Prospettive assistenziali, n. 37, gennaio-marzo 1977

 

 

LA BOCCIATURA DI UN ALUNNO HANDICAPPATO: IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE ACCOGLIE IL RICORSO DEI GENITORI

 

 

Tutti riconoscono ormai che l'inserimento degli handicappati nella scuola di tutti deve accompa­gnarsi a un cambiamento generale della struttura scolastica. Persino in un documento ufficiale di una commissione ministeriale (allegato alla cir­colare n. 227 dell'8/8/1975 che avvia la speri­mentazione dell'integrazione) si mette al centro del problema la necessità di «un nuovo modo di essere della scuola, condizione della piena inte­grazione scolastica». Altri sostengono con più ragione e chiarezza che l'inserimento degli han­dicappati nella scuola è l'occasione per metterne in crisi e modificarne, a vantaggio di tutti gli alun­ni, i valori, i contenuti, le metodologie didattiche, la valutazione.

La scuola dell'obbligo, in particolare, che si ri­conosce ancora nella selezione sulla base di con­tenuti astratti, e non invece nel compito fonda­mentale della maturazione personale, non solo giungerà all'assurdo di bocciare un alunno handi­cappato, ma ugualmente risulterà impietosa e ingiusta anche verso gli altri alunni, di cui pre­para spesso le condizioni del futuro disadatta­mento.

Nella sentenza che pubblichiamo è contenuta un'alta lezione di civiltà, di educazione, di meto­dologia didattica, che torna a vantaggio, non solo degli handicappati, ma della generalità degli alunni.

 

 

TESTO DELLA SENTENZA

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Pie­monte ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 874/4/1976, depositato il 6 luglio 1976 proposto da M.F. in proprio e quale legale rap­presentante del figlio minore M.C. rappresentato e difeso dagli avv.ti F.L. e C.F.G. di Torino ed elet­tivamente domiciliato presso lo studio del pri­mo, in Torino, via Perrone n. 16 contro:

- la Scuola elementare Gambaro di Torino, in persona del suo Direttore pro-tempore;

- la Direzione didattica Boncompagni di To­rino, in persona del suo Direttore pro-tempore; - il Provveditorato agli studi di Torino, in per­sona del suo Provveditore pro-tempore;

resistenti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale di Stato di Torino, ed elettivamente domiciliati presso la sede della stessa in Torino, Corso Stati Uniti n. 45.

Per l'annullamento dell'atto della Scuola stata­le Gambaro - Direzione didattica Boncompagni - in data 1 giugno 1976 con il quale non è stata concessa al figlio C. del ricorrente la promozione alla seconda classe elementare.

Visti il ricorso e la documentazione prodotta;

Visti l'atto di costituzione e la documentazio­ne prodotta;

Udita alla pubblica udienza del giorno 27 lu­glio 1976, la relazione del 1° Referendario E.M.B.; Sentiti per il ricorrente gli avv.ti G. e L. e per l'Amministrazione resistente I'avv.to di Stato G.; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Lamenta il ricorrente che il piccolo C.M., dopo aver frequentato durante l'anno scolastico 1975­1976 la scuola elementare Gambaro di Torino, iscritto alla prima classe elementare, sia stato poi bocciato e quindi non ammesso alla seconda classe elementare, ed adduce a sostegno del ri­corso i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per irrazionalità e carenza di motivazione.

L'atto impugnato non avrebbe una propria mo­tivazione, ma rinvierebbe a relazioni mediche, che per essere redatte all'inizio dell'anno, sareb­bero inidonee a reggere il giudizio conclusivo redatto alla fine dell'anno scolastico.

2) Eccesso di potere per contradditorietà.

Il giudizio di inidoneità alla prosecuzione degli studi sarebbe in contrasto con il giudizio di suf­ficienza che per tutto il corso dell'anno sareb­be stato espresso sul conto dello stesso bambi­no, nonché con le votazioni attribuite in religione, in attività manuali e pratiche ed in condotta, spe­cie se le stesse vengono valutate tenendo conto che si tratta di un handicappato ed in connessio­ne con i problemi personali dell'alunno evidenzia­ti dalla relazione della Commissione medico-psi­co-pedagogica che lo ha seguito durante l'anno.

3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento.

L'insegnante nella formulazione del suo giudi­zio finale avrebbe dovuto ricorrere alla collabo­razione dell'équipe medico-psico-sociale e tene­re in considerazione le conclusioni cui la stessa, sia pure solo verbalmente, era giunta.

Si costituiva l'Amministrazione intimata, chie­dendo il rigetto del ricorso.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato e deve essere quindi ac­colto.

Dopo un fatto di asfissia neonatale il piccolo, nel corso della crescita, rivelava fugacità dell'at­tenzione, vischiosità, note di perseverazione e di­spersività che ne inficiavano le modalità di rap­porto interpersonale e le risposte globali alle varie consegne. Il suo livello evolutivo-prestazio­nale veniva così qualificato deficitario e disarmo­nico in occasione degli accertamenti fatti da una équipe medico-psico-pedagogica operante nella scuola che egli era chiamato a frequentare.

Tali accertamenti, recanti la data del 20 giugno 1974, portavano alle seguenti conclusioni ed indi­cazioni: l'inserimento in comunità ove proseguire a socializzare ed a percepire. Stimolazione glo­bale strutturante, se possibile in struttura ove siano possibili momenti di integrazione con grup­pi di bambini normali.

Nell'anno scolastico 1975-1976 il bambino, ripe­tente a causa dell'eccessivo numero di assenze verificatesi nell'anno precedente, veniva inserito nella prima mista. All'inizio dell'anno scolastico la équipe medico-psico-sociale operante nella scuola, riscontrava nel ragazzo un ritardo matu­rativo globale con grosse difficoltà di socializza­zione e di inserimento nel gruppo di classe.

Accertata una continua se pur lenta evoluzio­ne, riteneva valido il suo inserimento in una pri­ma elementare, evidenziando però la necessità che un insegnante specializzato si interessasse esclusivamente di lui per aiutarlo, fra l'altro, a superare la sua prima reazione di violento rifiuto dell'ambiente nuovo. Rilevato che dopo le prime gravi difficoltà il ragazzo si avviava ad un buon inserimento nella struttura scolastica, anche per effetto dell'aiuto individuale fornitogli e della sua ridotta partecipazione oraria all'attività della scuola, l'équipe ne consigliava un graduale inse­rimento nella classe, limitando a due ore la sua partecipazione, il che gli avrebbe consentito di proseguire nella sua evoluzione positiva.

Nei primi due trimestri egli otteneva le seguen­ti votazioni: otto in religione, nove in comporta­mento, sei in lettura e scrittura, sei in aritmetica, sei in attività manuali e pratiche.

Il terzo trimestre il sei in lettura ed aritmetica diventava un cinque ed il ragazzo veniva respinto con la seguente motivazione: «per tardivo svi­luppo psichico (ved. relazioni mediche allegate)».

Le lagnanze di irrazionalità e carenza di moti­vazione sono chiaramente fondate.

Non rientra ovviamente nei poteri di questo Tribunale accertare se il ragazzo in questione po­tesse o dovesse essere promosso. Questa valu­tazione è di stretta ed esclusiva competenza dell'Autorità scolastica, la quale, tenendo conto che si tratta di un soggetto handicappato, dovrà, an­cor più che in qualsiasi altro caso normale, fon­dare il proprio giudizio non già su una valutazione rigida e formalistica dei risultati raggiunti, ma piuttosto sulla considerazione dei migliori e mag­giori risultati che potrebbero in futuro risultare conseguibili ove si decidesse di ammettere il ra­gazzo alla classe superiore. E sarà questo il giu­dizio in prospettiva che dovrà porsi a fondamen­to della decisione che verrà presa.

Ma già in queste considerazioni è dato vedere come il giudizio sottoposto al controllo di que­sto Tribunale non può essere ritenuto né suffi­ciente né razionale.

M.C. sarà ragionevolmente sempre affetto da un tardivo sviluppo psichico. Questo è un dato di fatto che non può essere posto a fondamento del giudizio di bocciatura, perché questa è semplice­mente la realtà sulla quale la scuola è stata chia­mata ad operare. Quindi l'aver richiamato que­sto dato di fatto non significa aver motivato la scelta ed il provvedimento.

Il problema era di accertare da un lato se la scuola non era riuscita ad incidere in alcun modo su questa realtà e di stabilire poi se, ai fini di un miglioramento dei punti di partenza, doveva ri­tenersi più utile per il ragazzo una promozione o una bocciatura.

Non può escludersi a priori che anche questa ultima scelta potesse essere valida per il bam­bino: il problema era però di spiegare con ragio­nevolezza e puntualità le ragioni. La scuola tende alla promozione del ragazzo, promozione che può anche non coincidere con il fatto burocratico del passaggio di classe. Ciò che conta è che il supe­ramento o meno della classe frequentata sia giu­stificato da ragioni di promozione della persona umana. Al quale fine non serve evidentemente richiamarsi alle condizioni di partenza del sogget­to se le stesse non vengono comparate con i ri­sultati raggiunti.

Questo errore di impostazione del giudizio fat­to dalla scuola è confermato peraltro dal richiamo alle c.d. relazioni mediche allegate.

Queste relazioni risalgono l'una alla fine dell'anno scolastico precedente e l'altra all'inizio dell'anno scolastico in corso. L'una e l'altra, quin­di, attestano le condizioni di particolare difficol­tà sulle quali la scuola era chiamata ad incidere. Ma ciò che non è detto nel provvedimento impu­gnato è se ed in quali limiti vi sia stata una evo­luzione rispetto al punto di partenza e se ed in quali limiti sia ragionevolmente prevedibile che una bocciatura serva più di una illusoria promo­zione; se ed in quali limiti sia opportuno che il diritto della scuola, che anche M.C. ha, si riduca per lui ad un numero indefinito di anni trascorsi sempre in una prima elementare, riaffrontando ogni anno quelle difficoltà di ambientamento, che secondo le relazioni allegate assorbono gran par­te delle sue capacità, senza lasciargli spazio per realizzarsi, sia pure nei limiti consentiti a lui dal­le sue possibilità.

L'insufficienza e l'irrazionalità della motivazio­ne comportano, pertanto, l'annullamento del prov­vedimento impugnato.

Sussistono però giuste ragioni per compensa­re integralmente fra le parti le spese del giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consi­glio del giorno 27 luglio 1976, con l'intervento dei Signori dott. Andrea Lo Jacono - Presidente; dott. Ezio Maria Barbieri - 1° Referendario, esten­sore; dott. Giuseppe Calvo - Referendario.

 

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