Prospettive assistenziali, n. 29 bis, gennaio-marzo 1975

 

 

UN ESEMPIO DI CAOS ASSISTENZIALE

 

 

Il minore nato fuori del matrimonio non ricono­sciuto o riconosciuto dalla sola madre:

1. Dalla nascita al 15° anno di età è assistito dalla Provincia tramite gli istituti provinciali per l'infanzia, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) o istituti privati aventi sedi nella provincia o al di fuori di essa.

2. Dal 15° al 18° anno è assistito dall'O.N.M.I.

3. Dal 18° anno in poi dall'E.C.A.

4. Se, al momento della prima richiesta di as­sistenza, il minore non riconosciuto o riconosciu­to dalla sola madre ha superato il 6° anno di età, viene passato di competenza non più alla Provin­cia ma all'O.N.M.I.

5. Se il minore viene legittimato oppure rico­nosciuto anche o solo dal padre, la competenza è demandata dalla Provincia all'O.N.M.I.

6. Se il minore riconosciuto dalla sola madre ha un'età da zero a 15 anni e rimane orfano, la competenza passa dalla Provincia ad uno dei venti enti di assistenza per orfani sempre che la defunta appartenesse ad una delle categorie previste dalle leggi istitutive degli stessi enti.

7. Se il minore è riconosciuto da madre profu­ga, competente è il Ministero degli Interni o la Regione.

Quando però acquisisce il domicilio di soccor­so la competenza può passare alla Provincia sempre che non si verifichi l'ipotesi di cui al pun­to 4.

8. Se il minore riconosciuto dalla sola madre è cieco o sordomuto, la competenza assistenziale resta alla Provincia anche dopo il compimento del 15° o del 18° anno di età.

9. Se il minore è insufficiente mentale e disa­dattato, la competenza viene determinata a se­conda che la Provincia o l'O.N.M.I. o altri enti abbiano o meno istituito il servizio (non obbliga­torio) per questo tipo di assistenza.

10. Se il minore è gravemente disadattato, al­cune o tutte le competenze possono passare al tribunale per i minorenni, all'istituto di rieduca­zione o all'ufficio distrettuale di servizio sociale del tribunale per i minorenni.

11. Se il minore è segnalato dall'autorità di pubblica sicurezza la competenza è della Re­gione.

12. Se il minore è fisicamente handicappato, al­cune o tutte le competenze possono essere as­sunte dal Comune.

13. Se il fanciullo riconosciuto dalla madre ha bisogno di assistenza scolastica, questa viene prestata non dall'ente che lo assiste, ma dal pa­tronato scolastico.

14. Salvi i casi di assoluta urgenza, la madre nubile e il minore da essa riconosciuto sono as­sistiti dalla Provincia territorialmente competen­te secondo il domicilio di soccorso, anche se la residenza effettiva è altrove. (Il domicilio di soc­corso si acquisisce solo dopo due anni di resi­denza nello stesso luogo).

15. Il minore fuori del matrimonio è inoltre sog­getto ai cambiamenti di istituto causati dalle di­sponibilità degli enti erogatori, dalle ricettività degli enti ricoveranti e delle loro regole statu­tarie (ad esempio dimissioni al raggiungimento di una certa età).

 

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