Prospettive assistenziali, n. 37, gennaio-marzo 1977

 

 

Notizie

 

 

NORME TECNICHE AGGIORNATE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

 

Sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 29 del 2 febbraio 1976, è stato pubblicato il decreto mi­nisteriale 18 dicembre 1975: «Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didat­tica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica».

La lettura critica di queste norme può essere fatta sotto molti punti di vista; a noi preme sot­tolineare un certo sforzo compiuto nelle seguen­ti direzioni: una maggiore attenzione alla neces­sità di prevenzione dei rischi e dei disadatta­menti scolastici, di favorire una didattica nuova e un'organizzazione diversa della vita scolastica, di predisporre alcune condizioni anche per l'in­tegrazione scolastica degli handicappati.

Per quest'ultimo aspetto in particolare segna­liamo le seguenti norme:

3.0.2.III. In relazione al tipo di scuola e al nu­mero di alunni e di servizi e di classi, ed alle reciproche integrazioni, i progetti dovranno pre­vedere tutti i locali e spazi necessari per le atti­vità di medicina scolastica a norma del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518.

3.0.7. L'edificio scolastico dovrà essere tale da assicurare una sua utilizzazione anche da par­te degli alunni in stato di minorazione fisica. A tale scopo saranno da osservarsi le norme ema­nate dal Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici, contenute nella circolare nu­mero 4809 del 19 giugno 1968, con gli adatta­menti imposti dal particolare tipo di edificio cui le presenti norme si riferiscono, e indicati nei capitoli che seguono, relativamente agli spazi per la distribuzione (3.8.2.) e per i servizi igie­nico-sanitari (3.9.2.).

3.8.2. Allo scopo di assicurare anche ai mino­rati fisici l'uso indiscriminato dei locali scolasti­ci, le scuole con più di un piano dovranno essere munite di ascensore tale da poter contenere una sedia a ruote ed un accompagnatore, nel rispetto delle norme E.N.P.I. L'adozione di rampe prevista dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 4809 del 19 giugno 1968, è in tal caso, facol­tativa.

 

 

 

 

 

 

 

Il testo del disegno di legge del Governo sulla riforma sani­taria è stato pubblicato su Il Sole-24 ore del 18 marzo 1977.

 

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