Prospettive assistenziali, n. 29 bis, gennaio-marzo 1975

 

 

SCHEMA COMPARATIVO DELLE PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE AL PARLAMENTO E DELLA BOZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

 

 

PRINCIPI GENERALI

 

Proposta del PSI                     Diritto di tutti i cittadini ai servizi sociali aperti che debbono garantire a ciascuna persona il mantenimento di normali condizioni di vita nel tessuto delle relazioni familiari e sociali, eliminando ogni forma di discriminazione conseguente a particolari condizioni giuridiche dei richiedenti.

Proposta del PCI                     Diritto di tutti i cittadini alle prestazioni dei servizi sociali che debbono essere territoriali, integrati con i servizi sanitari e di formazione di base, prevalentemente residenziali, con l'eliminazione di qualsiasi intervento di tipo segregativo od emarginante e con l'orientamento di reinserire nelle comunità familiari e civili i cittadini che ne sono stati esclusi.

Proposta della DC                   Diritto di tutti i cittadini ai servizi sociali, prescindendo da ogni riferi­mento a determinate categorie. L'utilizzazione dei servizi sociali e degli in­terventi deve realizzarsi quanto più possibile, attraverso il nucleo familiare, nel normale ambiente di vita.

Proposta dell'ANEA                 Diritto per tutti i cittadini ai servizi sociali. Lo Stato stabilisce i limiti di reddito e di proprietà necessari per l'ammissione gratuita ai servizi che sono distinti a seconda delle condizioni dei richiedenti.

Bozza del Ministero dell'interno   Garanzia a tutti i cittadini del diritto a condizioni di vita consone alla dignità della persona umana e al suo pieno e libero sviluppo nella comunità. L'azione assistenziale preventiva (!?) è esercitata mediante l'individua­zione e lo studio dei singoli casi, affinché il tipo dell'intervento risulti ade­guato alle particolari condizioni e alle necessità dell'avente diritto.

 

COMPETENZE MINISTERIALI E ORGANI CENTRALI

 

Proposta del PSI                     Ministero della sanità e dei servizi sociali con funzioni di indirizzo e coordinamento e con compiti per i rapporti internazionali e di gestione del Fondo nazionale per i servizi sociali, affiancato dal Consiglio superiore dei servizi sociali presieduto dal Ministro e composto in maggioranza da rap­presentanti delle Regioni.

Proposta del PCI                     Presidenza del Consiglio attraverso un Comitato consultivo formato in maggioranza dai rappresentanti delle Regioni e dei Comuni, con il compito di studio e ricerca, di raccolta di informazioni, di formulazione di proposte al Parlamento, al Governo e alle Regioni in materia di servizi sociali.

Proposta della DC                   Ministero della sicurezza sociale fra due anni. Intanto, costituzione di un Comitato interministeriale presso la Presidenza del Consiglio, con il com­pito di procedere alla unificazione delle competenze in materia di assistenza sociale e di assolvere le funzioni ancora attribuite al potere centrale statale: dalla definizione dei livelli minimi dei servizi alla indicazione dei profili pro­fessionali del personale, dagli interventi in caso di calamità ai rapporti con organismi internazionali. È prevista la costituzione di una Commissione con­sultiva composta da un assessore e da un rappresentante degli operatori sociali per ciascuna Regione.

Proposta dell'ANEA                 Consiglio dei Ministri, mediante deliberazioni collegiali del Governo, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle Regioni, di studio e ricerca, di definizione dei livelli minimi delle prestazioni dei servizi e di quelli professionali del personale, di rapporti internazionali, di riparti­zione dei fondi per l'assistenza e i servizi sociali alle Regioni. Si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un Consiglio nazionale per l'assistenza sociale composto da rappresentanti dei Ministeri e degli Enti locali e da tecnici.

Bozza del Ministero dell'interno   Allo Stato sono riservate le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle Regioni, di rapporti internazionali, di corresponsione di assegni a carattere continuativo, di assistenza straordinaria in caso di calamità, di assistenza alle famiglie dei militari, agli orfani dei caduti per servizio e alle persone che hanno diritto alle reversibilità e alle altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

È prevista l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un comitato nazionale per i servizi sociali di assistenza con funzioni consultive.

 

COMPITI DELLE REGIONI

 

Proposta del PSI                     La Regione ha competenza legislativa, di programmazione, di finanzia­mento e di controllo dei servizi sociali, svolge assistenza tecnica per la istituzione e il miglioramento dei servizi, in collaborazione con le Università e gli Istituti statali di formazione, promuove la qualificazione del personale.

Proposta del PCI                     La Regione ha potestà legislativa e funzioni amministrative, elabora il programma degli interventi pubblici assistenziali, fissa le norme generali per la istituzione e la gestione dei servizi, ripartisce il territorio in com­prensori comunali e intercomunali, fissa i livelli e le forme delle prestazioni, qualifica il personale, stabilisce le forme di controllo sui servizi.

Proposta della DC                   La Regione ha potestà legislativa, cura la programmazione dei servizi, definisce caratteristiche, dimensioni e ambito territoriale delle Unità locali, indica i tipi di servizi e i criteri e le modalità per il coordinamento delle iniziative pubbliche e private, tiene il registro delle istituzioni private rico­nosciute di utilità sociale.

Proposta dell'ANEA                 La Regione determina le norme per l'istituzione e la gestione dei ser­vizi, redige il piano territoriale e finanziario dei servizi sociali, istituisce nei Comuni i centri di assistenza sociale e ne controlla gli atti amministrativi.

Bozza del Ministero dell'interno   Le Regioni hanno potestà legislativa nei limiti delle funzioni riservate allo Stato; elaborano un programma che deve prevedere la tipologia e i livelli dei servizi tenendo conto dell'apporto degli enti privati.

 

UNITA LOCALI DEI SERVIZI

 

Proposta del PSI                     Il complesso di base dei servizi sociali viene denominato «Unità locale dei servizi sociali» collegata con l'Unità sanitaria locale e gestita dai Co­muni e dai Consorzi dei Comuni.

Proposta del PCI                     Si prevede un complesso di servizi sociali senza denominazione defini­tiva, integrabili con le unità sanitarie locali e con i servizi formativi di base, decentrato e gestito direttamente dai Comuni singoli o associati.

Proposta della DC                   Istituzione delle Unità locali dei servizi sociali, intese come speciale organizzazione tecnica, senza propria personalità giuridica ma con gestione autonoma, con bilanci e programmi da sottoporre all'approvazione del Con­siglio comunale o del Consorzio. Sono previsti nei particolari i compiti delle Unità locali dei servizi sociali. Il Consiglio comunale o del Consorzio nomina un direttore tecnico per ogni Unità locale.

Proposta dell'ANEA                 Istituzione dei centri di assistenza sociale con autonomia patrimoniale e di gestione, diretti da un Consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio comunale e dalla Assemblea del Consorzio. Sono dettagliatamente elencati i compiti dei centri di assistenza sociale e gli atti sottoposti all'approva­zione del Consiglio comunale o dall'Assemblea del Consorzio. I patrimoni degli ECA passano a far parte del patrimonio autonomo dei Centri di assi­stenza sociale. In sostanza gli ECA cambiano solo denominazione e diven­tano centri di assistenza sociale.

Bozza del Ministero dell'interno   Le unità locali devono, di regola, coincidere con i Comuni; sono amministrate da un Comitato eletto dal Consiglio comunale (com'è oggi per gli ECA) e provvedono a gestire i servizi sociali di base e speciali coordi­nando le iniziative assistenziali pubbliche e private.

 

PARTECIPAZIONE

 

Proposta del PSI                     Partecipazione delle formazioni sociali e della popolazione alla gestione dei servizi.

Proposta del PCI                     La partecipazione dei cittadini sia nella gestione del complesso di base dei servizi che in quella dei singoli servizi.

Proposta della DC                   È prevista una Commissione consultiva regolamentata dalla legge regio­nale e composta da rappresentanti delle formazioni organizzate nel territorio e operatori sociali che affianca il direttore tecnico delle Unità locali di servizi sociali.

Proposta dell'ANEA                 La legge regionale garantisce le forme di partecipazione dei cittadini alla gestione dei centri di assistenza sociale.

Bozza del Ministero dell'interno   Prevede niente in materia: non ne fa nemmeno cenno.

 

I.P.A.B. e E.C.A.

 

Proposta del PSI                     Con decreto del Presidente della Giunta regionale gli ECA e le IPAB sono soppressi entro un anno dall'entrata in vigore della legge; il personale è trasferito agli uffici regionali e locali; i beni passano al patrimonio delle Regioni perché sia destinato alla gestione e allo sviluppo dei servizi sociali.

Proposta del PCI                     Gli ECA e le IPAB sono sciolti e le loro funzioni sono trasferite al Comune, così come gli uffici e il personale nonché i patrimoni e le attrez­zature che debbono essere destinati all'assistenza pubblica.

Proposta della DC                   Gli ECA sono soppressi e le dotazioni relative trasferite ai Comuni per essere destinate all'attività delle Unità locali dei servizi sociali.

Le IPAB possono sopravvivere o essere soppresse, trasformate o fuse entro un biennio, secondo un piano definito dalla Regione. In caso di estin­zione la devoluzione dei beni deve avvenire secondo le indicazioni conte­nute nello statuto dell'istituzione.

Proposta dell'ANEA                 Gli ECA sono soppressi. Le IPAB possono essere utilizzate se ricono­sciute idonee. Se non presentano i requisiti di idoneità, il Consiglio Regio­nale, a maggioranza assoluta, ha potestà di deliberarne la fusione, la aggre­gazione o la estinzione.

Bozza del Ministero dell'interno   Le IPAB sono conservate e la Regione provvederà al foro riordinamento.

Gli ECA cambiano solo di nome diventando Unità locali dei servizi so­ciali di assistenza.

 

PROVINCE

 

Proposta del PSI                     Le competenze assistenziali svolte dalle Province sono trasferite ai Comuni e consorzi fra Comuni salvo le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Proposta del PCI                     Gli enti che dovranno promuovere, istituire e gestire gli interventi assi­stenziali per tutti i cittadini sono solo i Comuni singoli o associati. Nessun cenno sulle Province.

Proposta della DC                   Le Province assicurano i servizi socio-assistenziali che, per livello di specializzazione, tipo di utenza e ambito territoriale, non siano utilmente realizzabili dalle Unità locali dei servizi sociali.

Proposta dell'ANEA                 Le Province promuovono l'organizzazione dei servizi che non possono utilmente essere realizzati dai singoli centri di assistenza sociale; con­corrono alla elaborazione del programma di sviluppo dei servizi sociali; svolgono le funzioni amministrative delegate dalla legge regionale.

Bozza del Ministero dell'interno   Gli interventi assistenziali oggi esercitati dalle Province sono trasferiti alle Regioni, compresi gli istituti provinciali per l'assistenza agli illegittimi.

 

ENTI NAZIONALI

 

Proposta del PSI                     Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, con decreto presiden­ziale sono soppressi 35 Enti nazionali secondo elenco allegato e le IPAB a carattere pluriregionale. Il personale è trasferito agli Uffici regionali e locali, i beni patrimoniali passano al patrimonio disponibile delle Regioni per la gestione e lo sviluppo dei servizi sociali.

Proposta del PCI                     Scioglimento, con l'entrata in vigore della legge, di 28 Enti nazionali di assistenza elencati in allegato. Entro un anno una Commissione parlamen­tare definirà l'elenco di tutti gli enti e le associazioni ai quali devono essere sottratti i compiti assistenziali. I patrimoni e le attrezzature degli Enti na­zionali sciolti sono trasferiti alle Regioni che devono destinarli all'assi­stenza pubblica.

Proposta della DC                   Il Governo, previo parere di una Commissione parlamentare, è delegato ad emanare entro due anni uno o più decreti per sciogliere gli Enti nazionali assistenziali e assimilabili di diritto pubblico.

Proposta dell'ANEA                 Il Governo, sentito il Consiglio nazionale dell'assistenza integrato da 5 parlamentari, è delegato ad emanare entro due anni decreti per la soppressione degli Enti pubblici nazionali che svolgono attività di assistenza sociale, fatta salva la individuazione di servizi, prestazioni e interventi che per la specifica loro natura debbano restare affidati all'amministrazione centrale dello Stato.

Bozza del Ministero dell'interno   Gli enti nazionali e pluriregionali sono conservati e il Governo provvederà solo al loro riordinamento.

 

PRESTAZIONI ECONOMICHE

 

Proposta del PSI                     Le prestazioni economiche ordinarie sono definite con apposita legge dello Stato. L'accertamento dello stato di invalidità e delle condizioni di bi­sogno è demandato alle Regioni, sulla base dei principi contenuti nella legge dello Stato per l'attuale pensione sociale erogata dall'INPS. Le provvidenze economiche ordinarie saranno erogate per il tramite dell'INPS.

Proposta del PCI                     Le prestazioni economiche assistenziali ordinarie saranno definite con successiva legge dello Stato di cui sono indicati i principi generali: parità di trattamento economico per tutti gli aventi diritto; definizione di «pen­sione sociale». Le prestazioni straordinarie sono disciplinate con legge regionale.

Proposta della DC                   Le prestazioni economiche obbligatorie e continuative sono erogate dall'INPS a partire dal 1-1-1975. Non si prevede altra legge per il riordino e la rivalutazione delle prestazioni economiche ordinarie, mentre si prevede che gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni e le norme sull'assistenza malattia previste dall'art. 2 del D.L. 30-6-1972 siano estese anche agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti. Restano ferme le moda­lità dell'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni econo­miche per i ciechi, i sordomuti e gli invalidi.

Proposta dell'ANEA                 L'accertamento delle condizioni per beneficiare delle prestazioni eco­nomiche ordinarie è demandato ai centri di assistenza sociale. Si delega il Governo ad emanare entro due anni, norme di riordinamento, eliminando le attuali categorie giuridiche per le prestazioni economiche e per il loro ade­guamento automatico, nel quadro delle possibilità economiche e delle indi­cazioni del programma economico nazionale. Le prestazioni straordinarie sono demandate ai centri di assistenza sociale.

Bozza del Ministero dell'interno   Le competenze in materia di prestazioni economiche sono riservate allo Stato.

 

FINANZIAMENTO

 

Proposta del PSI                     È istituito un Fondo nazionale per i servizi sociali presso il Ministero della sanità e dei servizi sociali.

Proposta del PCI                     Fino alla data di promulgazione della legge sulle procedure per la pro­grammazione e per la determinazione dei piani di sviluppo economico è previsto che il Fondo comune delle Regioni sia maggiorato degli stanzia­menti iscritti nel bilancio dello Stato per l'assistenza, dei patrimoni finan­ziari degli enti soppressi, degli utili delle lotterie nazionali. I fondi sono assegnati alle Regioni con gli stessi criteri della legge finanziaria regionale.

Proposta della DC                   Fondo nazionale per i servizi sociali presso il Ministero della sicurezza sociale, da ripartirsi fra le Regioni secondo un piano pluriennale approvato dal CIPE, sentita la Commissione di assessori e operatori sociali delle Regioni. Per i primi due anni il Fondo è ripartito fra le Regioni con i criteri della legge finanziaria regionale.

Proposta dell'ANEA                 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per l'assistenza sociale, con proprio decreto, ripartisce fra le regioni lo stanziamento iscritto nei capitoli di spesa del bilancio del Ministero del tesoro comprendente gli stanziamenti oggi iscritti nei vari Ministeri per le attività assistenziali trasferite, nonché i contributi e gli stanziamenti per attività assistenziali degli Enti nazionali soppressi, i proventi delle lotterie, gli stanziamenti per prestazioni economiche assistenziali in favore di parti­colari categorie di cittadini.

Bozza del Ministero dell'interno   È solamente previsto che i finanziamenti delle unità locali siano costi­tuiti dalle elargizioni di enti e di privati, dalle rendite dei propri patrimoni (quali?) e dai fondi assegnati alle Regioni.

Non è prevista nessuna assegnazione di fondi dello Stato alle Regioni.

 

ASSISTENZA PRIVATA

 

Proposta del PSI                     Affronta esclusivamente il problema della assistenza pubblica e non dice nulla su quella privata.

Proposta del PCI                     La Regione esercita sull'assistenza privata i poteri che le competono in base alle norme vigenti. La proposta si limita a regolare i rapporti fra assistenza privata ed enti pubblici stabilendo che, se del caso, i Comuni singoli o associati stipulano convenzioni con istituzioni private di assistenza capaci di erogare prestazioni conformi a quanto stabilito dalla normativa regionale, con esclusione di quelle che agiscono a scopo di lucro.

La Regione, con propria legge, definisce le forme d'intervento nelle attività assistenziali e sociali pubbliche e private in conformità alle norme dello Statuto regionale. I consiglieri comunali, provinciali e regionali e i parlamentari possono effettuare sopralluoghi nei servizi di assistenza anche privati.

Proposta della DC                   Prevede una dettagliata regolamentazione dell'assistenza privata, così che il confronto con altre proposte di legge che dettano norme sull'assi­stenza pubblica diviene difficile. Nei principi generali la proposta «garan­tisce la libertà di esplicazione dell'assistenza gestita dai privati e ne assi­cura il coordinamento con quella gestita dallo Stato e dagli Enti pubblici qualora essa concorra al perseguimento degli obiettivi fissati dai poteri pubblici competenti». È prevista l'istituzione presso le Regioni di un regi­stro delle istituzioni private di utilità sociale: il Presidente della Giunta regionale dispone l'iscrizione della istituzione privata nel registro con de­creto, dopo avere sentito i comuni nei quali opera l'istituzione e accertata l'idoneità rispetto alla legge nazionale e regionale. L'iscrizione al registro dà la facoltà all'istituzione privata di partecipare alla programmazione e all'attuazione dei programmi socio-assistenziali. Contro la mancata iscri­zione o la cancellazione disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, l'istituzione privata può ricorrere ai tribunali amministra­tivi regionali e al Consiglio di Stato.

Sono previste convenzioni fra enti locali e istituzioni private; in questi casi le istituzioni private debbono presentare al Comune e alla Regione rendiconti annuali per la parte relativa ai finanziamenti pubblici. Sono pre­visti contributi finanziari pubblici anche al di fuori delle convenzioni; i Co­muni possono disporre incentivi a favore delle istituzioni private per la trasformazione, qualificazione e istituzione di servizi. Le istituzioni private convenzionate o comunque fruenti di contributi finanziari pubblici sono sog­gette ai controlli e alla vigilanza delle Unità locali dei servizi sociali.

Proposta dell'ANEA                 I Centri di assistenza sociale possono proporre al Comune, al Consor­zio fra comuni e alla Regione convenzioni con istituzioni private.

Nella proposta è ribadita più volte la libertà delle iniziative private di assistenza, ma nella regolamentazione vengono accomunate a istituzioni pubbliche, come le IPAB. Si prevede che «qualora tali istituzioni (IPAB e quelle comunque assoggettate alla legge 17-7-1880, n. 6792) non presentino i requisiti richiesti (livelli delle prestazioni, qualificazione del personale, efficienza organizzativa e dotazione patrimoniale), il Consiglio regionale ha potestà di deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la fu­sione con altre istituzioni, l'aggregazione ad un centro di assistenza sociale o l'estinzione».

Oltre a tutti i controlli previsti per le istituzioni pubbliche che vengono estesi alle istituzioni private convenzionate con gli enti pubblici, è previsto che anche gli atti di tali istituzioni private siano assoggettati ai controlli dell'organo regionale di controllo.

Bozza del Ministero dell'interno   Gli enti privati di assistenza sono ammessi a partecipare alla programmazione regionale. In pratica gli enti privati sono posti sullo stesso piano degli enti pubblici.

 

 

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