Prospettive assistenziali, n. 32, ottobre-dicembre 1975

 

 

DOCUMENTI

 

INIZIATIVE REGIONALI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI MINORI A SCOPO EDUCATIVO

 

 

L'affidamento di minori a scopo educativo è una delle concrete alternative al ricovero in isti­tuto.

Segnaliamo pertanto con soddisfazione le ini­ziative in materia assunte dalla Regione autono­ma della Valle d'Aosta e dalla Regione Piemonte, ma della Valle d'Aosta e dalla Regione Piemonte, anche se vi è da osservare che nessun aiuto è stato previsto per le famiglie di origine.

Auspichiamo che queste iniziative siano un passo intermedio, dovendo essere l'obiettivo da raggiungere l'attribuzione alle Unità locali dei servizi delle competenze operative e dei finanzia­menti in materia.

 

 

I

DELIBERA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

N. 4103 DEL 7-8-1975 «ATTUA­ZIONE AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

IN PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIO-FAMILIARI»

 

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, De Vita, riferisce alla Giunta sulla necessità di ricercare nuove forme di intervento più consono alle attuali problematiche assistenziali nel qua­dro dell'assistenza finora prestata dalla Regione nel settore dei minori.

Fa presente, in proposito, che finora l'assisten­za a favore dei minori in stato di abbandono o appartenenti a famiglie carenti, avveniva unica­mente mediante il ricovero degli stessi negli isti­tuti esistenti in Valle, oppure, per la non dispo­nibilità di posti o per situazioni particolari, in istituti fuori Valle.

Osserva che le forme di assistenza sinora adot­tate il più delle volte contrastano con i nuovi in­dirizzi psico-pedagogici della riforma assisten­ziale, rilevando che il disinteresse, la mancanza di affetto o la semplice impossibilità di occupar­si del bambino, inducono il genitore a chiedere il ricovero in istituto come unica soluzione in quan­to ritenuta la più comoda e la più sollecita, acuen­do così il disinteresse per il bambino e per i suoi problemi affettivi, provocando irreversibili dan­ni nel suo futuro e nei rapporti del minore con la società.

Precisa che la legge 5-6-1967 n. 431 sull'adozio­ne speciale non può, da sola, risolvere i casi di abbandono o pseudo-abbandono, sia perché ca­rente sotto molti aspetti, sia perché non contem­pla i minori superiori agli anni otto e quelli non dichiarati in stato di abbandono, sia perché esistono tra famiglia d'origine e minori proble­matiche risolvibili per mezzo di soluzioni alter­native quali l'affidamento familiare.

Rileva, inoltre, che gli istituti esistenti sia in Valle che fuori, non sono orientati a ricalcare il più possibile l'ambiente familiare e sono aggan­ciati a criteri e strutture assistenziali ed educa­tive ormai superate.

In relazione a quanto sopra, fa presente l'op­portunità di individuare nuove iniziative nel cam­po relativo all'assistenza dei minori in alternati­va all'istituzionalizzazione, mediante l'inserimen­to dei minori di cui sopra in un ambiente ove pos­sano riscontrare rapporti affettivi armonici ed il più possibile simili alle componenti della fami­glia.

Ravvisa, quindi, la necessità di considerare il collocamento e l'affidamento familiare retribuito come nuova soluzione per molteplici casi, in quanto, in sede di esame delle domande di am­missione di minori negli istituti esistenti in Val­le, si è riscontrato che in molti casi la situazione di disadattamento poteva essere risolta sfruttan­do la disponibilità della cerchia parentale o di quella di altri gruppi di famiglie idonee ad acco­gliere e seguire detti minori.

In relazione a quanto sopra l'Assessore De Vi­ta propone:

1) la concessione e l'erogazione di sussidi re­gionali mensili a favore di persone o famiglie affidatarie di minori in stato di abbandono o tem­poraneamente privati dell'assistenza familiare o per motivi dovuti a causa di forza maggiore;

2) la concessione di contributi regionali sal­tuari a favore delle famiglie in precarie condizio­ni economico-finanziarie e non in grado di prov­vedere convenientemente ed in modo continuati­vo all'allevamento ed all'educazione dei propri fi­gli in età scolare e pre-scolare;

3) la concessione di contributi regionali «una tantum» a favore di famiglie o persone affidata­rie, impegnate nella custodia di minori per pe­riodi limitati a causa della temporanea indispo­nibilità di assistenza nella propria famiglia;

4) la concessione di contributi regionali pe­riodici a favore di enti o persone idonee e quali­ficate per la conduzione di gruppi familiari (mi­cro-comunità o focolari).

Segue breve discussione al termine della quale

 

LA GIUNTA

 

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assesso­re De Vita;

- ad unanimità di voti favorevoli

delibera

 

1°) di approvare la concessione e l'erogazio­ne di sussidi e contributi regionali di cui in pre­messa, secondo le modalità di cui alle norme sot­toriportate;

2°) di approvare la relativa spesa prevista in complessive lire 40.000.000 (quarantamilioni) an­nue, da liquidarsi di volta in volta, con apposito provvedimento deliberativo e con imputazione della spesa al capitolo 748 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1975: («Spese e contri­buti per l'assistenza e il ricovero di minori in isti­tuti di educazione e di istruzione e per contribu­ti e sussidi nelle spese di ricovero di malati po­veri in istituti e luoghi di cura») che presenta la necessaria disponibilità di fondi, ed ai corrispon­denti capitoli di spesa dei successivi esercizi fi­nanziari.

 

 

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE A SCOPO EDU­CATIVO

 

Art. 1. - Il servizio di affidamento familiare na­sce nell'ambito del Servizio Sociale della Regio­ne ed usufruisce dell'apporto di tecnici e di strut­ture idonee ad assicurare un livello di organizza­zione e di intervento adeguato a favore dei mino­ri in stato di disadattamento socio-familiare.

Art. 2. - Il servizio di affidamento familiare a scopo educativo deve poter utilizzare in perma­nenza il personale specializzato che presta servi­zio presso l'Assessorato Regionale alla Sanità e Assistenza Sociale, il quale deve operare in équipe.

Art. 3. - Alla famiglia affidataria, nel cui ambi­to si svolgono processi fondamentali di identifi­cazione e quindi di ristrutturazione della perso­nalità disadattata, viene riconosciuto un obietti­vo ruolo tecnico e, pertanto, essa partecipa su di un piano di parità e contribuisce a tutte le prin­cipali decisioni della équipe riguardanti l'educa­zione ed una eventuale terapia del minore affi­dato.

Art. 4. - Il numero dei bambini affidati presso la stessa famiglia non può essere superiore a due, eccezionalmente tre quando si tratta di mi­nori tutti maggiori dei sei anni di età. Se poi la famiglia è un focolare di educatori specializzati, il numero dei bambini potrà essere portato a cin­que, tenuto però conto del numero degli eventua­li bambini propri degli educatori del focolare.

Art. 5. - La preparazione delle famiglie al ruolo che esse devono adempiere verso i minori affidati viene attuata mediante l'utilizzazione di dinami­che di gruppo. I gruppi sorgono e vengono anima­ti per iniziativa dell'équipe del servizio di affida­mento familiare; si configurano, secondo le ca­ratteristiche di strutturazione e la periodicità di incontro dei cosiddetti «gruppi di discussione». È lasciata tuttavia aperta la possibilità, quando la situazione lo richieda e lo permetta, che tali gruppi giungano ad attuare la dinamica propria dei cosiddetti «gruppi terapeutici».

Art. 6. - Sarà compito dei tecnici dell'équipe, in particolare dell'assistente sociale, promuove­re l'attuazione di incontri periodici individuali con la famiglia preferibilmente presso il suo domi­cilio. La famiglia sia negli incontri di gruppo che negli incontri individuali, è tenuta a dare comuni­cazione dei problemi e delle difficoltà che insor­gono nello stato di salute dei minori, nel loro comportamento in famiglia, a scuola e nell'am­biente.

Art. 7. - Il reperimento delle famiglie viene at­tuato:

- tramite canali usuali del servizio di assisten­za sociale;

- mediante forme varie di pubblicità date al pro­blema;

- mediante presentazione di famiglie candidate da parte di famiglie già affidatarie;

- mediante segnalazione di enti interessati.

Art. 8. - Nelle famiglie affidatarie sono ricer­cate orientativamente le seguenti caratteristiche:

- qualità affettive ed educative suscettibili di assicurare al minore quei sentimenti di ac­cettazione, di controllo e di sicurezza che ne favoriscono e condizionano la maturazione della personalità;

- livello di comprensione psicologica reciproca tra famiglia e minore;

- sincero desiderio di partecipare all'educazio­ne del minore ed altri aspetti della motivazio­ne della famiglia all'affidamento;

- età e stato di salute dei membri della fami­glia;

- caratteristiche dell'abitazione e del luogo di residenza in relazione ai bisogni del minore; - integrazione della famiglia nell'ambiente so­ciale.

Art. 9. - Le abitazioni delle famiglie che ricevo­no minori in affido familiare devono offrire con­dizioni di igiene, di sicurezza e di salubrità sod­disfacenti. In particolare ogni minore deve avere un letto proprio situato in una camera non occu­pata abitualmente da adulti. La famiglia affidata­ria è tenuta a presentare annualmente al servizio sociale della Regione un certificato attestante lo stato di sana costituzione dei suoi membri.

Art. 10. - Presso il servizio sociale della Regio­ne viene custodita una cartella del minore in affi­damento che comprende:

- i risultati degli esami medici, psicologici e dell'inchiesta sociale con le eventuali indica­zioni di trattamento previste;

- l'aggiornamento delle variazioni dello stato di salute fisica del minore, della situazione so­cio-ambientale, del rendimento scolastico ecc.;

- i risultati degli esami di ogni tipo attuati du­rante l'affidamento.

Art. 11. -Affinché il minore affidato possa usu­fruire, in caso di malattia, di un pronto interven­to, se ne garantisce l'assistenza medica richie­sta da ogni singolo caso. Nel trattamento specia­listico è prevista la possibilità di ricorso a tera­pie specializzate presso il Centro di Medicina Preventiva o presso ambulatori ospedalieri.

Art. 12. - Il servizio di affidamento familiare provvede a far stipulare un contratto di assicura­zione, tramite il quale i minori affidati e le fami­glie affidatarie sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provoca.

Art. 13. - Il servizio di affidamento familiare an­nette grande importanza al fatto che la famiglia naturale e la famiglia affidataria mantengano tra loro validi rapporti e legami. Alla famiglia affidataria, quindi, in virtù del ruolo terapeutico che le è riconosciuto, compete l'impegno di suscitare, mantenere e incrementare validi rapporti con la famiglia naturale, sempre che non ostino, nei sin­goli casi, controindicazioni specifiche di tipo giu­ridico o psicologico. L'équipe del servizio di affi­damento familiare affianca la famiglia naturale e la famiglia affidataria nel compito di mantenere attivo tale rapporto.

Art. 14. - Come corrispettivo delle prestazioni di ogni natura fornite dalla famiglia affidataria al minore in affidamento, l'Amministrazione Regio­nale della Valle d'Aosta si impegna a pagare alla famiglia stessa una indennità mensile di L. 80.000 per ogni bambino affidato, con una percentuale variabile in più o in meno del 25%.

Dall'ammontare del corrispettivo suddetto so­no escluse le spese relative al contratto di assi­curazione, previste dal precedente art. 12.

Nulla è dovuto alla famiglia affidataria da par­te della famiglia naturale.

 

 

II

DELIBERA DELLA REGIONE PIEMONTE DEL 26-9-1975

 

Viste le deliberazioni n. 39-8599 in data 16-5­-1973 e n. 6-2875 in data 15-7-1975 relative all'assistenza di inabili al lavoro di cui all'art. 154 del R.D. 18-6-1931 n. 773;

Considerato che anche in seguito al mancato pagamento da parte dell'ONMI delle rette relati­ve all'assistenza di minori, si è venuta a creare una situazione di grave disagio di cui occorre por­re rimedio attraverso l'intervento della Regione;

Visti gli artt. 176 e 178 del R.D. 15-4-1926, n. 718, i quali prevedono che i minori degli anni 12 - ora degli anni 14 - debbano essere di regola collocati presso famiglie e che i fratelli e sorelle debbano essere collocati presso la stessa fami­glia o almeno nello stesso Comune, e che solo allorché non sia attuabile od opportuno tale col­locamento presso famiglie o istituzioni organiz­zate sul tipo della famiglia, i minori possano es­sere ricoverati in istituti;

Considerato che per i motivi su esposti pare necessario evitare per quanto possibile ricoveri emarginanti in istituti per minori e, in alternati­va, privilegiare le iniziative di affidamento fami­liare o di affidamento a gruppi famiglia;

Visto che nel cap. 514 del bilancio di previsio­ne 1975 risultano impegnate L. 14.000.000 e che si rende pertanto disponibile la somma di L. 41.000.000;

Ritenuto opportuno incentivare l'attività nel senso suesposto da parte di Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane, e che per tale atti­vità si rende necessario erogare contributi con le seguenti modalità:

- agli Enti predetti verrà rimborsata in tut­to o in parte la spesa sostenuta per affidamenti a famiglie o gruppi di famiglia, sulla base di decon­ti trimestrali e previa autorizzazione di affido da parte di questa Amministrazione regionale;

- per ottenere tale autorizzazione l'Ente in­teressato dovrà produrre relazione circa la neces­sità dell'intervento richiesto e l'idoneità della fa­miglia o del gruppo famiglia affidatari;

- la spesa per la suddetta assistenza farà carico al cap. 414 del bilancio di previsione 1975

e verrà impegnato in sede di liquidazione dei de­conti trimestrali relativi all'assistenza medesima;

La Giunta regionale, unanime,

DELIBERA

a parziale modifica delle deliberazioni n. 39-8599 in data 16-5-1973 e n. 6-2875 in data 15-7-1975 con­cernenti l'assistenza di inabili al lavoro che ver­sino nelle condizioni di cui all'art. 153 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773:

1) di attivare il servizio di affidamento a fami­glie o a gruppi famiglia, ai sensi degli artt. 176 e 178 del R.D. 15-4-1926, n. 718;

2) per tali fini, di concedere contributi a Co­muni, Consorzi di Comuni e Comunità montane con le seguenti modalità:

- agli Enti predetti verrà rimborsata in tut­to o in parte la spesa sostenuta per affidamenti a famiglie o gruppi famiglia, sulla base dei deconti trimestrali e previa autorizzazione di affido da parte di questa Amministrazione regionale;

- per ottenere tale autorizzazione l'Ente in­teressato dovrà produrre relazione circa la ne­cessità dell'intervento richiesto e l'idoneità della famiglia o del gruppo famiglia affidatari;

- la spesa per la suddetta assistenza farà carico al cap. 514 del bilancio di previsione 1975 e verrà impegnata in sede di liquidazione dei de­conti trimestrali relativi all'assistenza medesima.

La spesa, quale risulterà autorizzata con impe­gno assunto ai sensi dell'art. 49 del R.D. 18-11­-1923, n. 2440, farà carico per l'esercizio finanzia­rio 1975 al cap. 514 per la somma di L. 35.000.000.

 

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