Prospettive assistenziali, n. 38, aprile-giugno 1977

 

 

OSSERVAZIONI DELLE REGIONI ALLO SCHEMA DI DECRETO APPLICATIVO DELLA LEGGE 382

 

 

Le Regioni a statuto ordinario hanno concor­dato le osservazioni, già presentate, sullo sche­ma di decreto applicativo della legge 382, che riportiamo integralmente.

 

 

OSSERVAZIONI DELLE REGIONI

 

1. PREMESSA

 

Le presenti osservazioni si attengono all'impianto dello Schema governativo. Ma la materia dell'assistenza sanita­ria ed ospedaliera in particolare ha strette connessioni con materie comprese in altri settori organici, e precisamente: con la materia delle acque minerali e termali (compresa nel settore organico «Sviluppo economico») e con le ma­terie dell'agricoltura e foreste e della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (comprese nel settore organico «As­setto ed utilizzazione del territorio»).

Ciò senza considerare che una molteplicità di questioni investono tutti i settori.

Alla presente relazione è allegata una proposta di emen­damenti allo Schema.

 

2. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Si ritiene opportuno formulare innanzi tutto alcune os­servazioni su norme che, essendo contenute nei primi due Titoli dello Schema, rivestono carattere generale.

Art. 5 - Il primo comma presuppone il principio sicura­mente errato che anche la funzione amministrativa - oltre che quella legislativa - abbia carattere ripartito e, quanto alla riserva delle funzioni attinenti ai rapporti internazio­nali e con la Comunità economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, alla polizia giudiziaria e alla disciplina generale della sicurezza degli impianti, la formulazione proposta appare molto generica e tale da consentire una assai penetrante ingerenza dello Stato.

Si propone pertanto la sostituzione di tale comma, con altro del seguente tenore:

«Oltre alla funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, lo Stato eser­cita soltanto le funzioni in ordine ai rapporti internazionali ed ai rapporti con organismi internazionali e stranieri, fer­ma restando la competenza delle Regioni in ordine alle funzioni amministrative relative all'attuazione dei regola­menti e delle direttive della CEE, nonché agli altri obblighi derivanti da convenzioni internazionali. In caso di accertata inattività degli organi regionali, che comporti inadempi­mento di tali obblighi, il Consiglio dei ministri esercita la facoltà di cui all'ultima parte dell'art. 1, n. 5 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

Art. 6 - Sembra opportuno sopprimere le parole: «di essi deve darsi comunicazione al Commissario del Go­verno».

Art. 8 - Le norme di attuazione ex ultimo comma art. 117 Cost. costituiscono una autonoma facoltà distinta dalle leggi di organizzazione e spesa, mentre lo schema sembra ipotizzarle come una finalità di queste ultime. Appare quin­di opportuno sostituire questo articolo con altro del se­guente tenore:

«Nelle materie delegate alle Regioni dal presente de­creto spetta ad esse la facoltà di emanare norme legislati­ve di organizzazione e di spesa, nonché norme di attua­zione delle leggi della Repubblica, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione; spetta altresì alle Re­gioni la facoltà di subdelegare le relative funzioni a pro­vince, comuni ed altri enti locali, disciplinando i relativi poteri di indirizzo che potranno essere esercitati dalle Regioni medesime ed i rapporti finanziari relativi».

Art. 9 - 2° comma - Sembra opportuno sopprimere le parole: «e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali tra le Regioni», che costituiscono una limitazione non corretta del disposto di cui all'art. 1, 2° comma, della legge 382 e una disposizione di incerta interpretazione.

Artt. 10 e 11 - La definizione della materia «ordina­mento di enti amministrativi dipendenti dalla Regione» diverge da quella dell'art. 117 Cost. «Ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione».

Sembra quindi opportuno sostituire alla definizione del­lo Schema quello dell'art. 117.

Art. 12 - In correlazione alla proposta di sopprimere il n. 6 dell'art. 21, all'art. 12 dovrebbe essere aggiunto il seguente comma: «Sono trasferite alle Regioni le fun­zioni di vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma precedente attualmente attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato».

Art. 13 - Sembra opportuno sopprimere il riferimento all'art. 11, in quanto per gli enti ivi contemplati la funzione è da comprendersi tra quelle trasferite ai sensi dello stesso art. 11.

 

3. ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA

 

3.1. - Riguardo alla sanità, il documento presentato il 23 marzo 1977 dalle Regioni alla Commissione parlamen­tare per le questioni regionali, in merito all'attuazione della legge n. 382, afferma che: «le regioni, pur renden­dosi conto della necessità di collegare il trasferimento delle funzioni alle regioni con l'imminente varo della ri­forma sanitaria, ritengono che la soluzione adottata dalla Commissione Giannini sia in grado di collegare le esigenze di attuazione della legge 382 con le esigenze complessive della riforma e del rispetto dei termini previsti dalla legge 386».

Al fine di ribadire tale affermazione, sembra opportuno confutare motivatamente la tesi, accolta dall'art. 24 dello Schema, che vorrebbe differire ogni ulteriore trasferimento di funzioni alle regioni alla approvazione della legge di riforma sanitaria.

Tale tesi è stata già valutata e respinta dalla Commis­sione Giannini ed è stata confutata dal Presidente della sottocommissione «Servizi sociali» Prof. Umberto Potot­schnig all'udienza conoscitiva della commissione parlamen­tare per le questioni regionali nella seduta del 2 dicembre 1976.

La relazione Giannini alle proposte per il settore orga­nico «Sanità e servizi sociali», nell'ultimo paragrafo del punto 3 dice:

«Accettare questa tesi significherebbe eludere la dele­ga, che è stata disposta con una legge del Parlamento e che è regolarmente in vigore; una delega, per giunta, che è stata conferita quando già da tempo si parlava di rifor­ma sanitaria e senza condizionare affatto il suo esercizio al varo della riforma, anzi accettando anche l'ipotesi che il trasferimento di ulteriori funzioni alle Regioni possa precedere la riforma e costituire il primo passo verso di essa. In questa linea si è ritenuto pertanto di doversi muo­vere, con l'unica preoccupazione di adottare soluzioni non incompatibili e anzi possibilmente coerenti con le scelte fondamentali della riforma, così com'essa si sta deli­neando».

Il Prof. Pototschnig all'accennata udienza conoscitiva sulla medesima questione affermò:

«Una seconda precisazione che farei sui criteri gene­rali che hanno condotto la Sottocommissione alla stesura dell'elaborato che voi conoscete, deriva dal fatto che il trasferimento che noi ipotizziamo incide indubbiamente su due settori che dovranno essere investiti a breve ter­mine da una riforma generale: la riforma sanitaria per un verso e la legge quadro dei servizi sociali e dell'assistenza dall'altro. Ora questo fatto non è stato per nulla ignorato dalla Sottocommissione; si è anzi cercato di prefigurare un trasferimento di funzioni alle Regioni che non fosse in contraddizione con le linee di queste riforme; non dico che si è cercato di anticipare la riforma perché questo evidentemente non era possibile in sede di attuazione della delega fissata dalla 382, ma piuttosto che si è cer­cato di non porre ostacoli alla realizzazione di alcuni obiettivi che la riforma si propone, se non altro realiz­zando immediatamente a livello regionale quella unifor­mità e quel coordinamento dei servizi che oggi invece sono dispersi e differenziati per categoria. È dunque inac­cettabile la tesi che ogni tanto si sente prospettare, se­condo la quale in queste materie della sanità e dei servizi sociali si dovrebbe differire ogni ulteriore trasferimento di funzioni alle Regioni al momento in cui saranno varate le leggi di riforma; dico che è inaccettabile perché è semmai vero l'opposto. Il trasferimento alle Regioni di queste funzioni, oltre che rispondere al dettato preciso della legge di delega, è un presupposto ed una condizione perché la riforma possa realizzarsi; può essere anzi un fattore che può rendere irreversibile il processo verso la riforma, ponendo delle scadenze alle quali non si potrà sottrarsi. Certo, non vi è dubbio che sussista la necessità di collegare alla riforma l'ulteriore trasferimento di fun­zioni alle Regioni, ma di ciò la Commissione si è già fatta carico, prevedendo che il trasferimento delle funzioni spet­tanti a quegli enti che operano anche in settori di perdu­rante competenza statale, come quello della previdenza, avverrà solo al momento della soppressione degli enti mu­tualistici. Per tutto il resto, la necessità di assicurare uni­formità alla politica regionale in tema di sanità e servizi sociali dovrebbe trovare risposta nelle leggi-quadro».

Per la verità, la tesi che vorrebbe differire ogni ulte­riore trasferimento di funzioni alla previa approvazione della legge di riforma sanitaria si presta al sospetto di essere un pretesto.

Il Ministero della sanità tentò dapprima di far passare la tesi che l'attuazione della legge n. 382 non riguardasse la materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera; in un rapporto al Ministro per le regioni sull'attuazione di tale legge è affermato che: «fin dal 1972, pur nei limiti e con le restrizioni dovute alla novità del fenomeno, è stato at­tuato quel trasferimento per settori organici di materie che costituisce l'elemento ispiratore della recente legge 382», alludendosi evidentemente al fatto che il decreto delegato n. 4 del 1972, dopo aver riservato allo Stato tutte le fun­zioni relative alla profilassi e all'igiene, affidò poi talune di queste funzioni alle Regioni sotto forma di delega.

In materia di sanità, col decreto n. 4 si fece invero un certo ricorso alla delega - a differenza di quanto accadde in altri settori -, ma a questo fatto non va attribuito un significato roboante o diverso da quello che esso ha. Biso­gna infatti considerare, d'altra parte, che la delega fu effet­tuata in base all'assurdo criterio stabilito dall'art. 17 della legge finanziaria n. 281 del 1970, secondo cui dovevano es­sere delegate solo le funzioni residuali degli uffici tra­sferiti (e non anche delle Amministrazioni centrali), «nei limiti e con le restrizioni dovute alla novità del fenomeno» come riconosce lo stesso Ministero della sanità nel ricor­dato rapporto; e bisogna altresì considerare che l'igiene e la profilassi furono considerate, secondo una interpreta­zione restrittiva dell'art. 117 Cost., materie non pertinenti all'assistenza sanitaria e, quindi, non trasferibili alle Re­gioni ex art. 117 Cost., ma a queste soltanto delegabili ex art. 118, secondo comma.

È pertanto indubbio che superare a limiti e restrizioni dovute alla novità del fenomeno » presenti nel decreto de­legato del 1972 è compito del decreto delegato di attua­zione della legge 382, in relazione alle lettere a) e c) dell'art. 1; compito che non ha alcuna connessione con la riforma sanitaria.

Invero, tutto il problema concernente il rapporto tra l'at­tuazione della legge n. 382 in materia di assistenza sani­taria ed ospedaliera e la riforma sanitaria è solo ed esclu­sivamente un problema di opportunità politica. Giuridica­mente, i due aspetti scorrono su piani nettamente separati e paralleli, come su piani separati e paralleli scorrono le leggi della Repubblica che, a norma della VIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, debbono regolare per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni e le leggi della Repubblica che, a norma dell'art. 117 della Costituzione, debbono stabilire i principi fondamentali ai quali deve atte­nersi la legislazione concorrente regionale.

La relazione allo schema di decreto delegato su questo punto è chiarissima nell'indicare la scelta compiuta con l'art. 24 dello schema come una scelta di opportunità poli­tica e diventa, viceversa, confusa e contraddittoria quando tocca aspetti giuridici. Dopo aver espresso il giudizio poli­tico che: « per talune funzioni amministrative, o per esi­genze strettamente inerenti al loro esercizio o per la col­locazione sostanziale della materia relativa nel vigente ordinamento giuridico generale, l'attribuzione non può che essere dipendente dalla relativa disciplina sostanziale, co­sicché lo spostamento di essa alle Regioni o comunque la sua ripartizione non può che seguire al mutamento di tale disciplina », la relazione governativa esemplifica che: «tale è il caso dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, per la quale il trasferimento è già avvenuto in altra sede nei limiti in cui è stato già adottato il mutamento di disciplina sostanziale, mentre per il resto occorrerà dislocarlo in sede di riforma sanitaria». Occorre dire in proposito che quando l'esemplificazione chiede soccorsi di natura giuri­dica, è vero esattamente il contrario di quanto affermato. La legge n. 386 del 1974, alla quale sembra si alluda quando si accenna a un trasferimento già avvenuto, in ve­rità non contiene un mutamento di disciplina sostanziale, ma limita le sue prescrizioni (oltre che all'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospe­dalieri) esclusivamente al trasferimento delle funzioni di assistenza ospedaliera dagli enti e istituti mutualistici alle Regioni.

Ecco allora che il diritto viene a dar torto ai fautori della tesi secondo cui bisogna ancorare il completamento del trasferimento alle Regioni in materia di assistenza sa­nitaria ed ospedaliera alla legge di riforma sanitaria pro­prio sul terreno sul quale tale tesi, sotto il profilo della opportunità politica, può indubbiamente vantare qualche punto a suo favore.

È noto che l'obiezione fondamentale mossa al decreto-­legge n. 264 del 1974 (concernente il trasferimento alle Regioni dei compiti di assistenza ospedaliera svolti dagli enti mutualistici) fu che il provvedimento aggiungeva un altro motivo di divaricazione nel confuso settore dell'assi­stenza sanitaria, separando, appunto, all'interno della tera­pia, l'assistenza ospedaliera dalle altre forme di assisten­za; si disse pertanto che il provvedimento poteva essere accettato a condizione che sollecitamente seguisse la riforma sanitaria o, quanto meno, che si ricomponesse l'uni­tarietà del momento assistenziale nelle Regioni. Sulla base di queste critiche e di queste proposte fu introdotto, in sede di conversione in legge del decreto, l'art. 12 bis, il quale, nell'ultimo comma, dispone l'estinzione al 30 giu­gno 1977 di tutti gli enti e le gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutuali­stico, le cui funzioni e relative strutture sono ripartite, secondo le rispettive competenze, tra lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali per l'attuazione del servizio sani­tario nazionale. A tal fine, nei precedenti commi, si di­spone:

a) lo scioglimento, dal 1° luglio 1975, dei consigli di amministrazione dell'INAM, dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEP, dell'ENPALS e delle Federazioni nazionali delle Casse mutue degli artigiani, commercianti, e coltivatori di­retti, nonché la nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di tali enti;

b) l'individuazione, al 30 aprile 1977, degli altri enti, non compresi tra quelli prima elencati e delle gestioni di assistenza malattia da sopprimere; lo scorporo dei servizi

di assistenza sanitaria degli enti di previdenza sociale e la nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di detti servizi.

L'estinzione (che nella disposizione dell'art. 12 bis non è una mera opzione, ma una prescrizione produttiva di ef­fetti) lascia peraltro ancora insoluto il problema della pro­secuzione dell'attività svolta dagli enti estinti.

In astratto, l'estinzione di un ente può anche significare che non vi è più interesse al proseguimento dell'attività esercitata: si estingue l'ente e cessa l'attività. Ciò non è evidentemente il caso dell'estinzione degli enti e istituti mutualistici: dice lo stesso art. 12 bis, ultimo comma, che le funzioni da essi esercitate e le loro strutture «sono ri­partite, secondo le rispettive competenze, tra lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali». Questa ripartizione rientra nella previsione della VIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, per cui leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle competenze attribuite alle regioni.

La risoluzione del problema della ripartizione delle fun­zioni e delle attrezzature degli enti e istituti mutualistici estinti dall'art. 12 bis della legge 386 non è quindi legato all'attuazione della 382 (che non esisteva, essendo stata approvata un anno dopo) e neppure all'approvazione della legge di riforma sanitaria, giacché doveva essere pronta la soluzione del problema alla data certa (30 giugno 1977) dell'estinzione di detti enti.

Non solo, quindi, non esiste alcun legame tra il sud­detto problema e la riforma sanitaria, ma non esiste nep­pure con la 382, nel senso che se questa legge non ci fosse si dovrebbe ugualmente provvedere all'accennata ripartizione. Questa si è poi connessa al quadro più gene­rale di ricostruzione dell'ordinamento regionale e di orga­nizzazione della pubblica amministrazione voluti dalla 382 in quanto, successivamente è stata approvata questa legge, la quale, se così si può dire, ha rafforzato un obbligo già posto di provvedere.

3.2. - Si riafferma l'esigenza di trattare in modo unitario le materie della beneficenza pubblica e dell'assistenza sa­nitaria ed ospedaliera. Già in occasione dell'esame degli schemi dei decreti del 1972 le Regioni contestarono la pre­disposizione prima di due distinti schemi e quindi di due distinti decreti delegati: il n. 4 del 14 gennaio e il n. 9 del 15 gennaio. Tale esigenza si è ora maggiormente raf­forzata, perché le Regioni in particolare, ma anche lo Stato, hanno favorito la tendenza verso interventi pubblici che considerano la persona globalmente, qualunque sia il tipo di assistenza di cui ha bisogno. In questa prospettiva, en­trambe le materie vanno intese nel loro significato moder­no di assistenza socio-sanitaria, che è poi l'unico compa­tibile con l'evoluzione in corso di tali materie nell'ambito della stessa legislazione statale.

Coerentemente con l'opinione espressa dalle Regioni nel ricordato documento, le soluzioni proposte - o quali emendamenti agli articoli dello schema concernenti la ma­teria della beneficenza pubblica o quale nuovo articolato per l'attuazione della delega ex legge 382 nella materia dell',assistenza sanitaria ed ospedaliera - tengono larga­mente conto delle indicazioni della Commissione Giannini.

3.3. - Per quanto concerne la beneficenza pubblica, si richiama il già citato documento delle Regioni: le proposte di complessi organici di emendamenti che gli Assessori regionali hanno predisposto articolano in norme giuridiche le indicazioni del documento, utilizzando largamente propo­sizioni normative della Commissione Giannini.

Per il trasferimento delle funzioni amministrative eser­citate da enti pubblici nazionali e interregionali si dirà più diffusamente in seguito.

3.4. - Per quanto concerne l'assistenza sanitaria ed ospe­daliera, si riconferma l'opinione più volte espressa dagli assessori regionali che la legge n. 382 richieda il netto superamento dei criteri adottati col decreto n. 4 del 14 gennaio 1972, che portarono al ritaglio delle funzioni da trasferire alle Regioni; in particolare, richiederà il netto superamento del criterio che aveva portato a riservare allo Stato, col suddetto decreto delegato, le funzioni rela­tive all'igiene e profilassi, anche se poi talune di queste funzioni, peraltro coi limiti di cui si è detto, furono ugual­mente affidate alle Regioni sotto forma di delega.

È responsabile e fermo convincimento degli Assessori regionali alla sanità che le soluzioni proposte in proposito dalla Commissione Giannini siano in grado di collegare le esigenze dell'attuazione della legge 382 con quella della riforma sanitaria, anche per quello che è dato presumere dai disegni e progetti di legge presentati dal Governo e da diversi gruppi politici.

Due punti appare opportuno evidenziare.

Uno è che della delega occorre fare uno strumento del tutto residuale: appare invero necessario ed opportuno operare senz'altro, il più frequentemente possibile, il tra­sferimento di funzioni.

L'altro concerne gli istituti di ricovero e cura ricono­sciuti a carattere scientifico. L'indicazione della Commis­sione Giannini non appare completamente soddisfacente. Nella relazione si dà invero atto che la perdurante compe­tenza dello Stato su tali istituti provoca attualmente un vero e proprio buco nell'organizzazione dei servizi ospeda­lieri a livello regionale e che spesso il riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto è cercato e viene richie­sto al solo scopo di sottrarsi alla normativa e al con­trollo regionale.

Ma da queste constatazione non sembra che se ne trag­gano rigorosamente le conseguenze. Appare quindi op­portuno che, oltre a quanto proposto dalle proposizioni normative della Commissione Giannini, si preveda espres­samente che il riconoscimento del carattere scientifico di tali istituti possa essere effettuato d'intesa con la Regione interessata.

4. La materia delle acque minerali e termali (Capo IV del Titolo IV) attiene, nell'impostazione dello schema, al settore organico «Sviluppo economico».

Il riconoscimento delle qualità terapeutiche delle acque minerali e termali, che l'art. 39 dello Schema riserva allo Stato, deve invece essere di pertinenza regionale, nell'am­bito della materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera».

Si sottolinea inoltre l'infelice formulazione della nor­ma, poiché non si comprende affatto se le parole «nonché la vigilanza sulle attività relative» vadano riferite al primo alinea, sicché tale vigilanza sia da intendere trasferita alle Regioni, ovvero vadano riferite all'inciso, sicché tale vigi­lanza, al contrario, sia da intendere come esclusa dal tra­sferimento alle Regioni.

5. L'articolo 57 dello Schema, che definisce la materia dell'agricoltura e foreste (compresa nel settore organico «Assetto e utilizzazione del territorio»), stabilisce che sia inerente a tale definizione la zooprofilassi. Parimenti, l'art. 58 elenca fra le funzioni riservate allo Stato (alla lettera c) «la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione agricola e forestale ivi compresa... la determinazione degli interventi obbligatori in materia... zooprofilattica».

Questa impostazione, che considera la zooprofilassi dal punto di vista assai ridotto della produzione agricola, avrebbe una qualche spiegazione in base alla logica dello Schema governativo, che esclude dall'applicazione della legge 382 la materia dell'assistenza sanitaria ed ospeda­liera. Non ne ha più alcuna se tale logica, come si è fatto, viene contestata.

La zooprofilassi o, più comprensivamente, l'igiene e la profilassi veterinaria deve essere trasferita alle Regioni come pertinente alla materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Infine, non sembra potersi condividere la scelta fatta con l'art. 61. Con esso sono attribuite alle Province fun­zioni non omogenee rispetto all'area considerata, sì da rendere l'attribuzione di difficile attuazione. Riguardo, in particolare, al punto 2 (di ardua interpretazione), si rileva che esso conduce o a uno smembramento degli Istituti zooprofilattici (il che sarebbe una iattura) o a una assurda frammentazione e separazione di competenze in ordine al servizio di laboratorio per gli esami e le analisi sugli alimenti.

6. Sempre relativamente al Settore organico «Sviluppo economico», occorre occuparsi, come strettamente ineren­te alla materia della sanità, della tutela dell'ambiente da­gli inquinamenti (Capo IX del Tit. IV: artt. 62-65).

Lo schema di decreto governativo appare qui giusta­mente impostato su un generale trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative, salva una sintetica elenca­zione delle competenze dello Stato e degli Enti Locali ed un accenno ad alcune funzioni delegate alle Regioni.

Non si comprende perché le attuali competenze dello Stato di cui alla legge 10-5-1970, n. 319, e quelle degli enti locali in ordine alla disciplina e gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non siano state comprese nella citata elencazione e siano state invece introdotte all'art. 62, in funzione limitante del trasferimento di competenze alle Regioni.

Si ritiene pertanto che lo schema governativo debba es­sere emendato nel senso suddetto, con una più puntuale elencazione di tutte le competenze che restano allo Stato anche ai sensi delle disposizioni su menzionate e con una più larga delega di funzioni alle Regioni, per es. in mate­ria di scarichi in mare dal territorio costiero e di smalti­mento dei rifiuti radioattivi per quanto concerne le attuali competenze autorizzative prefettizie.

Sembra anche giusto ripartire alcune funzioni ammini­strative secondo razionali livelli di competenze, lasciando così alla competenza dello Stato tutto ciò che riguarda l'inquinamento atmosferico e acustico da fonti veicolari, salva l'attribuzione agli enti locali delle relative funzioni di controllo su auto e motoveicoli circolanti. Nella mede­sima ottica si ritiene indispensabile trasferire alle Regioni le funzioni statali relative ai Comitati Regionali contro l'in­quinamento atmosferico, con la possibilità di estenderne le funzioni anche ad altre forme di inquinamento.

La esplicita riserva allo Stato delle funzioni ammini­strative in merito alla fissazione dei livelli di qualità dell'aria e delle acque e dei limiti inderogabili di accettabilità delle emissioni di qualunque natura nelle acque, nell'aria, nel suolo, così come in merito alla determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi ufficiali di analisi, unitamente alle garanzie derivanti dai numerosi altri prov­vedimenti riservati alla competenza dello Stato, dovrebbero essere più che sufficienti per assicurare un'adeguata uni­formità di applicazione delle normative contro l'inquina­mento in tutto il territorio nazionale. Nello stesso tempo, agli interventi applicativi viene conferita quella elasticità che l'incontestabile diversità delle situazioni e delle esi­genze locali rende indispensabile per una corretta e demo­cratica gestione dell'ambiente e della sua tutela dagli in­quinamenti.

7. L'esigenza di una disciplina per il trasferimento delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti pubblici na­zionali ed interregionali, diversa da quella dettata dagli articoli 73 e seguenti dello schema di decreto governativo, nasce dalla constatazione della contraddittorietà e dalla lacunosità del decreto stesso in riferimento ai principi fis­sati a tal proposito dalla legge di delega n. 382/75 all'arti­colo 1 lett. b).

Lo schema di decreto delegato infatti non sembra dare attuazione alle norme della legge di delega in quanto ri­manda ad una data successiva all'emanazione del decreto stesso (31-12-1977) non solo l'individuazione delle fun­zioni residue da conservare agli Enti ma addirittura quelle trasferite.

Mentre infatti dalla disposizione del 1° comma sembra doversi desumere che il trasferimento ha effetto imme­diato e che la deroga e la diversa procedura prevista al secondo comma dello stesso articolo si giustifica solo in funzione delle funzioni miste esercitate da alcuni enti per cui occorre prevedere un momento di individuazione e di classificazione delle funzioni da conservare all'Ente e di quelle da trasferire alle Regioni, in realtà la mancata pre­visione, in due elenchi distinti, degli Enti che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale e di quelli che operano solo in parte in materie di sicura competenza regionale toglie ogni validità all'elenco stesso e soprattutto non garantisce la certezza dei trasferimenti avvenuti. Ciò in quanto con il decreto da emanarsi entro il 31-12-1977 si indicano sia quali degli Enti contenuti nell'elenco operano anche in materie diverse da quelle di cui all'art. 117 Cost. sia quali sono le funzioni trasferite.

A parte la incompletezza dell'elenco stesso per cui mol­ti enti già inclusi negli elenchi formulati dalla Commis­sione Giannini o dalle Regioni nei documenti presentati in occasione del convegno di Milano non compaiono nell'elenco allegato allo schema governativo, l'equivoco di fondo che inquina tutte le disposizioni in esame è dato dal fatto di voler contemporaneamente prevedere trasferimen­to di funzioni e soppressione degli Enti, mentre i due mo­menti appaiono separati non solo per un'esigenza di cor­rettezza interpretativa (la legge n. 382 consente solo tra­sferimenti e non soppressioni) ma anche operativa; tanto più che la successiva soppressione deve avvenire a norma della legge n. 70 del 1975 entro il 31-3-1978.

Da ciò consegue non solo che molte disposizioni pre­viste sono più coerenti con le procedure di liquidazione che con quelle di trasferimento di funzioni, ma anche che quelle stesse norme il cui scopo principale era di assicu­rare comunque il rispetto della delega garantendo la sop­pressione degli Enti anche in assenza delle procedure pre­viste dallo stesso decreto delegato, si trasformino nell'elemento di debolezza più evidente del decreto stesso, consentendo la sua impugnabilità e contribuendo altresì a creare una incertezza generale negli utenti come nel per­sonale degli Enti stessi, incertezza che non favorisce certo una corretta individuazione delle funzioni da trasferire alle Regioni.

Le proposte di emendamento avanzate a tale proposito dalle Regioni, tenendo conto delle contraddizioni sopra ri­chiamate, hanno provveduto a disciplinare separatamente le procedure per il trasferimento delle funzioni esercitate dagli Enti pubblici esclusivamente nelle materie di com­petenza regionale, dalle procedure previste invece per il trasferimento delle funzioni esercitate dagli Enti pubblici in materie miste per le quali occorre una attenta valuta­zione, individuazione e scorporo delle funzioni da trasfe­rire da quelle da conservare.

Al criterio della separatezza tra il momento del trasfe­rimento e quello della soppressione degli Enti si ispirano tutte le previsioni che disciplinano la fase transitoria tra la emanazione del decreto e l'efficacia del decreto stesso 1-1-1978 in modo da consentire alle Regioni di iniziare ad esercitare le funzioni trasferite avendo già a disposizione il personale e le attrezzature necessarie.

Proprio in conseguenza delle esperienze non esattamen­te positive che le Regioni hanno vissuto in occasione di altri e più recenti trasferimenti di funzioni (es. ONMI), si giustifica la previsione di una presenza regionale nella fase interlocutoria del trasferimento di beni e personale, al fine di consentire una tempestiva ed adeguata localiz­zazione di patrimoni e personale nell'ambito regionale, pur rimanendo fermo il coordinamento del Governo per il tra­sferimento tra le Regioni.

Da quella esigenza di certezza sopra richiamata trae ori­gine quindi non solo la compilazione dei due distinti elen­chi, ma anche la necessità di prevedere un termine diffe­rito per il trasferimento delle funzioni esercitate da Enti che operano anche in materie diverse da quelle di compe­tenza regionale.

E questo per consentire in un lasso di tempo più lungo quella individuazione e quindi classificazione delle funzioni che si sono andate negli anni sovrapponendo tramite una legislazione non sempre chiara, nelle competenze dei sin­goli Enti.

È sembrato infine opportuno assoggettare alla stessa disciplina il trasferimento delle funzioni esercitate nella materia assistenziale dagli Enti mutualistici per i quali la legge 386/74 detta una apposita disciplina di soppressione.

8. Per quanto concerne il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di assistenza sanitaria esercitate da enti e istituti mutualistici e mutuo-previdenziali, si ri­tiene che il problema è stato valutato in maniera non sod­disfacente dalla stessa Commissione Giannini.

Per bene intendere questo giudizio si richiama quanto detto al punto 3.

La Commissione Giannini aggancia il problema del tra­sferimento delle funzioni in parola alla legge di riforma sanitaria. Il terzo comma della P.N. XIII reca:

«L'allegato B indica gli enti che, pur operando in tutto o in parte nelle materie di cui alla P.N. I, svolgono fun­zioni che debbono essere riordinate in sede di riforma sa­nitaria; il trasferimento delle relative funzioni alle Regioni ha effetto pertanto dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria...».

Quel «pertanto» esprime una conseguenzialità tutta da dimostrare e chiaramente contraddetta dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 12 bis della legge n. 386 e, da questo punto di vista, la proposta Giannini è inac­cettabile.

Ciò perché, se il decreto delegato entrerà in vigore dopo il 1° luglio 1977 (come in effetti avverrà), sarà tolto ogni significato e valore alla disposizione dell'art. 12 bis, ultimo comma, che dispone lo scioglimento dalla suddetta data, degli enti e istituti mutualistici.

Si ritiene invece che quel valore e quel significato van­no non solo salvati ma anche ribaditi. Il 1° luglio 1977 gli enti e istituti mutualistici, sia pure a limitati effetti, do­vranno essere estinti e questo evento storico non dovrà essere contraddetto da atti aventi forza di legge emanati successivamente. Una legge delegata, inoltre, non potreb­be implicitamente abrogare questo principio.

Si ritiene altresì che il decreto delegato, dopo aver riaffermato tale principio, deve prevedere almeno un inizio di attuazione del trasferimento delle funzioni alle Regioni, secondo una gradualità che si riconosce opportuna. Il do­cumento presentato dalle Regioni al Convegno di Milano del 28 e 29 gennaio 1977 dice al riguardo (a pag. 10):

«Alle Regioni vanno inoltre trasferiti i compiti e le at­tribuzioni in quanto attinenti alla materia sanitaria ed ospe­daliera, degli enti pubblici nazionali e interregionali, di cui si prevede, in tutto o in parte, la soppressione e lo scio­glimento secondo quanto sarà definito da una commissione paritetica composta da rappresentanti del Governo e rap­presentanti delle Regioni». Si tratta di una proposta che si muove nella direzione giusta, in quanto si fa carico del problema giuridico posto dall'art. 12 bis della legge n. 386 e indica una soluzione tale da realizzare gli orientamenti in più occasioni espressi dagli Assessori regionali alla sanità, di rendere operativo ed efficace il trasferimento senza rinvii rispetto alla data del 1° luglio 1977.

9. Gli Assessori regionali alla sanità e all'assistenza, riuniti a Roma il 1° aprile 1977 nella sede dell'Assessorato alla Sanità del Lazio, hanno approvato, in occasione dell'esame dei problemi concernenti il trasferimento delle funzioni amministrative esercitate dagli enti pubblici na­zionali e interregionali nelle materie relative all'assistenza socio-sanitaria, il seguente ordine del giorno:

«Le Regioni evidenziano che il riparto fra le Regioni stesse dei beni degli Enti pubblici, le cui funzioni vengono trasferite, sulla base della loro ubicazione territoriale con­ferma gli squilibri consolidati.

Pertanto il Governo dovrà quantificare sulla base degli inventari la portata dello squilibrio che si viene a consoli­dare per tenerne conto nella definizione delle leggi di in­vestimento per l'assistenza sociale e sanitaria».

 

 

EMENDAMENTI

 

Titolo III - La rubrica del Capo III è sostituita dalla se­guente:

«ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA».

L'art. 20 (Beneficenza pubblica) è sostituito dal se­guente:

«Si considerano relative alla materia della "beneficenza pubblica" tutte le funzioni aventi finalità di assistenza so­ciale, in specie tutte quelle che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore di singoli, compresi gli stranieri e gli apo­lidi, o a favore di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari e anche quando si tratti di forme di assistenza riservate a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni econo­miche di natura previdenziale.

Sono comprese tra le funzioni di cui al precedente com­ma anche quelle relative alla gestione, assegnazione e revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non­ché alla determinazione e revisione dei relativi canoni di locazione, già spettanti ad organi centrali o periferici dello Stato, ovvero ad enti pubblici a carattere nazionale o interregionale, ivi comprese le funzioni della medesima natura svolte, oltre che dalle sezioni speciali costituite a questo fine presso gli istituti di previdenza, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari, di cui all'art. 2 della legge 2-7-1949, n. 408 e dall'Istituto nazionale per le case ai maestri di cui alla legge 20-3-1954, n. 79.

È trasferita altresì la determinazione dei criteri prefe­renziali di cui all',art. 10, ultimo comma, del decreto legge 6-9-1975, n. 1022, convertito in legge 1-11-1965, n. 1179 e successive modificazioni.

Sino a quando la legge regionale non disporrà diversa­mente, restando ferme le funzioni spettanti alla Commis­sione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed eco­nomica, di cui agli artt. 19 e segg. del decreto del Presi­dente della Repubblica 23-5-1964, n. 655.

Sono del pari comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle Regioni quelle concernenti:

1. le attività di carattere assistenziale ed educativo già di competenza del Ministero di Grazia e Giustizia con­seguenti a provvedimenti di qualsiasi natura adottati dal­l'Autorità Giudiziaria nei confronti dei minori degli anni 18;

2. l'attuazione delle misure alternative alla detenzio­ne per i minori;

3. l'assistenza sociale, sanitaria, di istruzione, cul­turale e ricreativa all'interno degli stabilimenti carcerari e penitenziari, da esercitarsi di intesa con gli uffici del Mini­stero di Grazia e Giustizia;

4. l'assistenza alle famiglie dei detenuti e degli in­ternati;

5. l'assistenza post-penitenziaria di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354. Restano comunque ferme le funzioni amministrative già trasferite o delegate alle Regioni, nelle materie di cui al precedente primo comma, da disposizioni di legge prece­denti alla entrata in vigore del presente decreto, anche ove si tratti di funzioni affini, strumentali o complementari a quelle loro spettanti a norma dell'art. 117 della Costitu­zione

Dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:

Art. 20 bis (Assistenza sanitaria ed ospedaliera).

Si considerano relative alla materia dell'«assistenza sa­nitaria ed ospedaliera» tutte le funzioni che attengono alla promozione, al mantenimento e al recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e, in particolare, quelle che tendono:

a) alla prevenzione e alla cura delle malattie, qualun­que ne sia il tipo e la durata;

b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di ina­bilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assisten­za sanitaria agli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili;

c) alla salvaguardia della salubrità dell'ambiente na­turale, sociale e del lavoro, ivi comprese le funzioni rela­tive agli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri, nonché la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collet­tività;

e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, com­mercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;

f) alle autorizzazioni e ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali, nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese: le attribuzioni relative al riconosci­mento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali ed alla relativa pubblicità per la loro utilizzazione a scopo sa­nitario, al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di sta­bilimento di produzione e vendita di acque minerali natu­rali o artificiali, nonché all'autorizzazione alla vendita;

g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività spor­tive;

h) alla promozione dell'educazione sanitaria e alla attuazione di un sistema informativo sanitario;

i) alla formazione degli operatori sanitari, esclusa la formazione universitaria e postuniversitaria;

l) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale.

Sono inoltre trasferiti alle Regioni:

a) i compiti attualmente svolti, in ordine alle fun­zioni delle Sezioni mediche e chimiche e ai servizi di pro­tezione antinfortunistica, dagli Ispettorati provinciali e re­gionali del lavoro;

b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle atti­vità sportive svolte dalla Federazione medico-sportiva ita­liana ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1960, n. 1055; i centri di medicina sportiva del CONI;

c) le funzioni svolte dalla Croce Rossa Italiana nella materia di cui al presente decreto, non connesse diretta­mente alle sue originarie finalità ed in particolare, i com­piti da svolgersi in tempo di pace ai sensi del D.L.C.P.S. 13-11-1947, n. 1256 (ratificato con legge 18 dicembre 1954, n. 2989); la vigilanza sui Comitati e sottocomitati provin­ciali e delegazioni comunali della CRI di cui all'art. 4 del RDL 12-2-1930, n. 84, nonché il servizio delle infermiere volontarie della CRI, limitatamente alle funzioni trasferite alle regioni a norma del presente articolo.

Sono altresì comprese tra le funzioni amministrative tra­sferite alle Regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente comma, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla perma­nenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato.

Sono infine comprese tra le funzioni amministrative tra­sferite alle Regioni quelle delegate ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, non comprese tra quelle riservate allo Stato dall'arti­colo 21 bis o delegate alle Regioni dall'art. 22 bis.

Restano comunque ferme le funzioni amministrative già trasferite o delegate alle Regioni, nella materia di cui al precedente primo comma, da disposizioni di legge prece­denti alla entrata in vigore del presente decreto, anche ove si tratti di funzioni affini, strumentali o complementari a quelle loro spettanti a norma dell'art. 117 della Costi­tuzione.

Art. 20 ter (Istituti a carattere scientifico).

Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato d’intesa con le Regioni inte­ressate.

Spettano alle Regioni, nei confronti degli istituti ricono­sciuti a carattere scientifico, che svolgono attività di rico­vero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse eser­citano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalità giuri­dica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato.

Continuano invece ad essere esercitati dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico­-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomi­na dei componenti i relativi organi di amministrazione.

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi per­sonalità giuridica di diritto pubblico è esercitato dalla Re­gione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede; l'annulla­mento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposi­zioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanità di concerto col Ministro della pubblica istruzione.

Art. 20 quater (Vigilanza e tutela sugli enti ospedalieri e sulle I.P.A.B.).

Le Regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri e sulle istituzioni pub­bliche di assistenza e beneficenza che operano nel terri­torio della Regione. Nel frattempo la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dall'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

All'art. 21 la rubrica è sostituita dalla seguente: (Com­petenze dello Stato attinenti alla materia «beneficenza pubblica»).

- Al punto 1 la frase «nonché gli altri interventi stra­ordinari in casi eccezionali ed urgenti» è soppressa.

- Il punto 3 è soppresso.

- Al punto 5 la frase «nonché gli interventi di prote­zione sociale di cui agli artt. 8 e segg. della legge 20-2-1958 n. 75» è soppressa.

- Il punto 6 è soppresso.

- Il punto 4 è sostituito dal seguente:

«I rapporti in materia di assistenza con organismi assi­stenziali stranieri ed internazionali, nonché l'elaborazione dei piani nazionali per l'assegnazione alle Regioni, previa consultazione con le stesse, di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità Economica Europea».

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

Art. 21 bis (Competenze dello Stato attinenti alla ma­teria «assistenza sanitaria ed ospedaliera»).

Sono di competenza dello Stato le funzioni concernenti:

a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera;

b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;

c) la produzione, registrazione e pubblicità di pro­dotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi me­dico-chirurgici e prodotti assimilati;

d) la coltivazione, produzione, fabbricazione, impie­go, commercio all'ingrosso, esportazione, importazione, transito, acquisto, vendita e detenzione di sostanze stupe­facenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già con­ferite alle Regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

e) la produzione e la registrazione dei prodotti die­tetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavo­razione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determina­zione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere o conservare prodotti ali­mentari, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;

g) la determinazione degli standards minimi di qua­lità dei prodotti alimentari;

h) la produzione, registrazione e commercio, nonché l'impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

i) la produzione dell'energia nucleare e la produzio­ne, commercio e impiego delle sostanze radioattive;

l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi, limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 di­cembre 1975, n. 644;

m) l'omologazione, per fini prevenzionali, di macchi­ne, impianti e mezzi personali di protezione;

n) l'istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519».

L'art. 22 è sostituito dal seguente: «(Funzioni delegate in materia di beneficenza pubblica).

Sono delegate alle Regioni le funzioni relative all'accer­tamento delle inabilità e delle condizioni per il godimento di pensioni ed assegni a carattere continuativo di cui al n. 5 dell'art. 21.

Sono soppressi i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica».

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

Art. 22 bis (Funzioni delegate in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera).

«È delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni ammi­nistrative concernenti:

a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art. 21 bis, lett. b), ivi comprese le vac­cinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di fron­tiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174 e succes­sive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veteri­nari di confine o di porto, previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

b) i controlli sulla produzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

c) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e deposito delle sostanze radioattive na­turali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;

d) i controlli sulla produzione dei farmaci e dei com­ponenti chimici usati in medicina;

e) i controlli sulla produzione dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.

Il Ministero della sanità può provvedere alla costitu­zione e alla conservazione di scorte di vaccino e di medi­cinali di uso non ricorrente, da destinare alle Regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie in­fettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccina­zione obbligatoria e misure quarantenarie».

L'art. 23 (Attribuzioni dei Comuni) è sostituito dal se­guente:

«Sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, pri­mo comma, della Costituzione, nella materia di cui al pre­cedente art. 20, tutte le funzioni amministrative già di competenza statale o di enti pubblici nazionali e pluriregio­nali, relative alla erogazione dei servizi di assistenza so­ciale che non siano già riservati alle Province.

Spetta alle Regioni, con proprie leggi:

a) individuare gli ambiti territoriali entro i quali deb­bono essere organizzati i servizi di cui al primo comma, stabilendo forme anche obbligatorie di aggregazione da parte degli enti locali territoriali, ovvero forme di gestione decentrata;

b) stabilire i criteri di programmazione e di organiz­zazione dei servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni.

Le leggi regionali disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso dei beni attribuiti alle regioni a norma dei successivi articoli 73, 73 bis e 73 ter, nonché l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del pre­sente articolo».

Dopo l'Art. 23 sono aggiunti i seguenti:

Art. 23 bis (Attribuzione ai Comuni dei compiti degli EE.CC.AA.).

«Le funzioni e i servizi spettanti agli enti comunali di assistenza o da essi comunque svolti si intendono attribuiti ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Le Regioni stabiliscono con proprie leggi la data a par­tire dalla quale gli enti comunali di assistenza devono rite­nersi soppressi, nonché le modalità per la loro liquidazione e per il passaggio dei beni e del personale.

Sino a quando non saranno dettate nuove norme conta­bili per la gestione dei servizi di assistenza sociale attri­buiti ai comuni ai sensi del presente articolo, essi possono provvedervi, anche attraverso la costituzione di uno o più comitati di erogazione, osservando i procedimenti e le norme previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché dai relativi regolamenti di esecuzione e successive modi­fiche ed integrazioni».

Art. 23 ter (Norme transitorie in attesa del riordino e della riorganizzazione di enti pubblici).

«Nell'esercizio delle funzioni previste dal secondo com­ma dell'art. 11 relativamente alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti sul territorio regionale, le Regioni si atterranno alle norme vigenti fino a quando non avranno disciplinato con proprie leggi nuovi procedi­menti per il riordino e la riorganizzazione degli Enti, ivi compresa la loro soppressione qualora il passaggio ai co­muni delle relative funzioni sia necessario ed opportuno per assicurarne l'esercizio in modo integrato con le fun­zioni ad essi attribuite a norma del precedente art. 23».

- È abrogato l'art. 24 ed è altresì abrogata l'intitola­zione: Capo IV - «Assistenza sanitaria ed ospedaliera». Occorre quindi apportare le conseguenti modificazioni alla numerazione dei successivi capi V, VI e VII del ti­tolo III.

 

 

PROPOSTE DI EMENDAMENTO A NORME NON COMPRESE NEL TITOLO III, CAPI III e IV, MA ATTINENTI ALLE RE­LATIVE MATERIE.

 

- All'articolo 39 sono soppresse le parole: «escluso il riconoscimento delle qualità terapeutiche».

- All'articolo 57, prima parte, sono soppresse le pa­role: «e la zooprofilassi».

- All'articolo 58, lett. c) sono soppresse le parole: «e zooprofilattica».

- È abrogato l'articolo 61.

- L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Le funzioni amministrative concernenti la tutela dell'ambiente dall'inquinamento sono trasferite alle Regioni, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti».

Sono inoltre trasferite alle Regioni le funzioni statali relative ai Comitati regionali per l'inquinamento atmosfe­rico (C.R.I.A.).

Sono altresì trasferite alle Regioni le funzioni statali relative alla Commissione provinciale per la protezione sa­nitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni ioniz­zanti di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Re­pubblica 13 febbraio 1964, n. 185».

Gli articoli 63, 64 e 65 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 63 (Competenze dello Stato).

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministra­tive concernenti:

1. la fissazione dei livelli di qualità dell'aria e delle ac­que e dei limiti inderogabili di accettabilità delle emissioni e immissioni di qualunque natura nelle acque, nell'aria, nel suolo, salvo in ogni caso il potere regionale di determinare limiti o standards più rigorosi e quanto stabilito al riguar­do dall'art. 26 della legge 10-5-1976, n. 319;

2. il coordinamento delle attività di ricerca e sperimen­tazione tecnico-scientifica;

3. la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi ufficiali d'analisi;

4. la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamen­to, determinazione di criteri metodologici per la forma­zione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi, la predi­sposizione di criteri generali per il rilevamento della qua­lità dell'aria e dei corpi idrici, per un corretto e razionale uso dell',acqua, per un idoneo smaltimento dei fanghi resi­duati da impianti di depurazione e da cicli produttivi, per l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fogna­tura e depurazione delle acque reflue;

5. la individuazione e delimitazione, d'intesa con le Re­gioni, di zone di controllo degli inquinamenti di carattere interregionale e la promozione di intese fra le Regioni in­teressate, ai fini delle rispettive attività di tutela e di pre­venzione;

6. la predisposizione di interventi, d'intesa con le Regio­ni interessate, per progetti straordinari di disinquinamento, finanziati ai sensi dell'art. 12 della legge 16-5-1970, n. 281;

7. l'adozione, in via concorrente, di provvedimenti stra­ordinari a tutela dell'incolumità pubblica;

8. l'inquinamento atmosferico e acustico da fonti vei­colari;

9. il rilascio e la revoca del patentino di cui all'art. 16 della legge 13-7-1966, n. 615;

10. la protezione dall'inquinamento radioattivo connesso all'impiego di sostanze radioattive e alla produzione ed im­piego pacifico dell'energia nucleare, salvo il potere delle Regioni di esercitare funzioni amministrative integrative di vigilanza, controllo ed intervento per la protezione dall'in­quinamento e per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e salve le funzioni espressamente delegate a norma dell'arti­colo 22 bis, lett. c), e del successivo art. 64.

In ordine alla localizzazione delle centrali elettronuclea­ri, la determinazione delle misure di salvaguardia dall'inqui­namento radioattivo, oltreché termico, dovrà essere ope­rata tenendo conto delle proposte della Regione interes­sata;

11. la disciplina degli scarichi effettuati in mare.

La seconda parte dell'articolo 2, punto c), della legge 10-5-1976, n. 319, dalla parola «nonché» in poi, è abrogata.

Art. 64 (Funzioni delegate).

È delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni ammi­nistrative esercitate dallo Stato e concernenti:

1. la disciplina degli scarichi effettuati in mare, con esclusione delle funzioni strettamente connesse alla di­sciplina della navigazione;

2. il nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e l'autorizzazione per lo smaltimento dei relativi rifiuti radioattivi attualmente rilasciati dal Prefetto a nor­ma degli artt. 102 e 105 del D.P.R. 13-2-1964, n. 185, fermo restando quanto disposto dall'art. 20 bis.

Art. 65 (Attribuzioni agli Enti locali).

Oltre alle funzioni amministrative già attribuite dalle leggi 10-5-1976 n. 319, 13-7-1966 n. 615 e 20-3-1941 n. 366 sui rifiuti solidi urbani, sono attribuite ai comuni le fun­zioni amministrative concernenti:

1. il controllo dell'inquinamento atmosferico provenien­te da impianti termici;

2. la rilevazione e il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore;

3. il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamen­to atmosferico e acustico prodotto da auto e motoveicoli. Per l'esercizio delle suddette funzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, secondo comma.

È aggiunto il seguente:

Art. 65 bis (Avvalimento di uffici).

Per le funzioni in materia di tutela dagli inquinamenti le Regioni e gli Enti locali potranno sempre avvalersi an­che degli organi e uffici tecnici statali, centrali e periferici, non trasferiti e dovranno comunque avvalersene quando non abbiano propri organi o uffici tecnici specificamente competenti.

L'art. 73 è sostituito dal seguente:

«Gli enti pubblici nazionali ed interregionali che ope­rano esclusivamente nelle materie contemplate dal pre­sente decreto, le cui funzioni amministrative sono trasfe­rite alle Regioni o direttamente attribuite agli enti locali, ai sensi degli articoli precedenti, sono indicati alla tabella B allegata al presente decreto.

Tali enti vengono soppressi ai sensi e con le forme pre­viste dalla legge 20-3-1975, n. 70.

Al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Presidente o comunque il legale rap­presentante dell'Ente, assume la figura di commissario straordinario con il compito di:

a) assicurare l'ininterrotto esercizio delle funzioni trasferite;

b) fornire entro 60 giorni dalla data predetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri tutti gli elementi ne­cessari al trasferimento alle Regioni dei beni e del perso­nale ai sensi dei commi successivi;

c) fornire, entro la data di cui al precedente punto b), al Presidente di ciascuna Giunta Regionale, l'elenco delle attività svolte dall'ente nel territorio di rispettiva competenza, nonché dei beni che a tali attività sono fun­zionalmente connessi e del personale addettovi distinto per qualifica e funzioni.

Entro i successivi 60 giorni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle osservazioni eventualmente avanzate dalle Regioni, pervenute entro i primi 30 giorni, emette i decreti per l'attribuzione a ciascuna Regione del personale, purché dipendente dall'ente con rapporto di im­piego a tempo indeterminato già sussistente alla data del 1° gennaio 1977, e dei beni, con gli arredi e le attrezzature relative, sulla base della loro ubicazione territoriale.

I beni ed il personale delle sedi centrali sono trasferiti allo Stato.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'ultimo comma dell'art. 23, le Regioni possono adottare provvedimenti amministrativi di carattere temporaneo per la disciplina transitoria della destinazione dei beni e dell'utilizzo del personale».

Art. 73 bis.

«Le disposizioni di cui all'articolo precedente si appli­cano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Bene­ficenza a carattere nazionale o interregionale ancorché non comprese nell'allegata tabella B, fatta salva la possibilità per le Regioni di addivenire ad intese fra loro per la ge­stione delle attività trasferite».

Art. 73 ter.

«Gli enti pubblici nazionali ed interregionali, che ope­rano in parte nelle materie contemplate dal presente de­creto e per le quali le funzioni amministrative sono trasfe­rite alle Regioni o direttamente attribuite agli enti locali, ai sensi degli articoli precedenti, sono indicati nella ta­bella B 1 allegata al presente decreto.

Al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Presidente o comunque il legale rap­presentante dell'Ente, assume la figura di commissario straordinario con il compito di:

a) assicurare l'ininterrotto esercizio delle funzioni svolte dall'ente;

b) fornire, entro 60 giorni dalla data predetta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri tutti gli elementi utili all'individuazione delle funzioni esercitate, dei beni e del personale;

c) fornire, entro la data di cui al precedente punto b), al Presidente di ciascuna Giunta Regionale l'elenco del­le attività svolte dall'ente nel territorio di rispettiva com­petenza, nonché dei beni che a tali attività sono funzio­nalmente connessi e del personale addettovi, distinto per qualifica e funzioni.

Entro i successivi 120 giorni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle osservazioni eventualmente avanzate dalle Regioni e pervenute entro i primi 60 giorni, sentita la Commissione Parlamentare per le questioni re­gionali, emette i decreti contenenti per ciascun ente l'elen­co delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto.

Qualora le funzioni residue siano tali da non giustificare la sopravvivenza dell'ente, questo viene soppresso ai sensi e con le forme previste dalla legge 20-3-1975, n. 70.

Con lo stesso decreto vengono individuati i beni ed il personale indispensabili all'espletamento delle funzioni re­sidue dell'ente, nonché, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 73, i beni ed il personale attribuiti a ciascuna regione, in quanto necessari all'esercizio delle funzioni trasferite.

Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al pre­sente articolo decorre dal 1° aprile 1978. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'ultimo comma dell'art. 23 si applica quanto previsto all'ultimo comma del­l'art. 73».

Art. 73 quater (Trasferimento delle funzioni degli enti e istituti mutualistici e mutuo-previdenziali).

Le funzioni amministrative esercitate dagli enti e istituti mutualistici e mutuo-previdenziali preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico nella ma­teria definita dall'art. 20 bis sono trasferite alle Regioni a decorrere dalla data in cui gli enti, gli istituti e le gestioni autonome di assistenza malattia sono estinti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1974, n. 264, convertito con la legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

Il trasferimento, che concerne le funzioni esercitate dagli enti elencati nel primo comma del suddetto articolo 12 bis, nonché dagli enti e dalle gestioni di assistenza ma­lattia rese autonome a norma del terzo comma di tale arti­colo e indicati nella tabella B 2) allegata al presente de­creto, ha concreto effetto dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria.

Nel frattempo si osservano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Al fine di programmare, coordinare e unificare le atti­vità volte alla liquidazione degli estinti enti, istituti e ge­stioni autonome preposti all'assistenza sanitaria in regime mutualistico, in attesa della riforma sanitaria, è costituito un Comitato presieduto dal Ministro per la sanità o da un suo delegato e composto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un suo delegato nonché da un rappresentante di ciascuna Regione e delle province auto­nome di Trento e di Bolzano, nominato dalle rispettive Giunte.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale com­petente sono nominati, entro trenta giorni dalla data di en­trata in vigore del presente decreto, i Commissari degli estinti enti regionali, provinciali, comunali e aziendali pre­posti all'assistenza sanitaria in regime mutualistico nella persona dei Presidenti degli enti medesimi in carica alla suddetta data.

Le Regioni, fermo restando quanto disposto con atti aventi forza di legge, emanano norme per disciplinare la gestione dei servizi, presidi e attività degli estinti enti, istituti e gestioni autonome di cui al comma precedente, al fine, in particolare, di pervenire a una graduale unifica­zione dei servizi sanitari in ambiti territoriali omogenei, in base alle esperienze di territorializzazione dei servizi sani­tari, compiute dalle Regioni in vista della riforma sanitaria e per la sua anticipazione. Le Regioni hanno altresì diritto a richiedere e a ricevere informazioni e notizie relative alla detta gestione di servizi, presidi e attività.

Art. 73 quinquies (Funzioni assistenziali di enti mutuali­stici).

Le funzioni amministrative esercitate nella materia di cui all'art. 20 dagli enti mutualistici elencati nel primo comma dell'art. 12 bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite alle Regioni, con le modalità e le procedure previste dall'art. 73.

Le funzioni amministrative esercitate nella materia di cui all'art. 20 dagli enti elencati nella tabella B2) allegata al presente decreto sono trasferite alle Regioni con le modalità e le procedure previste dall'articolo 73 ter.

L'art. 74 è sostituito dal seguente:

«Gli enti pubblici assoggettati alle procedure di cui agli artt. 73 e 73 ter, che abbiano una struttura associativa, possono mantenere la personalità giuridica di diritto pri­vato e conservano la titolarietà dei beni strettamente ne­cessari allo svolgimento delle attività associative.

Nei confronti degli enti che continuano a sussistere come persone giuridiche di diritto privato, cessano i con­tributi, erogati sotto qualsiasi forma, previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio delle funzioni trasferite».

All'art. 84, tra il terzo e quarto alinea, inserire il se­guente:

«Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4».

All'art. 85 sono aggiunte le parole:

«salvo quanto altrimenti disposto dagli articoli prece­denti».

 

 

ALLEGATI

 

TABELLA B 2

 

Cassa mutua provinciale di malattia di Trento; Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano; Cassa marittima adriatica di Trieste; Cassa marittima tirrena di Genova; Cassa marittima meridionale di Napoli; Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani; Ente nazionale previdenza assistenza impiegati agricoltura; Cassa mutua dipendenti Enel; Opera nazionale invalidi di guerra; Istituto nazionale della previdenza sociale; Cassa nazionale malattie della gente dell'aria; Cassa mutua malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani; Istituto nazionale infortuni sul lavoro; Cassa mutua di malattia per i dipendenti della Sip; Ente nazionale previdenza ed assistenza medici; Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti; Casse mutue provin­ciali per i commercianti; Casse mutue provinciali per i coltivatori diretti; CISPEL - Roma; COMUGAS - Ancona, Bari, Bologna, Cesena, Catania, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Gallarate, Genova, Livorno, Lodi, Mantova, Padova, Palermo, Pavia, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno, Udi­ne; Italgas - Direzione generale Torino; Compagnia del gas - Acqui; Compagnia napoletana gas - Napoli; Tirrenia gas - Milano; Sopigas - Cuneo; Fiorentina gas - Firenze; Montedison gas - Milano; Società nazionale gazometri - Terni; Veneziana gas - Venezia; Casse mutue soc. Monte­catini di Spinetta Marengo - Alessandria, Cotonificio Le­gler - Bergamo, Mobil Oil (impiegati) - Roma, S.p.A. Ra­daelli Giuseppe e f.llo (impiegati) - Milano, Acciaierie e ferriere lombarde Falck (impiegati) - Milano, Anic - Mila­no, Montecatini Edison e consociate Camu - Milano, Pirelli S.p.A. - Milano, Manifatture cotoniere meridionali - Napoli, Cartiera di Carmignano - Padova, Fatme - Roma, Soc. per le industrie e l'elettricità (impiegati) - Terni, Soc. per l'in­dustria chimica (impiegati) - Terni, Cartiere Burgo - Torino, Aeronautica Macchi - Varese, Sial Marchetti - Varese, Mon­tecatini Edison di Castellanza - Varese, Ditta Ercole Co­merio (operai) Busto Arsizio - Varese, Società Sava - Ve­nezia, Lanerossi (impiegati) - Vicenza, Cassa risparmio provincia di Bolzano - Bolzano, Cassa risparmio province lombarde - Milano, Centrale di risparmio V.E. - Palermo, Acea - Roma, Azienda elettrica municipale - Torino, Acque­dotto municipale - Torino, Montecatini Edison elettrici - Milano, Azienda elettrica municipale - Milano, Azienda mu­nicipale acquedotto - Napoli, Ordine Mauriziano, Azienda tranviaria municipale Vittorio Veneto (Treviso), Ferrovia elettrica Trento-Male (Trento), Soc. ferrovia Rovereto-Riva­-Riva del Garda (Trento), Azienda municipale trasporti - Catania, Lavoratori del Porto di Savona - Savona, Sefta - Modena, Navigazione del Lago Maggiore - Verbania Intra (Novara), Azienda provincializzata trasporti parmensi - Par­ma, Azienda provinciale trasporti ferrovie e tranvie - Vero­na, Ditta autoindustriale filovia Torino-Chieri - Torino, Ditta Cesare Ventura - autoservizi urbani - Benevento, Azienda provincializzata trasporti - Ancona, Azienda municipalizzata trasporti urbani - Forlì, Funicolare Mergellina-Posillipo alto (Napoli), Navigazione sul Lago di Garda, Azienda generale servizi municipali di Verona, Ferrovia Voghera-Varzi-Voghe­ra (Pavia), Azienda municipalizzata trasporti - Genova, Az. munic. funicolari e tranvie elettriche - Bergamo, Società autotrasporti - Brescia, Ferrovie Umbro-Aretine - Perugia, Ferrovia Suzzara-Ferrara - Ferrara, Atac - Roma, Acnil - Ve­nezia, Ferrovia Adriatico-Appennino di Fermo - Ascoli Pice­no, Ferr. el. abruzzesi es. Penne - Pescara (Pe), Ferrovia Sangritana-Lanciano (Chieti), Azienda trasporti consorziali (Bologna), Ferrovia circumetnea (Catania), Acegat (Trie­ste), Atma (Ancona), Ferrovie Padane - Ferrara (Ferrara), Ferrovie meridionali sarde - Iglesias (Cagliari), A.T.A. - Biella (Vercelli), Tranvia Udine-S. Daniele (Udine), Funi­via Savona - S. Giuseppe (Savona), S.A,B. (Bergamo), Fer­rovie Nord (Milano), Ferrovie Iseo (Brescia), Gest. gov. ferrovia Cancello-Napoli (Benevento), ATAM - Livorno, ATM - Udine, Società veneta autoferrovie - Padova, STE­FER - Roma, Ferrovie del Nord - Roma, Società veneta fer­rovie - Padova, Azienda comunale autofiloviaria - Padova, Azienda autonoma municipale autotrasporti - Novara, ATAM - Perugia, Servizio trasporti urbani - Pordenone, SASA - Bolzano, A.M.T. - Verona, AMAS - Siena, Strade ferrate sarde - Sassari, Soc. Subalpina imprese ferroviarie - Domodossola (No), ATAM - Ferrara, Ferrovia del Renon - Bolzano, Ferrovia Genova-Casella (Genova), Azienda mu­nicipalizzata filotramviaria - La Spezia, Filovia di Chieti (Chieti), Ferrovie complementari Sardegna - Cagliari, A.T.M. - Torino, Servizi municipali comune di Brescia (Bre­scia), Società spoletina impresa trasporti Spoleto (Peru­gia), Società trasporti elettrici liguri - San Remo (Imperia), Società veneta esercizio trasporti - Mestre (Venezia), Au­tolinee Lana-Merano - Lama d'Adige (Bolzano), ATAM - Rimini (Forlì), Azienda tramvie autofílovie - Firenze, Fer­rovie calabro-lucane (Roma), Ferrovie del sud-est - Roma, Azienda servizi municipalizzati - Terni, ATM - Milano, Azien­de municipalizzate di Imola (Bologna), Azienda municipa­lizzata del comune di Modena, Azienda consorziale traspor­ti - Cagliari, Tranvie elettriche parmensi - Parma, Azienda munic. pubblici servizi - Parma, Azienda munic. autoservizi pesaresi - Pesaro, Azienda municipalizzata - Seregno (Mi­lano); Istituto del «Nastro azzurro» fra i combattenti e decorati al valor militare; INAIL; ENPAIA; Cassa nazionale di previdenza per il notariato; Cassa nazionale di previ­denza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali; Ente nazionale di previdenza e assistenza dei vete­rinari; Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri; Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti; ENPAO; Cassa nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti; Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commerciali­sti; Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali; Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli scrittori; Cassa nazionale di assistenza dei musicisti; Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici; Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori; Cassa di previdenza per l'assicurazione agli sportivi; Cassa ge­nerale di malattia per i marittimi; Cassa marittima per gli infortuni sul lavoro e le malattie; Cassa nazionale di mu­tualità e previdenza per gli addetti all'industria della stam­pa e della carta.

 

TABELLA B

 

1) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (EN.PMF).

2) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani.

3) Fondazione «Vittorio Emanuele III» per orfani e figli di ferrovieri.

4) Opera nazionale profughi giuliani e dalmati.

5) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).

6) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).

7) Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA).

8) Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di Finanza (ENAOMGF).

9) Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei mili­tari dell'Arma dei Carabinieri (ONAOMAC).

10) Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei mili­tari di carriera dell'Esercito.

11) Opera nazionale orfani di guerra (ONOG).

12) Ente nazionale di assistenza alla gente di mare. 13) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).

14) Fondo di assistenza per il personale di P.S.

15) Istituto postelegrafonici.

16) Opera di previdenza a favore del personale delle FF.SS.

17) Ente nazionale assistenza magistrale.

18) Istituto nazionale «Giuseppe Kirner».

19) Fondazione figli degli italiani all'estero.

20) Opera nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine.

21) Ente nazionale di lavoro per i ciechi (ENLC).

22) Istituto «Andrea Doria» per gli orfani dei marinai morti in guerra per cause di guerra.

23) Opera nazionale per il mezzogiorno d'Italia.

24) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).

25) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).

26) Istituto nazionale «Umberto e Margherita di Savoia».

27) Unione nazionale di assistenza all'infanzia.

28) Opera nazionale figli vigili del fuoco.

29) Ente di assistenza agenti di custodia.

30) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici.

31) Comitato italiano difesa morale e sociale della donna.

32) Istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori ita­liani caduti in guerra «F.D. Roosevelt».

33) Opera nazionale per le città dei ragazzi.

34) Fondazione pro juventude «Don Carlo Gnocchi».

35) Unione nazionale per la difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane.

36) Fondazione «Gerolamo Gaslini».

37) Casa militare «Umberto I» per i veterani delle guerre nazionali.

38) Cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime del delitto.

39) Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze.

40) Ente di assistenza orfani appartenenti al corpo agenti di custodia.

41) Consorzio sovvenzioni ipotecarie ai danneggiati dell'eruzione del Vesuvio del 1906.

42) Istituto servizio sociale familiare.

43) Casa di riposo Giuseppe Verdi.

44) Casa per veterani di Turate.

45) Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.

46) Opera nazionale invalidi al lavoro.

47) Società italiana assistenza medico-psico-pedagogica ai minorati in età evolutiva.

48) Comitato italiano per la goccia del latte.

49) Ente nazionale iniziative sociali.

50) istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III.

 

TABELLA B 1

 

1) Associazione nazionale combattenti e reduci.

2) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

3) Associazione nazionale mutilati, invalidi e famiglie dei caduti delle ferrovie dello Stato.

4) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del la­voro.

5) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

6) Associazione nazionale vittime civili di guerra.

7) Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'aeronautica.

8) Associazione nazionale profughi d'Africa.

9) Associazione nazionale per la difesa della gioventù.

10) Associazione nazionale assistenza pubblici impiegati.

11) Associazione nazionale danneggiati di guerra e da pub­bliche calamità.

12) Associazione volontari italiani del sangue.

13) Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra.

14) Associazione nazionale internati.

15) Associazione nazionale reduci della prigionia, dall'in­ternamento e dalla guerra di liberazione.

16) Associazione nazionale tubercolotici di guerra e per cause di guerra.

17) Associazione assistenza infanzia poliomelitica.

18) Associazione italiana per l'assistenza agli spastici.

19) Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali.

20) Associazione nazionale famiglie emigrati.

21) Associazione nazionale profughi italiani della Tunisia.

22) Associazione nazionale autieri d'Italia.

23) Associazione nazionale bersaglieri.

24) Associazione nazionale alpini.

25) Associazione nazionale nastro tricolore.

26) Associazione nazionale fra decorati al valor civile di marina ed aeronautica.

27) Associazione nazionale granatieri di Sardegna.

28) Unione italiana ciechi.

29) Unione nazionale mutilati per servizio.

30) Unione nazionale congiunti dei dispersi in guerra.

31) Unione nazionale italiana profughi e rimpatriati dall'estero.

32) Unione nazionale ufficiali in congedo.

33) Federazione nazionale delle associazioni fra le fami­glie numerose.

34) Fondazione assistenza e rifornimento per la pesca.

35) Istituto «Scilla» per l'educazione marinara per gli or­fani di marinai e pescatori.

36) Federazione nazionale delle associazioni di pubblica assistenza e soccorso.

37) Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi.

38) Lega italiana per la lotta contro la poliomielite.

39) Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

40) Società umanitaria di Milano.

41) Ente gruppo medaglie d'oro.

42) Ente nazionale sordomuti.

43) Istituto del «Nastro azzurro» fra i combattenti e de­corati al valor militare.

44) Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

45) Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari.

46) Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari.

47) Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

48) Opera di previdenza a favore del personale delle FF.SS.

49) Istituto nazionale di previdenza e credito delle teleco­municazioni.

50) Istituto nazionale di previdenza fra i magistrati.

51) Cassa mutua nazionale fra i cancellieri e i segretari giudiziari.

52) Cassa integrativa di previdenza per il personale tele­fonico statale.

53) Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra i di­pendenti dell'amministrazione pubblica dei LL.PP. e dell'ANAS.

54) Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il per­sonale provinciale delle II.DD.

55) Fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari.

56) Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici era­riali.

57) Fondo di previdenza per impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle II.DD.

58) Fondo di previdenza per il personale addetto alle ge­stioni delle imposte di consumo.

59) Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordi­nari al personale del lotto.

60) Fondo di previdenza a favore del personale delle do­gane.

61) Fondo di previdenza a favore del personale delle im­poste di fabbricazione e dei laboratori chimici, delle dogane ed imposte indirette.

62) Cassa ufficiali e fondo di previdenza per i sottouffi­ciali e militari di truppa della guardia di finanza.

63) Fondo di assistenza per i finanzieri.

64) Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'arma dei carabinieri e cassa di previdenza annes­sa alla associazione nazionale del carabiniere.

65) Fondo pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

66) Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

67) Cassa per la previdenza marinara.

68) Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di azien­de industriali.

69) Gestione di provvidenze per gli impiegati dell'indu­stria.

70) Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende com­merciali di spedizione e trasporto.

71) Ente nazionale assistenza per agenti e rappresentanti di commercio.

72) Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private.

73) Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

74) Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli ad­detti all'industria della stampa e della carta.

75) Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas.

76) Fondo pensioni per il personale di ruolo della società italiana autori ed editori.

77) Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di sta­zione.

78) Fondo di previdenza per gli ufficiali del lavoro e della massima occupazione.

79) Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

 

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