Prospettive assistenziali, n. 34, aprile-giugno 1976

 

 

DOCUMENTI

 

 

SCHEDA SULL'UNITÀ LOCALE DEI SERVIZI (1)

 

 

1. L'unità locale dei servizi è la proposta poli­tico-organizzativa per l'unificazione (o non il sem­plice coordinamento) di tutti i servizi di base che riguardano i cittadini intesi come singoli e parte della collettività.

Come indicazione di massima nell'unità loca­le dovrebbero confluire i servizi assistenziali (fi­no al superamento della concezione stessa di assistenza), sanitari, abitativi, prescolastici e scolastici, culturali, ricreativi, sociali, ecc. in un assetto globale del territorio.

Il completamento dell'unità locale presuppone ovviamente la soppressione di tutta la miriade di enti operanti nei settori sopra indicati e il tra­sferimento delle relative competenze alle Re­gioni.

2. I riferimenti di fondo assunti per la defini­zione dell'unità locale sono:

- risposta globale alle esigenze dei cittadini e della popolazione;

- partecipazione intesa come determinazione collettiva dei bisogni, acquisizione di tutti gli elementi necessari, possibilità di elaborazio­ne e di iniziative autonome da parte dei grup­pi interessati con esclusione di ogni loro ge­stione diretta dei servizi o di cogestione, con­fronto con il minor numero possibile di con­troparti o interlocutori.

3. Per quanto concerne la partecipazione i punti nodali sono:

- costituzione in ciascuna unità locale dei ser­vizi di un comitato (composto dalle forze sin­dacali, sociali e organismi di base) che stabi­lisca un confronto permanente con gli organi politici e tecnici dell'unità locale;

- il comitato di partecipazione deve definire au­tonomamente i propri criteri di composizio­ne, rappresentanza, funzionamento e articola­zione territoriale;

- fra l'amministrazione dell'Unità locale e il co­mitato di partecipazione si deve stabilire un rapporto non di consultazione, ma di confron­to su tutti i problemi riguardanti i servizi;

- al comitato di partecipazione deve essere ri­conosciuta la facoltà di utilizzare le strutture dell'Unità locale per promuovere studi e rile­vazioni, indire assemblee, incontri e dibattiti sui problemi generali e specifici sui servizi;

- ai componenti del comitato di partecipazione deve essere consentito l'accesso a tutti i ser­vizi della Unità locale e devono essere messi a disposizione tutti i dati;

- l'organismo politico della Unità locale deve trasmettere tempestivamente al comitato di partecipazione copia dei propri atti riguardan­ti i servizi e deve fornire ogni altra informa­zione richiesta;

- l'organismo politico della Unità locale deve fornire al comitato di partecipazione i locali e gli strumenti necessari al suo funziona­mento.

4. L'unità locale deve comprendere tutti i ser­vizi di base e non solo quelli sanitari e sociali al fine di evitare l'isolamento politico e tecnico del­la sanità e dell'assistenza e permettere una ge­stione politica e operativa complessiva.

Ciò è tanto più necessario se si assume per i settori della sanità e dell'assistenza la linea del­la prevenzione sanitaria e sociale come strategia alternativa che ne rimuova tutte le cause di fondo.

5. Per la delimitazione territoriale e demografi­ca delle unità locali è necessario comporre esi­genze apparentemente contrastanti:

- massima possibilità di partecipazione (per cui il territorio e il numero degli abitanti non de­vono essere troppo ampi);

- massima diffusione possibile dei servizi;

- bacino di utenza che ne permetta un congruo utilizzo.

I criteri coerenti che ne derivano ci paiono es­sere:

- ciascuna Unità locale deve comprendere una popolazione non inferiore a 20.000 abitanti nelle zone con popolazione dispersa e non su­periore a 80.000 abitanti nelle zone urbane ad alta densità demografica;

- ciascuna Unità locale deve essere risponden­te alle condizioni socio-economiche del ter­ritorio, alla sua conformazione geomorfolo­gica e alle possibilità delle comunicazioni in­terne;

- ciascuna Unità locale deve essere tale da consentire l'unificazione nella zona dei servi­zi di base assistenziali, sanitari, prescolasti­ci e scolastici, culturali, ricreativi, abitativi e sociali in genere sia per quanto concerne la direzione politico-amministrativa, sia nei ri­guardi delle aree d'intervento;

- le zone dei Comuni comprendenti più Unità locali devono coincidere con il territorio dei Consigli di quartiere.

Gli altri Comuni devono appartenere nella lo­ro interezza ad una sola Unità locale;

- le aziende, se costituiscono un complesso in­dustriale unitario, devono fare parte nella lo­ro interezza di una sola Unità locale;

- le unità locali devono coincidere con le aree sub-comprensoriali.

Tenuto conto dei criteri sopraindicati, per quan­to possibile, l'ambito territoriale di ciascuna Uni­tà locale deve coincidere con quello della Comu­nità montana o comprendere una o più Comunità montane nella loro interezza.

Le articolazioni territoriali preesistenti o in fa­se di proposta devono adeguarsi alle Unità locali.

L'organo di governo dell'Unità locale deve es­sere il più democratico possibile ed oggi lo si individua nel Comune.

In base alla loro popolazione i Comuni del Piemonte sono così ripartiti:

 

Classi di popolazione                     Numero dei Comuni     Popolazione complessiva

inferiori         a          500  abitanti                  273                              86.274

tra        501   e       1.000      »                      331                             238.204

»       1.001   e       1.500      »                      185                             228.001

»       1.501   e       3.000      »                      222                             455.155

»       3.001   e       5.000      »                        83                             330.438

»       5.001   e     10.000      »                        63                             443.182

»     10.001   e     20.000      »                        23                             326.519

»     20.001   e     50.000      »                        21                             656.081

»     50.001   e   100.000      »                          5                             297.380

»   100.001   e 1.000.000      »                          2                             203.111

oltre 1.000.000                                                1                          1.167.968

Totali                                                       1.209                          4.432.313

 

Ciò impone il raggruppamento dei Comuni pic­coli e la ripartizione di quelli ad alto numero di popolazione.

In base ai criteri sopra indicati per la riparti­zione del territorio regionale in Unità locali, gli organi di governo delle stesse dovrebbero es­sere:

- il Comune se coincidente con una unità lo­cale;

- il Comune e i Consigli di quartiere per í Co­muni che comprendono più unità locali;

- la Comunità montana se coincidente con l'U­nità locale;

- il Consorzio di Comuni quando l'Unità locale comprende più Comuni;

- il Consorzio fra Comuni e Comunità montana quando l'Unità locale comprende una Comu­nità montana e altri Comuni.

7. Per poter garantire la risposta globale e uni­taria alle esigenze, la massima accessibilità ai servizi con maggiore frequenza di utenza, la mas­sima ricomposizione dei servizi e degli operato­ri, è stata individuata una articolazione interna dell'unità locale e cioè aree operative compren­denti, come indicazione di larga massima, dai 5.000 ai 10.000 abitanti.

Questa articolazione viene denominata, per quanto concerne i servizi sanitari e sociali, di­stretto o compartimento socio-sanitario.

È previsto che in ciascun compartimento operi un'unica équipe socio-sanitaria con personale a tempo pieno per gli interventi più richiesti e con personale a tempo parziale (ma a tempo pieno a livello di unità locale) per gli interventi meno ri­chiesti.

 

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