Prospettive assistenziali, n. 32, ottobre-dicembre 1975

 

 

ATTUALITÀ

 

ESCLUSIONE, MAGISTRATURA E LOTTE SOCIALI

FRANCO OCCHIOGROSSO

 

 

L'articolo che segue è un'ampia sintesi di par­te della relazione di gruppo, presentata dalla Se­zione Pugliese di Magistratura Democratica al Congresso della corrente, svoltosi a Napoli dall'11 al 31 aprile 1975.

 

I problemi della persona e della famiglia

I problemi della persona e della famiglia sono stati finora studiati nella sola dimensione priva­tistica, come ha ampiamente ribadito la vasta let­teratura giuridica prodotta in occasione della re­cente riforma del diritto di famiglia. Per conse­guenza, si sono affrontati i problemi riguardanti il nucleo familiare, esaminandoli esclusivamente dall'interno, cioè in funzione dei rapporti recipro­ci tra i suoi componenti. Sono state invece igno­rate del tutto le dimensioni del problema dal pun­to di vista sociale e - in senso tecnico - dal punto di vista del diritto pubblico, il cui esame consente di cogliere più ampi e corretti contorni delle problematiche relative alla famiglia, con particolare riferimento al fenomeno della esclu­sione.

Si è, in sostanza, perpetuato il tradizionale si­stema di guardare al problema in maniera setto­riale, sistema certamente favorito dalla rigorosa distinzione tra diritto privato e diritto pubblico che, determinando una netta separazione tra i due campi senza alcun collegamento reciproco, non ha certamente giovato ad una visione globa­le di esso.

Il principio cardine che regola la materia dell'assistenza è fissato nell'art. I della L. 17 luglio 1890 n. 6972 (e norme modificatrici), il quale - malgrado il tempo trascorso - resta il testo fon­damentale del settore. Esso individua i fini delle istituzioni pubbliche di assistenza stabilendo che essi sono:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità, quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o me­stiere, o in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

A ben vedere, si tratta dello stesso contenuto (educare, mantenere, istruire) della patria pote­stà, con l'aggiunta del richiamo all'inserimento nel ciclo di produzione. È facile, quindi, dedurre che in base a questa norma viene legalmente ri­conosciuta l'esistenza di un potere tutorio sui «poveri», cioè sui più deboli esponenti del pro­letariato e del sottoproletariato da parte dei com­ponenti le istituzioni di beneficenza, le quali sono amministrate da un comitato di «patroni» e di cui può far parte il «benefattore», in sostanza da parte della borghesia.

La conferma testuale di ciò è nell'art. 7 della stessa legge che attribuisce alle congregazioni di carità (oggi E.C.A.) la cura degli interessi dei poveri del comune e la rappresentanza legale di essi dinanzi all'autorità amministrativa e giudi­ziaria. L'art. 59 della stessa legge elenca, come già si è rilevato, alcune istituzioni per poveri: isti­tuti di beneficenza, brefotrofi, manicomi, rifor­matori ecc. V'è poi da rilevare che, secondo la legislazione assistenziale, «il povero» non ha famiglia: egli è, infatti, considerato o come singo­lo (art. 72-78, 78 bis) oppure come gruppo socia­le («i poveri»: artt. 1 e 7 id.). L'unica eccezione è nell'art. I L. 3 giugno 1937 n. 847, che ha istitui­to l'E.C.A.: si tratta, però, di un'indicazione del tutto priva di concreto significato, in quanto non comporta alcun intervento differenziato rispetto a quelli predisposti per i singoli individui: infatti, famiglia e individuo sono considerati, in maniera singolare, destinatari di assistenza generica da realizzarsi con sussidi vari. In sostanza, la legge n. 6972 del 1890 - che, come si è detto, è fonda­mentale nell'assistenza - parte dal presupposto di una riconosciuta inferiorità totale del «pove­ro» rispetto a chi povero non è: inferiorità economica, inferiorità morale, inferiorità nei suoi rapporti con la pubblica autorità. Tale presuppo­sto costituisce la base che giustifica una vera e propria colonizzazione di una classe sociale sull'altra, la quale viene privata del potere di auto­gestire i suoi bisogni familiari e le relative risor­se, nonché della capacità giuridica nei confron­ti delle autorità. I bisogni personali e familiari, che nelle altre classi sociali vengono autogesti­ti in via privata, ricevono, invece, per quanto ri­guarda proletariato e sottoproletariato, una ge­stione pubblica, che - intesa in termini di be­neficenza - è stata il modo rozzo paternalistico con cui una classe sociale ha amministrato i biso­gni dell'altra e che si perpetua tuttora, anche se viene talora riproposta in maniera più sottile ma sostanzialmente identica con la tecnicizzazio­ne dei servizi e con la delega della gestione di es­si a favore dei tecnici.

Ed è importante sottolineare che l'assistenza è frutto della stessa logica che porta all'esclusio­ne: l'una e l'altra sono facce della stessa meda­glia. Tant'è che le risorse non sono amministrate al solo scopo di rispondere ai bisogni, ma in fun­zione delle possibilità di reinserimento o rientro dell'assistito nel ciclo produttivo, che viene fat­to coincidere con il suo inserimento sociale (1).

La stessa logica è in leggi più recenti quali il D.L.L. 2 marzo 1945 n. 172 e il D.P.R. 19 agosto 1954 n. 968 (2).

Sono, pertanto, valide le osservazioni del Rus­so, che ha condotto un attento studio in materia: il chiedere, nella società capitalistica, presuppo­ne già un rapporto di sudditanza con chi dà; e questo genera, data una generale «richiesta», un capillarizzato «dare» nei modi voluti dall'esten­sore del servizio sociale. Ciò si traduce, su larga scala, in un efficiente controllo sociale sulle clas­si subalterne. In questo modo i fruitori dell'assi­stenza vengono legati, data la condizione di biso­gno, alla istituzione tramite un mutuo accordo, secondo cui al ricevere deve corrispondere una incondizionata « fiducia politica » in chi elargisce il servizio sociale (3).

Questa prospettiva ha permesso e favorito la proliferazione degli enti di assistenza, al punto che oggi si fa difficoltà anche ad indicarne il nu­mero, il quale è comunque rilevantissimo (4).

È certo superfluo soffermarsi sui criteri, secon­do cui è stata ed è gestita l'assistenza. Si pos­sono senz'altro richiamare le esemplificazioni ri­portate dalla recente pubblicistica in materia, tanto rilevanti da non richiedere alcun commen­to (5). Ad esse passiamo limitarci ad aggiungere un esempio di limitate dimensioni, ma non meno significative.

Si tratta del risultato di una indagine svolta nel comune di Molfetta da una assistente sociale per conto del tribunale per i minorenni di Bari e relativa all'anno 1974 (6). Si è accertato che dei 130 bambini di Molfetta assistiti da vari enti con ricovero in istituti assistenziali, solo 50 erano ospitati da istituti della stessa città e, quindi, po­tevano mantenere con le famiglie rapporti quoti­diani. Ciò, pur essendovi in Molfetta una capien­za in istituti per un totale di 180 posti complessi­vi. Si è anche potuto rilevare che i bambini prove­nivano da quartieri diversi della città con accen­tuata prevalenza per le zone del centro, mentre solo 5 bambini provenivano dal quartiere-ghetto, il rione Madonna dei Martiri. Si è dedotto innan­zi tutto che non vi è necessariamente rapporto tra bisogno e intervento assistenziale e, più in particolare, che non sempre ad un intervento as­sistenziale corrisponde un autentico bisogno; mentre, d'altra parte, non sempre a un bisogno autentico corrisponde un intervento assistenziale.

Si è dedotto anche che il ricovero in istituto viene effettuato senza tenere in alcun conto le esigenze affettive dei bambini e delle famiglie, ma seguendo criteri diversi e, per lo più, senza seguire alcun criterio, ma in maniera clientelare.

I genitori dei bambini interpellati nel corso dell'indagine, hanno dichiarato tutti di aver avuto bisogno di rivolgersi a persone influenti (tra cui parroci, dame di carità, un vescovo e un sindaca­lista) per ottenere l'assistenza, identificata col ricovero, dei figli. Essi, comunque, non hanno mai potuto scegliere l'istituto al quale affidare il figlio, perché tale scelta veniva effettuata diret­tamente dall'ente assistenziale.

Ora, se tutto ciò è vero, ci possiamo rendere conto che non sono valide certe affermazioni o certe posizioni politiche assunte in occasione della riforma del diritto di famiglia. In un dibat­tito televisivo svoltosi nel marzo u.s., tutti i rap­presentanti dei partiti dell'arco costituzionale fu­rono concordi nel difendere l'autonomia della fa­miglia dal pericolo dell'ingerenza del giudice e di ogni pubblica autorità. Illustri studiosi hanno so­stenuto lo stesso orientamento, parlando signifi­cativamente di famiglia sotto tutela con riferi­mento al pericolo dell'ingerenza del giudice.

La situazione esposta dimostra che la famiglia è soggetta a pressioni, a smembramenti, a tutela sin dal 1890 o, per meglio dire, che ciò avviene per la famiglia povera ed esclusa sicché vi è il rischio che la difesa dell'autonomia della fami­glia, così come è stata fatta, cioè con riferimen­to alla sola materia privatistica, significhi spes­so - inconsapevolmente o no - difesa dell'au­tonomia della sola famiglia borghese e, in sostan­za, perpetuazione dell'esclusione di classe e del­la soggezione per la famiglia «povera». Con que­sto non si vuole sostenere la necessità di inge­rire il giudice nella famiglia (ingerenza che per altro il giudice dei minori già esercita nella fami­glia proletaria o sottoproletaria), ma si vogliono solo sottolineare le carenze ed insufficienze at­tuali, aggiungendo che comunque, sotto una for­male autonomia familiare, può talora anche na­scondersi l'affermazione reale del potere di chi, fornendo alla famiglia delle risorse economiche, si serve di tale situazione per condizionare a suo piacimento l'autonomia degli altri componenti, decidendo per essi e su di essi.

 

La magistratura

Se ora passiamo a considerare la famiglia nell'ambito dell'attività giudiziaria, rileviamo che an­che in questa sede si realizza quella duplicazio­ne di interventi già evidenziata per i bisogni fa­miliari in sede stragiudiziale. Della famiglia si oc­cupano, infatti, sia il tribunale ordinario in sede civile, sia il tribunale per i minorenni.

Non c'è dubbio che questi due organismi giu­diziari siano formalmente predisposti dalla legge per conoscere situazioni differenti, essendo l'uno chiamato a decidere separazioni familiari, divorzi e affidamento dei figli; l'altro a dare protezione ai minori e a disporne l'affidamento come effetto di una pronunzia di decadenza o di limitazione della potestà dei genitori.

Ma, se si guarda ai risultati, agli effetti di tale disciplina e si considera il fenomeno nelle sue linee di orientamento prevalenti, si accerta che la realtà non è nei termini indicati dalla legge, ma in termini diversi: infatti, si nota che è per lo più la borghesia che si rivolge al tribunale ordina­rio e che, grazie alla presenza dei difensori, gra­zie all'uso più largo della separazione consensua­le omologata e, comunque, ai più limitati poteri di intervento del tribunale ordinario, finisce per ge­stire in modo relativamente più autonomo (anche se non necessariamente più giusto o corrispon­dente all'interesse dei figli) anche il momento pa­tologico della vita familiare. Al contrario, l'im­mediatezza del rapporto cittadino-giudice conse­guente alla facoltatività della presenza dei difen­sori e, in concreto, alla loro quasi totale assen­za; i più ampi poteri di intervento del giudice dei minori (trattandosi di giudizio di volontaria giu­risdizione); la mancanza di spese giudiziarie; la rapidità delle decisioni conseguente alla mancan­za di forme e di contraddittorio tecnico, fanno sì che chi è più bisognoso e privo di protezione, e cioè chi appartiene alle classi subalterne, si ri­volga al tribunale per i minorenni, il quale, in tal modo, grazie anche ad alcuni orientamenti giurisprudenziali consolidati (7), finisce per discipli­nare, soprattutto con riferimento all'affidamento dei figli, gran parte delle separazioni di fatto tra coniugi «poveri».

Non è un caso che il tribunale per i minorenni abbia acquistato importanza sia nel mondo giudi­ziario che nell'opinione pubblica soprattutto dopo l'entrata in vigore della legge sull'adozione spe­ciale (L. 5 giugno 1967 n. 431), e cioè solo quan­do - come si è giustamente rilevato da Cappelli­-Cividali (8) - la borghesia si è decisamente av­vicinata al tribunale dei minorenni sotto la specie di coppie di coniugi, che proponevano domande di adozione. Si spiega allora che la legge sull'orga­nico dei magistrati minorili sia stata promulgata solo nel 1971, e cioè ben 37 anni dopo l'istituzio­ne dei tribunali per i minorenni.

Non c'è dubbio quindi che la magistratura mi­norile sia a costante contatto con il fenomeno della esclusione sotto un duplice profilo: da un canto per il tipo di «clientela», che per lo più le si rivolge (minori delle classi subalterne), dall'al­tro per il tipo di risposta che a tali bisogni essa dà o è costretta a dare per l'impossibilità di in­terventi alternativi (ricovero in casa di rieduca­zione, collocamento in istituto assistenziale pre­vio allontanamento dalla famiglia, ecc.). Ed è in­teressante rilevare la costante contraddizione che vive questa magistratura, la quale, mentre da un lato proclama di ispirare la sua azione all'esclusivo interesse del minore e afferma di do­ver essere «parziale» in tal senso, dall'altro ha svolto e continua - nella sua grande maggio­ranza - a svolgere interventi obiettivamente emarginanti per i minori; finendo essa stessa per far parte di quel sistema, che, mentre consente l'autogestione dei problemi familiari della bor­ghesia, gestisce direttamente e in modo tradi­zionalmente paternalistico e repressivo i bisogni minorili delle classi meno abbienti.

Oltre alla magistratura minorile ci sono altri settori della magistratura che vengono a contat­to con il fenomeno dell'esclusione: così il giu­dice di sorveglianza penale, sia in rapporto all'espiazione della pena, che all'applicazione delle misure di sicurezza (in particolare manicomi giu­diziari), il giudice che autorizza il ricovero in ospedale psichiatrico e ne dispone le dimissioni e, in modo diverso, anche il giudice del lavoro (qui va esclusivamente intesa solo come esclu­sione di classe non come isolamento in una isti­tuzione totale).

Ciascuno di questi problemi è giunto volta per volta all'attenzione dell'opinione pubblica e ciò è stato talora merito di magistrati avanzati (in tale prospettiva si pongono le indagini sugli isti­tuti assistenziali per minori svolte nel 1971 dal giudice tutelare di Roma e, altrove, da diversi altri magistrati minorili; le vicende dei magistra­ti «scomodi» sia come giudici di sorveglianza che come giudici del lavoro (9); talora è stato invece merito di altri gruppi di operatori politi­cizzati (psichiatria democratica).

Tutti questi problemi costituiscono indubbia­mente aspetti diversi di una unica realtà, che è l'emarginazione. Ma sembra di poter rilevare che finora ciascuno dei vari aspetti ha costituito og­getto autonomo di attenzione: è mancata cioè una visione globale e unificante del fenomeno esclusione in rapporto alla magistratura. Si apre in questa linea una problematica di dimensioni molto ampie, diretta a cogliere tutti i momenti di analogia del fenomeno nelle diverse realtà escludenti: in questa sede si può solo suggerire la opportunità che essa sia oggetto di appro­fondimento. Ci si può, invece, qui limitare a co­gliere qualche aspetto più evidente del rappor­to magistratura-esclusione. In tutte queste si­tuazioni v'è una realtà ambientale, che limita gravemente l'autonomia dell'individuo o, comun­que, in qualche modo lo emargina. Ma vi è in tutte queste realtà anche la presenza di un giu­dice che, secondo la formula tradizionale, viene chiamato dall'ordinamento a difendere il diritto del singolo sia nel senso di verificare se sussi­stono le condizioni perché debba subire le limitazioni personali derivanti dall'ingresso in carce­re o in manicomio ecc., sia nel senso di seguire il soggetto nell'ambito della istituzione totale. Nella sostanza, si è ormai acclarato che l'in­tervento del giudice è qui lo strumento necessa­rio al sistema per giustificare sul piano formale l'intervento repressivo e per legittimare l'emar­ginazione nelle istituzioni.

È tuttavia da rilevare che il ruolo del giudice, quale in questa realtà si delinea viene anche for­malmente riconosciuto, non è quello tradizionale del giudice neutrale al di sopra delle parti, ma, invece, quello di un giudice inserito in una real­tà sociale emarginante e dichiaratamente posto «a difesa» del più debole (sia esso di volta in volta il minore, il malato di mente ecc.). Questo potrebbe essere, forse, il primo concreto realiz­zarsi di quel ruolo del giudice posto a difesa del più debole, che da tempo è stato delineato e pro­posto da M.D., se, ovviamente, il giudice fosse disposto a una difesa sostanziale e non mera­mente formale dell'escluso e riempisse, quindi, di un contenuto valido quello che oggi è per lo più un mero ruolo formale.

Vi è da aggiungere anche che di questi ruoli solo quello più recente, cioè quello del giudice del lavoro, si fonda e si collega strettamente a lotte sociali e a conquiste legislative dei lavo­ratori (statuto dei lavoratori); gli altri hanno una origine diversa (il giudice minorile nasce in pie­na epoca fascista) e sono del tutto scollati dalle lotte sociali e dal mondo sindacale. In questa sede ci si vuole soffermare più dettagliatamente su uno di questi momenti di collegamento della magistratura con l'emarginazione e precisamen­te su quello relativo ai minori e alla magistratu­ra minorile: ciò sia perché questo settore è quello più noto a chi ha redatto questa relazione e vi opera da tempo, sia perché in esso si so­no costituite situazioni peculiari non riscontra­bili in altri settori degni di attenzione.

 

La magistratura minorile

Gli studi che si sono occupati della magistra­tura italiana non si sono soffermati a considera­re il fenomeno atipico della magistratura mino­rile. Si tratta di un fenomeno atipico, perché questa magistratura si è sempre più venuta po­nendo come una magistratura nella magistratura. A differenza di tutti gli altri magistrati, i giudici minorili hanno costituito un'associazione auto­noma con il nome di associazione giudici mino­rili - il quale ha sostituito da qualche anno quello precedente di unione giudici minorili -, che pubblica un suo bollettino (10) e che non si limita a favorire i rapporti interni tra magistrati operanti nello stesso settore, ma si pone come tale anche all'esterno, in quanto instaura rap­porti con il consiglio superiore della magistra­tura e con enti, partecipa a convegni presentan­do suoi documenti: realizza - in sostanza - una «politica» sua propria, sia pure limitata al­la materia minorile, ma del tutto avulsa da quel­le delle associazioni nazionali di magistrati ita­liani (A.N.M. e U.M.I.), con le quali, anzi, ha un rapporto di totale, reciproca ignoranza, anche se poi i magistrati minorili sono iscritti come gli al­tri anche ad una di queste ultime.

La presenza della magistratura minorile all'e­sterno, la sua «politica», si è evidenziata soprat­tutto negli ultimi anni in occasione di lotte per la conquista dei diritti civili: si possono ricordare efficaci interventi svolti da magistrati minorili in occasione del referendum del 12 maggio 1974, diversi contributi per la riforma del diritto di fa­miglia, molteplici documenti presentati a con­vegni (11). E non c'è dubbio che gli orientamenti espressi conseguenti alla specializzazione del giudice, segnino certamente un notevole progres­so nello studio delle problematiche minorili e uno stimolo alla discussione sul ruolo del giudi­ce. Vi sono tuttavia molti motivi di dissenso, che esporremo tra breve.

 

Consideriamo come il giudice minorile vive il suo ruolo e guarda alla realtà su cui opera: il che si desume facilmente dai suoi scritti.

La figura del giudice è vista come un servizio alla famiglia. Si rifiuta, cioè, il giudice neutrale, imparziale, freddo e distaccato delle cause ci­vili e si propugna il giudice minorile come colui che svolge «un ruolo di avvicinamento della par­te, di persuasione, di chiarimento civico della re­sponsabilità che incombe al genitore, di conti­nuo assorbimento delle tecniche e dei giudizi ambientali e sociali e soprattutto di penetrazio­ne, attraverso i parametri psicologici, della per­sonalità dei soggetti», che ha un ruolo «dina­mico e attivo», che svolge «un servizio e non compie un atto autoritario» (12). Si precisa che il giudice minorile ha un'unica competenza, quel­la del diritto all'educazione del minore, diritto «la cui tutela la società non può affidare che ad un magistrato specializzato, essendo evidente che non è più ipotizzabile il suo affidamento esclusivo o ai genitori o ad altri gruppi, essendo tale diritto il presupposto di ogni altro diritto e in particolare dei diritti di libertà nei quali si ra­dica la dignità, lo stesso esistere di un cittadino libero» (13). Si propugna, cioè, il ruolo del giu­dice minorile come giudice «parziale» a favore del minore, come promotore dei diritti del mino­re, come giudice «diverso».

Ciò che, tuttavia, suscita notevoli perplessità è, da un canto, la mancanza di una visione globa­le del problema relativo al ruolo del giudice, ef­fetto forse della settorializzazione del problema con la limitazione alla sola dimensione minorile; dall'altro, la mancata considerazione, nelle ana­lisi del problema, della realtà classista della no­stra società.

Si delinea, come si è visto, un giudice «nuo­vo», un giudice promotore di diritti del minore: ma questa figura diversa di giudice non rinviene da un'analisi sociale della realtà globalmente considerata e non viene ritenuta un modello va­lido per il giudice «tout court» in qualunque set­tore egli operi: non si propugna, insomma, la necessità di un giudice promotore dei diritti del cittadino più debole, che in questo caso è il mi­nore, ma in altri potrebbe ben essere il malato di mente, il detenuto, in una parola l'escluso. Que­sta nuova dimensione del giudice è, invece, con­siderata un mero effetto della specializzazione del giudice minorile ed un modo per distinguer­lo dal giudice degli adulti, il cui ruolo attuale (pur criticato con riguardo alle decisioni in ma­teria familiare per la mancata specializzazione, di cui ha dato talora prove evidenti e clamorose) non viene assolutamente discusso, ma è anzi pienamente accettato. Si è detto, infatti, che mol­ti giudici minorili sono stati portati «a distingue­re in maniera sempre più netta la giustizia dei minori da quella degli adulti. Ma ciò costituisce un grave pericolo per la società, giacché, nella misura in cui il giudice minorile ritiene di realiz­zare i propri obiettivi separandosi dal corpo giu­diziario, il suo atteggiamento sarà percepito dall'opinione pubblica come palese riprovazione del­la giustizia degli adulti, del suo stile, dei suoi obiettivi e dei suoi mezzi...» (14).

L'effetto esterno più rilevante di questa situa­zione è il notare la diversa collocazione che al­cuni giudici minorili possono assumere a secon­da che affrontino problemi giudiziari generali o problemi minorili: si riscontrano, infatti, situa­zioni palesemente contraddittorie di alcuni giu­dici minorili, che nel loro settore svolgono un ruolo estremamente avanzato, mentre allo stes­so tempo si collocano nella corrente più conser­vatrice dell'A.N.M.; situazioni opposte a quelle di altri che, avendo posizioni di retroguardia sui problemi minorili, si collocano in posizioni suffi­cientemente avanzate nell'ambito dell'A.N.M.

D'altra parte, il ruolo di promotore di diritti del minore, affidato al giudice, è solo un'afferma­zione teorica priva di contenuti concreti, perché, mentre si attribuisce al minore il diritto all'edu­cazione, diritto «che si estrinseca non solo nei confronti dei titolari della patria potestà..., ma anche nei confronti dello stato» (15), si precisa poi che «la promozione del diritto del minore... non postula la individuazione di «specifici dirit­ti azionabili da parte del minore, ma piuttosto la rimozione di tutti gli ostacoli che ne limitano o ne condizionano l'armonico sviluppo della per­sonalità. Ciò, è ovvio, richiede da una parte la partecipazione attiva della collettività perché possano rendersi efficienti ed attuabili le risorse comunitarie di base, dall'altra una effettiva e concreta volontà del potere politico perché si provveda alla creazione delle strutture necessa­rie e sufficienti per lo sfruttamento di tali risor­se» (16). Ciò vuol dire, in sostanza, che il dirit­to all'educazione potrà realizzarsi solo quando il potere politico lo vorrà e che il giudice minori­le si limita ad un mero auspicio verbale in tal senso.

Pertanto, una idealizzazione, una mitizzazione teorica del ruolo del giudice minorile (teorica, perché trova limitatissimi riscontri nella realtà dei nostri tribunali minorili) ha portato all'isola­mento di questo giudice sia rispetto alla totali­tà della magistratura, nei riguardi della quale non si pone neppure in posizione dialettica; sia rispetto alla società che non accetta, come si è innanzi rilevato, il giudice quale tutore del dirit­to all'educazione del minore.

Ma motivi di perplessità, come si è detto, sor­gono anche dalla mancanza di considerazione della realtà classista della nostra società. L'a­nalisi che è a monte degli orientamenti della ma­gistratura minorile è equivoca: dire che il giudi­ce deve compiere una scelta di campo a favore del minore non significa dire che il giudice deve compiere una scelta di classe. Anzi, il porre sul­lo stesso piano il minore che nasce nel proleta­riato con quello ricco; il porre sullo stesso pia­no e colpevolizzare allo stesso modo il genitore abbiente e quello povero significa assumere una posizione interclassista, che acquista il preciso valore di una scelta di classe a rovescio.

Si è detto che «non si trovano famiglie più fortemente segnate dalla spinta all'accumulazio­ne, all'identificazione economica, che le famiglie degli immigrati meridionali nei centri di più avan­zata industrializzazione. In esse i figli non esisto­no più, si trasformano in pesi sempre meno ac­cettati, perché condizionano la possibilità di svol­gere lavori remunerati o in mezzi, macchine da poter usare per aumentare gli introiti familiari. Le famiglie di ogni ceto, quindi, sono ugualmente avvelenate: ciascuna delle nostre famiglie, nes­suna esclusa» (17). Ma ciò significa trascurare che proprio il povero è il più esposto al bombar­damento consumistico, a cui è sottoposto e di cui diviene vittima con le conseguenze indicate, appunto perché ha minori capacità critiche, mi­nore spazio di scelta, di dire di no rispetto al non povero. Significa voler ignorare le risultanze po­ste in evidenza dalia psicologia della povertà che, come si è detto, pone il problema in termini di psicopatologia.

Ed ecco allora che anche altre posizioni posso­no divenire discutibili. Così, ad esempio, quan­do in sede di applicazione della legge sull'ado­zione speciale si rileva che la legge non vuole essere un mezzo classista di espropriazione dei figli dei poveri in favore delle famiglie abbien­ti (18) si fa un'affermazione solo parzialmente vera, perché non c'è dubbio che i minori adotta­bili sono tutti figli di poveri e non si conosce un solo caso di figlio di «ricchi» (pur con famiglia disgregata), per il quale questa legge sia stata applicata. Né può valere rilevare che, in caso di mancata adozione, questi minori resterebbero in istituti «affidati alle amorevoli cure della Pa­gliuca di turno», (19) perché è agevole risponde­re che per la grande maggioranza dei bambini istituzionalizzati non vi sono condizioni per pro­cedere all'adottabilità - così, per i figli di emi­granti (i cd. orfani di frontiera), per i tanti orfani di un solo genitore o figli di malati di mente ecc. -, onde la soluzione del problema non è certo in una maggiore efficienza applicativa dell'adozione speciale (20), ma nell'abolizione degli istituti e nella creazione di un sistema che dia adeguate risposte ai bisogni primari di tutti i cittadini mi­nori e adulti.

Quando poi si individua il concetto di abban­dono colpevole dei genitori nella loro «ignavia ed irresponsabilità», accertabile mediante il con­fronto della loro condotta con quella di altre per­sone di analoga condizione economica e nelle stesse condizioni di sviluppo psichico e cultu­rale (21), si adotta un criterio estremamente equivoco. A parte, infatti, la difficoltà di indivi­duare dei termini di confronto realmente validi, v'è da aggiungere che, comunque, una tale di­mostrazione sarebbe scarsamente significativa. Tanto per fare un esempio chiarificatore, consi­deriamo il caso di due giovani che abbiano tra­scorso molti anni della loro infanzia in istituto, subendone certamente dei danni psichici, ma in misura diversa. Ora, quando di questi giovani, di­venuti adulti, l'uno, a differenza dell'altro, avrà un comportamento irresponsabile verso il figlio, si potrà considerarlo tranquillamente genitore colpevole e procedere alla dichiarazione di adot­tabilità di suo figlio?

Più in generale ci sembra che in tal modo si finisca per colpevolizzare il genitore povero, fru­strato dalla realtà che vive quotidianamente, re­so incapace di assolvere il suo ruolo con il ri­schio che la vittima di una condizione sociale sia considerata responsabile verso il figlio del suo essere povero e, quindi, incapace, cioè di cose che certamente non ha voluto. Certo il problema richiede una soluzione che tuteli i minori anche in questa situazione; ma essa non è certo l'a­dozione.

Ancora, quando si sollecita l'intervento sem­pre maggiore della comunità nei problemi fami­liari e dei minori dando rilievo positivo a quanto in tal senso avviene in altri Paesi, si afferma un principio teoricamente valido, ma si trascura che la nostra non è una comunità di eguali e che in tale realtà molto spesso avviene che i bisogni di una famiglia abbiente vengano risolti a spese di quelli di una famiglia proletaria: non raramen­te é possibile verificare che delle madri siano indotte a lasciare i figli in istituto per poter svol­gere il lavoro di collaboratrici domestiche a tem­po pieno o con orari molto faticosi presso fami­glie borghesi le quali non accettano presso di loro il «figlio della domestica»: in sostanza, co­storo rinunziano ad assolvere alle esigenze fa­miliari proprie per risolvere i problemi analo­ghi di una famiglia borghese. Non c'è dubbio che sia particolarmente difficile da noi capovolgere una tendenza che è, d'altra parte, coerente con il nostro tipo di società.

Infine, la mancata scelta di classe e la non accettazione dell'analisi fatta nei paragrafi prece­denti, può condurre a considerazioni paradossa­li, che sfiorano atteggiamenti razzisti. Un esem­pio significativo in tal senso è nella relazione an­nuale sullo stato della giustizia edita dal consi­glio superiore della magistratura nel 1971. Essa, dopo aver rilevato che la delinquenza minorile si è andata riducendo nelle regioni meridionali e centrali per aumentare in quelle settentrionali, osserva: «pertanto si potrebbe essere indotti a ritenere che il fenomeno dell'aumento dei reati minorili in zone - quali le regioni del cosiddetto triangolo industriale - che si configurano come aree di forte immigrazione di popolazioni prove­nienti dal Mezzogiorno, sia da collegarsi proprio alla maggiore e crescente presenza di meridio­nali nelle regioni in questione... Comunque, sem­bra da escludere che il fenomeno dell'aumento della criminalità minorile nel nord sia imputabi­le ad una maggiore disposizione a comportamen­ti devianti da parte del giovane meridionale; il fenomeno invece va visto nel più complesso qua­dro delle difficoltà ambientali e dei problemi di inserimento culturale e sociale oltre che econo­mico;... ma è dubbio che il fenomeno stesso sia imputabile ad una presunta maggiore predispo­sizione a comportamenti devianti da parte del giovane meridionale». (22).

In sostanza, resta il dubbio che il giovane me­ridionale sia costituzionalmente più portato al delitto del giovane settentrionale!

Tutte queste considerazioni tendono ad un uni­co scopa, a fare rilevare che un'esatta analisi dei problemi dell'uomo e, in particolare, del mi­nore, non può farsi se non si corregge l'angolo visuale dal quale essi vengono visti; non poten­dosi prescindere dalla diversa situazione in cui versa il minore povero rispetto al ricco. Perché, se è certo importante la difesa del minore a li­vello dei diritti civili (cioè, nell'ambito di una di­versa impostazione dei concetti di genitore e fi­glio e dei rispettivi rapporti) è certamente anco­ra più importante la difesa del minore sul piano sociale, quella cioè del minore povero e quindi più bisognoso di protezione rispetto a quello ap­partenente a famiglia abbiente.

 

Lotta all'esclusione come momento dello scontro di classe

Indubbiamente, il mancato approfondimento dei problemi minorili nella loro più autentica di­mensione sociale, è dovuto anche al fatto che l'assistenza non è stata terreno di lotte sociali. Se si escludono le esperienze - peraltro limita­te al solo livello regionale - svolte a Torino a partire dal 1971 dalle confederazioni sindacali, si può senz'altro dire che il problema non è stato decisamente portato avanti né dalle forze sinda­cali né dalle forze politiche avanzate.

Ma anzi - quel che più rileva - in alcune re­gioni non vi è stata neppure una presa di co­scienza di esso da parte di tali forze: partiti e sindacati sono tutti nella stessa posizione, che induce a risolvere con l'istituzionalizzazione ogni tipo di bisogno dell'individuo, a cui la famiglia non sia in grado di rispondere direttamente.

Per quanto riguarda la Puglia, ad esempio, la legge regionale 10 ottobre 1973 relativa alla co­stituzione dei consorzi provinciali per la riabili­tazione di neurolesi e motulesi, pur avendo per­petuato la settorializzazione assistenziale e l'e­marginazione degli assistiti anche con la istitu­zionalizzazione a tempo pieno, è stata approvata con il voto favorevole di tutti i partiti e dietro sollecitazioni pressanti delle confederazioni sin­dacali. Analogamente, la legge regionale 4 luglio 1974 n. 22 in materia di assistenza, approvata all'unanimità, che (unica in Italia) ha delegato tali compiti alle province, ha innovato molto poco, limitandosi a prevedere alcuni servizi aperti ed a privilegiarli rispetto al ricovero in istituto. Ma anche per quel poco è rimasta lettera morta, co­me dimostra l'inerzia delle amministrazioni pro­vinciali e le dichiarazioni programmatiche delle medesime per queste nuove forme di intervento.

Tali posizioni, che talora sono conseguenza di mancata presa di coscienza, favoriscono per lo più chi ha una precisa volontà politica, intesa a non innovare nulla e a sostenere i vecchi e su­perati sistemi di intervento, grazie anche all'ap­poggio più o meno esplicito di operatori tecnici.

Con il programmato rafforzamento tecnico di varie strutture, si va sempre più delineando una psichiatrizzazione della assistenza, che per altro non è neppure orientata verso servizi aperti.

Le ragioni di tale situazione sono probabilmen­te varie. Da un lato, certamente la necessità per le forze sociali di dare gradualità ai problemi da affrontare. Peraltro, non si può non sottolineare che la logica di questa gradualità la quale dà priorità assoluta ai problemi del lavoro e mode­sto rilievo alle lotte per i bisogni primari dell'uo­mo (tradizionalmente indicati - appunto dall'an­golo visuale del padrone - come i problemi dell'«assistenza») non è diversa dalla logica capi­talistica (che evidentemente le forze sociali su­biscono), la quale dà il massimo rilievo al mo­mento della produzione e considera parassitaria ogni situazione, anche umana, non inseribile nel sistema produttivo.

Sarebbe auspicabile invece, che - almeno a livello di presa di coscienza e di impostazione programmatica - da parte di tali forze si operas­se una rivoluzione copernicana: in una società a misura d'uomo, va considerato prioritario su ogni altra cosa il pieno sviluppo della personali­tà di ciascun cittadino, la tutela della sua salute nel senso più ampio. I termini del discorso, quin­di, dovrebbero essere capovolti sì da considerare ogni attività e anche il lavoro in funzione dell'uomo e non l'uomo in funzione del lavoro. Si potrebbe allora accertare probabilmente che tan­te persone abuliche o in qualche modo disadatta­te sono soggetti che non hanno pienamente rea­lizzato la loro personalità, perché non hanno avu­to una tempestiva ed adeguata risposta alle loro esigenze personali primarie. Sarebbe forse pos­sibile verificare anche che tante persone di scar­so rendimento nel lavoro sono solo frustrate, perché costrette a svolgere un lavoro non accet­tato né gratificante.

Tuttavia alla situazione attuale contribuisco­no certamente altre ragioni. Così il fatto che gli esclusi non sono spesso in grado di manifesta­re direttamente le loro esigenze (così i minori, i malati di mente ecc.) fa sì che siano altri ad as­sumersi il compito di rappresentarne all'esterno i bisogni, altri - per lo più genitori o familiari - che spesso non hanno identità di interessi con loro. Basta fare riferimento ai tanti casi di geni­tori che insistono per ottenere il ricovero del fi­glio in istituto assistenziale o, peggio, in casa di rieducazione contro la volontà del figlio. Forse proprio per questa ragione la lotta contro l'emar­ginazione è stata talora iniziata e gestita da tec­nici - così, ad esempio, è avvenuto per Basa­glia - piuttosto che dalle classi sociali diretta­mente interessate.

A questo punto il discorso si pone in termini di lotta all'esclusione come uno dei livelli dello scontro di classe. Il superamento dello stesso concetto di assistenza si può realizzare soltan­to con l'autogestione dei propri bisogni familia­ri da parte delle classi subalterne, che ne sono destinatarie. In tal senso i progetti di riforma dell'assistenza che prevedono la realizzazione di servizi sociali partecipati sono solo un piccolo passo. Occorre peraltro avere ben chiaro il con­cetto di autogestione come tutela autentica del diritto del più debole, per evitare che autogestio­ne possa, invece, essere intesa come sostituzio­ne nel ruolo di «benefattore» di una classe all'altra.

Per promuovere la realizzazione di tali pro­spettive si potrebbe mutuare il metodo già spe­rimentato nel settore sanitario (proposto anche da Bert (23) e applicarlo al settore dell'assisten­za. Rifiutare i ruoli imposti dalla società e crea­re gruppi di operatori sociali (assistenti sociali, educatori, personale comunque inserito nelle istituzioni) e assistiti (anziani, handicappati, ecc.), in cui la situazione dell'assistito venga di­scussa e interpretata non nella maniera pater­nalistica e tradizionale, ma nelle dimensioni so­praindicate. Coinvolgere poi strati sempre più ampi di cittadini, per consentire fa formazione di una coscienza politica del problema. Ma condi­zione molto importante, perché si possa conse­guire un reale progresso è che le confederazioni sindacali diano finalmente al problema il rilievo che merita e lo propongano come oggetto delle loro lotte (24).

 

Il contributo della magistratura

Il giudice può incidere in questo processo se rifiuta il ruolo, che il potere gli assegna, di no­taio dell'emarginazione, di organo addetto a ren­dere lecita l'esclusione in istituzioni totali degli emarginati. Solo mettendosi al servizio degli sfruttati e ponendo in crisi l'attuale realtà assi­stenziale, il giudice può contribuire a favorirne il superamento; solo rompendo la spirale che porta all'istituzione totale e impedendone il fun­zionamento, può svolgere un ruolo utile alla col­lettività.

Il giudice dei minori può incidere su questa realtà se, anziché limitarsi a rivolgere l'atten­zione ai genitori ed alla loro condotta, si occu­perà anche delle strutture emarginanti (come hanno già fatto alcuni tribunali minorili (25). Può incidere se, partendo dal principio acquisito che il minore è titolare del diritto soggettivo all'edu­cazione, opera in modo che tale diritto non resti una pura astrazione, rendendolo concretamente azionabile non soltanto nei confronti del titolare dei corrispettivi doveri, ma anche di chi è dalla legge investito in via suppletiva (26). Ciò equi­vale a mettere in crisi l'attuale impostazione dei rapporti tra potere giudiziario e amministrativo nell'interpretazione tradizionale data agli artt. 4 e 5 della legge abolitrice del contenzioso am­ministrativo.

Si tratta, al fondo, di un discorso di emancipa­zione del proletariato, nel quale il giudice non può essere protagonista, ma può essere coinvol­to solo se accetta di mettere in discussione il suo ruolo, la sua collocazione di classe e, al li­mite, la sua stessa presenza, perché in un si­stema in cui i bisogni familiari di tutti siano real­mente autogestiti in maniera valida ed efficace, il giudice dovrebbe avere molto minore ragione di oggi di essere, o forse non dovrebbe averne affatto. Ed è questo forse il migliore auspicio che si possa fare per il futuro.

 

 

 

(1) Questo è un concetto tuttora ben presente: infatti, nella relazione del bilancio dello stato del 1969, il ministero dell'interno afferma: «l'assistenza pubblica ai bisognosi... racchiude in sé un rilevante interesse generale, in quanto i servizi e le attività assistenziali concorrono a difendere il tessuto locale da elementi passivi e parassitari, favorendo il dignitoso in­serimento degli assistiti nella vita produttiva della collettività» (da C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., Esperienze di lavoro e di lotta sui problemi dell'assistenza, Torino, settembre 1971 - maggio 1972, quaderno sindacale).

(2) Il D.L.L. 2 marzo 1945 n. 172 istituisce in ogni comune un elenco delle persone assistite o bisognose di assistenza perché si trovano in stato di povertà o di bisogno, prevedendo la concessione di un libretto di assistenza ai poveri. Il D.P.R. 19 agosto 1954 n. 968 riguarda il decentramento dei servizi del ministero degli interni.

(3) R.M. Russo, La politica dell'assistenza, Guaraldi, Firenze, 1974, pag. 15.

(4) Dai 50.000 ai 60.000 enti, secondo il Russo, op. cit., pagg. 69-70.

(5) Cfr. per tutti Russo, op. cit. pag. 15, il quale riferisce che durante il regime fascista l'INPS spese 4.470 milioni di li­re per il finanziamento di opere pubbliche e 3.475 nelle opere di bonifica; mentre l'INAIL finanziò la guerra di Etiopia; per l'epoca successiva, lo stesso Russo riferisce il caso dell'AAI, che ha posseduto la S.p.A. So. Lac. (società di trasformazio­ne del latte) in seguito venduta a trattativa privata.

Su questo argomento di particolare interesse è: Lattes-Tonizzo, Istituti di assistenza e dati elettorali in Prospettive as­sistenziali n. 23, luglio-settembre 1973, pag. 5 e segg.

(6) La relazione di tale indagine verrà pubblicata in Magistratura Democratica, n. 6, 1975.

(7) Così, per l'interpretazione dell'art. 333 cod. civ. In proposito, vedi Trib. Min. Perugia 14-6-1974, citato più estesa­mente alla nota 25.

(8) Cfr. Cappelli-Cividali, Aspetti storico-politici della formazione dei magistrati minorili italiani, in Esperienze di Riedu­cazione, anno XXI, fasc. 3°, maggio-giugno 1974, pagg. 155-156.

(9) Cfr. Magistrati scomodi, quaderni di Magistratura Democratica/I, Dedalo, Bari, 1974.

(10) I magistrati minorili non hanno una propria rivista, ma esprimono abitualmente il loro pensiero su Esperienze di Rie­ducazione, rivista edita dal ministero di grazia e giustizia. I collegamenti dei magistrati minorili con il ministero (specie con l'ufficio IV, il cui dirigente è stato quasi costantemente il direttore responsabile della rivista) sono sempre stati stretti, anche se di recente l'intensità dei rapporti si è andata attenuando: probabilmente, tra i magistrati italiani, essi (globalmen­te considerati) sono i più vicini al ministero. Ciò è in parte da attribuirsi alla dipendenza economica diretta degli uffici giu­diziari minorili dal ministero e dalla necessità di coordinare la loro attività con quella dei centri di rieducazione, organismi de­centrati del ministero.

(11) Da ultimi, quelli presentati al IX congresso dell'Association Internationale des magistrats de la jeunesse (La giu­stizia minorile nel mondo che cambia), Oxford, 15-20 luglio 1974 ed al convegno di Abano Terme 24-26 gennaio 1975 (Per una politica regionale dei servizi sociali a tutela dei minori).

(12) Così, Gividali, Necessità di un giudice nuovo, in Atti del convegno «Prospettive per una concreta realizzazione del tribunale della famiglia», 3-4 maggio 1969, Galeati, Imola, 1970 pagg. 25-27.

(13) Così Meucci, Le risposte del giudice minorile alle istanze e ai bisogni dei giovani d'oggi, in Esperienze di Riedu­cazione, XIX, Fasc. 4°, luglio-agosto 1972 (estratto), pag. 10.

(14) Cocuzza, La giustizia minorile nell'attuale impostazione costituzionale, in Esperienze di Rieducazione, XXI, fasc. 3°, maggio-giugno 1974, pag. 183.

(15) Cocuzza, loc. cit., pag. 178.

(16) Cocuzza, loc. cit., pag. 186.

(17) Meucci, I figli non sono nostri, Vallecchi, Firenze, 1974, pag. 50.

(18) Così Meucci, I figli cit. pag. 143; nello stesso senso anche Rodotà, Leggi nuove e vecchi costumi su Panorama n. 488 del 25-8-1975.

(19) Così, Rodotà, loc. cit..

(20) Su questo punto più diffusamente cfr. Adozione speciale in pericolo, in Magistratura Democratica anno III, n. I (1975), pag. 15 e seg.

(21) Così Meucci, I figli cit., pag. 143.

(22) Consiglio superiore della magistratura, Società Italiana e Tutela dei cittadini; relazione annuale sullo stato della giustizia, 1971, pagg. 414-415.

(23) Cfr. Bert, Il medico immaginario ed il malato per forza, Feltrinelli, Milano, 1974.

(24) Significative conferme di tale importanza sono in due recenti episodi: quello dell’istituto «Quarto di Palo» di Andria (cfr. Magistratura Democratica 1975, n. 2, pag. 20) e quello dell'ospedale psichiatrico di Lecce (la cui vicenda è stata det­tagliatamente riferita dal periodico leccese «La tribuna del Salento» gennaio-luglio 1975). In entrambi i casi, la presenza delle organizzazioni sindacali ha consentito di condurre una lotta vigorosa, che altrimenti sarebbe stata impossibile.

(25) In tal senso, vedi: Trib. Min. Bologna 23 maggio 1972; Trib. Min. Bari 12 luglio 1973 e 14 novembre 1974. Conside­razioni interessanti in proposito sono in Trib. Min. Perugia 14-6-1974, in cui si sostiene che questi provvedimenti ed in gene­re tutti quelli ex artt. 330-336 cod. civ. «attualmente... vengono inquadrati in un ambito prevalentemente, se non esclusiva­mente pubblicistico, in quanto tendono a tutelare un interesse eminentemente pubblico, e cioè quello all'educazione del minore». A noi sembra, invece, che la presenza del giudice ordinario (sia pure minorile) e la pacifica accettazione del dirit­to all'educazione come diritto soggettivo pieno e, quindi, pienamente esigibile dovrebbero indurre a ritenere che si vada piuttosto delineando un ampliamento del diritto privato, che tende a comprendere una sfera di interessi qualificati finora co­me pubb4ici. In ogni caso, si ha qui una conferma dell'estrema labilità della distinzione pu~bblico-privato in materia giuridica.

Riguardo alle decisioni citate, è da rilevare che esse, pur muovendosi nella stessa direzione, hanno ricevuto accoglien­ze diverse. In particolare, quella del 12 luglio 1973 del Trib. Min. Bari, ignorata da Esperienze di Rieducazione, è stata vi­vacemente criticata da Prospettive assistenziali (n. 24, ottobre-dicembre 1973 pag. 3, editoriale), che l'ha additata ad esem­pio di giurisdizionalizzazione dell'assistenza. Ben diversa accoglienza aveva ricevuto, invece, la decisione 22-5-1972 del Trib. Min. di Bologna da parte della stessa rivista (Prospettive assistenziali, n. 19, luglio-settembre 1972 pag. 39 e seg.), che le aveva dedicato anche la copertina.

(23) Cfr. Bert, Il medico immaginario ed il malato per forza, Feltrinelli, Milano, 1974.

(24) Significative conferme di tale importanza sono in due recenti episodi: quello dell’istituto «Quarto di Palo» di Andria (cfr. Magistratura Democratica 1975, n. 2, pag. 20) e quello dell'ospedale psichiatrico di Lecce (la cui vicenda è stata det­tagliatamente riferita dal periodico leccese «La tribuna del Salento» gennaio-luglio 1975). In entrambi i casi, la presenza delle organizzazioni sindacali ha consentito di condurre una lotta vigorosa, che altrimenti sarebbe stata impossibile.

(25) In tal senso, vedi: Trib. Min. Bologna 23 maggio 1972; Trib. Min. Bari 12 luglio 1973 e 14 novembre 1974. Conside­razioni interessanti in proposito sono in Trib. Min. Perugia 14-6-1974, in cui si sostiene che questi provvedimenti ed in gene­re tutti quelli ex artt. 330-336 cod. civ. «attualmente... vengono inquadrati in un ambito prevalentemente, se non esclusiva­mente pubblicistico, in quanto tendono a tutelare un interesse eminentemente pubblico, e cioè quello all'educazione del minore». A noi sembra, invece, che la presenza del giudice ordinario (sia pure minorile) e la pacifica accettazione del dirit­to all'educazione come diritto soggettivo pieno e, quindi, pienamente esigibile dovrebbero indurre a ritenere che si vada piuttosto delineando un ampliamento del diritto privato, che tende a comprendere una sfera di interessi qualificati finora co­me pubb4ici. In ogni caso, si ha qui una conferma dell'estrema labilità della distinzione pu~bblico-privato in materia giuridica.

Riguardo alle decisioni citate, è da rilevare che esse, pur muovendosi nella stessa direzione, hanno ricevuto accoglien­ze diverse. In particolare, quella del 12 luglio 1973 del Trib. Min. Bari, ignorata da Esperienze di Rieducazione, è stata vi­vacemente criticata da Prospettive assistenziali (n. 24, ottobre-dicembre 1973 pag. 3, editoriale), che l'ha additata ad esem­pio di giurisdizionalizzazione dell'assistenza. Ben diversa accoglienza aveva ricevuto, invece, la decisione 22-5-1972 del Trib. Min. di Bologna da parte della stessa rivista (Prospettive assistenziali, n. 19, luglio-settembre 1972 pag. 39 e seg.), che le aveva dedicato anche la copertina.

(26) Tale è l'orientamento giurisprudenziale costante del Tribunale per i Minorenni di Bari: cfr. Trib. Min. Bari 16-11-1972 e 14-12-1972, che impegnavano rispettivamente i Comuni di Ruvo di Puglia e di Vieste a reperire idoneo alloggio a due nuclei familiari; Trib. Min. Bari 18-5-1973, con cui si disponeva che l'ONMI e la Regione Puglia corrispondessero un congruo asse­gno ad una famiglia per la deistituzionalizzazione dei figli. Nello stesso senso anche Trib. Min. Bari 6-5-1975 e 4-7-1975. Orien­tamento analogo è anche espresso da una recente decisione del Tribunale per i minorenni di Roma, che ha ordinato all'ONMI di far rientrare in famiglia sei minori assistiti dall'ente e di versare la retta di L. 45.000 mensili direttamente alla famiglia (cfr. Corriere della Sera dell'11-8-1975).

 

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