Prospettive assistenziali, n. 29 bis, gennaio-marzo 1975

 

 

INIZIATIVE REGIONALI IN MATERIA DI UNITÀ LOCALI E DI SERVIZI ALTERNATIVI

 

 

Il disegno politico dell'unità locale e dei ser­vizi alternativi ha incominciato a trovare attua­zione, pur nei limiti delle parziali competenze trasferite dallo Stato, in alcune Regioni.

 

Unità locali

Segnaliamo al riguardo per ordine di impor­tanza:

1) la legge della Regione Umbria n. 57 del 14-­11-1974 «Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione» (1).

Essa ripartisce il territorio in 10 unità locali dei servizi sanitari e sociali e stabilisce il riordi­namento dei servizi di: profilassi delle malattie infettive, igiene della produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande, igiene ambientale e protezione dagli inquinamenti, igiene e medi­cina preventiva del lavoro, vigilanza, profilassi e assistenza veterinaria, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene mentale, tutela materna ed infantile ed assistenza ai minori, igiene e medi­cina preventiva del lavoro, vigilanza, profilassi e sanitaria, recupero e riabilitazione per le ma­lattie sociali ed assistenza agli invalidi, assisten­za e protezione dell'anziano.

Tale riordinamento deve essere effettuato (art. 2) garantendo in particolare:

- l'unitarietà degli interventi mediante il co­ordinamento, anche a mezzo di convenzioni, e l'eventuale unificazione delle strutture pubbliche esistenti, nell'ambito della programmazione re­gionale;

- l'adeguata articolazione territoriale dei pre­sidi mediante la costituzione di distretti sanitari e socio-assistenziali;

- l'effettiva partecipazione della popolazione alla gestione di tutti i livelli della organizzazione sanitaria e socio-assistenziale;

- la parità di fruizione per tutti i cittadini dei servizi organizzati nelle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali;

- la completa attuazione delle deleghe regio­nali in materia di sanità e di assistenza da parte dei comuni associati in consorzi per la gestione delle unità locali dei servizi sanitari e socio­assistenziali;

- la utilizzazione dei servizi ospedalieri ed extra ospedalieri nell'ambito di una gestione de­mocratica da parte dei cittadini realizzando di­partimenti di prevenzione, di cura e di riabilita­zione quali strumenti finalizzati all'assistenza.

Il complesso dei servizi gestiti da ciascun consorzio di cui alla suddetta legge costituisce l'unità locale per i servizi sanitari e socio-assi­stenziali;

2) la legge della Regione Toscana n. 64 del 14­91-1973 (2) che prevede la suddivisione del ter­ritorio regionale in 71 unità locali dei servizi sa­nitari e sociali (comprendenti da un minimo di 13.000 a un massimo di 93.000 abitanti);

3) la costituzione dei consorzi socio-sanitari in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna;

4) la legge della Regione Lombardia n. 37 del 5-12-1972 (3) che ha diviso il territorio regionale in zone sanitarie. Questa legge, a differenza di quelle precedentemente indicate, concerne solo i servizi sanitari e non quelli sociali.

 

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Interventi alternativi

Per quanto riguarda gli interventi alternativi segnaliamo per ordine di importanza:

I) la legge della Regione Toscana n. 46 del 3-8-1973 «Interventi a favore dei Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per attività di as­sistenza sanitaria e sociale nei settori della ma­ternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolu­tiva» (4);

II) la legge della Regione Toscana n. 47 del 3-8-1973 «Istituzione di servizi per la tutela sani­taria dei lavoratori nei luoghi di lavoro» (5);

III) la legge della Regione Umbria n. 12 del 23-2-1973 «Norme per l'assistenza a favore di minori, anziani e inabili al lavoro» (6) che pre­vede i seguenti interventi in ordine preferenziale (art. 4):

a) prestazioni domiciliari di aiuto domestico, di servizio sociale e di assistenza sanitaria;

b) altre prestazioni idonee a favorire l'inse­rimento, il mantenimento ed il reinserimento dell'assistito nella vita di relazione, compreso l'al­loggio a condizioni preferenziali di assegnazione e di canone;

c) prestazioni economiche, alternative ad al­tra forma di assistenza, anche attraverso la cor­responsione di un assegno familiare o personale integrativo di eventuale trattamento pensioni­stico;

d) formazione e finanziamento di piccoli nu­clei comunitari, cui possano essere assicurate anche le prestazioni di cui al punto a) del pre­sente articolo;

e) ricovero di minori e di adulti inabili o di anziani, rispettivamente presso istituti educativo-­assistenziali e presso case di riposo, riconosciuti idonei dalla Regione, sempreché sia accertata la impossibilità di provvedere altrimenti al loro mantenimento. L'eventuale ricovero non esclude altre prestazioni di carattere economico ed as­sistenziale;

IV) la legge della Regione Lombardia n. 59 del 9-9-1974 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio» (7) che elimina gli interventi assisten­ziali nella scuola, sopprime i patronati scolastici ed i relativi consorzi provinciali;

V) le leggi della Regione Emilia-Romagna n. 10 dell'11-9-1972 «Istituzione di un fondo per la prevenzione nei settori della medicina ed assi­stenza» e n. 51 del 21-11-1974 «Norme per il fi­nanziamento dei servizi di prevenzione nei settori della medicina ed assistenza»;

VI) la legge della Regione Toscana n. 3 del 3-1-1973 «Provvedimenti a favore dei Comuni e loro consorzi per l'assistenza domiciliare alle persone anziane» (8), legge che, pur avendo il limite di riguardare solamente le persone anzia­ne, costituisce un intervento alternativo al rico­vero.

Nota: Leggi in materia di assistenza sono sta­te approvate da altre Regioni: Piemonte (assi­stenza domiciliare e assistenza scolastica), Lombardia (anziani), Liguria (anziani), Friuli-Venezia Giulia (contributi a enti per nuove case di ripo­so), Molise (assistenza ai minori, vecchi e ina­bili), ma sono leggi molto diverse che hanno lo scopo principale di potenziare enti parassitari quali ECA, IPAB e le istituzioni private (v. Pro­spettive assistenziali n. 26 e 28).

 

  

(1) La legge è riportata integralmente nel n. 29 di Prospettive assistenziali.

(2) Pubblicata in Prospettive assistenziali, n. 25.

(3) Pubblicata in Prospettive assistenziali, n. 21.

(4) Pubblicata in Prospettive assistenziali, n. 25.

(5) Pubblicata in Prospettive assistenziali, n. 25.

(6) Pubblicata in Prospettive assistenziali, n. 21.

(7) Pubblicata in Prospettive assistenziali, n. 28.

(8) Pubblicata in Prospettive assistenziali, n. 21.

 

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