Prospettive assistenziali, n. 31, luglio-settembre 1975

 

 

DOCUMENTI

 

DIFFIDA PER L'ADEMPIMENTO DELLE NORME DI LEGGE SUI SERVIZI DI MEDICINA SCOLASTICA

 

 

Come abbiamo più volte segnalato, i Comuni erano obbligati fin dal giugno 1969 ad istituire i servizi di medicina scolastica. Ancora oggi la maggior parte di essi continuano a violare que­sta norma di legge e la magistratura è del tut­to inattiva.

Riteniamo pertanto utile segnalare l'iniziativa dell'AIAS di Venezia che ha inviato una diffida a 464 comuni del Veneto.

Circa la collocazione del servizio di medici­na scolastica rimandiamo all'articolo apparso sul n. 30 di Prospettive assistenziali «Organizzazio­ne dei servizi sanitari e sociali dell'unità locale e proposta di regolamento per un servizio di pre­venzione sanitaria e sociale, di cura, di riabilita­zione e di promozione sociale».

 

 

DIFFIDA

 

L'A.I.A.S. (Associazione Italiana per l'Assi­stenza agli Spastici) - Sezione di Venezia, in per­sona del suo Presidente Vincenzo D'Agostino, diffida codesta amministrazione dall'inerzia o dall'insufficiente intervento in ordine all'adempi­mento delle norme istitutive dei servizi di me­dicina scolastica stabilite col D.P.R. 22-12-67 n. 1518 - Regolamento per l'applicazione del titolo III del D.P.R. 11-2-61 n. 264, ai quali è tenuto a sovraintendere il medico provinciale, coordinan­doli di intesa col provveditore agli studi (art. 1).

Si elencano alcuni dei principali adempimen­ti stabiliti dal predetto Regolamento.

Le funzioni principali dei servizi di medicina scolastica sono:

1) controllo dello sviluppo psico-somatico de­gli alunni;

2) la difesa contro le malattie infettive;

3) l'educazione igienico-sanitaria della popola­zione scolastica (art. 11 D.P.R. 11-2-61 n. 264).

All'istituzione dei servizi di medicina scola­stica sono tenuti in primo luogo i Comuni o i consorzi di Comuni. Soltanto «quando i Comuni, soli o riuniti in consorzio, per qualsiasi motivo non possono provvedere idoneamente» i servi­zi possono essere integrati o istituiti dall'Am­ministrazione Provinciale (art. 5).

«Gli ambulatori di medicina scolastica devo­no essere costituiti da almeno due locali, di cui uno adibito alle visite e uno all'attesa» (art. 7), da «ricavarsi di regola dall'edificio scolastico» tranne «in casi di particolari difficoltà ambien­tali preesistenti» (art. 4). Pertanto ogni edificio scolastico di regola deve avere il suo ambula­torio.

«Nei Comuni o consorzi di Comuni con popo­lazione superiore a 30.000 abitanti o capoluoghi di provincia... saranno di norma adibiti al servi­zio medico scolastico almeno un medico scola­stico generico per ogni 2.000 alunni o frazione superiore a 1.000 e almeno una unità di perso­nale sanitario per ogni 1.000 alunni o frazione superiore a 500» (art. 11).

È necessario comunque «provvedere ad assi­curare il fabbisogno di personale medico generi­co e specialistico» (art. 11 II comma).

I servizi specialistici, che principalmente de­vono svolgere un'azione preventiva, concerno­no: 1) le imperfezioni e le malattie dentarie; 2) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visi­vo; 3) l'adenoidismo e le malattie otorinolarin­goiatriche in genere; 4) le malattie parassitarie sia cutanee che intestinali; 5) il reumatismo e la cardiopatia; 6) i disformismi e le alterazioni del­lo sviluppo fisico-psichico; 7) le dislalie e i di­sturbi emendabili del linguaggio e dell'audizio­ne; 8) l'igiene mentale; 9) la nutrizione (art. 12 D.P.R. 11-2-61 n. 264).

A tali servizi può provvedersi «mediante la stipulazione di convenzione con enti pubblici che svolgono attività di carattere sanitario» (art. 11 II comma n. 3), ma tali convenzioni, soprattutto con gli enti pubblici assistenziali a carattere na­zionale (come l'O.N.M.I.), sono per lo più da evitare sia per la ben nota inefficienza di tali enti, sia perché esigenze di controllo e di partecipa­zione democratica richiedono che il servizio sia gestito direttamente dal Comune, in linea con l'attuale orientamento di riforma del sistema as­sistenziale.

È compito del medico scolastico «di collabo­rare con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti, con le famiglie e con i centri medico-psico-peda­gogici, al fine sia di ottenere il miglior rendi­mento scolastico degli alunni sia di evitare loro o limitare le cause di affaticamento mentale» e «per promuovere o coordinare le iniziative più idonee per lo svolgimento di ogni attività di edu­cazione sanitaria» (art. 22).

Inoltre il medico scolastico deve favorire i rapporti coi familiari degli alunni (art. 24).

Per quanto concerne le norme relative all'av­viamento degli allievi handicappati nelle scuole speciali, questa associazione, che da anni lotta contro l'emarginazione degli spastici e delle al­tre persone con minorazioni fisiche o psichiche, fa presente che le norme in proposito previste dal D.P.R. 22-12-67 n. 1518 sono limitate dal com­ma secondo dell'art. 28 della legge 30-3-71 n. 118 il quale recita: «L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pub­blica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fi­siche di tale gravità da impedire o rendere mol­to difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali».

Si fa infine presente che il Comune é tenuto ad inserire nel proprio regolamento d'igiene le norme relative all'organizzazione dei servizi di medicina scolastica (art. 10).

 

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Nel diffidare codesta amministrazione dal per­sistere nell'inadempienza alle norme suindicate, e nel sollecitare l'Amministrazione Provinciale, il Medico Provinciale e il Provveditore agli Stu­di ad intervenire secondo le rispettive funzioni e competenze, questa Associazione avverte nel contempo che, se non sarà provveduto in un con­gruo termine agli adempimenti necessari alla istituzione o al completamento dei servizi di me­dicina scolastica, presenterà all'Autorità Giudi­ziaria una denuncia penale per il reato di omis­sione di atti d'ufficio (art. 328 c. p.).

 

Venezia, 12-4-1975

 

Vincenzo D'Agostino, Presidente A.I.A.S di Ve­nezia.

 

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