Prospettive assistenziali, n. 37, gennaio-marzo 1977

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

DISPOSIZIONI PER LE LAVORATRICI MADRI ADOTTIVE

 

In tema di interventi a favore delle lavoratrici madri adottive, una innovazione di rilievo, che qui si segnala agli effetti anche di un auspica­bile adeguamento da parte di altri enti pubblici e privati, è rappresentata dall'art. 81 del Regola­mento del personale della Provincia di Milano entrato in vigore agli inizi dei novembre 1976; regolamento che, analiticamente discusso fra le Organizzazioni sindacali e la Giunta, ha ottenuto l'approvazione del Consiglio provinciale e del Comitato regionale di controllo.

L'articolo ricordato prevede, fra l'altro, che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (3 mesi a retribuzione piena) abbia decorrenza dal­la data di ingresso del minore nella famiglia. Pure dall'ingresso nella famiglia, e precisamen­te entro un anno dallo stesso, è possibile fruire dell'astensione facoltativa dal lavoro (6 mesi al 30% della retribuzione).

Si prescinde cioè dall'età cronologica dei mi­nore e si fa invece riferimento al concreto inizio della sua esperienza familiare.

Degno di nota è anche il fatto che dell'accen­nata normativa possono beneficiare non solo le aspiranti madri di bimbi adottabili o affiliabili, ma anche i lavoratori che abbiano minori in affida­mento familiare, disposto, s'intende, da ente competente ai sensi della vigente legislazione in materia minorile.

 

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