Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976

 

 

DOCUMENTI

 

 

PROPOSTA PER UNA «CARTA DEI DIRITTI» DEL MALATO IN OSPEDALE (1)

 

 

... «L'elaborazione di una carta dei diritti del malato serve quindi solo per meglio far valere certi diritti che già sarebbero garantiti dall'ordi­namento vigente (se correttamente interpreta­to), ma che vengono in genere sistematicamente disattesi; e come stimolo per rivendicazioni e lotte collettive per la difesa della salute».

 

 

TESTO

 

1) I ricoverati hanno diritto al trattamento me­dico e chirurgico e all'assistenza necessari alla loro salute e al loro benessere. Indipendente­mente dalla classe sociale di appartenenza, dall'età, dalle disponibilità finanziarie, dalla fede po­litica o religiosa.

2) I ricoverati hanno diritto di ottenere tutte le informazioni essenziali riguardanti l'organiz­zazione dell'ospedale e le funzioni di coloro che svolgono attività nell'ospedale stesso (servizi, orari di lavoro, responsabilità, ore e luoghi in cui i medici e il personale sanitario e amministra­tivo sono disponibili). Ciò perché possano me­glio utilizzare una struttura sanitaria, la cui esi­stenza è giustificata solo in quanto è al servizio del cittadino.

3) Ogni paziente ha diritto di conoscere il no­me del medico o dei medici direttamente respon­sabili del coordinamento e dell'espletamento delle indagini e delle cure: egli ha diritto di chiedere loro un'informazione riguardante la dia­gnosi (anche se provvisoria), l'indirizzo tera­peutico e la prognosi, in termini tali che li possa comprendere.

4) Nessun intervento chirurgico, nessun esa­me diagnostico, né alcuna terapia possono es­sere praticati senza il consenso dell'interessato, che deve essere messo nelle condizioni di ren­dersi conto di quanto gli viene proposto. Ogni paziente ha, cioè, diritto di chiedere al medico

informazioni chiare ed esaurienti prima di qual­siasi indagine o trattamento, soprattutto per quanto concerne i disagi, î rischi e la durata. In ogni modo il paziente ha diritto di rifiutare inda­gini o trattamenti, salvo nei rari casi particolari in cui la legge disponga diversamente: egli ha diritto di essere informato su indagini a tratta­menti alternativi, anche se eseguibili altrove.

5) Ogni paziente ha diritto che venga rispet­tato il pudore del suo corpo e tutelato il caratte­re riservato delle sue dichiarazioni al medico e delle indagini e del trattamento a cui è sotto­posto.

6) Ogni paziente ha diritto di essere informa­to con anticipo ogni volta che, per motivi orga­nizzativi generali o contingenti, l'ospedale non può provvedere in tempi ragionevoli alle sue ne­cessità di diagnosi o di cura. Se la degenza si prolunga senza apparente giustificazione, il mala­to ha diritto di conoscerne il motivo in modo esauriente. Un trasferimento in altro ospedale può avvenire solo quando le condizioni del pa­ziente lo consentano e quando egli abbia ricevu­to tutte le informazioni sulla necessità di un si­mile provvedimento e sulle alternative ad esso.

7) Ogni paziente deve essere informato se nella divisione o nell'ospedale in cui è ricovera­to vengono fatte sperimentazioni di farmaci, di nuovi metodi diagnostici o di cura. Ogni pazien­te ha diritto di rifiutarsi per simili ricerche an­che se non comportano rischi.

8) Ogni paziente ha diritto che il suo medico curante venga consultato dai medici dell'ospe­dale, per una maggiore conoscenza di elementi utili alla diagnosi e alla cura. Egli ha diritto di chiedere che al momento della sua dimissione dall'ospedale vengano forniti sia a lui personal­mente, sia al suo medico, tutti i dati necessari a garantire una continuità utile di trattamento.

9) Ogni paziente ha diritto di prendere visio­ne dei regolamenti dell'ospedale e di ottenere chiare spiegazioni sui motivi delle carenze o di­sfunzioni dei servizi e su quanto si intende fare per porvi rimedio. I degenti e tutti gli interes­sati hanno diritto di rivolgersi personalmente al­le direzioni amministrativa e sanitaria dell'ospe­dale e ai componenti del consiglio di ammini­strazione.

10) I malati hanno diritto di mantenere i propri rapporti familiari e sociali durante la degenza. Essi possono riunirsi all'interno dell'ospedale per discutere i problemi che li concernono e promuovere iniziative di apertura dell'ospedale verso il territorio. Eventuali limitazioni in rela­zione a esigenze del servizio ospedaliero devo­no risultare espressamente da norme di legge o di regolamento.

 

 

(1) Da AA.VV., I diritti del malato, Feltrinelli, 1975.

 

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