condizioni prevedute dalla legge e, in particolare, che persiste l'interesse del minore all'adozio­ne, omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto in camera di consiglio a dichiarare l'adozione spe­ciale.

Se il tribunale constata che le condizioni prevedute dal­la legge sono venute meno o che l'adozione non può più soddisfare gli interessi del minore, provvede nelle forme innanzi indicate a dichiarare che non può farsi luogo all'adozione speciale e nel contempo emana le disposizioni necessarie per la cura, l'assistenza e la rappresentanza del minore. La pronuncia negativa del tribunale fa venire meno l’affidamento preadottivo e nel contempo la potestà e gli oneri dell'affidatario o degli affidatari.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione può essere disposta nei riguardi dell'altro coniuge.

Analogamente si provvede nel caso di dichiarazione di nullità del matrimonio o di divorzio, ma in tal caso l'ado­zione può essere pronunciata nei riguardi del coniuge che ha continuato ad assistere, educare ed istruire il minore, o nei riguardi di quello tra i due che maggiormente pos­sieda le qualità indicate nel primo comma dell'articolo 314/2. Ugualmente può disporsi quando sopravviene la se­parazione di fatto della coppia convivente maritalmente o la separazione legale o di fatto dei coniugi affidatari.

Nelle ipotesi prevedute nel precedente comma, il tri­bunale può, eccezionalmente e nell'esclusivo interesse del minore, disporre l'adozione nei confronti di entrambi gli affidatari, che ne facciano concorde richiesta, adottando nel contempo i provvedimenti opportuni concernenti l'affi­damento, l'assistenza e l'educazione del minore».

 

Art. 37.

Dopo l'articolo 314/24 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 314/24-bis - (Assenso dei figli e del coniuge non affidatario dell'adottante). - Se l'adottante ha figli legitti­mi o naturali riconosciuti, ovvero se è coniugato ma il co­niuge non ha fatto domanda di adozione o ha rinunziato ad essa, è necessario l'assenso dei figli che hanno raggiunta la maggiore età e si applicano, in quanto compatibili, il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo comma dell'articolo 297.

I figli dell'adottante, il loro curatore speciale ed il co­niuge che hanno negato il loro assenso all'adozione spe­ciale possono proporre ricorso per cassazione contro il decreto che dispone l'adozione nell'ipotesi preveduta dall'articolo che segue».

 

Art. 38.

L'articolo 314/25 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/25 - (Impugnazione contro il decreto che prov­vede sull'adozione speciale). - Il decreto che provvede sull'adozione speciale è comunicato al pubblico ministero ed è notificato d'ufficio al minore che ha compiuto i sedici anni, all'affidatario o agli affidatari, ed alle persone indicate nel precedente articolo.

Contro il decreto può essere proposto ricorso per cas­sazione, nelle forme, nei termini e con gli effetti di cui all',articolo 314/15, dal pubblico ministero e dalle altre per­sone indicate le cui conclusioni non siano state accolte nel procedimento sull'adozione.

Il decreto può, inoltre, essere impugnato con la revoca­zione di cui all'articolo 395 e seguenti del codice di pro­cedura civile. Non si applicano il terzo comma dell'articolo 398 e l'articolo 399 del codice di procedura civile, ma, in quanto compatibili, le norme sui procedimenti in camera di consiglio proprie del tribunale per i minorenni».

 

Art. 39.

L'articolo 314/26 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/26 - (Effetti dell'adozione speciale). - Per effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo dell'adottante o degli adottanti.

Nel caso in cui gli adottanti sono o sono stati coniugi, oppure sono un uomo e una donna che sono o sono stati uniti coniugalmente, egli assume il cognome dell'uomo. Se l'adottante è una donna coniugata l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il nome della famiglia di lei.

L'adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato ed i parenti collaterali dell'adottante.

Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela».

 

Art. 40.

L'articolo 314/27 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/27 - (Trascrizioni e comunicazioni ai fini ana­grafici dei provvedimenti riguardanti l'adozione speciale. Esenzione della registrazione). - I provvedimenti che pro­nunciano definitivamente sull'adozione speciale sono tem­pestivamente annotati dal cancelliere nel registro indicato nell'articolo 314/16.

Il suddetto registro deve essere custodito dal cancel­liere con la massima riservatezza. Esso può essere consul­tato solo dall'autorità giudiziaria e ne possono essere tratti certificati o estratti o copie di singole annotazioni solo in favore di persone interessate, previamente autorizzate dal presidente del tribunale per i minorenni.

I decreti che dispongono l'adozione speciale e quelli che ne pronunziano la revocazione, quando sono diventati defi­nitivi, sono comunicati all'ufficio di stato civile per l'anno­tazione a margine dell'atto di nascita.

I provvedimenti che definiscono il procedimento di ado­zione speciale, quelli relativi alla dichiarazione di adotta­bilità ed all'affidamento preadottivo non sono soggetti a registrazione».

 

Art. 41.

L'articolo 314/28 del codice civile è sostituito dal se­guente:

«Art. 314/28 - (Notizie e certificazioni anagrafiche. Tutela della segretezza in ordine agli affidamenti preadottivi ed alle adozioni speciali). - I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio sono obbligati al segreto in ordine alle procedure ed ai provvedimenti concernenti gli affida­menti preadottivi e le adozioni speciali, salvo che non siano autorizzati a fornire notizie, informazioni o certificazioni dal presidente del tribunale per i minorenni, o da altro organo giurisdizionale.

Gli ufficiali dello stato civile e quelli di anagrafe non pos­sono fornire notizie, informazioni o certificazioni dalle quali possa risultare il rapporto di adozione speciale, salvo che siano autorizzati espressamente dall'autorità giudiziaria. Qualunque attestazione dello stato civile riferita all'adot­tato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo prece­dente.

La copia integrale dell'atto di nascita può essere rila­sciata, nell'ipotesi in questione, solo all'adottato che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, o, per plausibili ra­gioni, a chi possa dimostrare un legittimo interesse, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria che procede a giu­dizio oppure del presidente del tribunale per i minorenni».

 

Capo III

NORME COMUNI

ALL'ADOZIONE ORDINARIA E ALL'ADOZIONE SPECIALE

 

Art. 42.

Nel titolo VIII del libro I del codice civile è inserito il seguente capo IV con il titolo: «Norme comuni alle ado­zioni ordinaria e speciale».

Il capo è composto dei due articoli che seguono:

«Art. 314/29 - (Cittadinanza dell'adottato). - L'adottato straniero o apolide acquista per adozione di diritto la cit­tadinanza italiana quando l'adottante o anche uno solo de­gli adottanti ha la cittadinanza della Repubblica. L'adottato maggiorenne conserva la sua cittadinanza e non acquista quella italiana quando dichiara tale volontà all'atto della prestazione del consenso».

«Art. 314/30 - (Gratuità degli atti). - Gli atti, i docu­menti ed i provvedimenti relativi alle procedure concer­nenti le adozioni ordinarie e speciali relative ai minorenni sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi alla esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei suddetti procedimenti.

Le spese relative a tali procedimenti sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario».

 

Capo IV

RIFORMA DELLE NORME DEL TITOLO XI DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE CONCERNENTE L'AFFILIAZIONE E L'AFFIDAMENTO

 

Art. 43.

L'articolo 400 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 400 - (Norme regolatrici dell'assistenza dei mi­nori). - L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali e da quelle del presente titolo, dalle leggi regionali.

Queste ultime, anche per dare attuazione alle norme stabilite dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, debbono confor­marsi ai principi generali fissati nei successivi commi.

L'assistenza ai minori bisognosi di aiuto deve attuarsi, sempre che sia possibile, prioritariamente attraverso sus­sidi di natura economica e socio-educativa alla famiglia di origine, e cioè ai genitori o ai parenti tenuti agli alimenti presso cui i minori si trovano.

Gli enti locali debbono curare, inoltre, la istituzione di comunità-alloggio, capaci di accogliere piccoli gruppi di mi­nori, prevalentemente autogestite, convenientemente assi­stite da personale idoneo che possa suscitare particolari dinamiche educative capaci di sopperire a carenze fami­liari o sociali che abbiano prodotto non lievi contrasti tra il minore e i genitori, gli altri parenti, ,ambiente scolastico o la comunità originaria di territorio o di zona. Debbono, inoltre, essere favoriti e promossi, secondo le necessità, centri o pensionati di quartiere o di zona, aventi la finalità di dare rapida soddisfazione ad esigenze preven­tive e di immediato intervento per quei minori che le fami­glie, anche per causa di forza maggiore, non possono te­nere con sé per un tempo non trascurabile, ma non molto prolungato.

Deve essere stimolata la formazione e debbono essere concretamente sovvenuti gruppi quasi familiari o comunità plurifamiliari, consistenti in genitori disposti ad accogliere, insieme ai propri figli, ragazzi in difficoltà personali e fa­miliari, aiutati in questo compito da educatori o assistenti sociali disposti, se necessario, a fare vita in comune con gli assistiti.

Deve essere programmata, nel complesso, una pluralità di strutture, non autoritarie né segreganti, capaci di fornire aiuto assistenziale, materiale, educativo e morale, ai mi­nori bisognosi, rispettandone la personalità, le esigenze di libertà e di collegamento fecondo con la comunità sociale.

Il ricovero in istituti di educazione pubblici e privati deve essere disposto solo come intervento eccezionale, anche per minori handicappati o ritenuti irregolari per con­dotta e carattere, da attuarsi solo quando non sia possibile altro rimedio.

Deve essere favorito, invece, tra le varie forme di inter­vento specifico, mediante aiuti economici e sostegno psico­-pedagogico, l'affidamento familiare del minorenne, che sia privo, anche transitoriamente, di parenti in grado di assi­sterlo e di educarlo. L'affidamento deve essere fatto a co­niugi, coppie o persone singole degne di fiducia che siano in grado di assicurare all'assistito affetto, comprensione e validi intervento educativi, sostituendosi per il tempo oc­corrente alla famiglia di origine.

Le legislazioni regionali debbono strutturare i servizi assistenziali in modo tale da potere utilmente collaborare con l'autorità giudiziaria, sia nella fase di inchiesta che in quella di esecuzione dei provvedimenti del giudice, me­diante indagini medico-psico-socioiogiche, pareri, informa­zioni, consulenze ed interventi ispettivi.

Spetta non solo alle autorità locali, ma anche agli organi della giustizia minorile operare affinché la collaborazione con i servizi assistenziali sia costante».

 

Art. 44.

L'articolo 401 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 401 - (Limiti di applicazione delle norme). - Le disposizioni del presente titolo si applicano ai minori che sono figli dei quali non si conoscono i genitori, ovvero figli i cui genitori si trovano nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento, nei casi nei quali occorre provvedere d'urgenza o non si possa disporre secondo le norme del capo III del precedente titolo VIII.

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento e l'educazione, ovvero a quelli che sono gravemente trascurati nei bisogni materiali, educativi ed affettivi da coloro che dovrebbero a ciò provvedere».

 

Art. 45.

L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 403 - (Intervento delle autorità a favore dei mi­nori). - Quando il minore, anche temporaneamente, è moralmente o materialmente abbandonato, oppure allevato da persone prive di qualsiasi rapporto affettivo con lui che trascurino o non siano in grado di provvedere alla sua edu­cazione, le persone e gli enti incaricati dell'assistenza all'infanzia o l'autorità di pubblica sicurezza segnalano im­mediatamente il fatto al giudice tutelare ed al tribunale per i minorenni, e provvedono a collocare il minore in luogo sicuro e ad adottare le altre provvidenze indilazionabili, sino a quando non abbia provveduto l'autorità giudiziaria.

Gli ufficiali dello stato civile e gli altri pubblici ufficiali, già esercenti una professione sanitaria e gli incaricati di altro pubblico servizio, che per ragione del loro ufficio o servizio vengono a conoscenza che un minore si trova nelle condizioni descritte nel precedente comma, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto agli enti incaricati dell'assistenza all'infanzia o alla autorità di pub­blica sicurezza, salvo che non abbiano immediatamente avvertito il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni.

Chiunque ha l'obbligo di denunziare senza ritardo le situazioni di abbandono di minori dei sedici anni agli enti preposti all'assistenza all'infanzia o all'autorità di pubblica sicurezza o all'autorità giudiziaria. La violazione di tale obbligo è punita a norma dell'art. 650 del codice penale.

Il giudice tutelare, ricevute le segnalazioni indicate nei precedenti commi, assunte immediatamente sommarie in­formazioni, provvede in via d'urgenza a convalidare o mo­dificare le disposizioni assunte dagli organi assistenziali, trasmettendo subito dopo copia degli atti al tribunale per i minorenni per quanto di sua competenza».

 

Art. 46.

L'articolo 404 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 404 - (Affidamento familiare dei minori). - I ge­nitori o il genitore o, in loro assenza, i parenti tenuti all'allevamento di un minore, gli incaricati degli uffici o ser­vizi pubblici preposti all'assistenza dell'infanzia, gli istituti pubblici o privati ove il minore è ricoverato possono chie­dere al giudice tutelare di disporre che il minore sia posto in affidamento familiare presso due coniugi, o una coppia unita coniugalmente, o una persona di fiducia, che pos­sono specificamente indicare, in tutti i casi nei quali l'affi­damento familiare può giovare alla cura ed all'educazione del minore.

Il giudice tutelare, compiute le necessarie indagini, sen­titi in ogni caso i genitori o gli altri prossimi congiunti del minore, il minore stesso se ha compiuto i dodici anni o se comunque è in grado di riferire fatti rilevanti per il giu­dizio, i rappresentanti degli uffici locali di assistenza all'infanzia e degli istituti di pubblica assistenza, svolti gli opportuni accertamenti sull'idoneità dell'affidatario o degli affidatari, se ravvisa che l'affidamento familiare è utile per il minore, lo dispone con decreto, non soggetto a reclamo, impartendo le opportune disposizioni concernenti l'assi­stenza morale e materiale del minore stesso ed i rapporti tra affidatari, minore, genitori e parenti dello stesso minore.

Il giudice tutelare trasmette poi gli atti al tribunale per i minorenni che, sentito il pubblico ministero, in camera di consiglio, con decreto può convalidare, modificare o revo­care le misure adottate dal giudice tutelare, dopo aver in­tegrate o rinnovate le indagini già compiute. I genitori ed i parenti del minore e gli uffici locali di assistenza all'infan­zia possono inviare al tribunale per i minorenni osserva­zioni e note.

Il decreto pronunciato dal tribunale per i minorenni deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato alle persone ed agli uffici menzionati nei commi precedenti, che possono impugnarlo con ricorso per cassazione nelle for­me, con gli effetti e nei termini indicati nell'articolo 314/15. La corte decide con decreto in camera di consiglio.

Il giudice tutelare provvede all'esecuzione dei decreti che dispongono l'affidamento familiare avvalendosi degli organi locali per l'assistenza all'infanzia. Può sempre modi­ficare le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo e deve revocare l'affidamento familiare quando, venute a cessare le cause che lo avevano determinato, il minore può essere nuovamente e con pienezza di garanzie inserito nel suo ambiente familiare.

I provvedimenti innanzi menzionati sono soggetti a con­trollo e convalida da parte del tribunale per i minorenni. Si applicano il secondo ed il terzo comma di questo arti­colo.

L'affidamento familiare cessa di diritto quando viene di­sposto l'affidamento preadottivo, o quando il minore viene adottato o affiliato».

 

Art. 47.

Dopo l'articolo 404 del codice civile, è inserito il se­guente:

«Art. 404-bis - (Oneri, potestà e diritti dell'affidatario). - L'affidatario o gli affidatari debbono soddisfare le ne­cessità di assistenza morale e materiale del minore, prov­vedere alla sua educazione, curare che egli non trascuri l'istruzione scolastica o professionale e favorire, tenuto conto delle disposizioni impartite dal giudice e della situa­zione concreta, i rapporti tra il minore, la sua famiglia di origine e l'ambiente sociale di provenienza. Il minore deve, di regola, convivere con l'affidatario.

L'affidatario, quando non è direttamente investito delle funzioni tutelari, esercita sul minore le funzioni inerenti alla potestà dei genitori, ma il legale rappresentante del minore ha il potere di vigilare sull'esercizio dell'affidamen­to e di riferire al giudice tutelare.

All'affidatario, che ne faccia richiesta, può essere con­cesso un sussidio per il mantenimento del minore. Il giu­dice tutelare può disporre che il sussidio sia versato dalle persone tenute agli alimenti che ne abbiano le possibilità economiche.

Si applica all'affidamento familiare il sesto comma dell'articolo 314/20-bis per quanto concerne le prestazioni mutualistiche e gli altri benefici ivi indicati.

L'affidatario o gli affidatari familiari, purché ricorrano le altre condizioni stabilite dalla legge, hanno diritto di es­sere favoriti nell'affidamento preadottivo del minore».

 

Art. 48.

Dopo l'articolo 404-bis del codice civile è inserito il se­guente:

«Art. 404-ter - (Istanza di affiliazione). - L'affidatario, gli affidatari familiari o uno di essi, decorsi tre anni dall'affidamento, sempreché il minore non sia stato dichiarato in stato di adottabilità, o, anche in quest'ultimo caso, quando dopo due anni dalla dichiarazione dello stato di adottabilità non si è provveduto all'affidamento preadotti­vo, può chiedere al giudice tutelare che ha disposto l'affi­damento familiare e che ne ha sorvegliato lo svolgimento di affiliare il minore.

Eguale facoltà spetta alla persona, ai coniugi, alla cop­pia convivente coniugalmente, che, di fatto, senza ragioni di lucro, hanno provveduto all',allevamento ed all'educazio­ne del minore purché sussistano le altre condizioni indi­cate nel precedente comma ed il minore nutra verso co­loro che lo hanno allevato affetto filiale. In quest'ultimo caso l'istanza di affiliazione è proposta al giudice tutelare del luogo dove l'affiliando e gli affilianti abitualmente ri­siedono».

 

Art. 49.

L'ultimo comma dell'articolo 406 del codice civile è so­stituito dal seguente:

«Il provvedimento che accoglie la domanda di affilia­zione deve essere trasmesso al tribunale per i minorenni e trovano applicazione le norme di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 404. Il provvedimento stesso, divenuto definitivo, deve essere annotato a margine dell'atto di na­scita del minore».

 

Art. 50.

L'articolo 407 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 407 - (Divieto di affiliazione). - Non può essere accolta l'istanza di affiliazione di chi si trova nelle condi­zioni di incapacità tutelare previste nei numeri 1), 3) e 4) dell'articolo 350».

 

Art. 51.

L'articolo 410 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 410 - (Revoca dell'affiliazione). - L'affiliazione può essere revocata dal tribunale per i minorenni:

1) su richiesta del pubblico ministero, degli organi pub­blici incaricati della vigilanza sull'affiliazione o della tutela dell'infanzia, ovvero anche d'ufficio, su rapporto del giu­dice tutelare, quando si verificano insuperabili contrasti tra minore ed affiliante, o sopravvengono gravi difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dell'affiliante, o quando ricorrono altri gravi motivi;

2) su richiesta delle stesse persone o degli enti innanzi indicati o dello stesso affiliante, quando sopravviene l'as­soluta impossibilità per l'affiliante di continuare a prov­vedere all'allevamento del minore o alla sua educazione;

3) su richiesta dell'affiliato che abbia compiuto il sedi­cesimo anno d'età, se sussistono giustificate ragioni.

Il tribunale, compiute le necessarie indagini, udito l'af­filiante, l'affiliato che sia in grado di riferire i fatti, i geni­tori di questo, i rappresentanti degli organi pubblici indi­cati nel precedente numero 1), sentito il pubblico mini­stero, provvede in camera di consiglio con decreto moti­vato, con il quale può dare i provvedimenti opportuni per l'allevamento e la cura del minore.

Ai fini delle impugnazioni, si applica il quarto comma dell'articolo 404.

Il provvedimento di revoca dell'affiliazione deve essere annotato a margine dell'atto di nascita del minore.

Nei casi preveduti nel numero 1) del primo comma, se ricorrono motivi di particolare urgenza, il giudice tutelare può emanare con decreto i provvedimenti temporanei per la cura e l'educazione del minore. Le disposizioni date dal giudice tutelare debbono essere immediatamente comuni­cate al tribunale per i minorenni che può convalidarle, mo­dificarle o revocarle».

 

Art. 52.

Il secondo comma dell'articolo 411 del codice civile è abrogato.

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo sono aggiun­ti i seguenti:

«Il procedimento per l'estinzione dell'affiliazione è re­golato dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 404, in quanto compatibili.

Il provvedimento definitivo con il quale si dichiara estin­ta l'affiliazione è annotato a margine dell'atto di nascita del minore».

 

Art. 53.

L'articolo 412 del codice civile è abrogato.

 

 

 

(1) Nella sentenza è previsto quanto segue: «Come la famiglia legittima è quella costituitasi col matrimonio e com­posta dal coniuge e dai figli legittimi e dà vita a rapporti collaterali, la parentela naturale, risultante dal solo vincolo di sangue, acquista valore giuridico se riconosciuta o dichiarata ed opera in modo ristretto in quanto il vincolo che si crea lega soltanto fra di loro figlio naturale e genitore naturale e non ha valore estensivo».

 (2) Proposta di legge presentata al Senato il 27-10-1977 dal Sen. Petrella e altri parlamentari del PCI (n. 968). Una proposta identica è stata presentata alla Camera (n. 1850 dell'11-11-1977).

 

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