Prospettive assistenziali, n. 31, luglio-settembre 1975

 

 

LEGGI REGIONALI

 

LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 27 DEL 7-5-1975 «CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO ED IL RIATTAMENTO DI APPARTAMENTI POLIFUNZIONALI»

 

 

La legge della Regione Emilia-Romagna, che riportiamo, costituisce un significativo esempio delle possibilità profondamente innovative che può assumere la legislazione regionale quando c'è la volontà politica. Infatti la previsione di al­loggi polifunzionali destinati sia a persone sin­gole, sia famiglie e nuclei familiari, sia a comu­nità rappresenta una concreta alternativa al ri­covero in istituto.

Sottolineiamo inoltre che gli alloggi polifun­zionali sono destinati ai minori, compresi quelli handicappati, agli inabili ed agli anziani.

 

 

TESTO DELLA LEGGE

 

LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1975, N. 27 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO ED IL RIATTAMENTO DI APPARTA­MENTI POLIFUNZIONALI

 

Art. 1.

La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle iniziative proprie e di quelle promosse dagli enti locali, tese alla concreta realizzazione del prin­cipio costituzionale dell'uguaglianza di tutti i cit­tadini ed in attuazione degli impegni assunti dal­lo Statuto regionale, contribuisce a creare le condizioni che favoriscano la permanenza del cit­tadino nell'ambito della comunità di appartenen­za, promuovendone il processo di deistituzio­nalizzazione ed il mantenimento di normali con­dizioni di vita nel tessuto delle proprie relazioni familiari e sociali.

In attuazione delle finalità di cui al preceden­te comma è predisposto un piano di finanziamen­to, da realizzare a partire dal 1975, per la co­struzione, il riattamento e l'acquisto di alloggi polifunzionali idonei ad ospitare cittadini resi­denti nei Comuni del territorio regionale, consi­derati individualmente e nelle formazioni socia­li organizzate quale la famiglia o il gruppo orga­nicamente costituito per riconosciute finalità di recupero sociale.

 

Art. 2.

Interventi finanziari a favore di enti locali territoriali

La Regione favorisce la costruzione, l'acqui­sto, il riattamento di appartamenti polifunziona­li mediante l'erogazione di contributi in conto capitale a favore di Comuni, fino alla concorren­za massima del 90% della spesa ammessa a contributo.

L'utenza degli appartamenti polifunzionali, qua­li strumenti alternativi al ricovero in istituto, è riservata ai sottoelencati cittadini:

a) minori, compresi gli handicappati, i quali si trovino in stato di abbandono morale o ma­teriale, temporaneo o permanente, previo assen­so dell'esercente la patria potestà;

b) minori, compresi gli handicappati, in sta­to di bisogno, con il nucleo familiare naturale o affidatario;

c) anziani, inabili o autosufficienti, in stato di abbandono morale o materiale.

L'utenza può essere estesa ad altri cittadini che versino in analoghe condizioni di abbando­no morale o materiale, in particolare a cittadi­ni dimessi da istituzioni di ricovero.

 

Art. 3.

Caratteristiche architettoniche ed urbanistico-residenziali

Gli appartamenti polifunzionali devono essere realizzati su area posta sul territorio del Comune richiedente o, comunque, sul territorio del con­sorzio per i servizi sociali e sanitari cui parteci­pi il Comune stesso.

Gli appartamenti, di cui al precedente artico­lo, sono preferibilmente inseriti in complessi residenziali.

I Comuni possono realizzare gli appartamenti polifunzionali, di cui alla presente legge, in ac­cordo con gli Istituti Autonomi per le Case Po­polari (I.A.C.P.), là dove detti enti abbiano in cor­so l'elaborazione di piani di edilizia residenziale.

La collocazione urbanistico-residenziale deve favorire l'inserimento sociale degli utenti in pre­senza di adeguati servizi sociali o, comunque, facilitare continui interscambi e rapporti tra la comunità dell'appartamento ed il circostante con­testo sociale.

Gli appartamenti devono essere altresì dotati di strutturazione funzionale di accesso ad inter­no privo di barriere architettoniche, per renderli usufruibili anche da cittadini affetti da insuffi­cienza motoria.

La superficie di ciascun appartamento non de­ve essere complessivamente inferiore a circa mq. 50 né superiore a mq. 180.

 

Art. 4.

Criteri di gestione

Gli enti assegnatari del contributo garantisco­no la gestione degli appartamenti polifunzionali direttamente o mediante convenzione con altri enti che operano nel settore socio-sanitario.

In detta convenzione devono essere stabilite le modalità di gestione degli appartamenti, coe­rentemente alle finalità previste dalla presente legge.

 

Art. 5.

Programmazione degli interventi

I consorzi per i servizi sociali e sanitari, entro il 31 marzo di ogni anno e, per l'anno 1975, en­tro centoventi giorni dalla data di entrata in vi­gore della presente legge, presentano alla Giun­ta regionale il programma degli interventi da rea­lizzarsi nel loro territorio evidenziando esigenze e possibilità di riconvertire altre risorse ai me­desimi fini, e di garantire una adeguata gestione delle strutture che si intendano realizzare.

Il programma, con gli allegati di cui al succes­sivo art. 6, deve essere altresì inviato alle am­ministrazioni provinciali interessate, che pro­muovono ed attuano le opportune forme di coor­dinamento ed esprimono, entro trenta giorni dal­la data di ricevimento del programma stesso, il proprio parere sulle iniziative proposte; per l'e­sercizio di tali funzioni possono avvalersi dei co­mitati provinciali previsti al punto 7 - lettera b) del documento allegato alla legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.

Il comitato circondariale di Rimini esercita i compiti, di cui al comma precedente, per i con­sorzi costituiti fra Comuni di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, e l'amministrazione provinciale di Forlì.

Il Consiglio regionale approva, su proposta del­la Giunta, il programma annuale degli interventi tesi a realizzare le finalità di cui all'articolo 1, indicando l'ente beneficiario del contributo re­gionale e la quota a carico della Regione.

 

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande dei Comuni, per l'ammissione a contributo, devono essere indirizzate al presi­dente del consorzio per i servizi sociali e sani­tari di appartenenza.

I Comuni non consorziati possono inviare la domanda al presidente del limitrofo consorzio per i servizi sociali e sanitari.

Le domande devono essere corredate da:

- atto deliberativo che approva l'intervento ed il relativo piano finanziario dell'opera da rea­lizzare, riattare od acquistare;

- relazione sulle modalità organizzative della gestione;

- progetto di massima dell'opera da realizza­re, riattare od acquistare.

Le domande, relative ad opere da finanziarsi sull'esercizio 1975, devono pervenire ai presi­denti dei consorzi per i servizi sociali e sanitari entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande, facenti carico agli esercizi suc­cessivi, devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le domande, per iniziative non finanziate total­mente o parzialmente nell'esercizio di riferimen­to, concorrono alla formulazione del piano annua­le degli esercizi successivi di validità della pre­sente legge.

 

Art. 7.

Assegnazione dei contributi

I consorzi per i servizi sociali e sanitari ap­provano il piano annuale di assegnazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del piano di ripartizione di cui all'articolo 5 e, nei limiti dei fondi assegnati, provvedono alla concessione dei contributi, fissando i termini entro i quali le opere devono essere ul­timate o la data entro la quale devono essere perfezionati gli acquisti.

Qualora il contributo sia riferito alla costru­zione o al riattamento di locali, l'erogazione del­lo stesso agli enti assegnatari viene effettuata secondo le seguenti modalità:

a) primo acconto, pari al 30% dell'importo del contributo, sulla base dell'atto formale di consegna o della dichiarazione di inizio dei lavo­ri previsti nel progetto approvato;

b) secondo acconto, pari al 60% dell'impor­to del contributo, sulla base dello stato di avan­zamento dei lavori;

c) 10% in sede di approvazione degli atti di collaudo.

Il contributo, qualora sia riferito all'acquisto di locali, viene erogato in sede di stipula del con­tratto di compravendita di locali già dichiarati agibili per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

 

Art. 8.

Erogazione dei contributi

I contributi agli enti assegnatari sono erogati, sulla base del provvedimento di liquidazione del­la spesa, dall'organo deliberativo dei consorzi per i servizi sociali e sanitari, previo accerta­mento dell'avvenuta realizzazione delle opere, del riadattamento o dell'acquisto.

Ai fini dell'erogazione dei contributi sono au­torizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito a fa­vore di presidenti dei consorzi per i servizi so­ciali e sanitari, sia in conto competenze che in conto residui.

Le aperture di credito suddette non possono superare l'importo assegnato territorialmente ai singoli consorzi nel riparto di cui all'art. 5 della presente legge.

I presidenti dei consorzi per i servizi sociali e sanitari dispongono le erogazioni mediante ap­positi ordini di pagamento a firma dei presidenti stessi e dei responsabili degli uffici amministra­tivi.

Sia gli assegni che gli ordini di pagamento, di cui sopra, dovranno riportare la firma congiunta dei presidenti e dei responsabili dell'ufficio di ragioneria dei consorzi per i servizi sociali e sa­nitari.

Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme di cui agli artt. dal n. 56 al n. 61, compresi, del R.D. 18 no­vembre 1923 n. 2240 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Regione Emilia-Romagna provvederà, attra­verso l'adozione di un apposito regolamento, te­nuto conto delle particolari esigenze operative dell'ente medesimo, a disciplinare le modalità di esecuzione della normativa sopra richiamata.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere e degli acquisti sia inferiore alla spesa presa a base per la conces­sione del contributo, lo stesso sarà ridotto dall'organo deliberativo del consorzio in misura pro­porzionale alla spesa accertata.

 

Art. 9.

Vincolo di destinazione

Gli immobili, per i quali sono concessi i con­tributi di cui alla presente legge, sono vincola­ti per la durata di venti anni alla destinazione in­dicata nel provvedimento di concessione.

Il vincolo, di cui al precedente comma, viene trascritto, a cura e spesa dei beneficiari, presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Ogni mutamento nella destinazione dell'immo­bile, rispetto a quella per la quale è stato con­cesso il contributo, deve essere formalmente ap­provato dal consorzio per i servizi sociali e sa­nitari.

I contributi, erogati in forza della presente legge, sono cumulabili con altri erogati even­tualmente da enti pubblici o privati, fermo re­stando che la proprietà dell'immobile è comun­que sempre riservata al comune assegnatario.

 

PARTE FINANZIARIA

 

Art. 10.

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei contributi in capitale, di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizza­ta per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di L. 1.000.000.000.

 

Art. 11.

Copertura finanziaria  ed autorizzazione a contrarre mutui

Al finanziamento delle spese autorizzate ai sensi del precedente art. 10, la Regione Emilia­Romagna provvede mediante l'accensione di mu­tui per l'importo complessivo di L. 1.000.000.000. Detti mutui potranno avere un ammortamento di durata fino a venti anni. Essi saranno estin­guibili in rate semestrali posticipate, ad un tas­so non superiore al 15% annuo, oneri fiscali esclusi. È autorizzata a tal fine l'iscrizione di ap­positi capitoli negli stati di previsione della spe­sa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regio­ne mediante l'iscrizione nel bilancio di previsio­ne della stessa, per tutta la durata dei mutui, del­le somme occorrenti per la effettuazione dei pa­gamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a fa­vore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad ac­cantonare in ogni esercizio finanziario, con pre­cedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensi­ve dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 160.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994.

Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rim­borso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mu­tui, le operazioni finanziarie di cui al primo com­ma del presente articolo risultino meno onero­se di quelle previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una du­rata inferiore a quella autorizzata, i riflessi cor­rispondenti sulla entità degli stanziamenti an­nui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con leg­ge di bilancio.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classifi­cate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

All'onere complessivo di annue L. 160.000.000 la Regione Emilia-Romagna fa fronte, per l'eser­cizio finanziario 1975:

a) quanto a L. 150.000.000, pari alla quota di interessi nella rata annua di ammortamento del mutuo, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1975, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione di quell'esercizio;

b) quanto a L. 10.000.000, pari alla quota di capitale nella rata annua di ammortamento del mutuo, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 79100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo l'esatta de­stinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. G annesso al bilancio di pre­visione di quell'esercizio.

 

Art. 12.

Finanziamento della legge negli esercizi successivi

Per gli interventi che la Regione effettuerà in applicazione della presente legge negli esercizi successivi al 1975, le modalità e le condizioni per la copertura finanziaria dei mutui passivi di finanziamento, nonché la copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, saranno determinate con separati provvedimenti legisla­tivi regionali, da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio di ciascun esercizio finanziario, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse, di cui gli stessi progetti autorizzeranno l'acquisizione e te­nuto conto delle assegnazioni per gli esercizi medesimi della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della Regione Emilia-Romagna.

 

Art. 13.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finan­ziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

 

a) Variazioni in aumento:

Cap. 19100 mutui per il finanziamento di con­tributi a Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali. (c.n.i.) - (titolo V - categoria 1ª - rubrica 3ª)

L. 1.000.000.000

 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

 

a) Variazioni in aumento:

Cap. 20700 interessi e spese sui mutui per il finanziamento di contributi a Co­muni per la costruzione, l'acqui­sto ed il riattamento di apparta­menti polifunzionali. (c.n.i.) - (ti­tolo I - sezione 3ª - categoria 5ª - rubrica 10ª)

L. 150.000.000

Cap. 65600 contributi in capitale a Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali. (c.n.i.) - titolo II - sezione 3ª - categoria 11ª - ru­brica 1ª)

L. 1.000.000.000

Cap. 78610 quota di capitale compresa nell'annualità da pagare per l'am­mortamento dei mutui per il fi­nanziamento di contributi ai Co­muni per la costruzione, l'acqui­sto ed il riattamento di apparta­menti polifunzionali. (c.n.i.) - (ti­tolo III - rubrica 4ª)

L. 10.000.000

Totale variazioni in aumento:

L. 1.160.000.000

 

b) Variazioni in diminuzione:

Cap. 48100 fondo per far fronte agli oneri di­pendenti da provvedimenti legi­slativi regionali in corso di ap­provazione

L. 150.000.000

Cap. 79100 fondo per far fronte agli oneri di­pendenti da provvedimenti legi­slativi regionali in corso di ap­provazione per la copertura fi­nanziaria della quota capitale di ammortamento dei mutui passi­vi e prestiti in esso autorizzati.

L. 10.000.000

 

I capitoli iscritti nel bilancio per l'esercizio fi­nanziario 1975 coi numeri 20700 e 78610 sono ag­giunti all'elenco n. 1 «Spese obbligatorie e d'or­dine» annesso al bilancio di previsione mede­simo.

 

www.fondazionepromozionesociale.it