Prospettive assistenziali, n. 30, aprile-giugno 1975

 

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO SOCIALE DEGLI HANDICAPPATI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI

 

 

Da parte di associazioni e gruppi c'č la richiesta di interventi legislativi specifici per gli handicappati.

Queste leggi, se concepite settorialmente, vengono a contraddire quello che deve essere il vero obiettivo dell'inserimento degli handicappati nei normali servizi.

Esempio significativo della creazione di servizi settoriali riservati ai soli handicappati č la legge della Regione Lazio approvata il 1° agosto 1974 che istituisce uno speciale organo riservato agli handicappati, l'unitā terri­toriale di riabilitazione.

Altro esempio significativo č l'azione condotta dall'Unione Italiana Cie­chi che, sfruttando la copertura a sinistra assicuratagli dal presidente nazio­nale Fucā del PSI, continua la sua azione di ferrea chiusura corporativa, di ampliamento delle competenze e di potenziamento dell'ente di categoria ed ha ottenuto l'approvazione da parte di molte Regioni di leggi e di delibere di finanziamento alle proprie sezioni provinciali e regionali: Regione Puglia L. 150 milioni all'anno; Regione Campania L. 100 milioni all'anno; Regione Abruzzo L. 40 milioni all'anno; Regione Molise 20 milioni all'anno; Regione Lazio L. 40 milioni per il 1974.

Da anni noi sosteniamo invece la necessitā che gli interventi nei ri­guardi degli handicappati debbono essere realizzati da un lato all'interno di servizi aperti a tutti e d'altro lato nell'ambito dell'unitā locale.

Tenendo conto dell'urgenza di predisporre idonei servizi e della neces­sitā che le attivitā nei confronti degli handicappati siano inseribili nei ser­vizi aperti a tutti, l'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, ve­nendo incontro alle richieste delle associazioni di categoria, ha predisposto la bozza di proposta di legge che si riporta.

 

 

BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE ĢINTERVENTI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO SOCIALE DEGLI HANDICAPPATI FISICI, PSICHICI E SENSORIALIģ

 

Art. 1

La Regione, in attesa delle riforme dei servizi sanitari e sociali ed in attuazione delle proprie competenze, provvede a finanziare interventi svolti direttamente da Comuni, Consorzi di Co­muni o Comunitā montane per l'inserimento so­ciale e lavorativo degli handicappati fisici, psi­chici e sensoriali.

 

Art. 2

La Regione provvede inoltre a finanziare gli interventi svolti direttamente da Comuni, Con­sorzi di Comuni e Comunitā montane per l'attua­zione di corsi di formazione di base per i nuovi operatori sanitari e sociali, e di aggiornamento, riqualificazione e riconversione di quelli in servi­zio che sono necessari per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1.

 

Art. 3

I finanziamenti degli interventi di cui agli art. 1 e 2 sono erogati esclusivamente a Comuni, Consorzi di Comuni e Comunitā montane.

 

Art. 4

Gli interventi di cui all'art. 1 devono essere rivolti all'inserimento degli handicappati fisici, psichici e sensoriali nei normali ambienti presco­lastici, scolastici, abitativi e sociali in genere.

In particolare gli interventi devono riguardare l'inserimento e il reinserimento nei seguenti nor­mali servizi, strutture e settori di attivitā:

a) tutela sanitaria e sociale della maternitā e dell'etā evolutiva;

b) asili nido e scuole materne;

c) scuole dell'obbligo con prioritā in quella a tempo pieno;

d) scuole superiori, istituti e corsi di forma­zione professionale;

e) case di abitazione;

f) servizi ricreativi, sportivi, culturali e centri di vacanza;

g) lavoro.

Gli interventi di cui al comma precedente de­vono comprendere anche le attivitā riabilitative e di recupero da attuarsi per i soggetti in etā evolutiva nelle normali strutture prescolastiche e scolastiche e, per i soggetti adulti, nei comuni servizi socio-sanitari.

 

Art. 5

Le finalitā di cui all'articolo 4 si realizzano an­che mediante:

a) l'istituzione di servizi socio-sanitari aperti a tutti intesi a realizzare interventi di indagine, pre­venzione, assistenza domiciliare, assegnazione di alloggi, formazione di nuclei comunitari;

b) gli interventi di sostegno economico, me­diante erogazione di assegni integrativi in base a parametri prefissati, che consentano il manteni­mento, l'educazione e l'assistenza dei minori e degli adulti inabili al lavoro comunque privi di sufficienti mezzi di sussistenza.

Tali interventi sono erogati direttamente a fa­vore dell'interessato oppure, nel caso di minori o di adulti incapaci, a favore della famiglia.

Sono inoltre disposti interventi economici a fa­vore delle famiglie affidatarie ospitanti minori o adulti inabili, come corrispettivo del servizio so­ciale svolto;

c) gli interventi occasionali in base a criteri prefissati di sostegno economico a favore di per­sone che, in via temporanea o per circostanze eccezionali o urgenti, devono fronteggiare situa­zioni particolari di bisogno e non dispongono di adeguate risorse finanziarie.

In ogni caso deve essere consentita e favorita la partecipazione dei soggetti interessati handi­cappati e non, delle rispettive famiglie e delle forze sindacali e sociali del territorio.

 

Art. 6

L'inserimento di cui alla lettera g) dell'articolo 4 č attuato nel lavoro normale.

Solo i soggetti molto gravi di etā superiore ai 15 anni che abbiano terminato la frequenza della scuola dell'obbligo, previo assenso dei genitori o degli esercenti la patria potestā e accertamento delle commissioni provinciali di cui alla legge 30-3-1971 n. 118, e sentite le forze sindacali e so­ciali del territorio, possono essere inseriti in strutture protette della zona di residenza con un massimo di 20 soggetti, attuando tutte le possi­bili iniziative per la partecipazione dei soggetti ai normali ambienti sociali, in particolare a quelli della zona.

 

Art. 7

Gli interventi di cui alla presente legge devono essere assicurati dai normali servizi sanitari e sociali per tutta la popolazione, unificati e decen­trati a livello di aree operative comprendenti in media 5.000 abitanti.

 

Art. 8

Dopo il primo anno dall'entrata in vigore della legge regionale di ripartizione del territorio in unitā locali, gli interventi di cui alla presente leg­ge sono istituiti e gestiti direttamente dai Co­muni, Consorzi di Comuni, Comunitā montane e Consigli di quartiere preposti alla gestione delle unitā locali.

 

Art. 9

I contributi della Regione sono erogati nella misura del 90% della spesa complessiva per l'i­stituzione e la gestione degli interventi.

 

Art. 10

I Comuni, Consorzi di Comuni e Comunitā mon­tane che intendono attuare gli interventi di cui alla presente legge presentano il programma al­la Regione entro il ... di ogni anno.

Il Consiglio regionale approva i programmi en­tro il ... di ogni anno.

 

Art. 11

Il finanziamento regionale annuo complessivo č di L. ..., per gli interventi di cui all'art. 1 e di L. ... per quelli indicati all'art. 2.

 

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