Prospettive assistenziali, n. 38, aprile-giugno 1977

 

 

SCHEMA DI DECRETO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 382 (1)

 

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

(Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato)

Il completamento del trasferimento delle funzioni am­ministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costi­tuzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato successivamente all'entrata in vigore dei de­creti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, nu­meri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10 e 11 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le dispo­sizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382 ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.

 

Art. 2.

(Trasferimento di funzioni amministrative di enti pubblici)

Le funzioni amministrative esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali nelle materie indicate dall'arti­colo 117 della Costituzione sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, secondo le disposizioni del presente de­creto.

 

Art. 3.

(Attribuzioni a province e comuni)

Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

Art. 4.

(Limiti territoriali e settori del trasferimento e delle deleghe)

I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli prece­denti, s'intendono fatti nell'ambito della circoscrizione ter­ritoriale di ciascuna regione e sono ripartiti secondo i se­guenti settori organici: ordinamento ed organizzazione am­ministrativi; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio.

Negli articoli seguenti è usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola «regione».

 

Art. 5.

(Competenze dello Stato)

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di indirizzo e di coor­dinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previ­sti dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le fun­zioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica eu­ropea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, alla polizia giudiziaria e alla disciplina generale della sicurezza degli impianti.

Le funzioni amministrative nelle materie definite dal presente decreto, limitatamente ad attività da svolgersi all'estero, sono di competenza dello Stato o di enti pub­blici sottoposti alla sua vigilanza, che le esercitano sentite le regioni interessate.

Il Governo della Repubblica, attraverso gli organi mini­steriali competenti, tramite il Commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni ammini­strative delegate alle regioni, che sono tenute ad osser­varle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'ar­ticolo 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.

 

Art. 6.

(Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni)

Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi; di essi deve darsi comunicazione al Commissario del Governo.

 

Art. 7.

(Regolamenti e direttive della Comunità economica europea)

Si intendono trasferite alle regioni in ciascuna delle ma­terie definite dal presente decreto anche le funzioni ammi­nistrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea e dell'eventuale normazione integrativa adottata dallo Stato nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica le norme di principio.

Le funzioni amministrative di cui al comma precedente sono esercitate in conformità anche alle leggi regionali ed, in loro mancanza, ad ogni altra disposizione delle leggi dello Stato.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inatti­vità degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i prov­vedimenti necessari in sostituzione della regione.

 

Art. 8.

(Norme regionali di attuazione)

Le regioni possono emanare norme di legge anche di organizzazione e di spesa per l'attuazione delle norme del presente decreto e di ogni altra legge o atto avente forza di legge dello Stato, con le quali è ad esse delegato l'eser­cizio di funzioni amministrative o comunque vigenti nelle materie relative.

Le regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finan­ziari relativi.

 

Art. 9.

(Gestioni comuni fra regioni)

Le regioni per le attività ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.

Le attività e i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costi­tuzione di consorzi generali fra le regioni.

 

Titolo III

SERVIZI SOCIALI

 

Capo I

OGGETTO

 

Art. 15.

(Materie del trasferimento)

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 2 nelle materie «Polizia locale urbana e rurale», «Beneficenza pubblica», «As­sistenza sanitaria ed ospedaliera», «Istruzione artigiana e professionale», «Assistenza scolastica», «Musei e biblio­teche di enti locali», come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.

 

Capo III

BENEFICENZA PUBBLICA

 

Art. 20.

(Beneficenza pubblica)

Le funzioni amministrative relative alla materia «Bene­ficenza pubblica» concernono le attività e i servizi pubbli­ci, mediante i quali, con prestazioni e provvidenze in na­tura e occasionalmente in denaro a favore di cittadini e di stranieri bisognosi a qualsiasi titolo che si trovano nel ter­ritorio dello Stato, vengono loro assicurate le condizioni per la soddisfazione dei bisogni fondamentali della vita e la rimozione degli effetti dello stato di bisogno, che osta­colano il pieno e libero sviluppo della personalità.

 

Art. 21.

(Competenze dello Stato)

Sono di competenza dello Stato le funzioni concernenti:

1) gli interventi di primo soccorso in casi di catastrofi o calamità naturali di particolare gravità o estensione, non­ché gli altri interventi straordinari in casi eccezionali o urgenti;

2) gli interventi di prima assistenza in favore di pro­fughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifu­giato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722;

3) gli interventi di protezione sociale prestati ad ap­partenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei Cara­binieri, agli altri Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché ad altre categorie di personale sta­tale, da enti ed organismi appositamente istituiti;

4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la elabora­zione dei piani nazionali per la distribuzione di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;

5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo assistenziali disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, nonché gli interventi di protezione so­ciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 28 febbraio 1958, n. 65;

6) la vigilanza sotto ogni forma delle attività di sog­getti privati singoli od associati o di fondazioni aventi ad oggetto l'assistenza e la beneficenza.

 

Art. 22.

(Funzioni delegate)

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni ammi­nistrative, di cui all'art. 21, n. 6.

 

Art. 23.

(Attribuzioni dei comuni)

Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative nel­la materia indicata dall'art. 20 e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

La gestione finanziaria delle relative attività viene con­tabilizzata separatamente.

Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali e il personale sono trasferiti ai ri­spettivi comuni.

 

Capo IV

ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA

 

Art. 24.

(Assistenza sanitaria e ospedaliera)

Le definizioni delle funzioni amministrative concernenti la materia «Assistenza sanitaria ed ospedaliera», nonché le deleghe alle regioni e le attribuzioni ai comuni e agli al­tri enti locali saranno stabilite con la legge sulla riforma sanitaria.

 

Capo V

ISTRUZIONE ARTIGIANALE E PROFESSIONALE

 

Art. 25.

(Istruzione artigiana e professionale)

Le funzioni amministrative relative alla materia «Istru­zione artigiana e professionale» concernono le strutture, i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfe­zionamento ed alla riqualificazione ed all'orientamento pro­fessionali di tutti coloro che si apprestano a svolgere, già svolgono o hanno cessato di svolgere lavoro dipendente o autonomo per il cui esercizio non sia richiesto in base alla legge dello Stato il possesso di un titolo di studio conse­guibile, a seguito di esame di Stato, dopo la scuola dell'obbligo o che comunque non richieda una preparazione a carattere universitario o post-universitario; la vigilanza sulle attività private di istruzione artigiana e professionale.

 

Art. 26.

(Istituzioni d'istruzione professionale)

Gli istituti professionali e gli istituti d'arte statali sono trasferiti alle regioni nei limiti e secondo le modalità sta­bilite dalla legge sul nuovo ordinamento della scuola se­condaria superiore.

Ogni altra istituzione di istruzione artigiana o professio­nale avente personalità giuridica ed i centri di formazione professionale istituiti presso enti autonomi lirici ed assimi­lati, a norma dell'art. 8 della legge 14 agosto 1967, n. 800, assumono la qualifica di regionali.

 

Art. 27.

(Competenze dello Stato)

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministra­tive concernenti:

1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione so­ciale;

2) l'attività di formazione ed addestramento profes­sionale svolta dalle forze armate e dai corpi assimilati e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.

 

Capo VI

ASSISTENZA SCOLASTICA

 

Art. 28.

(Assistenza scolastica)

Le funzioni amministrative relative alla materia «Assi­stenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinati a facilitare, mediante prestazioni, ero­gazioni e provvidenze in denaro od in natura a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, che siano bisognosi per qualsiasi causa, l'assolvimento dell'ob­bligo scolastico, nonché per gli studenti bisognosi e me­ritevoli la prosecuzione degli studi; il trasporto gratuito e le assicurazioni degli alunni nei casi previsti dalla legge.

 

Art. 29.

(Opere universitarie)

Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato nei confronti delle opere universitarie sono delegate alle re­gioni.

 

Art. 30.

(Attribuzioni alle province e ai comuni)

Le funzioni amministrative indicate nell'art. 28, il cui esercizio è limitato all'ambito delle rispettive circoscrizioni, sono attribuite alle province e ai comuni, secondo le at­tuali competenze in ordine alle spese funzionali che sono a loro carico in relazione ai vari tipi di scuola.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 72.

(Personale dello Stato)

I contingenti di personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle regioni sono indicati distintamente per ciascun Ministero nella allegata tab. C.

I contingenti, di cui al comma precedente, saranno ri­partiti per qualifica tra le regioni con decreto del Presiden­te del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri com­petenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con esclusione dei presidenti delle regioni a statuto speciale.

I ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo, cui appartiene il personale indicato nei commi precedenti, vengono ridotti in misura corrispondente ai contingenti di cui al primo comma.

Il personale di cui al primo comma è inquadrato nei ruoli e nei contingenti di ciascuna regione entro il 30 giu­gno 1978. Fino alla data dell'inquadramento e non oltre il termine suddetto lo stesso personale è amministrato dall'amministrazione di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed al trat­tamento economico di attività, previdenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato. Le regioni rimborsano allo Stato le spese sostenute dal 1° gennaio 1978 alla data dell'inqua­dramento.

Il personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi gli operai, che all'entrata in vigore del presente decreto risulta assegnato ad uffici non trasferiti alle regio­ni, ma che svolge funzioni amministrative trasferite, è messo entro il termine indicato nel secondo comma a di­sposizione di ciascuna regione nei limiti dei contingenti determinati e previo assenso degli interessati.

Le amministrazioni di provenienza, in caso di insufficien­za del numero dei dipendenti consenzienti, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma precedente mettono a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che ne hanno fatto domanda con precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni connesse con quelle trasfe­rite, tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In mancanza o nell'insuf­ficienza di domande le amministrazioni provvedono d'uffi­cio, sentito il consiglio d'amministrazione, a mettere a di­sposizione di ciascuna regione i dipendenti che risultano in possesso di minori titoli fra quelli indicati nell'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale contemplato nel presente articolo che vie­ne destinato ad ufficio in sede diversa da quella dell'uffi­cio statale di provenienza, anche a domanda, competono le indennità e rimborsi connessi al trasferimento in base alla normativa vigente per i dipendenti statali.

 

Art. 73.

(Estinzione e riduzione di enti pubblici)

Gli enti pubblici nazionali ed interregionali che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni, sono indicati nella tabella B allegata allo stesso decreto.

Con decreto avente valore di legge, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, da emanare entro il 31 dicembre 1977, sono dichiarati quali degli enti pubblici in­dicati nella tabella di cui al comma precedente esercitano funzioni anche in materie diverse da quelle per le quali sono state trasferite le funzioni amministrative alle regioni e sono necessari ai fini delle funzioni residue. Negli stessi decreti sono indicate le funzioni trasferite.

Gli enti pubblici indicati nella tabella di cui al primo comma se non sono contemplati nel decreto di cui al se­condo comma e se questo non è emanato entro la data prescritta, si considerano estinti con effetto dal 1o gennaio 1978, ancorché compresi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Si osserva, per l'emanazione del decreto di cui al se­condo comma, il procedimento previsto dall'art. 3, ottavo, nono e decimo comma della legge 20 marzo 1975, n. 70, previa l'indagine svolta ai sensi del quarto e quinto com­ma, sostituita la Commissione parlamentare per le questio­ni regionali alla Commissione prevista dall'ottavo comma.

Gli organi di amministrazione degli enti considerati estinti ai sensi del terzo comma cessano, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di cui al secondo comma o, in mancanza, dal 1° gennaio 1978.

Dalla stessa data, anche al fine di assicurare l'ininter­rotto esercizio delle funzioni trasferite, il presidente assu­me la figura di commissario straordinario con il compito di attuare entro il 30 giugno 1978 i trasferimenti patrimo­niali di cui ai commi successivi.

I beni immobili, con gli arredi e le attrezzature relative, degli enti estinti sono trasferiti alle regioni nel cui terri­torio sono posti, esclusi quelli destinati alle sedi centrali che sono trasferiti allo Stato. Le residue attività patrimo­niali sono attribuite alle regioni in proporzione delle spese sostenute dagli enti nel biennio 1975-1976 per l'espleta­mento delle funzioni esercitate in ciascuna regione, tenuto conto del valore degli immobili trasferiti. Le passività sono ripartite fra le regioni con criterio proporzionale alle attri­buzioni patrimoniali.

Con il decreto di cui al secondo comma viene determi­nata la parte del patrimonio degli enti pubblici, che eserci­tano funzioni amministrative anche in materia diversa da quella per le quali sono state trasferite le funzioni ammi­nistrative alle regioni, necessaria all'esercizio delle fun­zioni amministrative trasferite, nonché le modalità e il pro­cedimento la ripartizione dei beni tra le regioni.

 

Art. 74.

(Enti a struttura associativa o derivanti da fondazioni)

Gli enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo pre­cedente, che hanno struttura associativa o traggono ori­gine da fondazioni private, continuano a sussistere dopo il 31 dicembre 1977 come persone giuridiche di diritto pri­vato, conservando il loro patrimonio se prima del 15 gen­naio 1978 dimostrano che lo stesso si è formato prevalen­temente in base a liberalità o a contributi degli associati.

La dimostrazione, di cui al precedente comma, può es­sere data anche mediante dichiarazione giurata da parte dei legali rappresentanti dell'ente, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. L'esistenza del requisito prescritto è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pub­blicare sulla Gazzetta Ufficiale, sentito il Comitato di cui all'art. 3, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1976 presso gli enti per i quali sia stato emanato il decreto di cui al secondo comma, che ne faccia domanda entro i successivi 3 mesi, si applicano le norme di cui all'art. 78 del presente decreto.

Nei confronti degli enti che continuano a sussistere co­me persone giuridiche di diritto privato cessano i contri­buti previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio delle fun­zioni trasferite alle regioni.

 

Art. 75.

(Attività residue degli enti pubblici estinti)

Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 73, continuano ad essere esercitate nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.

 

Art. 76.

(Entrate degli enti pubblici)

Le entrate degli enti pubblici previste da disposizioni di legge vigenti sono interamente attribuite alle regioni, se alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative da essi esercitate, o limitatamente alla parte pertinente alle funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni amministrative anche in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto.

La disposizione del comma precedente non si applica ai contributi di persone fisiche e giuridiche private nell'ipo­tesi di cui all'art. 74 nonché alle entrate destinate all'eser­cizio delle funzioni amministrative non trasferite nelle re­gioni a statuto speciale.

 

Art. 77.

(Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici)

Le entrate, di cui al primo comma dell'articolo prece­dente, derivanti da contribuzioni o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili sono percepite diret­tamente dalla regione, nella quale si trova il rispettivo do­micilio fiscale o sono posti, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile.

 

Art. 78.

(Personale degli enti pubblici)

Il personale degli enti pubblici indispensabile all'eser­cizio delle funzioni amministrative trasferite alle regioni già da essi esercitate è trasferito alle stesse per contin­genti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro secon­do i criteri e nei termini previsti dal secondo comma dell'art. 72.

Si applicano al personale di cui al comma precedente, ed al rimanente personale degli enti pubblici, dei quali tutte le funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni, le disposizioni dei commi dal sesto al dodicesimo dell'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

Art. 79.

(Posizione giuridica ed economica del personale trasferito)

Al personale trasferito alle regioni, a norma degli arti­coli 72 e 78 del presente decreto, sono fatte salve le posi­zioni giuridiche ed economiche rispettive già acquisite nel ruolo di provenienza.

La metà dei posti comunque disponibili nei ruoli orga­nici del personale di ciascuna regione entro un anno dall'entrata In vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, è riservata al personale di pari qualifica già destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi trasferito.

 

Art. 80.

(Affari pendenti)

Le amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare entro il 31 gennaio 1978 a ciascuna regione interessata con elen­chi nominativi gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.

Resta di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di im­pegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1o gennaio 1978.

Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle fun­zioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima an­nualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

 

 

Tabella B

 

1) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi di guerra.

2) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).

3) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

4) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del la­voro (ANMIL).

5) Associazione nazionale vittime civili di guerra.

6) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

7) Consorzio nazionale produttori canapa.

8) Ente di assistenza utenti motori agricoli.

9) Ente gruppo medaglie d'oro.

10) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).

11) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).

12) Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

13) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS).

14) Cassa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali.

15) Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

16) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

17) Ente produttori selvaggina.

18) Istituto del «Nastro Azzurro» fra i combattenti e de­corati al valor militare.

19) Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III».

20) Istituto nazionale Umberto e Margherita di Savoia.

21) Opera nazionale combattenti.

22) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).

23) Opera nazionale pensionati d'Italia.

24) Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

25) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani.

26) Opera nazionale per gli orfani di guerra.

27) Unione italiana assistenza all'infanzia.

28) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici.

29) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.

30) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

31) Unione italiana ciechi (UIC).

32) Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II», Firenze.

33) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi «Paolo Colosimo», Napoli.

Tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, non previste espres­samente nell'elenco che precede, che operino nel territorio di più regioni.

 

 

Tabella C (estratto)

CONTINGENTE DEL PERSONALE STATALE DA TRASFERIRE ALLE REGIONI

 

Ruoli organici del personale del Ministero dell'interno

Ruolo organico del personale della carriera diret­tiva amministrativa dell'Amministrazione civile           3

Ruolo organico del personale della carriera diret­tiva dell'Amministrazione attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.)                                                                                                                                     20

Ruolo organico del personale della carriera di con­cetto amministrativa dell'Amministrazione civile      4

Ruolo organico del personale della carriera di con­cetto dell'Amministrazione attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.)                                                                                                                                    70

Ruolo organico del personale della carriera esecu­tiva dell'Amministrazione attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.)                                                                30

Totale generale unità                                                                                                               127

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sono riportate solo le parti riguardanti la sanità, l'assistenza sociale e scolastica e la formazione artigiana e professionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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